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DIRITTI
FONDAMENTALI Luigi
Ferrajoli 1. Una
definizione formale del concetto di diritti fondamentali Propongo una definizione teorica, puramente formale o strutturale, di
“diritti fondamentali”: sono “diritti fondamentali” tutti quei
diritti soggettivi che spettano universalmente a “tutti” gli esseri
umani in quanto dotati dello status di persone, o di cittadini o di
persone capaci d'agire; inteso per “diritto soggettivo” qualunque
aspettativa positiva (a prestazioni) o negativa (a non lesioni) ascritta
ad un soggetto da una norma giuridica, e per “status” la condizione di
un soggetto prevista anch'essa da una norma giuridica positiva quale
presupposto della sua idoneità ad essere titolare di situazioni
giuridiche e/o autore degli atti che ne sono esercizio 1. Questa definizione è una definizione teorica in quanto, pur essendo
stipulata con riferimento ai diritti fondamentali positivamente sanciti da
leggi e costituzioni nelle odierne democrazie, prescinde dalla circostanza
di fatto che tali diritti siano formulati in carte costituzionali o in
leggi fondamentali, e perfino dal fatto che essi siano enunciati in norme
di diritto positivo. Non si tratta, in altre parole, di una definizione
dogmatica 2 cioè formulata con riferimento alle norme di un concreto
ordinamento, come per esempio la costituzione italiana o quella spagnola.
In base ad essa diremo che sono “fondamentali” i diritti ascritti da
un ordinamento giuridico a tutte le persone fisiche in quanto tali, o in
quanto cittadini o in quanto capaci d'agire. Ma diremo anche, senza che la
nostra definizione sia in alcun modo inficiata, che un dato ordinamento
giuridico, per esempio totalitario, è privo di diritti fondamentali. La
previsione di tali diritti da parte del diritto positivo di un determinato
ordinamento è insomma condizione della loro esistenza o vigore in
quell'ordinamento, ma non incide sul significato del concetto di diritti
fondamentali. Meno ancora incide su tale significato la loro previsione in
un testo costituzionale, che è solo una garanzia della loro osservanza da
parte del legislatore ordinario: sono fondamentali, per esempio, anche i
diritti di difesa ascritti all'imputato dal codice di procedura penale,
che pure è una legge ordinaria. In secondo luogo la nostra definizione è una definizione formale o
strutturale, nel senso che prescinde dalla natura degli interessi e dei
bisogni tutelati con il loro riconoscimento quali diritti fondamentali, e
si basa unicamente sul carattere universale della loro imputazione: inteso
“universale” nel senso puramente logico e avalutativo della
quantificazione universale della classe dei soggetti che ne sono titolari.
Di fatto sono tutelati come universali, e quindi fondamentali, la libertà
personale, la libertà di pensiero, i diritti politici, i diritti sociali
e simili. Ma ove tali diritti fossero alienabili e quindi virtualmente non
universali, come avverrebbe per esempio in una società schiavista o
interamente mercantilistica, essi non sarebbero universali né quindi
fondamentali. Inversamente, se fosse stabilito come universale un diritto
assolutamente futile, come per esempio il diritto ad essere salutati per
strada dai propri conoscenti o il diritto di fumare, esso sarebbe un
diritto fondamentale. Sono evidenti i vantaggi di una tale definizione. In quanto prescinde da
circostanze di fatto, essa è valida per qualunque ordinamento,
indipendentemente dai diritti fondamentali in esso previsti o non
previsti, inclusi gli ordinamenti totalitari e quelli premoderni. Ha
quindi il valore di una definizione appartenente alla teoria generale del
diritto. In quanto è indipendente dai beni o dai valori o dai bisogni
sostanziali che dai diritti fondamentali sono tutelati, essa è inoltre
ideologicamente neutrale. È perciò valida qualunque sia la filosofia
giuridica o politica condivisa: giuspositivistica o giusnaturalistica,
liberale o socialista, e perfino illiberale e anti-democratica. E tuttavia questo carattere “formale” della nostra definizione non
toglie che essa sia sufficiente a identificare nei diritti fondamentali la
base dell'uguaglianza giuridica. Grazie ad esso, infatti, l'universalità
espressa dalla quantificazione universale dei (tipi di) soggetti che di
tali diritti sono titolari viene a configurarsi come un loro connotato
strutturale, che come vedremo comporta il carattere inalienabile e
indisponibile degli interessi sostanziali in cui essi consistono. Di
fatto, nell'esperienza storica del costituzionalismo, tali interessi
coincidono con le libertà e con gli altri bisogni dalla cui garanzia,
conquistata a prezzo di lotte e rivoluzioni, dipende la vita, la
sopravvivenza, l'uguaglianza e la dignità degli esseri umani. Ma tale
garanzia si realizza precisamente attraverso la forma universale che ad
essi proviene dalla loro stipulazione come diritti fondamentali in norme
costituzionali sopraordinate a qualunque potere decisionale: se sono
normativamente di “tutti” (i membri di una data classe di soggetti),
questi diritti non sono alienabili o negoziabili ma corrispondono, per così
dire, a prerogative non contingenti e inalterabili dei loro titolari e ad
altrettanti limiti e vincoli invalicabili a tutti i poteri, sia pubblici
che privati. E’ chiaro, d'altra parte, che questa universalità non è assoluta, ma
è relativa agli argomenti con riferimento ai quali è predicata. Il
“tutti” di cui tali diritti consentono di predicare l'uguaglianza è
infatti logicamente relativo alle classi dei soggetti cui la loro
titolarità è normativamente riconosciuta. Se dalla quantità e dalla
qualità degli interessi protetti come diritti fondamentali dipende
l'intenzione dell'uguaglianza, è dunque dall'estensione di tali classi,
ossia dalla soppressione o riduzione delle differenze di status da cui
esse sono determinate, che dipende l'estensione dell'uguaglianza e quindi
il grado di democraticità in un dato ordinamento. Queste classi di soggetti sono state identificate, nella nostra
definizione, dagli status determinati dall'identità di “persona” e/o
di “cittadino” e/o di “capace d'agire”, che come sappiamo sono
state oggetto, nella storia, delle più varie limitazioni e
discriminazioni. “Personalità”, “cittadinanza” e “capacità
d'agire”, in quanto condizioni della pari titolarità di tutti i
(diversi tipi) di diritti fondamentali, sono conseguentemente i parametri
così dell'uguaglianza come della disuguaglianza en droits fondamentaux.
Ne è prova il fatto che i loro presupposti possono essere - e
storicamente sono stati - più o meno estesi: ristrettissimi in passato,
quando per sesso, o per nascita, o per censo, o per istruzione o per
nazionalità ne era esclusa la maggioranza delle persone fisiche, essi si
sono progressivamente estesi senza tuttavia raggiungere neppur oggi,
almeno per quanto riguarda la cittadinanza e la capacità d'agire,
un'estensione universale a tutti gli esseri umani. Oggi la cittadinanza e la capacità d'agire sono rimaste le sole
differenze di status che ancora delimitano l'uguaglianza delle persone
umane. E possono quindi essere assunte come i due parametri - il primo
superabile, il secondo insuperabile - sui quali possiamo fondare due
grandi divisioni tra i diritti fondamentali: quella tra diritti della
personalità e diritti di cittadinanza spettanti rispettivamente a tutti o
ai soli cittadini, e quella tra diritti primari (o sostanziali) e diritti
secondari (o strumentali o di autonomia) spettanti rispettivamente a tutti
o alle sole persone capaci d'agire. Incrociando le due distinzioni
otteniamo quattro classi di diritti: i diritti umani che sono i diritti
primari delle persone, spettanti indistintamente a tutti gli esseri umani,
come per esempio (in base alla costituzione italiana) il diritto alla vita
e all'integrità della persona, la libertà personale, la libertà di
coscienza e di manifestazione del pensiero, il diritto alla salute e
quello all'istruzione; i diritti pubblici che sono i diritti primari
riconosciuti ai soli cittadini, come (sempre in base alla costituzione
italiana), il diritto di residenza e circolazione nel territorio
nazionale, i diritti di riunione e associazione, il diritto al lavoro e
quello alla sussistenza e previdenza di chi è inabile al lavoro; i
diritti civili che sono i diritti secondari ascritti a tutte le persone
umane capaci d'agire, come la potestà negoziale, la libertà
contrattuale, la libertà di scegliere e cambiare lavoro, la libertà
imprenditoriale, il diritto di agire in giudizio e, in generale, tutti i
diritti potestativi nei quali si manifesta l'autonomia privata e sui quali
si fonda il mercato; i diritti politici, che sono infine i diritti
secondari riservati ai soli cittadini capaci d'agire, come il diritto di
voto, l'elettorato passivo, il diritto di accedere ai pubblici uffici e,
in generale, tutti i diritti potestativi nei quali si manifesta
l'autonomia politica e sui quali si fonda la rappresentanza e la
democrazia politica 3. Sia la nostra definizione che la tipologia dei diritti fondamentali
operata in base ad essa hanno tuttavia un valore teorico del tutto
indipendente dai concreti sistemi giuridici e perfino dall'esperienza
costituzionale moderna. Qualunque sia l'ordinamento considerato, sono
infatti alla loro stregua “diritti fondamentali” - a seconda dei casi
umani, pubblici, civili e politici - tutti e solo quelli in esso
attribuiti universalmente a classi di soggetti determinate dall'identità
di “persona” o di “cittadino” o di “capace d'agire”. In questo
senso, almeno in occidente, diritti fondamentali sono sempre esistiti, fin
dal diritto romano, pur se per la maggior parte limitati a classi assai
ristrette di soggetti 4. Ma sono sempre state queste tre identità - di
persona, di cittadino e di capace d'agire - a fornire, pur nella
straordinaria varietà delle discriminazioni di sesso, di etnia, di
religione, di censo, di classe, di istruzione e di nazionalità con cui
volta a volta esse sono state definite, i parametri dell'inclusione e
dell'esclusione degli esseri umani tra i titolari dei diritti e quindi
della loro uguaglianza e disuguaglianza. È avvenuto così che nell'antichità le disuguaglianze si espressero
anzitutto tramite la negazione della stessa identità di persona (agli
schiavi, concepiti come cose) e solo secondariamente (con le svariate
inabilitazioni imposte alle donne, agli eretici, agli apostati e agli
ebrei) attraverso la negazione della capacità d'agire o della
cittadinanza. Successivamente, affermatosi il valore della persona umana,
le disuguaglianze sono state difese solo eccezionalmente con la negazione
dell'identità di persona e della capacità giuridica - si pensi alle
popolazioni indigene vittime delle prime colonizzazioni europee e alla
schiavitù negli Stati Uniti ancora nel secolo scorso - mentre si sono
mantenute soprattutto con le restrizioni della capacità d'agire in base
al sesso, all'istruzione e al reddito: soggetti optimo iure, anche dopo il
1789, sono così a lungo rimasti solo i soggetti maschi, bianchi, adulti,
cittadini e possidenti 5. Oggi, dopo che anche la capacità d'agire è
stata estesa a tutti, con le sole eccezioni dei minori e degli infermi di
mente, la disuguaglianza passa essenzialmente attraverso lo stampo
statalistico della cittadinanza, la cui definizione in base ad
appartenenze nazionali e territoriali rappresenta l'ultima grande
limitazione normativa del principio di uguaglianza giuridica. Ciò che è
insomma cambiato con il progresso del diritto, a parte le garanzie offerte
da codificazioni e costituzioni, non sono i criteri - personalità,
capacità d'agire e cittadinanza - sulla cui base sono attribuiti i
diritti fondamentali, ma unicamente il loro significato, dapprima
ristretto e fortemente discriminatorio, poi sempre più esteso e
tendenzialmente universale. 2. Quattro
tesi in tema di diritti fondamentali La definizione di “diritti fondamentali” qui proposta è in grado di
