Trattamento di coloro che ricevono il rigetto della domanda di regolarizzazione

Il Ministero dell'Interno ha precisato in una circolare del 28 ottobre 1999 quale debba essere il trattamento di coloro che ricevono il rigetto della domanda di regolarizzazione:

1) chi era stato destinatario in precedenza di un provvedimento di espulsione (non revocato dalla Prefettura) dovra' essere immediatamente espulso con accompagnamento alla frontiera: questo significa che nel momento in cui si presenta in Questura per ritirare l'esito della domanda di regolarizzazione potra' essere trattenuto, trasferito nel piu' vicino Centro di Permanenza Temporanea e rinviato nello Stato di appartenenza o di provenienza con il primo aereo o altro mezzo disponibile;

2) chi non aveva gia' ricevuto in precedenza un provvedimento di espulsione, invece, non potra' essere immediatamente espulso; in questi casi:

a) la Questura dovrà indicare (nel provvedimento di rigetto della domanda di regolarizzazione) un termine non superiore a 15 giorni lavorativi entro il quale la persona potra' lasciare "volontariamente" l'Italia, presentandosi a un determinato posto di polizia di frontiera (come previsto dal regolamento di attuazione, art. 12);

b) se la persona lascia l'Italia entro questo termine, non ricevera' alcun provvedimento di espulsione e quindi non avra' il divieto di rientrare in Italia regolarmente per i successivi 5 anni: in questo caso e' molto importante farsi timbrare il passaporto in uscita, per poter dimostrare di avere effettivamente lasciato l'Italia;

c) se la persona non lascia l'Italia entro questo termine, potra' ricevere - nel caso in cui venga successivamente controllato - un provvedimento di espulsione con intimazione a lasciare l'Italia entro 15 giorni;

d) tuttavia la circolare prevede, con formula molto ambigua, che la Questura possa adottare "tutti i provvedimenti ritenuti necessari al fine di evitare che [gli stranieri], una volta sottrattisi al provvedimento di espulsione possano, utilizzando altre generalita', vanificare la precedente attività di identificazione"; probabilmente questo comporta la possibilità di effettuare fotosegnalazioni e rilevazioni delle impronte digitali.


Il testo completo della circolare del 28 ottobre 1999

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DECRETI E CIRCOLARI RIGUARDANTI LA REGOLARIZZAZIONE

INDICE

1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.10.1998: disposizioni generali

2) Circolari del Ministero dell’Interno

1. circolare 30.10.1998 n. 74: prime disposizioni generali

2. circolare 13.11.1998 n. 81: attestazioni di identità

3. circolare 16.11.1998 n. 83: richiedenti asilo

4. circolare 16.11.1998: ricongiungimenti familiari e alloggio

5. circolare 19.11.1998 n. 17: sottoscrizione contratti di lavoro

6. circolare 24.11.1998 n. 86: revoca espulsione e procedura Schengen

7. circolare 27.1.1999: reddito per lavoro autonomo

8. circolare 30.1.1999: regolarizzazione per detenuti, condannati e stagionali

9. circolare 10.5.1999: requisiti

10. circolare 28.11.1999: rigetti

3) Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

1. circolare 4.11.1998 n. 126: prime disposizioni generali

2. circolare 6.11.1998 n. 127: sottoscrizione contratti di lavoro

3. circolare 25.11.1998 n. 131: verifica contratti di lavoro

4. circolare 24.9.1999 n. 70: regolarizzati per lavoro autonomo

4) Circolari del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell'Artigianato

1. circolare 9.11.1998 n. 3452: nulla osta Camere di Commercio

2. circolare 18.11.1998 n. 3455: nulla osta lavoro autonomo

 

tiniztiniz1) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 16.10.1998

Integrazione al decreto interministeriale 24 dicembre 1997 recante programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 1998 di cittadini stranieri non comunitari

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Vista il Documento Programmatico relativo alla politica dell'immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998 ed emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo;

Vista la Relazione sul fenomeno della immigrazione irregolare in Italia presentata al Parlamento;

Visto il Decreto Interministeriale 24 dicembre 1997 e considerata la necessità di aggiornare le quantificazioni degli ingressi previsti;