fondare quattro tesi, tutte a mio parere essenziali ad una teoria della
democrazia costituzionale. La prima tesi riguarda la radicale differenza di struttura tra i diritti
fondamentali e i diritti patrimoniali, spettanti gli uni a intere classi
di soggetti e gli altri a ciascuno dei loro titolari con esclusione di
tutti gli altri. Questa differenza è stata occultata, nella nostra
tradizione giuridica, dall'uso di un'unica parola - “diritto
soggettivo” - per designare situazioni soggettive tra loro eterogenee e
sotto più aspetti opposte: diritti inclusivi e diritti esclusivi, diritti
universali e diritti singolari, diritti indisponibili e diritti
disponibili. E si spiega con le diverse ascendenze teoriche delle due
categorie di diritti: la filosofia giusnaturalistica e contrattualistica
dei secoli XVII e XVIII per quanto riguarda i diritti fondamentali; la
tradizione civilistica e romanistica per quanto riguarda i diritti
patrimoniali. La seconda tesi è che i diritti fondamentali, corrispondendo ad
interessi e ad aspettative di tutti, formano il fondamento e il parametro
dell'uguaglianza giuridica e perciò di quella che chiamerò la dimensione
“sostanziale” della democrazia, pregiudiziale rispetto alla sua stessa
dimensione politica o “formale” fondata invece sui poteri della
maggioranza. Questa dimensione altro non è che l'insieme delle garanzie
assicurate dal paradigma dello stato di diritto: il quale, modellato alle
origini dello stato moderno sulla tutela dei soli diritti di libertà e
proprietà, può ben essere allargato - dopo il riconoscimento
costituzionale come “diritti” di aspettative vitali come la salute,
l'istruzione e la sussistenza - anche allo “stato sociale”,
sviluppatosi di fatto in questo secolo senza le forme e le garanzie dello
stato di diritto, ma solo in quelle della mediazione politica ed oggi,
anche per questo, in crisi. La terza tesi riguarda l'odierna natura sovra-nazionale di gran parte
dei diritti fondamentali. Si è visto come la nostra definizione fornisce
i criteri di una tipologia di tali diritti entro la quale i “diritti di
cittadinanza” formano soltanto una sottoclasse. Molti di questi diritti
sono infatti conferiti dalle stesse costituzioni statali indipendentemente
dalla cittadinanza. Soprattutto, poi, dopo la loro formulazione in
convenzioni internazionali recepite dalle costituzioni statali o comunque
sottoscritte dagli Stati, essi sono divenuti diritti sovrastatali: limiti
esterni e non più solo interni ai pubblici poteri e basi normative di una
democrazia internazionale ben lungi dall'essere attuata ma da essi
normativamente prefigurata. Infine la quarta tesi, forse la più importante, riguarda i rapporti tra
i diritti e le loro garanzie. Non diversamente dagli altri diritti, i
diritti fondamentali consistono in aspettative negative o positive cui
corrispondono obblighi (di prestazioni) o divieti (di lesione). Convengo
di chiamare garanzie primarie questi obblighi e questi divieti, e garanzie
secondarie gli obblighi di riparare o sanzionare giudizialmente le lesioni
dei diritti, ossia le violazioni delle loro garanzie primarie. Ma sia gli
obblighi e i divieti del primo tipo che gli obblighi del secondo, pur
essendo implicati logicamente dallo statuto normativo dei diritti, di
fatto non solo sono spesso violati ma talora non sono neppure
normativamente stabiliti. Contro la tesi della confusione tra i diritti e
le loro garanzie, che vuol dire negare l'esistenza dei primi in assenza
delle seconde, sosterrò la tesi della loro distinzione, in forza della
quale l'assenza delle relative garanzie equivale invece a un'inadempienza
dei diritti positivamente stipulati e consiste perciò in un'indebita
lacuna che è compito della legislazione colmare. Queste quattro tesi contraddicono, sotto altrettanti profili, la
concezione corrente dei diritti fondamentali quale risulta dai suoi molti
ed eterogenei apporti ed ascendenze. Può essere utile, a tal fine,
ricordare quattro classici luoghi nei quali vengono sostenute le tesi che
saranno qui confutate. Il primo passo è il capitolo II del Secondo trattato sul Governo di
John Locke del 1690, ove Locke identifica nella vita, nella libertà e
nella proprietà i tre diritti fondamentali la cui tutela e garanzia
giustifica il contratto sociale 6: un'associazione, questa tra libertà e
proprietà, che sarà ripresa dall'articolo 2 della Dichiarazione dei
diritti dell'uomo e del cittadino del 1789: “Il fine di ogni
associazione politica è la difesa dei diritti naturali e imprescrittibili
dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà e la resistenza
all'oppressione”. Il secondo passo è del giuspubblicista tedesco del secolo scorso Karl
Friedrich von Gerber, che in una monografia del 1852 sui “diritti
pubblici” affermò che questi altro non sono che “una serie di effetti
di diritto pubblico”, radicati “non tanto nella sfera giuridica del
singolo, quanto piuttosto nell'esistenza astratta della legge” 7:
precisamente, essi sono “elementi organici costitutivi di uno stato
concreto” e perciò, riguardati dal punto di vista degli individui,
“effetti riflessi” del potere statale 8. Si tratta di una tesi che sarà
ripresa dall'intera giuspubblicistica di fine ottocento - da Laband a
Jellinek, da Santi Romano a Vittorio Emanuele Orlando 9 - e che
contraddice non solo il paradigma giusnaturalistico dei diritti
fondamentali quale prius logico e assiologico, fondante e non fondato,
rispetto all'artificio statale, ma anche il paradigma costituzionale, che
pur positivizzando tali diritti li ha configurati come vincoli e limiti
all'insieme dei pubblici poteri, fondanti della loro legittimità e non già
essi stessi da questi legittimati. Il terzo passo non è di un giurista né di un filosofo ma di un
sociologo, Thomas Marshall, che nel suo classico saggio del 1950
Citizenship and Social Class, riscoperto da qualche anno dalla scienza
politologica come la dottrina più accreditata dei diritti fondamentali,
distingue l'insieme di tali diritti in tre classi: i diritti civili, i
diritti politici e i diritti sociali, tutti concepiti come diritti non
della persona o della personalità, ma del cittadino o di cittadinanza.
“La cittadinanza”, scrive Marshall, “è uno status che viene
conferito a coloro che sono membri a pieno diritto di una comunità”; e
“conferiti da tale status”, egli aggiunge, sono i diritti e i doveri
sui quali si basa l'uguaglianza di “tutti quelli che lo posseggono”
10. Il quarto passo è di Hans Kelsen, che configura il diritto soggettivo
come “semplice riflesso di un dovere giuridico” 11 ed afferma:
“avere un diritto significa avere la capacità giuridica di partecipare
alla creazione di una norma individuale, di quella norma individuale ad
opera della quale viene ordinata una sanzione contro un individuo che -
secondo la pronuncia del tribunale - ha commesso l'illecito, ha violato il
suo dovere” 12. Si tratta di una tesi oggi largamente diffusa, che si
risolve nell'identificazione dei diritti fondamentali con le loro garanzie
e in particolare con quelle che ho chiamato le loro “garanzie
secondarie”, ossia con la loro azionabilità in giudizio: “un diritto
formalmente riconosciuto ma non justiciable - e cioè non applicato o non
applicabile dagli organi giudiziari con procedure definite - è tout
court”, afferma per esempio Danilo Zolo, “un diritto inesistente”
13. Svilupperò dunque le mie quattro tesi prendendo le mosse da un'analisi
critica di questi quattro passi. In base ad esse sarà possibile mostrare
come la costituzionalizzazione dei diritti fondamentali ad opera di
costituzioni rigide ha prodotto in questo secolo un profondo mutamento di
paradigma del diritto positivo rispetto a quello classico del
paleo-positivismo giuridico. 3. Diritti
fondamentali e diritti patrimoniali Cominciamo dalla prima delle quattro questioni qui enunciate. Che cosa
sono i diritti fondamentali? La vita, la libertà e la proprietà,
risponde Locke nel passo sopra richiamato; la libertà, la proprietà e la
resistenza all'oppressione, afferma l'articolo 2 della Dichiarazione del
1789, che nell'articolo 17 ribadisce il carattere di “diritto sacro e
inviolabile” della proprietà. Analogamente Marshall, pur avendo
allargato il catalogo dei diritti fondamentali, include nella medesima
classe - quella dei diritti civili - sia la libertà che la proprietà 14. La commistione in una medesima categoria di figure tra loro così
eterogenee come i diritti di libertà da un lato e il diritto di proprietà
dall'altro, frutto della giustapposizione delle dottrine
giusnaturalistiche e della tradizione civilistica e romanistica, è dunque
un'operazione originaria, compiuta dal primo liberalismo, che ha
condizionato fino ai giorni nostri l'intera teorica dei diritti e con essa
dello stato di diritto. Alla sua base c'è un equivoco dovuto al carattere
polisenso del termine di “diritto di proprietà”: con il quale
s'intende - in Locke come in Marshall - al tempo stesso il diritto di
divenire proprietario e di disporre dei propri diritti di proprietà, che
è un aspetto della capacità giuridica e della capacità d'agire
riconducibile senz'altro alla classe dei diritti civili, e il concreto
diritto di proprietà su questo o quel bene. Una confusione, come è
facile capire, che oltre ad essere fonte di un grave equivoco teorico è
stata responsabile di due opposte incomprensioni e di due conseguenti
operazioni politiche: la valorizzazione nel pensiero liberale della
proprietà come diritto dello stesso tipo della libertà e, all'opposto,
la svalorizzazione nel pensiero marxista delle libertà in quanto
screditate come diritti “borghesi” al pari della proprietà. Ora, se sottoponiamo ad analisi queste due figure - “libertà”, e
“proprietà”, o più in generale “diritti fondamentali” e
“diritti patrimoniali” - scopriamo che tra di esse esistono ben
quattro differenze strutturali, idonee a generare entro il dominio dei
diritti, se vogliamo continuare ad usare una medesima parola per designare
situazioni così diverse, una grande divisione: quella, appunto, tra
diritti fondamentali e diritti patrimoniali. Si tratta di quattro
differenze che prescindono dal contenuto delle due classi di diritti e che
riguardano unicamente la loro forma o struttura. La prima differenza consiste nel fatto che i diritti fondamentali - i
diritti di libertà come il diritto alla vita, i diritti civili, inclusi i
diritti di acquisire e disporre dei beni di proprietà, come i diritti
politici e i diritti sociali - sono diritti “universali” (omnium), nel
senso logico della quantificazione universale della classe dei soggetti
che ne sono titolari; laddove i diritti patrimoniali - dal diritto di
proprietà agli altri diritti reali e ai diritti di credito - sono diritti
singolari (singoli) nel senso parimenti logico che per ciascuno di essi
esiste un titolare determinato (o più contitolari, come nella comproprietà)
con esclusione di tutti gli altri. I primi sono quindi riconosciuti a
tutti i loro titolari in egual forma e misura; i secondi appartengono a
ciascuno in maniera diversa, sia per quantità che per qualità. Gli uni
sono inclusivi e formano la base dell'uguaglianza giuridica, che come dice
l'articolo I della Dichiarazione dell'89 è per l'appunto un égalité en
droits. Gli altri sono esclusivi, ossia excludendi alias e sono quindi
alla base della disuguaglianza giuridica, che è anch'essa una inégalité
en droits. Tutti siamo parimenti liberi di manifestare il nostro pensiero,
parimenti immuni da arresti arbitrari, parimenti autonomi nel disporre dei
beni di nostra proprietà e parimenti titolari dei diritti alla salute e
all'istruzione. Ma ciascuno di noi è proprietario o creditore di cose
diverse e in misura diversa: io sono proprietario di questo mio vestito o
della casa in cui abito, ossia di oggetti diversi da quelli di cui altri e
non io sono proprietari. Si risolvono in tal modo molte apparenti aporie. Quando si parla del
“diritto di proprietà” come di un “diritto di cittadinanza” o