Considerato che il predetto Documento Programmatico contiene specifici impegni, nell'ambito del periodo triennale, anche per l'ultima parte dell'anno 1998;

Considerato che la programmazione dei flussi migratori deve tenere conto del fabbisogno di manodopera stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il triennio 1998-2000 e, nella fase di prima applicazione della nuova normativa in materia, della presenza in Italia di stranieri che già soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per i quali può definirsi un inserimento lavorativo regolare in conformità del predetto Documento Programmatico;

Ritenuto di dover emanare un nuovo decreto sui flussi di ingresso per l'anno in corso con carattere d'urgenza affinché si possa disporre dei suoi concreti effetti nell'ultima parte dell'anno 1998;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti;

Sentiti il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro dell'Interno, il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato e il Ministro per la Solidarietà Sociale;

DECRETA

Articolo 1

E' consentito il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere atipico, e di lavoro autonomo, a cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero e, alle condizioni prescritte nei successivi articoli 3 e 4, a quelli già presenti in Italia, entro una quota totale massima, nel 1998, aggiuntiva a quella già fissata con il decreto interministeriale 24 dicembre 1997, di

38.000 persone.

Articolo 2

Nell'ambito di tale quota massima è consentito in via preferenziale l'ingresso in Italia di:

a) fino a 3.000 cittadini albanesi, di cui fino a 1.500 tra coloro che hanno accettato il rimpatrio dopo essere stati in Italia, tenuto conto degli accordi bilaterali stipulati con l'Albania;

b) fino a 1.500 cittadini marocchini e fino a 1.500 cittadini tunisini, tenuto conto degli accordi bilaterali finora stipulati con Marocco e Tunisia.

Articolo 3

Sino al 15 dicembre 1998, possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere atipico, lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40, previa presentazione alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da:

a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998;

b) un contratto di lavoro subordinato, a condizioni non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili, ovvero un contratto di collaborazione, di carattere non occasionale, svolto senza vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente personale, coordinato con l'attività del committente, ed avente ad oggetto prestazioni rese con autonomia, quantomeno operativa, a fronte di un corrispettivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva di settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività lavorativa autonoma. Tali contratti devono recare sottoscrizione autenticata e prevedere la sola condizione sospensiva della concessione del permesso di soggiorno, e devono essere verificati dalla competente Direzione provinciale del lavoro;

c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa.

Articolo 4

Sino al 15 dicembre 1998, possono egualmente richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40, previa presentazione alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da:

a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998;

b) idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. A tal fine la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della specifica attività dovrà essere attestata mediante il nulla osta

dell'organo competente per l'iscrizione in albi o registri, per il rilascio dell'autorizzazione o licenza o per la ricezione della denuncia di inizio dell'attività;

c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa e il possesso delle risorse occorrenti per l'attività da intraprendere. Si prescinde dalla documentazione relativa a dette risorse per l'attività di commercio ambulante.

Articolo 5

Fuori dai limiti quantitativi di cui al presente decreto, quando ricorrono le altre condizioni di cui all'articolo 29 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, gli stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge n. 40 del 6 marzo 1998, possono altresì richiedere alla Questura territorialmente competente, sino al 15 dicembre 1998 il permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare con il cittadino straniero già in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'art. 28, commi 1 e 2 del predetto Testo Unico, ovvero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno, ai sensi degli articoli 1 o 2 del presente decreto.

Articolo 6

I permessi di soggiorno di cui agli articoli precedenti sono rilasciati previa esibizione del passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza e previa verifica dei presupposti di cui al presente decreto, salvo che si tratti di persone per le quali l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti.

Roma, 16 ottobre 1998

tiniztiniz2) CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

1. Ministero dell’interno

Circolare n.74 del 30.10.1998

Decreto concernente l'integrazione del decreto interministeriale 24 dicembre 1997 di programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 1998.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto datato 16 ottobre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 successivo, ha emanato un decreto che definisce, per il 1998, i permessi di soggiorno da rilasciarsi ad integrazione di quanto disposto dal decreto di programmazione dei flussi di ingresso già adottato il 24 dicembre 1997.

Il cennato provvedimento si conforma al "Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della legge 6 marzo 1998 n. 40" pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 15.9.1998.