“civile”, al pari dei diritti di libertà, si allude ellitticamente al
diritto di divenire proprietari connesso (al pari del diritto di divenire
debitori, o creditori, o imprenditori o lavoratori dipendenti) alla
capacità giuridica, nonché al diritto di disporre dei beni di proprietà
connesso (al pari del diritto di disporre di un credito o di obbligarsi a
una prestazione) alla capacità d'agire: cioè a diritti civili che sono
senz'altro fondamentali perché spettanti a tutti, nel primo caso in
quanto persone e nel secondo in quanto capaci d'agire. Ma questi diritti
sono del tutto diversi dai diritti reali su beni determinati, grazie ad
essi acquisiti o alienati; così come diverso dal diritto fondamentale
d'immunità contro lesioni altrui è il diritto patrimoniale di credito al
risarcimento di un danno concretamente subito. Per altro verso, se si
assume che sono fondamentali tutti i diritti universali, cioè
riconosciuti a tutti in quanto persone o cittadini, rientrano tra essi
anche i diritti sociali, la cui universalità non è esclusa, come
ritengono per esempio Jack Barbalet e Danilo Zolo, dal fatto che sono
inevitabilmente diverse e a contenuto determinato le concrete prestazioni
che, a seconda delle proprie condizioni economiche, ciascuno ha in base ad
essi diritto di pretendere 15: inevitabilmente diversi sono anche i
pensieri che ciascuno può esprimere in base alla libertà di
manifestazione del pensiero. La seconda differenza tra diritti fondamentali e diritti patrimoniali è
connessa alla prima ed è forse ancor più rilevante. I diritti
fondamentali sono diritti indisponibili, inalienabili, inviolabili,
intransigibili, personalissimi. I diritti patrimoniali sono invece diritti
disponibili, per loro natura - dalla proprietà privata ai diritti di
credito - negoziabili e alienabili. Questi si accumulano, quelli restano
invariati. Non si può divenire giuridicamente più liberi, mentre si può
divenire giuridicamente più ricchi. Avendo un oggetto consistente in un
bene patrimoniale, i diritti patrimoniali si acquistano, si scambiano, si
vendono. Le libertà, invece, non si scambiano né si accumulano. Gli uni
sono alterati e magari estinti dal loro esercizio: gli altri restano
invariati, qualunque sia il loro esercizio. Si consuma, o si vende, o si
permuta o si dà in locazione un bene di proprietà. Non si consumano
invece, e neppure possono vendersi il diritto alla vita, o i diritti
all'integrità personale, o i diritti civili e politici. L'indisponibilità dei diritti fondamentali equivale perciò alla loro
sottrazione così alle decisioni della politica come al mercato. In forza
della loro indisponibilità attiva, essi non sono alienabili dal soggetto
che ne è titolare: non posso vendere la mia libertà personale, o il mio
diritto di voto e meno che mai la mia stessa autonomia contrattuale. In
forza della loro indisponibilità passiva, essi non sono espropriabili o
limitabili da altri soggetti, a cominciare dallo Stato: nessuna
maggioranza, per quanto schiacciante, può privarmi della vita, o della
libertà o dei miei diritti di autonomia 16. Si tratta evidentemente di
una differenza connessa alla prima, ossia al carattere singolare dei
diritti patrimoniali e a quello universale di quelli fondamentali. I
diritti patrimoniali in tanto sono singolari in quanto possono formare
oggetto di scambio nella sfera del mercato oltre che - per esempio
nell'ordinamento italiano in base al 3° comma dell’articolo 42 della
costituzione - di espropriazione per pubblica utilità. I diritti
fondamentali, invece, in tanto sono universali in quanto sono esclusi da
tale sfera non potendo nessuno privarsene, o esserne privato o menomato,
senza con ciò cessare di essere uguali o universali e, quindi,
fondamentali. Ne risulta convalidata la nostra nozione formale di diritto
fondamentale: la vita, la libertà personale o il diritto di voto sono
fondamentali non tanto perché corrispondono a valori o interessi vitali,
ma perché universali e indisponibili. Tanto è vero che, ove ne fosse
consentita la disposizione - per esempio ammettendo la schiavitù, o
comunque l'alienazione delle libertà, o magari della vita, o del voto -
sarebbero anch'essi (degradati a) diritti patrimoniali. Per questo, con
paradosso apparente, i diritti fondamentali sono un limite non solo ai
pubblici poteri ma anche all'autonomia dei loro titolari: neppure
volontariamente si può alienare la propria vita o la propria libertà. Ma
si tratta di un limite, se vogliamo paternalistico 17, logicamente
insuperabile: il paradosso, infatti, si avrebbe qualora esso mancasse e i
diritti fondamentali fossero alienabili. Giacché in tal caso anche la
libertà di alienare la propria libertà di alienare sarebbe alienabile,
con un duplice risultato: che tutti i diritti fondamentali cesserebbero di
essere universali, cioè spettanti a tutti in egual forma e misura; e che
la libertà di alienare tutti i propri diritti - dal diritto alla vita ai
diritti civili e politici - comporterebbe il trionfo della legge del più
forte, la fine di tutte le libertà e dello stesso mercato e, in ultima
analisi, la negazione del diritto e la regressione allo stato di natura. La terza differenza è a sua volta una conseguenza della seconda e
riguarda la struttura giuridica dei diritti. I diritti patrimoniali, si è
appena visto, sono disponibili. Contrariamente ai diritti fondamentali,
essi sono quindi soggetti a vicende, ossia destinati ad essere costituiti,
modificati o estinti da atti giuridici. Ciò vuol dire che essi hanno
titolo in atti di tipo negoziale o, comunque, in provvedimenti singolari:
contratti, donazioni, testamenti, sentenze, provvedimenti amministrativi,
da cui vengono prodotti, o modificati o estinti. Viceversa i diritti
fondamentali hanno titolo immediatamente nella legge, nel senso che sono
tutti ex lege, ossia conferiti tramite regole generali di rango di solito
costituzionale. Più semplicemente, mentre i diritti fondamentali sono norme, i diritti
patrimoniali sono predisposti da norme. I primi s'identificano con le
medesime norme o regole generali che li attribuiscono: la libertà di
manifestazione del pensiero, per esempio, è in Italia disposta
dall'articolo 21 della costituzione, e non è altro che la norma da questo
espressa 18. I secondi, invece, sono sempre situazioni singolari, disposte
da atti a loro volta singolari e predisposte dalle norme che li prevedono
quali loro effetti: la proprietà di questo mio vestito, per esempio, non
è disposta, ma predisposta dalle norme del codice civile quale effetto
disposto dalla compravendita da esse disciplinata. Possiamo chiamare norme
tetiche le norme del primo tipo, le quali immediatamente dispongono le
situazioni con esse espresse: vi rientrano non solo le norme che ascrivono
diritti fondamentali ma anche quelle che impongono obblighi o divieti,
come le norme del codice penale e quelle della segnaletica stradale.
Chiamerò invece norme ipotetiche le norme del secondo tipo, le quali non
ascrivono né impongono immediatamente nulla, ma semplicemente
predispongono situazioni giuridiche quali effetti degli atti da esse
previsti: vi rientrano non solo le norme del codice civile che
predispongono diritti patrimoniali, ma anche quelle che predispongono
obbligazioni civili quali effetti di atti negoziali o contrattuali. Le
prime esprimono la dimensione nomostatica dell'ordinamento; le seconde
appartengono alla sua dimensione nomodinamica. Tanto è vero che mentre i
diritti patrimoniali consistono sempre in situazioni di potere il cui
esercizio consiste in atti di disposizione a loro volta produttivi di
diritti e di obblighi nella sfera giuridica propria o altrui (contratti,
testamenti, donazioni e simili), l'esercizio dei diritti di libertà
consiste sempre in meri comportamenti, siccome tali privi di effetti
giuridici nella sfera di altri soggetti. C'è infine una quarta differenza, anch'essa formale e non meno
importante per comprendere la struttura dello stato costituzionale di
diritto. Mentre i diritti patrimoniali sono per così dire orizzontali, i
diritti fondamentali sono per così dire verticali. In un duplice senso.
Innanzitutto nel senso che i rapporti giuridici intrattenuti dai titolari
di diritti patrimoniali sono rapporti intersoggettivi di tipo civilistico
- contrattuale, successorio o simili - mentre i rapporti intrattenuti dai
titolari di diritti fondamentali sono rapporti di tipo pubblicistico,
ossia dell'individuo nei confronti (solo o anche) dello Stato. In secondo
luogo, e soprattutto, nel senso che mentre ai diritti patrimoniali
corrispondono o il generico divieto di non lesione nel caso dei diritti
reali oppure obbligazioni debitorie nel caso dei diritti personali o di
credito, ai diritti fondamentali, ove siano espressi da norme
costituzionali, corrispondono divieti ed obblighi a carico dello Stato, la
cui violazione è causa di invalidità delle leggi e degli altri
provvedimenti pubblici e la cui osservanza è al contrario condizione di
legittimità dei pubblici poteri. “La dichiarazione dei diritti contiene
le obbligazioni dei legislatori”, afferma l'articolo l della sezione
“doveri” della costituzione francese dell’anno III. Ed è
precisamente in questo insieme di obbligazioni, ossia di limiti e di
vincoli posti a tutela dei diritti fondamentali, che risiede la sfera
pubblica dello stato costituzionale di diritto - in opposizione alla sfera
privata dei rapporti patrimoniali - e quella che all'inizio ho chiamato la
dimensione “sostanziale” della democrazia. 4. Diritti
fondamentali e democrazia sostanziale Vengo così alla seconda tesi che qui intendo sviluppare. In quale senso
i diritti fondamentali esprimono la dimensione che ho chiamato
“sostanziale” della democrazia, in opposizione a quella “politica”
o “formale”? E in che senso essi incorporano valori pregiudiziali e più
importanti rispetto a quelli della democrazia politica? In quale senso,
quindi, sono frutto di una loro incomprensione, che equivale di fatto alla
loro negazione quali vincoli costituzionali ai pubblici poteri, la tesi di
Gerber che li qualifica come “effetti riflessi” e quelle di Jellinek e
di Santi Romano che li considerano come il prodotto di
un'auto-obbligazione o di un'auto-limitazione dello Stato, ossia come
concessioni potestative sempre revocabili o limitabili? La risposta a queste domande, pur investendo il piano dei contenuti dei
diritti fondamentali, ossia la natura dei bisogni da essi protetti, è in
gran parte conseguente all'analisi che precede sui loro caratteri
strutturali: l'universalità, l'uguaglianza, l'indisponibilità, il loro
conferimento ex lege e il loro rango di solito costituzionale e perciò
sopraordinato ai pubblici poteri quali parametri di validità del loro
esercizio. Proprio in forza di questi caratteri i diritti fondamentali vengono
infatti a configurarsi, diversamente dagli altri diritti, come altrettanti
vincoli sostanziali normativamente imposti - a garanzia di interessi e
bisogni di tutti stipulati come vitali, ovvero appunto “fondamentali”
(la vita, la libertà, la sopravvivenza) - così alle decisioni di
maggioranza come al libero mercato. La forma universale, inalienabile,
indisponibile e costituzionale di questi diritti si rivela in altre parole
come la tecnica - o garanzia - apprestata a tutela di ciò che nel patto
costituzionale viene ritenuto “fondamentale”: ossia di quei bisogni
sostanziali la cui soddisfazione è condizione della convivenza civile e
insieme causa o ragione sociale di quell'artificio che è lo Stato. Alla
domanda “che cosa sono i diritti fondamentali?”, se sul piano della
loro forma si può rispondere a priori, elencando i caratteri strutturali
che ho prima illustrato, sul piano dei contenuti - ossia di quali beni
sono o devono essere protetti come fondamentali - si può rispondere solo
a posteriori: allorché si vuol garantire un bisogno o un interesse come
fondamentali, li si sottrae sia al mercato che alle decisioni di
maggioranza. Nessun contratto, si è detto, può disporre della vita.
Nessuna maggioranza politica può disporre delle libertà e degli altri
diritti fondamentali: decidere che una persona sia condannata senza prove,
o privata della libertà personale, o dei diritti civili o politici o,
ancora, lasciata morire senza cure o nell'indigenza. Di qui la connotazione “sostanziale” impressa dai diritti
fondamentali allo stato di diritto e alla democrazia costituzionale. Sono
infatti per l'appunto “sostanziali”, cioè relative non alla
“forma” (al chi e al come) ma alla “sostanza” o “contenuto”
(al che cosa) delle decisioni (ossia al che cosa non è lecito decidere o
non decidere), le norme che ascrivono - al di là e magari contro le
contingenti volontà delle maggioranze - i diritti fondamentali: sia
quelli di libertà che impongono divieti, sia quelli sociali che impongono
obblighi al legislatore. Ne risulta smentita la concezione corrente della
democrazia quale sistema politico fondato su di una serie di regole che
assicurano l'onnipotenza della maggioranza. Se le regole sulla
rappresentanza e sul principio di maggioranza sono norme formali in ordine
a ciò che dalla maggioranza è decidibile i diritti fondamentali
circoscrivono quella che possiamo chiamare la sfera dell’indecidibile:
del non decidibile che, ossia dei divieti corrispondenti ai diritti di
libertà, e del non decidibile che non, ossia degli obblighi pubblici
corrispondenti ai diritti sociali. Questa identificazione del paradigma dello “stato di diritto” con la
dimensione “sostanziale” della democrazia può certo apparire
singolare, se non altro per i molteplici usi ideologici che hanno in
passato logorato l'espressione “democrazia sostanziale” 19. E tuttavia
è proprio con la sostanza delle decisioni che hanno a che fare gli
obblighi e i divieti imposti alla legislazione dai diritti fondamentali
stipulati nelle norme sulla produzione che possiamo perciò chiamare
“sostanziali” (quelle, per esempio, contenute nella prima parte della
costituzione italiana): le quali, a differenza delle norme che ho chiamato
“formali” (quelle contenute nella seconda parte) e che dettano le
condizioni del loro vigore, stabiliscono le condizioni della loro validità.
Se infatti le norme formali sul vigore s’identificano, nello stato
democratico di diritto, con le regole della democrazia formale o politica
in quanto disciplinano le fornire delle decisioni che assicurano
l'espressione della volontà della maggioranza, le norme sostanziali sulla
validità, vincolando a pena d’invalidità la sostanza (o il
significato) delle medesime decisioni al rispetto dei diritti fondamentali
e degli altri principi assiologici in esse stabiliti, corrispondono alle
regole con cui ben possiamo caratterizzare la democrazia sostanziale. Il paradigma della democrazia costituzionale non è altro che la
soggezione del diritto al diritto generata da questa dissociazione tra
vigore e validità, tra mera legalità e stretta legalità, tra forma e
sostanza, tra legittimazione formale e legittimazione sostanziale o, se si
vuole, tra le weberiane “razionalità formale” e “razionalità
materiale”. In forza del riconoscimento di questa dissociazione, viene
meno quella che Letizia Gianformaggio ha chiamato la “presunzione di
regolarità degli atti compiuti dal potere” negli ordinamenti positivi
20, tanto più se politicamente democratici: giacché il principio formale
della democrazia politica, relativo al chi decide e al come si decide - in
altre parole il principio della sovranità popolare e la regola della
maggioranza - si subordina ai principi sostanziali espressi dai diritti
fondamentali e relativi a ciò che non è lecito decidere e a ciò che non
è lecito non decidere. I diritti fondamentali sanciti nelle costituzioni - dai diritti di
libertà ai diritti sociali - operano in tal modo come fonti
d'invalidazione e di delegittimazione, oltre che di legittimazione. Per
questo, la loro configurazione come “elementi organici dello Stato” ed
“effetti riflessi” del potere statale nel passo di Gerber qui
richiamato, e più in generale nella dottrina dei diritti pubblici
elaborata dalla giuspubblicistica tedesca e italiana del secolo scorso,
rappresenta un capovolgimento del loro significato ed esprime una profonda
incomprensione del costituzionalismo e del modello dello stato
costituzionale di diritto. Giacché questi diritti esistono, è vero, come
situazioni di diritto positivo in quanto sono stabiliti nelle
costituzioni. Ma proprio per questo essi rappresentano non già
un'autolimitazione sempre revocabile del potere sovrano, ma al contrario
un sistema di limiti e di vincoli ad esso sopraordinato; non dunque
“diritti dello Stato” o “per lo Stato” o “nell'interesse dello
Stato”, come scrivevano Gerber e Jellinek, ma diritti verso e, se
necessario, contro lo Stato, ossia contro i poteri pubblici sia pure
democratici o di maggioranza. Di più: il fatto che i diritti
fondamentali, come si è mostrato nel paragrafo che precede, non siano
predisposti da norme quali effetti di atti precettivi singolari, ma siano
essi stessi norme, retroagisce sulla natura del rapporto tra i soggetti e
la costituzione. Ne consegue infatti che di queste norme, ossia della
parte sostanziale della costituzione, sono per così dire “titolari”,
oltre che destinatari, tutti i soggetti cui i diritti fondamentali sono
con esse ascritti. Di qui la loro non modificabilità a maggioranza.
Quelle norme sono in via di principio dotate di rigidità assoluta perché
altro non sono che gli stessi diritti fondamentali stabiliti come
inviolabili, sicché tutti e ciascuno ne sono titolari. Sotto questo aspetto possiamo ben dire che il paradigma della democrazia
costituzionale è figlio della filosofia contrattualistica. In un duplice
senso. Nel senso che le costituzioni altro non sono che contratti sociali
in forma scritta e positiva: patti fondativi della convivenza civile
generati storicamente dai movimenti rivoluzionari con cui sono state di
volta in volta imposte ai pubblici poteri, altrimenti assoluti, quali
fonti della loro legittimità. E nel senso che l'idea del contratto
sociale è una metafora della democrazia: della democrazia politica, dato
che allude al consenso dei contraenti e vale quindi a fondare, per la
prima volta nella storia, una legittimazione dal basso anziché dall'alto
del potere politico; ma anche una metafora della democrazia sostanziale,
dato che questo contratto non è un vuoto accordo, ma ha come clausole e
insieme come causa e ragione precisamente la tutela dei diritti
fondamentali, la cui violazione da parte del sovrano legittima la rottura
del patto e l'esercizio del diritto di resistenza 21. Si rivelano in tal modo le ascendenze teoriche dei diritti fondamentali
ben diverse da quelle civilistiche e romanistiche dei diritti
patrimoniali. Se è vero che i diritti fondamentali altro non sono che il
contenuto del patto costituente, dobbiamo riconoscere a Thomas Hobbes,
teorico dell'assolutismo, l'invenzione del loro paradigma. Questo
paradigma è quello espresso dal diritto alla vita quale diritto
inviolabile di tutti, dalla cui tutela dipende la giustificazione del
superamento del bellum omnium dello stato di natura e la costruzione di
“quel gran Leviatano, chiamato uno Stato (in latino civitas), il quale
non è che un uomo artificiale, benché di maggiore statura e forza del
naturale, per la protezione e difesa del quale fu concepito” 22. Nasce
insomma, con Hobbes, la configurazione dello Stato come sfera pubblica
istituita a garanzia della pace e, insieme, dei diritti fondamentali. Questa sfera pubblica e questo ruolo garantista dello Stato, limitati da
Hobbes alla sola tutela del diritto alla vita, si sono poi estesi
storicamente, allargandosi ad altri diritti volta a volta affermati come
fondamentali: ai diritti civili e di libertà, ad opera del pensiero
illuminista e delle rivoluzioni liberali da cui nacquero le prime
dichiarazioni dei diritti e le costituzioni ottocentesche; poi ai diritti
politici, affermatisi con il progressivo allargamento del suffragio e
della capacità politica; poi, ancora, il diritto di sciopero e i diritti
sociali nelle costituzioni di questo secolo, fino ai nuovi diritti alla
pace, all'ambiente e all'informazione oggi rivendicati e ancora non tutti
costituzionalizzati. Sempre, i diritti fondamentali si affermano come
leggi del più debole in alternativa alla legge del più forte che vigeva
e vigerebbe in loro assenza. La storia del costituzionalismo è la storia di questo progressivo
allargamento della sfera pubblica dei diritti 23. Una storia non teorica,
ma sociale e politica, dato che nessuno di questi diritti è mai calato
dall'alto ma tutti sono stati conquistati da rotture istituzionali: le
grandi rivoluzioni americana e francese, poi i moti ottocenteschi per gli
statuti, infine le lotte operaie, femministe, pacifiste ed ecologiste di
questo secolo. Tutte le diverse generazioni di diritti, possiamo ben dire,
corrispondono ad altrettante generazioni di movimenti rivoluzionari: dalle
rivoluzioni liberali contro l'assolutismo regio dei secoli scorsi, fino
alle costituzioni di questo secolo, inclusa quella italiana del 1948, nata
dalla Resistenza e dal ripudio del fascismo quale patto fondativo della
democrazia costituzionale. Di questa storia fa parte anche l'estensione,
sia pure embrionale, del paradigma costituzionalistico al diritto
internazionale. Anche nella storia delle relazioni internazionali si è
infatti prodotta, con l'istituzione dell'Onu e le carte internazionali sui
diritti umani, una rottura epocale: la rottura di quell'ancien régime
internazionale nato tre secoli fa dalla pace di Westfalia, fondato sul
principio della sovranità assoluta degli Stati e giunto al suo fallimento
con la tragedia delle due guerre mondiali. 5. Diritti
fondamentali e cittadinanza È questa internazionalizzazione dei diritti fondamentali la terza tesi
all'inizio indicata su cui ora intendo soffermarmi. Dopo la nascita
dell’Onu, e grazie all'approvazione di carte e convenzioni
internazionali sui diritti umani, questi diritti non sono più
“fondamentali” solo all'interno degli Stati nelle cui costituzioni
sono formulati, ma sono diritti sovra-statali cui gli stati sono vincolati
e subordinati anche al livello del diritto internazionale; non più
diritti di cittadinanza, ma diritti delle persone indipendentemente dalle
loro diverse cittadinanze. Eppure proprio questo mutamento rischia di essere misconosciuto da una
parte rilevante dell'odierna filosofia politica. Due anni dopo la
Dichiarazione universale dei diritti, Thomas Marshall, nel saggio qui
ricordato Citizenship and Social Class, ha appiattito sulla cittadinanza
tutto il variegato insieme dei diritti fondamentali, da lui distinti nelle
tre classi dei diritti civili, dei diritti politici e dei diritti sociali
tutti chiamati, indistintamente, diritti di cittadinanza. Una simile tesi,
che contraddice tutte le costituzioni moderne - non solo la Dichiarazione
universale dei diritti del 1948, ma anche la maggior parte delle
costituzioni statali che conferiscono quasi tutti questi diritti alle
“persone” e non ai soli “cittadini” - è stata in questi ultimi
anni rilanciata 24, proprio quando i nostri benestanti paesi e le nostre
ricche cittadinanze hanno cominciato ad essere minacciate dal fenomeno
delle immigrazioni di massa. Nel momento in cui si è trattato di prendere
sul serio i diritti fondamentali, ne è stata insomma negata l'universalità,
condizionandone l'intero catalogo alla cittadinanza indipendentemente dal
fatto che quasi tutti, eccettuati i diritti politici e taluni diritti
sociali, sono attribuiti dal diritto positivo - sia statale che
internazionale - non già ai soli cittadini ma a tutte le persone. Alla base di questa operazione c'è una deformazione del concetto di
“cittadinanza”: inteso da Marshall non già come uno specifico status
soggettivo in aggiunta a quello della “personalità”, ma come il
presupposto di tutti i diritti fondamentali, inclusi quelli della persona,
a cominciare dai “diritti civili” che in tutti gli ordinamenti evoluti
non spettano, a dispetto del nome, ai soggetti in quanto cittadini ma
unicamente in quanto persone 25. La cittadinanza viene così a sostituirsi
all'uguaglianza quale categoria basilare della teoria della giustizia e
della democrazia. Per Marshall questa sostituzione e l'ancoraggio alla
cittadinanza dell'intero insieme dei diritti fondamentali erano forse
dettati dalla volontà di fornire un più solido fondamento teorico alle
politiche di Welfare. Il suo scopo - e questo ne è indubbiamente
l’aspetto progressivo - era quello di offrire, attraverso tale
categoria, una base teorica ai diritti sociali in vista del superamento in
senso socialdemocratico, che proprio in quegli anni si veniva realizzando
nei paesi di capitalismo avanzato, dei vecchi modelli liberal-democratici.