Nell'ottica di una programmazione compatibile con il mercato del lavoro e con le politiche di integrazione ed in considerazione delle risultanze della relazione sulla presenza degli stranieri in Italia, anche in condizione di irregolarità, è stato, infatti, previsto in tale Documento di programmazione, che il completamento del contingente relativo al 1998 possa essere riservato a lavoratori stranieri che dimostrino con elementi oggettivi, di essere già presenti in Italia prima dell'entrata in vigore della legge 40/98 e che possano dimostrare di possedere specifici requisiti.

Tanto premesso, con riserva di più puntuali direttive, anche in relazione alle concorrenti competenze di altre Amministrazioni, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. le istruzioni relative alle disposizioni di immediata applicazione.

Relativamente all'art.1 si evidenzia che per il residuo periodo dell'anno in corso viene consentito il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche stagionale o atipico e per lavoro autonomo, ai cittadini extracomunitari residenti all'estero ed a quelli presenti in Italia, in possesso dei requisiti previsti nello stesso decreto, entro la quota massima di 38.000 unità aggiuntiva a quella già fissata con il citato decreto 24 dicembre 1997.

Pertanto, le Questure entro il 15 dicembre, termine ultimo indicato negli artt. 3, 4 e 5 per la presentazione delle istanze, dovranno accettare le domande avanzate dagli stranieri, e

 


 

UNIONE EUROPEA: bandi di concorso, proposte di azioni, direttive, ecc.

I
Ente Promotore: Unione Europea

Titolo: Proposta di decisione del Consiglio relativa a un’azione comune adottata dal Consiglio che istituisce un programma di formazione, di scambi e di cooperazione nei settori dell’asilo, dell’immigrazione e dell’attraversamento delle frontiere esterne (programma Odysseus).

Fonte: GUCE C 267/74 del 3 settembre 1997.

Descrizione: E’ predisposto per il periodo 1997-2001 un programma (denominato Odysseus) di formazione, di scambio e di cooperazione, che beneficia del finanziamento comunitario. Il programma verte sull’asilo, sull’immigrazione e sull’attraversamento delle frontiere esterne.

Obiettivo generale: ampliare, grazie alla programmazione pluriennale, la cooperazione già in atto in materia di asilo, immigrazione, attraversamento delle frontiere esterne e di sicurezza dei documenti d’identità, nonché la cooperazione in questi stessi settori con gli Stati candidati all’adesione.

Settori di intervento: formazione (formazione dei formatori, formazioni specializzate): organizzazione di tirocini incentrati sulle conoscenze teoriche e pratiche; scambio: soggiorno di funzionari di uno Stato membro in un altro Stato membro, affinché possano comparare le loro pratiche con quelle dei loro colleghi; studi e ricerche: lavori di carattere pedagogico, sviluppo e diffusione di materiale o altri documenti utili.
Per quanto concerne l’asilo, le azioni mireranno in particolare all’applicazione della convenzione di Dublino, alla cooperazione tra le amministrazioni e gli organismi degli Stati membri al fine di uniformare il più possibile le procedure d’esame delle domande, il sistema di documentazione, le condizioni di accoglienza, ecc.. Nell’ambito delle azioni attinenti all’immigrazione dei cittadini dei paesi terzi i progetti dovranno interessare i seguenti campi: ammissione dei cittadini, le condizioni di circolazione all’interno dell’Unione, le regole applicabili al soggiorno, il ricongiungimento del nucleo familiare, la lotta contro l’immigrazione clandestina e l’ingresso, soggiorno e occupazione illegale. Con riguardo all’attraversamento delle frontiere esterne possono essere prese in considerazione progetti che riguardano l’organizzazione delle modalità pratiche del controllo stesso, sicurezza dei documenti.


Condizioni: I progetti presentati al finanziamento devono avere un interesse per l’Unione europea e coinvolgere almeno tre Stati membri.


Modalità del finanziamento comunitario: il tasso di intervento comunitario sarà pari al 60% del costo complessivo del programma, con possibilità di aumento fino ad un massimo dell’80%.