Per un verso, quindi, la categoria dell'uguaglianza veniva abbandonata
proprio nel momento in cui la qualità di persona e la titolarità
universale dei diritti erano state solennemente riconosciute, non solo
dalle nuove costituzioni statali del dopoguerra ma anche nella
Dichiarazione universale del 1948, a tutti gli esseri umani del pianeta.
Ma per altro verso l'assunzione dei diritti sociali come diritti
altrettanto vincolanti e inderogabili quanto i classici diritti di libertà
valeva a conferire un nuovo spessore alla qualità della democrazia.
Ancora ai tempi di Marshall, d'altro canto, i processi di globalizzazione
e di integrazione mondiale e i fenomeni migratori non erano giunti al
punto da mettere in contraddizione stridente diritti dell'uomo e diritti
del cittadino. Più difficile è comprendere il senso dell'operazione a distanza di
cinquanta anni dal saggio di Marshall. Da un lato infatti, come si è
visto, molti teorici odierni della cittadinanza sono arrivati a negare o
quanto meno a mettere in dubbio la natura di “diritti” dei diritti
sociali e così ad abbandonare, di fronte alla crisi di efficienza e di
legalità dello stato sociale giudicata irreversibile, l'idea di uno stato
sociale di diritto basato appunto sui diritti anziché sulla
discrezionalità degli apparati. Dall'altro lato, di fronte alla parallela
crisi dello Stato nazionale e della sovranità statale, cui la
cittadinanza è connessa, sembra oggi ancor meno legittimo declinare i
diritti fondamentali in termini statalistici. La sovranità anche dei
paesi più forti si è infatti dislocata, insieme ai limiti ad essa
imposti dalla stipulazione dei diritti, in sedi sovra-nazionali. Al tempo
stesso, la crescita delle interdipendenze e insieme delle disuguaglianze
tra paesi ricchi e paesi poveri e i fenomeni di migrazione e
globalizzazione ci avvertono che stiamo avviandoci verso un'integrazione
mondiale che dipenderà anche dal diritto se si svilupperà all'insegna
dell'oppressione e della violenza o invece della democrazia e
dell'uguaglianza. In queste condizioni la categoria della cittadinanza rischia di
prestarsi a fondare, ben più che una teoria della democrazia basata
sull'espansione dei diritti, un'idea regressiva e nei tempi lunghi
illusoria della democrazia in un paese solo, o meglio nei nostri ricchi
paesi dell'Occidente, a prezzo della non-democrazia nel resto del mondo
26. Con il risultato di una definitiva qualificazione dei diritti
fondamentali e del nostro stesso modello di democrazia, la cui credibilità
è interamente legata al loro proclamato universalismo. Questi diritti -
come ben sappiamo - sono sempre stati universali solo a parole: se
normativamente, fin dalla Dichiarazione francese del 1789, sono sempre
stati diritti della persona, di fatto sono sempre stati diritti del
cittadino. E questo perché di fatto, all'epoca della rivoluzione francese
e poi per tutto il secolo scorso e la prima metà di questo secolo, fino
ancora alla Dichiarazione universale del 1948 e agli anni in cui scriveva
Marshall, la dissociazione tra “persona” e “cittadino” non faceva
problema, non essendo i nostri paesi minacciati dalla pressione
migratoria. Ma sarebbe oggi un ben triste fallimento dei nostri modelli di
democrazia, e con essi dei cosiddetti valori dell'occidente, se il nostro
universalismo normativo fosse rinnegato nel momento stesso in cui viene
messo alla prova. E chiaro che nei tempi lunghi - nei quali le interdipendenze, i processi
d'integrazione e le pressioni migratorie sono destinati ad accrescersi -
questa antinomia tra uguaglianza e cittadinanza, tra l'universalismo dei
diritti e i loro confini statalistici non potrà risolversi, per il suo
carattere sempre più insostenibile ed esplosivo, che con il superamento
della cittadinanza, la definitiva de-nazionalizzazione dei diritti
fondamentali e la correlativa destatalizzazione delle nazionalità. Ma è
anche chiaro che se si vuol pervenire gradualmente e pacificamente a
questi risultati e insieme dare risposte immediate a quello che è già
oggi il più grave problema dell'umanità e la più grande sfida alla
democrazia, la politica e, ancor prima, la filosofia politica dovrebbero
assecondare questi processi, prendendo coscienza della crisi irreversibile
delle vecchie categorie della cittadinanza e della sovranità, nonché
dell'inadeguatezza di quel debole rimedio alla loro valenza
discriminatoria che è stato fino ad oggi il diritto d'asilo. Il diritto d'asilo ha infatti un vizio d'origine: esso rappresenta, per
così dire, l'altra faccia della cittadinanza e della sovranità, ossia
del limite statalistico da queste imposti ai diritti fondamentali.
Tradizionalmente, inoltre, esso è sempre stato riservato ai soli
rifugiati per persecuzioni politiche, o razziali o religiose, e non anche
ai rifugiati per lesioni del diritto alla sussistenza. Questi suoi
ristretti presupposti riflettono una fase paleo-liberale del
costituzionalismo: nella quale per un verso i soli diritti fondamentali
riconosciuti erano i diritti politici e di libertà negativa delle cui
violazioni erano vittime solo ristrette élites avvertite dalle élites
liberali dei paesi d'accoglienza come loro “simili” e, per altro
verso, le emigrazioni per ragioni economiche si svolgevano prevalentemente
all'interno dell'Occidente dai paesi europei a quelli americani, con
beneficio sia degli uni che degli altri. Oggi questi presupposti del vecchio diritto d'asilo sono cambiati. Le
odierne costituzioni europee e le carte internazionali dei diritti hanno
aggiunto, ai classici diritti di libertà negativa, una lunga serie di
diritti umani positivi - non più solo alla vita e alla libertà, ma anche
alla sopravvivenza e alla sussistenza - disancorandoli dalla cittadinanza
e facendo anche del loro godimento la base della moderna uguaglianza en
droit e della dignità della persona. Non c'è quindi ragione perché quei
presupposti non siano estesi anche alle violazioni più gravi di questi
altri diritti: ai rifugiati economici oltre che a quelli politici. È
invece prevalsa la tesi restrittiva, ulteriormente svuotata dalle recenti
leggi sull'immigrazione, ancor più restrittive. Il risultato è una
chiusura dell'occidente che rischia di provocare non solo il fallimento
del disegno universalistico dell'Onu, ma anche un'involuzione delle nostre
democrazie e la formazione di una loro identità come identità
regressiva, cementata dall'avversione per il diverso e da quello che
Habermas ha chiamato “sciovinismo del benessere” 27. C'è infatti un
nesso profondo tra democrazia ed uguaglianza e, inversamente, tra
disuguaglianza nei diritti e razzismo. Come la parità nei diritti genera
il senso dell'uguaglianza basata sul rispetto dell'altro come uguale, così
la disuguaglianza nei diritti genera l'immagine dell'altro come disuguale,
ossia inferiore antropologicamente proprio perché inferiore
giuridicamente 28. 6. Diritti
fondamentali e garanzie Gli argomenti teorico-giuridici con cui si replica di solito alla tesi
del carattere sovranazionale dei diritti umani, siano essi di libertà o
sociali, sono di stampo realista. I diritti scritti nelle carte
internazionali non sarebbero diritti perché sforniti di garanzie. Per la
stessa ragione non sarebbero diritti, secondo molti filosofi e politologi,
i diritti sociali, parimenti privi di adeguate garanzie giurisdizionali
29. Si tratta della quarta tesi, classicamente formulata da Hans Kelsen,
che mi sono proposto all'inizio di confutare: al di là delle sue
proclamazioni, anche di rango costituzionale, un diritto non garantito non
sarebbe affatto un diritto. Siamo così giunti alla quarta questione all'inizio enunciata,
pregiudiziale a qualunque discorso sui diritti, siano essi di diritto
interno o internazionale: quella del rapporto tra i diritti e le loro
garanzie. È chiaro che se confondiamo diritti e garanzie risultano
squalificate, sul piano giuridico, quelle che sono le due più importanti
conquiste del costituzionalismo novecentesco: l'internazionalizzazione dei
diritti fondamentali e la costituzionalizzazione dei diritti sociali,
ridotte l'una e l'altra, in difetto di adeguate garanzie, a semplici
declamazioni retoriche o, al più, a vaghi programmi politici
giuridicamente irrilevanti. Basterebbe questo a sconsigliare
l'identificazione e a giustificare la distinzione, sul piano teorico, tra
i diritti e loro garanzie: le definizioni teoriche sono definizioni
stipulative, la cui accettazione dipende dalla loro idoneità a soddisfare
le finalità esplicative ed operative con esse perseguite. Ma non è questa la ragione principale - necessaria oltre che
sufficiente - per distinguere concettualmente tra i diritti soggettivi,
che sono le aspettative positive (o di prestazioni) o negative (di non
lesioni) attribuite a un soggetto da una norma giuridica, e i doveri
corrispondenti che ne costituiscono le garanzie parimenti dettate da norme
giuridiche: siano queste gli obblighi o i divieti ad essi correlativi, che
ne formano quelle che nel § 2 ho chiamato le garanzie primarie, oppure
gli obblighi di secondo grado di applicare la sanzione o di dichiarare la
nullità delle violazioni delle prime e che ne formano quelle che ho
chiamato garanzie secondarie. Ciò che rende necessaria questa distinzione
è una ragione assai più di fondo, intrinsecamente legata alla natura
positiva e nomodinamica del diritto moderno. Entro un sistema nomostatico, come è la morale e come sarebbe un
sistema di diritto naturale fondato unicamente su principi di ragione, i
rapporti tra figure deontiche sono rapporti puramente logici: dato un
diritto, ossia un'aspettativa giuridica positiva o negativa, esiste in
capo a un altro soggetto un obbligo o un divieto ad esso corrispondente;
dato un permesso positivo, il comportamento permesso non è vietato e non
esiste quindi il relativo divieto; dato un obbligo, del comportamento
obbligatorio non è permessa l'omissione e non esiste quindi il relativo
permesso negativo mentre esiste il relativo permesso positivo. In questi
sistemi l'esistenza o la non esistenza di tali figure deontiche è
implicata e dedotta dall'esistenza di quelle assunte come “date”. In
essi, conseguentemente, non esistono né antinomie né lacune: ove due
norme siano tra loro in contraddizione, una delle due dov'essere esclusa
come inesistente, ancor prima che invalida. È questo il senso del
principio giusnaturalistico veritas non auctoritas facit legem: in
mancanza di criteri formali d'identificazione del diritto esistente, i
soli criteri disponibili sono criteri logici e razionali di tipo
immediatamente sostanziale, cioè legati a ciò che dicono le norme. Tutto questo non è vero nei sistemi nomodinamici di diritto positivo.
In questi sistemi l'esistenza o l'inesistenza di una situazione giuridica,
ossia di un obbligo o di un divieto o di un permesso o di un'aspettativa
giuridica, dipende dall'esistenza di una norma positiva che la prevede, la
quale a sua volta non è dedotta da quella di altre norme, ma è indotta,
quale fatto empirico, dall'atto della sua produzione. È ben possibile,
conseguentemente, che dato un diritto soggettivo, non esista - pur se
dovrebbe esistere - l'obbligo o il divieto corrispondente a causa
dell'(indebita) inesistenza della norma che li prevede. Così come è
possibile che, dato un permesso, esista - pur se non dovrebbe esistere -
il divieto del medesimo comportamento a causa dell'(indebita) esistenza
della norma che lo prevede. Sono insomma possibili e in qualche misura
inevitabili, in sfiniti sistemi, sia lacune che antinomie. Ne deriva che
in queste condizioni, espresse dal principio giuspositivistico auctoritas
non veritas facit legem, le tesi della teoria del diritto, come la
definizione di diritto soggettivo quale aspettativa giuridica cui
corrisponde un obbligo o un divieto, sono - non diversamente dalle
definizioni del divieto come non permesso della commissione e dell'obbligo
come permesso dell'omissione, e perfino dal principio logico di non
contraddizione - tesi di tipo deontico o normativo, non sull'essere ma sul
dover essere del diritto di cui si parla. Riprendiamo allora in esame la nozione kelseniana di “diritto
soggettivo”. Kelsen opera non una, ma ben due identificazioni o
riduzioni del diritto soggettivo ad imperativi ad esso corrispondenti. La
prima è quella del diritto soggettivo al dovere in capo al soggetto in
rapporto giuridico con il suo titolare, ossia a quella che ho chiamato
garanzia primaria: “non vi è nessun diritto per qualcuno”, egli
afferma, “senza un dovere giuridico per qualcun altro” 30. La seconda
è quella del diritto soggettivo al dovere che, ove ne ricorra la
violazione, incombe a un giudice di applicare la sanzione, ossia a quella
che ho chiamato garanzia secondaria: “il diritto soggettivo” consiste
“non già nell'interesse presunto, ma nella protezione giuridica” 31. Ebbene, queste identificazioni sono tesi teoriche, sicuramente non più
vere di quanto non siano le equivalenze logico-deontiche tra permesso
della commissione e non divieto, tra permesso dell'omissione e non
obbligo, tra divieto e non permesso della commissione e tra obbligo e non
permesso dell'omissione. Ma al pari di queste esse possono essere
smentite, o meglio violate, dalla realtà effettuale del diritto. È infatti possibile che in un sistema di diritto positivo esistano di
fatto antinomie, ossia contraddizioni tra norme, al di là dell'esistenza,
che a sua volta è un fatto, di criteri per la loro soluzione; che accanto
alla libertà, e quindi al permesso di manifestare liberamente il proprio
pensiero esista, come per esempio nel diritto italiano, il divieto penale
di vilipendio o di altri reati d'opinione. In tali casi non possiamo
negare l'esistenza di norme in conflitto, ossia, nel nostro esempio,
l'esistenza del permesso e insieme del divieto del medesimo comportamento:
si potrà solo dire che le norme sui reati d'opinione sono norme invalide,
pur se esistenti (o vigenti) fino a che non siano annullate dalla Corte
costituzionale. Il principio di non contraddizione, ossia il divieto di
antinomie, è insomma, rispetto al diritto positivo, un principio
normativo. Analogamente è ben possibile che di fatto non esista l'obbligo o il
divieto correlativo a un diritto soggettivo e, più ancora, che non esista
l'obbligo di applicare la sanzione in caso di violazione degli uni e
dell'altro: che esistano, in altre parole, lacune primarie, per la mancata
stipulazione degli obblighi e dei divieti che del diritto soggettivo
costituiscono le garanzie primarie, e lacune secondarie, per la mancata
istituzione degli organi obbligati a sanzionarne o ad invalidarne le
violazioni, ossia ad applicare le garanzie secondarie. Ma anche in tali
casi non possiamo negare l'esistenza del diritto soggettivo stipulato da
una norma giuridica: si potrà solo lamentare la lacuna che fa di esso un
“diritto di carta” 32 ed affermare l'obbligo di colmarla ad opera del
legislatore. Il principio di completezza, ossia il divieto di lacune, è
anch'esso, al pari del principio di non contraddizione, un principio
teorico normativo. Tutto questo è probabilmente oscurato, nella teoria kelseniana, dal
fatto che in essa vengono assunti, come figure paradigmatiche del diritto
soggettivo, i diritti patrimoniali. In tali casi, in effetti, la
definizione teorica di diritto soggettivo come aspettativa cui corrisponde
un dovere non solleva alcun problema, soprattutto per quanto riguarda le
garanzie primarie, dato che non sembra al fatto una tesi normativa ma
corrisponde esattamente a ciò che di fatto accade: “una parte
contraente”, scrive Kelsen, “ha un diritto nei confronti dell'altra
soltanto se questi ha un dovere giuridico di comportarsi in una data
maniera nei confronti della prima; e la seconda ha un dovere giuridico di
comportarsi in una data maniera nei confronti della prima soltanto se
l'ordinamento giuridico dispone una sanzione in caso di comportamento
contrario” 33. Ma ciò dipende dal fatto che tali diritti, come si è
visto, sono non disposti ma pre-disposti da norme ipotetiche quali effetti
di contratti, i quali sono sempre, simultaneamente, le fonti delle
correlative obbligazioni che ne formano le garanzie primarie. E dipende,
per altro verso, dalla millenaria tradizione giurisprudenziale del diritto
civile che ha sempre strettamente associato i diritti patrimoniali al
diritto d'azione quale specifica tecnica per attivarne le garanzie
secondarie. Diverso è il caso dei diritti fondamentali - di tutti, e non solo dei
diritti sociali e di quelli di livello internazionale - che come ho
mostrato sono immediatamente (disposti da) norme tetiche. In questo caso
l'esistenza delle relative garanzie - di quelle primarie e più ancora di
quelle secondarie - non è affatto scontata, dipendendo dalla loro
espressa stipulazione ad opera di norme di diritto positivo ben distinte
da quelle che ascrivono i diritti. In assenza del diritto penale, per
esempio, non esisterebbe, in forza se non altro del principio di legalità
penale, garanzia primaria per nessuno dei diritti da esso tutelati, a
cominciare dal diritto alla vita. In assenza della norma sul divieto di
arresto senza mandato motivato dell'autorità giudiziaria non esisterebbe
la garanzia primaria della libertà personale. Ancor più evidentemente,
in assenza di norme sulla giurisdizione, non esisterebbero, per nessun
diritto, garanzie secondarie. Ma ovviamente sarebbe assurdo negare per ciò
solo l'esistenza dei diritti, in presenza delle norme che li dispongono,
anziché, più correttamente, l'esistenza delle loro garanzie in assenza
delle norme che le predispongono. È insomma la struttura nomodinamica del diritto moderno che impone, in
forza del principio di legalità quale norma di riconoscimento delle norme
positivamente esistenti, di distinguere tra i diritti e le loro garanzie:
di riconoscere che i diritti esistono se e solo se normativamente
stabiliti, così come le garanzie costituite dagli obblighi e dai divieti
corrispondenti esistono se e solo se anch'esse normativamente stabilite. E
questo vale per i diritti di libertà (negativi) come per i diritti
sociali (positivi), per quelli stabiliti dal diritto statale come per
quelli stabiliti dal diritto internazionale. Se non vogliamo cadere in una
forma di paradossale giusnaturalismo realistico e non vogliamo far
svolgere alle nostre teorie funzioni legislative, dobbiamo ammettere che i
diritti e le norme che li esprimono esistono tanto quanto sono
positivamente prodotti dal legislatore, sia esso ordinario, o
costituzionale o internazionale. La conseguenza di questa distinzione tra diritti e garanzie è di enorme
importanza, non solo a livello teorico ma anche a livello metateorico. Sul
piano teorico essa comporta che il nesso tra aspettative e garanzie non è
un nesso empirico ma un nesso normativo, che può essere contraddetto
dall'esistenza delle prime e dall'inesistenza delle seconde; e che quindi
l'assenza di garanzie dev'essere considerata come un'indebita lacuna che
è obbligo dei pubblici poteri, interni e internazionali, riempire; così
come le violazioni dei diritti ad opera dei pubblici poteri contro i loro
cittadini devono essere concepite come indebite antinomie che è
obbligatorio sanzionare come atti illeciti o annullare come atti invalidi.
Sul piano metateorico essa comporta un ruolo non puramente descrittivo ma
altresì critico e normativo della scienza giuridica nei confronti del suo
oggetto: critico nei confronti delle lacune e delle antinomie che essa ha
il compito di rilevare, e normativo nei riguardi della legislazione e
della giurisdizione cui essa impone il loro completamento o la loro
riparazione. Altra questione è quella della realizzabilità concreta delle garanzie.
Certamente l'enunciazione costituzionale dei diritti sociali a prestazioni
pubbliche positive non è stata accompagnata dall'elaborazione di adeguate
garanzie sociali o positive, cioè da tecniche di difesa e di
giustiziabilità paragonabili a quelle apprestate dalle garanzie liberali
o negative per la tutela dei diritti di libertà. Lo sviluppo in questo
secolo del Welfare State è avvenuto in gran parte attraverso il semplice
allargamento degli spazi di discrezionalità degli apparati burocratici e
non già tramite l'istituzione di tecniche di garanzie appropriate ai
nuovi diritti. Ancor meno sono state realizzate garanzie a sostegno dei
diritti umani stipulati da carte internazionali, i quali sono
contrassegnati da una pressoché totale ineffettività. Ma questo vuol
solo dire che esiste una divaricazione abissale tra norme e realtà, che
dev'essere colmata o quanto meno ridotta in quanto fonte di
delegittimazione non solo politica ma anche giuridica dei nostri
ordinamenti. Occorre distinguere, in proposito, tra realizzabilità tecnica e
realizzabilità politica. Sul piano tecnico nulla autorizza a dire che i
diritti sociali non siano garantibili al pari degli altri diritti perché
gli atti richiesti per la loro soddisfazione sarebbero inevitabilmente
discrezionali, non formalizzabili e non suscettibili di controlli e
coercizioni giurisdizionali. Innanzitutto questa tesi non vale per tutte
le forme di garanzia ex lege che, diversamente dalle pratiche burocratiche
e potestativa proprie dello stato assistenziale e clientelare, possono ben
realizzarsi attraverso prestazioni gratuite, obbligatorie e perfino
automatiche: come l'istruzione pubblica gratuita ed obbligatoria,
l'assistenza sanitaria parimenti gratuita o il reddito minimo garantito.
In secondo luogo la tesi della non giustiziabilità di questi diritti è
smentita proprio dalla più recente esperienza giuridica, che per vie
diverse (provvedimenti d'urgenza, azioni di danno e simili) ha visto
ampliarsi le loro forme di tutela giurisdizionale, in particolare per
quanto riguarda i diritti alla salute, alla previdenza e all'equa
retribuzione. In terzo luogo, al di là della loro giustiziabilità,
questi diritti hanno il valore di principi informatori del sistema
giuridico, largamente utilizzati nella soluzione delle controversie dalla
giurisprudenza delle Corti costituzionali. Soprattutto, poi, nuove
tecniche di garanzia possono ben essere elaborate. Nulla impedirebbe, per
esempio, che a livello costituzionale si stabilissero quote minime di
bilancio da destinare ai vari capitoli della spesa sociale e si rendesse
così possibile il controllo di costituzionalità sulle leggi finanziarie.