Note: la Commissione è responsabile della gestione e sorveglianza del programma annuale, nell’attuazione dello stesso è assistita da un comitato composto da rappresentanti per Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione e nella valutazione si avvale di esperti indipendenti, esterni al programma. Con l’entrata in vigore della presente decisione viene inoltre abrogata l’azione comune 96/637/GAI del Consiglio che istituisce un programma di formazione, di scambio e di cooperazione nel settore dei documenti d’identità. Il presente atto normativo precede l’adozione, tramite decisione del Consiglio, del programma d’azione denominato Odysseus.


Indirizzo a cui richiedere ed inviare le domande di sovvenzione:
Sig. Telmo Baltazar N-9 6/21 - fax (32-2) 2950174
Task Force Giustizia e Affari interni
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles





IV

Azione comune del 19 marzo 1998 adottata dal Consiglio in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea che istituisce un programma di formazione, di scambio e di cooperazione nei settori delle politiche dell’asilo, dell’immigrazione e dell’attraversamento delle frontiere esterne (programma Odysseus).

Fonte: GUCE L 99/2 del 31 marzo 1998.

E’ predisposto per il periodo 1998-2002 un programma (denominato Odysseus) di formazione, di scambio e di cooperazione, che beneficia del finanziamento comunitario.

Il programma verte sull’asilo, sull’immigrazione e sull’attraversamento delle frontiere esterne.

Obiettivo generale:

ampliare e rafforzare, grazie alla programmazione pluriennale, la cooperazione già in atto in materia di asilo, immigrazione, attraversamento delle frontiere esterne e di sicurezza dei documenti d’identità, nonché la cooperazione in questi stessi settori con gli Stati candidati all’adesione.

Azioni:

·       azioni di formazione (formazione del personale preposto alla formazione, formazioni specializzate, scambio di informazioni e di esperienze tra le autorità nazionali): organizzazione di tirocini incentrati sulle conoscenze teoriche e pratiche;

·       azioni di scambio: soggiorno di funzionari, magistrati o altri agenti autorizzati dagli Stati membri in un altro stato membro, affinché possano comparare le loro prassi con quelle dei loro colleghi;

·       studi e ricerche: lavori di carattere pedagogico, sviluppo e diffusione di materiale o altri documenti utili (miglioramento della circolazione dell’informazione nei settori contemplati dal presente programma, analisi e relazioni sui temi in esame).

Per quanto concerne l’asilo, le azioni mirano in particolare all’applicazione della convenzione di Dublino (15 giugno 1990) relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame delle domande d’asilo e alla cooperazione tra le amministrazioni e gli organismi degli Stati membri al fine di uniformare il più possibile le procedure d’esame delle domande, il sistema di documentazione, le condizioni di accoglienza, ecc..

Nell’ambito delle azioni attinenti all’immigrazione dei cittadini dei paesi terzi i progetti dovranno interessare i seguenti campi: ammissione dei cittadini, condizioni di circolazione all’interno dell’Unione, regole applicabili al soggiorno, ricongiungimento del nucleo familiare, lotta contro l’immigrazione clandestina e l’ingresso, soggiorno e occupazione illegale.

Con riguardo all’attraversamento delle frontiere esterne possono essere prese in considerazione progetti che riguardano l’organizzazione delle modalità pratiche del controllo stesso e la sicurezza dei documenti.

I progetti presentati al finanziamento devono avere un interesse per l’Unione europea e coinvolgere almeno due Stati membri.

Finanziamento comunitario:

il tasso di intervento comunitario sarà pari al 60% del costo complessivo del programma, con possibilità di aumento fino ad un massimo dell’80%.

La Commissione è responsabile della gestione e sorveglianza del programma annuale, nell’attuazione dello stesso è assistita da un comitato composto da rappresentanti per Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione e nella valutazione si avvale di esperti indipendenti, esterni al programma.

Con l’entrata in vigore della presente decisione viene inoltre abrogata l’azione comune 96/637/GAI del Consiglio che istituisce un programma di formazione, di scambio e di cooperazione nel settore dei documenti d’identità.


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http://www.provincia.torino.it/xatlante/00start.htmhttp://www.provincia.torino.it/xatlante/00start.htmManuale pratico sulla legge 40/98

Parte Iª

 

ENTRARE IN ITALIA, FERMARSI IN ITALIA

1

ENTRARE IN ITALIA

1.1

IL VISTO D'INGRESSO

1.2

I CONTROLLI ALLE FRONTIERE ITALIANE

1.3

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

 

 

2

FERMARSI IN ITALIA

2.1

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

2.2

LA CARTA DI SOGGIORNO

2.3

L'ESPULSIONE

 

 

 

Parte IIª

 

VIVERE IN ITALIA

1

LA CASA

2

LA CURA DELLA SALUTE

3

I FIGLI

4

L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

5

L'ASSISTENZA SOCIALE

6

LA CITTADINANZA

PARTE I

ENTRARE IN ITALIA

intestazintestaz1. ENTRARE IN ITALIA

Per entrare in Italia bisogna:

- ottenere un visto di ingresso prima di lasciare la Cina

- superare i controlli della polizia alle frontiere italiane

Non è necessario il visto per chi si trova all'estero, ma ha già un permesso di soggiorno ancora valido. Se invece il permesso scade mentre si è all'estero, per tornare in Italia e rinnovarlo occorre chiedere il visto.

Una particolare modalità d'ingresso, che consente di raggiungere un familiare già regolarmente soggiornante in Italia, è il ricongiungimento familiare.

intestazintestaz1.1 il visto di ingresso

Che cosa è il visto?

E' un'autorizzazione rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane all'estero, che viene apposta sul passaporto e consente al cittadino straniero di entrare in Italia. Esistono diversi tipi di visto, che si differenziano secondo il motivo dell'ingresso. Senza un visto non è possibile entrare legalmente in Italia.

Dove si richiede il visto per poter entrare in Italia?

Alle ambasciate e ai consolati italiani in Cina, presentando i documenti specificamente richiesti per ciascun tipo di visto. Nella richiesta bisogna specificare il motivo per cui si vuole entrare in Italia.

Il visto può essere rilasciato a un minore di 18 anni?

Sì, ma se viaggia solo o accompagnato da persona che non esercita la potestà genitoriale o la tutela, bisogna presentare all'autorità diplomatica italiana il permesso scritto del genitore o del tutore.

Come deve essere espresso dal consolato italiano il rifiuto del visto?

Sempre con un provvedimento scritto e motivato, in una lingua comprensibile dall'interessato o, se non è possibile, in francese, inglese o spagnolo.

Chi non può ottenere un visto di ingresso e non può in nessun caso entrare in Italia?

Chi è già stato in Italia o in un altro dei Paesi aderenti al patto di Schengen (Fanno parte del patto di Schengen: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi bassi, Portogallo, Spagna e Svezia) e è stato espulso da uno di questi Paesi.Chi è segnalato nella banca dati delle polizie degli stati Schengen come persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza.

Con un visto per entrare in Italia si possono attraversare altri paesi europei?

Sì, si possono attraversare gli stati del patto di Schengen purché si arrivi in Italia entro 5 giorni dall'ingresso in uno o più altri paesi Schengen.

Quali sono i principali tipi di visto?

Visti d'ingresso per lavoro

Ogni anno il governo italiano stabilisce le quote d'ingresso dei lavoratori extracomunitari, cioè il numero massimo di domande di ingresso per lavoro e per ricerca di lavoro che possono essere accolte. Perciò chi chiede di entrare in Italia, anche se possiede i requisiti necessari e segue correttamente le procedure definite dalla legge, potrà ottenere il visto d'ingresso solo se vi sono ancora posti disponibili.

Vi sono però alcune categorie particolari di lavoratori subordinati per i quali non si applica il limite delle quote d'ingresso:

·       dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia;

·       dipendenti di imprese operanti sul territorio italiano ammessi a svolgere in Italia compiti specifici e per un periodo di tempo determinato;

·       altri lavoratori di "alto livello";

·       lettori universitari;

·       professori universitari e ricercatori che entrano in Italia per svolgere un'attività retribuita presso università, istituti di istruzione o di ricerca;

·       traduttori e interpreti;

·       collaboratori familiari che all'estero lavorano regolarmente da almeno un anno a tempo pieno per un cittadino italiano o europeo e che si trasferiscono in Italia per proseguire il rapporto di lavoro domestico;

·       artisti;

·       sportivi professionisti;

·       giornalisti.