E nulla impedirebbe, almeno sul piano tecnico-giuridico, l'introduzione di
garanzie di diritto internazionale: come l'istituzione di un codice penale
internazionale e di una correlativa giurisdizione sui crimini contro
l'umanità; l'introduzione di un controllo giurisdizionale di
costituzionalità su tutti gli atti degli organismi internazionali e
magari su tutti quelli degli Stati per violazioni dei diritti umani;
l'imposizione e la regolazione infine di aiuti economici e di interventi
umanitari, declinati nella forma delle garanzie, a favore dei paesi più
poveri. Del tutto diversa, anche se spesso viene confusa con la prima e magari a
questa addebitata, è la questione della realizzabilità politica di
queste garanzie: a livello interno e, cosa ancor più lontana e difficile,
a livello internazionale. Certo, la soddisfazione dei diritti sociali è
costosa, esige il prelievo e la redistribuzione di risorse, è
incompatibile con la logica di mercato o quanto meno comporta limiti al
mercato. Altrettanto certo è che la presa sul serio dei diritti umani
proclamati a livello internazionale richiede che mettiamo in discussione i
nostri livelli di vita che consentono all'occidente benessere e democrazia
a spese del resto del mondo. Certamente, inoltre, l'attuale vento
liberista, che dell'assolutismo del mercato e dell'assolutismo della
maggioranza hanno fatto un nuovo credo ideologico, non fanno sperare sulla
disponibilità dei ceti benestanti, in maggioranza all'interno dei nostri
ricchi paesi, e in minoranza rispetto al resto del mondo, a vedersi
limitati e vincolati da regole e diritti informati al principio di
uguaglianza. Ma allora diciamo che gli ostacoli sono di natura politica, e
che la sfida aperta alle forze democratiche è per l'appunto politica, e
consiste oggi più che mai nella lotta per i diritti e per le loro
garanzie. Ciò che non è consentito è la fallacia realistica
dell'appiattimento del diritto sul fatto e quella deterministica
dell'identificazione tra ciò che accade e ciò che non può non accadere.
7. Il
costituzionalismo come nuovo paradigma di diritto Le quattro tesi fin qui sviluppate consentono di concepire il
costituzionalismo - quale è venuto a configurarsi in questo secolo negli
ordinamenti statali democratici con la generalizzazione delle costituzioni
rigide e, in prospettiva, nel diritto internazionale con la soggezione
degli stati alle convenzioni sui diritti umani - come un nuovo paradigma,
frutto di un profondo mutamento interno del paradigma
paleo-giuspositivistico. Il postulato del positivismo giuridico classico è infatti il principio
di legalità formale, o se si vuole di mera legalità, quale meta-norma di
riconoscimento delle norme vigenti. In base ad esso una norma giuridica,
qualunque sia il suo contenuto, esiste ed è valida in forza unicamente
delle forme della sua produzione. La sua affermazione, come sappiamo, ha
provocato un rovesciamento di paradigma rispetto al diritto premoderno: la
separazione tra diritto e morale, ovvero tra validità e giustizia, in
forza del carattere interamente artificiale e convenzionale del diritto
esistente. La giuridicità di una norma non dipende più, nel diritto
moderno, dalla sua intrinseca giustizia o razionalità, ma solo dalla sua
positività, ossia dal fatto di essere “posta” da un'autorità
competente nelle forme previste per la sua produzione. Il
costituzionalismo, quale risulta dalla positivizzazione dei diritti
fondamentali come limiti e vincoli sostanziali alla legislazione positiva,
corrisponde a una seconda rivoluzione nella natura del diritto che si
esprime in un'alterazione interna del paradigma positivistico classico. Se
la prima rivoluzione si era espressa nell'affermazione dell'onnipotenza
del legislatore, ossia del principio di mera legalità (o di legalità
formale) quale norma di riconoscimento dell'esistenza delle norme, questa
seconda rivoluzione si è realizzata con l'affermazione di quello che
possiamo chiamare principio di stretta legalità (o di legalità
sostanziale): ossia con la sottomissione anche della legge ai vincoli non
più solo formali ma sostanziali imposti dai principi dei diritti
fondamentali espressi dalle costituzioni. E se il principio di mera
legalità aveva prodotto la separazione della validità dalla giustizia e
la cessazione della presunzione di giustizia del diritto vigente, il
principio di stretta legalità produce la separazione della validità dal
vigore e la cessazione della presunzione aprioristica di validità del
diritto esistente. In un ordinamento dotato di costituzione rigida,
infatti, perché una norma sia valida oltre che vigente non basta che sia
emanata nelle forme predisposte per la sua produzione, ma è anche
necessario che i suoi contenuti sostanziali rispettino i principi e i
diritti fondamentali stabiliti nella costituzione. Attraverso la
stipulazione di quella che nel § 4 ho chiamato la sfera dell'indecidibile
(dell'indecidibile che, espressa dai diritti di libertà, e
dell'indecidibile che non espressa dai diritti sociali), le condizioni
sostanziali di validità delle leggi, che nel paradigma premoderno
s'identificavano con i principi del diritto naturale e nel paradigma
paleopositivistico erano state rimosse dal principio puramente formale
della validità come positività, penetrano nuovamente nei sistemi
giuridici sotto forma di principi positivi di giustizia stipulati in norme
sopraordinate alla legislazione. C'è un momento, nella storia, nel quale può essere collocato questo
mutamento di paradigma. È all'indomani della catastrofe della seconda
guerra mondiale e della sconfitta del nazi-fascismo. Nella temperie
culturale e politica nella quale nasce l’odierno costituzionalismo - la
Carta dell'Onu del 1945, la Dichiarazione universale dei diritti del 1948,
la costituzione italiana del '48, la legge fondamentale della Repubblica
Federale tedesca del '49 - si comprende che il principio di mera legalità,
se è sufficiente a garantire contro gli abusi della giurisdizione e
dell'amministrazione, è insufficiente a garantire contro gli abusi della
legislazione e contro le involuzioni illiberali e totalitarie dei supremi
organi decisionali. E si riscopre perciò il significato di
“costituzione” come limite e vincolo ai pubblici poteri stipulato due
secoli fa nell'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789:
“Ogni società nella quale non sono assicurate la garanzia dei diritti né
la separazione dei poteri non ha costituzione”. Si riscopre insomma - a
livello non solo statale ma anche internazionale - il valore della
costituzione come insieme di norme sostanziali volte a garantire la
divisione dei poteri e i diritti fondamentali di tutti: ossia esattamente
i due principi che erano stati negati dal fascismo e che del fascismo sono
la negazione. Possiamo esprimere il mutamento di paradigma del diritto prodotto dalla
costituzionalizzazione rigida di questi principi, affermando che la
legalità viene in base ad esso contrassegnata da una doppia artificialità:
non più solo dell'“essere” del diritto, ossia della sua
“esistenza” - non più derivabile dalla morale né reperibile nella
natura, ma appunto “posto” dal legislatore - ma anche del suo “dover
essere”, ossia delle sue condizioni di “validità”, anch'esse
positivizzate a livello costituzionale, quale diritto sul diritto, in
forma di limiti e vincoli giuridici alla produzione giuridica. Non si
tratta di un venir meno o di una messa in crisi della separazione tra
diritto e morale realizzatasi con il primo giuspositivismo 34, ma al
contrario di un completamento del paradigma giuspositivistico e insieme
dello stato di diritto: grazie a questa doppia artificialità, infatti,
non solo la produzione del diritto, ma anche le scelte con cui questa
viene progettata vengono positivizzate da norme giuridiche, ed anche il
legislatore viene sottomesso alla legge. Sicché la legalità positiva
nello stato costituzionale di diritto ha cambiato natura: non è più solo
(mera legalità) condizionante, ma a essa stessa (stretta legalità)
condizionata da vincoli anche sostanziali relative ai suoi contenuti o
significati. Ne è derivata un'alterazione interna del modello giuspositivistico
classico che ha investito sia il diritto che i discorsi sul diritto, ossia
la giurisdizione e la scienza giuridica. La stretta legalità, proprio
perché condizionata dai vincoli di contenuto ad essa imposti dai diritti
fondamentali, ha immesso infatti una dimensione sostanziale così nella
teoria della validità come nella teoria della democrazia, producendo una
dissociazione e una virtuale divaricazione tra validità e vigore delle
leggi, tra dover essere ed essere del diritto, tra legittimità
sostanziale e legittimità formale dei sistemi politici. D’altra parte questa divaricazione - che forma un tratto fisiologico
(pur se oltre certi limiti patologico) della democrazia costituzionale, il
suo maggior pregio e il suo segno di riconoscimento oltre che il suo
maggior difetto - ha mutato anche la natura della giurisdizione e della
scienza giuridica. La giurisdizione non è più semplice soggezione del
giudice alla legge, ma è anche analisi critica del suo significato onde
controllarne la legittimità costituzionale. E la scienza giuridica non è
più, se mai lo è stata, semplice descrizione, ma è anche critica e
progettazione del suo stesso oggetto: critica del diritto invalido pur se
vigente perché in contrasto con la costituzione; reinterpretazione alla
luce dei principi in questa stabiliti dell'intero sistema normativo;
analisi delle antinomie e delle lacune; elaborazione e progettazione delle
garanzie mancanti o inadeguate e tuttavia imposte dalle norme
costituzionali. Ne consegue una responsabilità della cultura giuridica e politologica,
che è tanto più impegnativa quanto maggiore è questa divaricazione e
quindi il compito di dar conto dell'ineffettività dei diritti
costituzionalmente stipulati. C'è un paradosso epistemologico che
caratterizza le nostre discipline: noi facciamo parte dell'universo
artificiale che descriviamo e contribuiamo a costruirlo in maniera assai
più determinante di quanto pensiamo. Dipende perciò anche dalla cultura
giuridica che i diritti, secondo la bella formula di Ronald Dworkin, siano
presi sul serio: giacché essi altro non sono che significati normativi,
la cui percezione e condivisione sociale come vincolanti è la prima,
indispensabile condizione della loro effettività.
1. Le tesi qui esposte sono elaborate, in maniera ben più analitica,
nel capitolo XI del volume Principia iuris. Teoria giuridica della
democrazia di prossima pubblicazione presso Laterza. Rinvio frattanto, sul
tema, a Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale. Laterza,
Roma-Bari (1989), 4ª ed. 1998, pp. 950-963; Dai diritti del cittadino ai
diritti della persona. in La cittadinanza. Appartenenza identità diritti.
a cura di D. Zolo, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 263-292; Aspettative e
garanzie. Prime tesi di una teoria assiomatizzata del diritto in volume
Logos dell’essere, logos della norma, a cura di Luigi Lombardi Valiauri,
Adriatica Editrice, Bari 1998, trad. spagnola in “Doxa”, ove sono
definiti e formalizzati i concetti di aspettativa, di garanzie e di
diritto soggettivo. 2. Sulla distinzione meta-teorica tra teoria generale del diritto e
dogmatica giuridica, rinvio a La semantica della teorie del diritto in La
teoria generale Nel diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a
Norberto Bobbio Comunità. Milano 1983, pp. 81 - 130. Si presenta
espressamente come una “teoria dogmatica” dei diritti fondamentali
secondo la Legge fondamentale della Repubblica Tedesca la teoria di R.
Alexy, Theorie der Grundrechte (1986), trad. spagnola di E. Garzón Valdés.
Teoria de los derechos fundamentales Centro de Estudios Constitucionales.
Madrid 1997, pp. 25 e 29. 3. Del tutto indipendente dalla distinzione suddetta, formulata sulla
base dei di versi tipi di soggetti cui i diritti fondamentali sono
attribuiti dal diritto positivo, è la disti azione tra diritti civili,
diritti politici, diritti di libertà e diritti sociali che fa invece
riferimento alla loro struttura: i diritti civili e quelli politici sono,
oltre che aspettative negative (della loro non lesione) poteri di compiere
atti di autonomia rispettivamente nella sfera privata e in quella
politica; i diritti di libertà e quelli sociali sono invece solo
aspettative, rispettivamente negative (o a non lesioni) e positive (a
prestazioni). Rinvio. sulle due distinzioni, a Dai diritti del cittadino
ai diritti della persona. cit.. pp. 272-276. 4. Per una storia dei diritti umani nell'antichità, si veda G.
Pugliese. Appunti per una storia della protezione dei diritti umani in
“Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”. 1989, pp.
619-659; G. Crifó, Libertà e uguaglianza in Roma antica. L’emersione
storica di una vicenda istituzionale Bulzoni, Roma 1984. 5. In Italia la piena capacità d'agire - e conseguentemente la pienezza
dei diritti secondari, sia civili che politici - è stata concessa alle
donne solo in questo secolo: nel 1919. quando con la soppressione
dell'autorizzazione maritale le donne hanno acquisito la piena titolarità
dei diritti civili; e nel 1946. quando è stato loro riconosciuto il
diritto di voto unitamente agli altri diritti politici. 6. J. Locke, Second Treatise of` Government (1690), tr. it. di L.