I visti per motivi di lavoro possono essere per: lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, ricerca di lavoro.

*Visto per lavoro autonomo [ da precisare]

Viene rilasciato a chi intende svolgere un'attività autonoma o professionale, a condizione che non si tratti di un'attività riservata dalla legge ai cittadini italiani e che sussista la cosiddetta reciprocità (cioè che sia possibile a un cittadino italiano svolgere la stessa attività in Cina).

Ai familiari del titolare di questo visto può essere rilasciato un visto per "motivi familiari", con il divieto di lavorare in Italia. Se invece i familiari intendono lavorare, non possono entrare in Italia con il titolare del visto, ma dovranno restare in Cina e richiedere successivamente un visto di ingresso per ricongiungimento familiare (vedi capitolo in proposito).

Documenti: 1) dimostrazione della disponibilità economica adeguata all'attività che si vuole intraprendere;

2) possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, con relativa attestazione dell'autorità cinese competente in data non anteriore a 3 mesi;

3) dimostrazione della disponibilità di una sistemazione alloggiativa in Italia;

4) reddito annuo superiore al livello minimo previsto dalla legge italiana per l'esenzione dai contributi sanitari oppure corrispondenti garanzie da parte di enti o cittadini italiani, o di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

*Visto per lavoro subordinato [da precisare]

Viene rilasciato a chi intende svolgere in Italia un lavoro dipendente, ma solo su richiesta di un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante che intenda assumerlo a tempo determinato o indeterminato.

Per la concessione dell'autorizzazione al lavoro e del visto d'ingresso è necessario che il lavoratore si trovi in Cina quando il datore di lavoro presenta la domanda.

Documenti / procedura.

Il datore di lavoro deve: 1) presentare una richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro, che verifica se il richiedente ha i requisiti previsti dalla legge per assumere il lavoratore; quando si presenta la richiesta occorre esibire copia del contratto individuale di lavoro stipulato con lo straniero e impegnarsi a garantire al lavoratore un'idonea sistemazione alloggiativa.

2) Dopo aver ottenuto questa autorizzazione, il datore di lavoro deve richiedere alla Questura di apporvi il nulla osta necessario al rilascio del visto e inviare questi documenti al lavoratore residente in Cina, che li porterà all'ambasciata o consolato italiano per richiedere il visto.

L'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 6 mesi dalla data del rilascio.

La legge prevede che se un datore di lavoro che intende assumere personale straniero non conosce personalmente nessun lavoratore residente all'estero, possa attingere a speciali liste di lavoratori riservate ai cittadini di Paesi che abbiano stipulato specifici accordi bilaterali con l'Italia (al momento la Cina non li ha stipulati).

*Visto per lavoro stagionale

Viene rilasciato a chi intende svolgere in Italia un lavoro stagionale - cioè di durata da un minimo di 20 giorni a un massimo di nove mesi nell'arco dell'anno - su richiesta di un datore di lavoro italiano, o straniero regolarmente soggiornante.

Documenti / procedura. Analoga al visto d'ingresso per lavoro subordinato.

*Visto per ricerca lavoro

Viene rilasciato a chi intende venire in Italia, per un periodo di tempo determinato, per cercare un'occupazione. Anche per ottenere questo tipo di visto è necessario rientrare nel numero massimo annuo di lavoratori che possono entrare in Italia.

L'ingresso per ricerca di lavoro può avvenire con due modalità diverse:

1.     per persone chiamate in Italia in seguito alla richiesta nominativa da parte di un garante o sponsor, per potersi fermare un periodo di tempo e cercare lavoro. Possono essere garanti un cittadino italiano, o straniero regolarmente soggiornante, le Regioni, gli Enti Locali, le associazioni professionali, sindacali, di volontariato. Procedura: il garante deve presentare alla Questura una richiesta di autorizzazione all'ingresso entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto annuale sul numero degli ingressi consentiti (decreto sulla determinazione dei flussi d'ingresso); presentando la richiesta il garante deve dimostrare che provvederà all'alloggio e al mantenimento del titolare del visto per tutta la durata del permesso di soggiorno che gli verrà rilasciato. Quando ha ottenuto l'autorizzazione della Questura il garante deve inviarla al cittadino residente in Cina, che può richiedere il visto all'autorità consolare italiana. L'autorizzazione all'ingresso deve essere utilizzata entro 6 mesi dal rilascio.