Pareyson. Due trattati sul governo. Secondo Trattato Utet, Torino 1968,
cap. l. § 6, pp. 241242. 7. K.F. Gerber, Über offentliche Rechte (1852) tr. it. di P.L.
Lucchini. Sui diritti pubblici in Diritto pubblico. Giuffrè. Milano 1971.
pp. 67. 82. “La posizione costituzionale di un suddito” - chiarisce
Gerber, che rifiuta il concetto di “cittadino” perché è
“esclusivamente politico e niente affatto giuridico” - “è quello di
un dominato statalmente. ed è caratterizzata perfettamente da questo
concetto” (ivi. pp. 65-ó(1), sicché <<il significato generale di
quei Cosi detti diritti del cittadino (libertà politiche) può trovarsi
solo in qualcosa di negativo, e cioè nel fatto che lo Stato nel suo
dominio ed assoggettamento dell'individuo si mantiene entro i suoi limiti
naturali. lasciando libera, fuori della sua cerchia ed influenza, quella
parte dona persona umana la quale non può assoggettarsi all'azione
coercitiva della volontà generale secondo le idee della vita popolare
germanica” (ivi, p. 67). Ancora: “tutti i diritti pubblici trovano il
loro fondamento. il loro contenuto, il loro fine nell'organismo statale,
nel quale deve realizzarsi la volontà nazionale nel suo tendere al
compimento della vita collettiva” (ivi, p. 43). 8. K.F. Gerber, Grundzüge eines Systems des deutschen Stuatsrechts
(1865), tr. it. di P.L. Lucchini, Lineamenti di diritto pubblico tedesco.
in Diritto pubblico cit., pp. 107 e 130-133. 9. Georg Jellinek parla di “auto-obbligazione” dello Stato (Das
System der subjektiven öffentlichen Rechte (1892), tr. it. di G.
Vitagliano, Sistema dei diritti pubblici soggettivi. Società Editrice
Libraria. Milano 1912, pp. 215 ss.). Analogamente, Santi Romano parla di
“auto-limitazione” dello Stato, La teoria dei diritti pubblici
soggettivi in Primo trattato di diritto anu1zinistrativo italiano a cura
di V.E. Orlando, Società Editrice Libraria, Milano 1900. vol. l. pp.159-
163. La funzionalizzazione dei diritti pubblici dei cittadini
all'interesse generale è cosi espressa da Jellinek: “Gli interessi
individuali si distinguono in interessi costituiti prevalentemente da
scopi individuali e in interessi costituiti prevalentemente da scopi
generali. L'interesse individuale riconosciuto prevalentemente
nell'interesse generale costituisce il contenuto del diritto pubblico”
(op. cit. p. 58); “qualunque diritto pubblico esiste nell'interesse
generale, il quale è identico con l'interesse dello Stato” (ivi, p.
78). 10. T.H. Marshall, Citizenship and Social Class (1950), tr. it. di P.
Maranini, Cittadinanza e classe sociale Utet. Torino 1976, p. 24. 11. H. Kelsen, Reine Retchslehre (1960). tr. it. di M.G. Losano. La
dottrina pura del diritto Torino, Einaudi, 1966, p. 150: “Questo
concetto di diritto soggettivo. che è il semplice riflesso di un dovere
giuridico, cioè il concetto di un diritto riflesso, può come concetto
ausiliario semplificare la descrizione dei dati giuridici, ma è superfluo
dal punto di vista di una loro descrizione scientificamente esatta”;
ibidem: “se si definisce come "diritto" il rapporto fra un
individuo (nei cui riguardi un altro individuo è obbligato ad un certo
comportamento) con quest'ultimo individuo, il diritto in questione è
soltanto un riflesso di questo dovere”; Id., General Tl~eo~v of Law and
State (1945), tr. it. di S. Cotta e G. Treves, Teoria generale del diritto
e dello stato Edizioni di Comunità, Milano 1959, p.81: “il diritto
soggettivo non è, in breve. che il diritto oggettivo”. La tesi
riecheggia, come si vede, quella di Gerber sulla natura di “diritti
riflessi” dei diritti fondamentali. 12. H. Kelsen, Teoria cit., pp. 87-88. 13. D. Zolo, La strategia della cittadinanza in La cittadinanza cit., p.
33, ove a sostegno di questa tesi viene richiamata “la prospettiva del
realismo giuridico, da Roscoe Pound a Karl Olivecrona, ad Alf Ross”. 14. T. Marshall, Op. cit.. p. 9. 15. D. Zolo, op. cit. p. 29-35; J. Barbalet, Citizenship. Rights
Struggle and Class Inequality ( 1988). tr. it. di F.P. Vertova,
Cittadinanza. Diritti conflitto e disuguaglianza sociale. con introduzione
di D. Zolo, Liviana, Padova 1992, pp.104-109. 16. Di queste due forme di indisponibilità dei diritti fondamentali -
quella che si esprime nella loro inviolabilità da parte dei pubblici
poteri e quella che si esprime nella loro inalienabilità tra privati -
mentre Locke affermò la prima e nego in parte la seconda (Secondo
trattato cit., §§ 149 e 85, pp. 361-364 e 302-303), Rousseau affermò la
seconda e negò la prima (Du contrat social (1762), Flammarion, Paris
1966, liv. I. 4, ch. VI e IX, pp. 46, 50-52 e 56 e liv. II, §§ 4-5, pp.
67-73). 17. Cfr. M. Jori, La cicala e la formica in Le ragioni del garantismo.
Discutendo con Luigi Ferrajoli a cura di L. Gianformaggio, Giappichelli,
Torino 1993, pp. 111-112, che giudica “eccezionali, e quindi da
giustificare una per una” le limitazioni paternalistiche espresse
dall'indisponibilità, che è invece un principio generale logicamente
valido per tutti i diritti fondamentali. 18. Distingue invece espressamente tra “diritti fondamentali” e
“norme sui diritti fondamentali”, tra gli altri, R. Alexy, Theoria de
los derechos fundarnentales, cit., pp. 47 ss. 19. Una critica all'uso di “democrazia sostanziale” e
all'equivalenza da me istituita tra la dimensione sostanziale della
democrazia e il garantismo mi è stata rivolta da M. Bovero, La filosofia
politica di Ferrajoli, in Le ragioni del garantismo, cit., pp. 403-406. 20. L. Gianformaggio, Diritto e ragione tra essere e dover essere, in Le
ragioni del garantismo, cit., p. 28. 21. Si ricordino le formulazioni del diritto di resistenza in J. Locke,
Secondo trattato, cit., §§ 21, 149 e 168, pp. 254, 361-362 e 378, in
1.J. Rousseau, Du contrat social, cit., liv. III, ch. X e XVIII, pp.127 e
140, e in molte costituzioni settecentesche: nell'articolo 3 della
Dichiarazione dei diritti della Virginia del 1786, nell'articolo 2 della
Dichiarazione francese del 1789 e nell'articolo 3 della Costituzione
francese del 24.6.1793. 22. Leviathan, (1651), tr. it. di M. Vinciguerra, Leviatano, Laterza,
Bari 1911, Introduzione, p. 3. 23. Sui processi storici attraverso cui si sono venuti moltiplicando,
estendendo e rafforzando i diritti fondamentali, cfr. N. Bobbio, L'età
dei diritti, Einaudi, Torino 1990; C. Peces Barba, Curso de derechos
fundamentales. Teoria general, Eudema, Madrid 1991, tr. it. di L. Mancini,
Teoria dei diritti fondamentali, Giuffrè, Milano 1993. 24. Se scorriamo il lungo Saggio bibliografico di Francesco Paolo
Vertova, in La cittadinanza, cit., pp. 325-333, scopriamo che pochissimi
sono i libri sulla cittadinanza pubblicati prima della fine degli anni
ottanta. 25. L'articolo 7 del Code civil di Napoleone, riprodotto da molti altri
codici civili europei, stabilisce: “L'exercice des droits civile est indépendant
de la qualità de citoyen” Per una critica più analitica delle tesi di
Marshall rinvio a Dai diritti del cittadino ai diritti della persona, cit. 26. Giustamente R. Bellamy, Tre modelli di cittadinanza, in La
cittadinanza, cit., pp. 237 ss., ha segnalato il connotato comunitario
delle dottrine della cittadinanza, le quali esprimono una concezione della
democrazia basata sull' “appartenenza a una determinata comunità”. 27. J. Habermas, Recht und Moral. (Tenner Lectures), (1989), tr. it. di
L. Ceppa, Einaudi, Torino 1992, p. 136. Cfr. anche J. de Lucas, Europa:
Convivir con la diferencia. Racismo, nazionalismo v derechos de las
minorias, Tecnos, Madrid 1992; Puertas que se cierran. Europa como
fortaleza, Icaria, Barcelona 1996. 28. Si veda, sull'interazione prodottasi in passato tra discriminazione
delle donne nei diritti fondamentali e loro percezione come soggetti
inferiori, M. Graziosi, Infirmitas sexus. La donna nell'immaginario
penalistico, in “Democrazia e diritto”, 1993, 2, pp. 99- 143. 29. Si ricordino le tesi di Zolo e Barbelet richiamate alle note 13 e
15. 30. Kelsen, Teoria cit., p. 76; il diritto “non è altro che il
correlativo di un dovere” (ivi, p. 77); Id., Dottrina pura del diritto,
cit., p. 150: “Questa situazione, definita come "diritto" o
"pretesa" di un individuo, è semplicemente l'obbligazione
dell'altro o degli altri. Se si parla in questo caso di un diritto
soggettivo o della pretesa di un individuo, come se questo diritto e
questa pretesa fossero qualcosa di diverso dall'obbligazione dell'altro o
degli altri, si crea il miraggio di due situazioni giuridicamente
rilevanti, allorché la situazione è una soltanto”. 31. Ivi, p. 81. Si veda anche il passo richiamato alla nota 12. Ancora:
il diritto soggettivo è “la possibilità giuridica”, offerta al suo
titolare “di ottenere l'applicazione della norma giuridica appropriata
che provvede la sanzione... Soltanto se l'applicazione della norma
giuridica, la esecuzione della sanzione, dipende dall'espressione della
volontà di un individuo diretta a questo scopo soltanto se la legge è a
servizio di un individuo, questa può venir considerata la "sua"
legge, la sua legge soggettiva, e ciò significa un "diritto
soggettivo"” (ivi, pp. 82-83); “l'essenza del diritto soggettivo,
che è più del semplice riflesso di un dovere giuridico, consiste nel
fatto che una norma giuridica attribuisce ad un individuo il potere
giuridico di far valere l'inadempimento di un dovere giuridico mediante
un'azione giudiziaria” (La dottrina pura, cit., p. 159). 32. Così Riccardo Guastini chiama i diritti non garantiti (Diritti, in
Analisi e diritto, 1994. Ricerche di giurisprudenza analitica,
Giappichelli, Torino 1994, pp. 168 e 170) 33. Teoria cit., p. 82. Un discorso analogo viene fatto da Kelsen per i
diritti reali: “Il diritto-riflesso della proprietà non è un diritto
assoluto in senso proprio: è il riflesso di una pluralità di doveri di
un numero indeterminato di individui nei riguardi di un solo individuo in
riferimento a una sola cosa, a differenza del diritto di credito, che è
soltanto il riflesso di un dovere di un certo individuo nei riguardi di un
certo altro individuo” (La dottrina pura, cit., p. 155). 34. La tesi di una connessione tra diritto e morale è stata riproposta,
sulla base della formulazione in forma di “principi” delle norme
costituzionali sostanziali, da R. Alexy, Begriff und Geltung des Rechts
(1992), tr. it. di F. Fiore, Concetto e validità del diritto, Einaudi,
Torino 1997 e da G. Zagrebelski, Introduzione a R. Alexy, op. cit. e Il
diritto mite, Einaudi, Torino 1992. Per un'analisi critica di queste tesi,
cfr. L. Prieto Sanchis, Constitucionalismo y positivismo, Fontamara,
Mexico 1997.
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