2.     Per stranieri residenti all'estero che si sono iscritti nelle apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane. Procedura: l'interessato può fare richiesta del visto al consolato italiano dopo che è scaduto il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto annuale sul numero degli ingressi consentiti e se vi sono ancora posti disponibili nella quota di ingressi consentita.

Visto per affari

Viene rilasciato a persone che viaggiano per motivi economici e commerciali, o per imparare o verificare il funzionamento di macchinari acquistati o da acquistare nell'ambito di contratti commerciali e/o di cooperazione industriale. Il richiedente deve dimostrare con adeguata documentazione la propria condizione di operatore economico - commerciale e l'effettiva finalità economico - commerciale del viaggio.

Le rappresentanze diplomatiche italiane favoriscono la velocità delle procedure di rilascio dei visti a chi viaggia per affari, soprattutto se si tratta di persone direttamente note o attese e segnalate da imprese italiane positivamente conosciute. In caso contrario, prima di rilasciare il visto la rappresentanza italiana richiede documentate garanzie sull'affidabilità degli operatori italiani che invitano o sponsorizzano il richiedente.

Può essere rilasciato anche a accompagnatori per ragioni di lavoro (collaboratori, segretari ecc.), ma solo dopo la verifica della loro condizione professionale e se il loro sostentamento in Italia viene garantito dal titolare del visto per affari.

Il familiare convivente che accompagna il viaggiatore può ottenere un visto per motivi familiari.

La validità del visto ha una durata da 90 a 365 giorni. Se il periodo è inferiore a 90 giorni, il visto per entrare in Italia per affari viene rilasciato come Visto Schengen Uniforme.

Non da diritto a lavorare in Italia.

Visto per cure mediche

Viene rilasciato a chi chiede di entrare in Italia per sottoporsi a cure mediche presso istituzioni sanitarie italiane pubbliche o private. Può essere rilasciato anche a un accompagnatore. Ai minori di 18 anni viene rilasciato previo consenso di chi esercita la potestà genitoriale e a condizione che il minore viaggi con un accompagnatore.

Documenti: 1) un certificato medico che attesti la necessità di sottoporsi a cure in Italia;

2) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, dove si indica il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta; 3) documentazione che provi la copertura economica del soggiorno in Italia e dei costi delle cure. Le prove possono riguardare: le disponibilità finanziarie del titolare del visto; una polizza assicurativa italiana o cinese che copra i costi del caso; l'impegno di un ente o di un privato a coprire le spese del soggiorno e della cura; 4) documentazione che provi la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore.

Può avere durata breve fino a 90 giorni (visto valido in tutti i Paesi europei del patto di Schengen), o lunga oltre i 90 giorni (valido per l'Italia).

Non da diritto a lavorare in Italia.

Visto per studio

Viene rilasciato a chi intende seguire un corso di studi superiori in Italia, oppure svolgere ricerche o altre attività culturali a carattere continuativo.

Non può essere rilasciato ai minori di 14 anni. Neppure può essere rilasciato ai maggiori di 14 anni che intendano iscriversi a una scuola dell'obbligo.

Visto d'ingresso per iscrizione a una scuola superiore. Deve essere richiesto alla rappresentanza diplomatica italiana presentando un'istanza con numerosi documenti, tra i quali in particolare il titolo di studio propedeutico al tipo di scuola cui si intende iscriversi, e una polizza assicurativa.

Visto d'ingresso per iscrizione all'Università.

Ogni anno un decreto ministeriale stabilisce il numero massimo di visti d'ingresso e permessi di soggiorno concedibili per studio presso una Università italiana; perciò chi chiede di entrare in Italia, anche se possiede i requisiti necessari e segue correttamente le procedure definite dalla legge, potrà ottenere il visto d'ingresso solo se vi sono ancora posti disponibili.

Lo straniero deve in primo luogo presentare all'Università prescelta una domanda di preiscrizione per l'ammissione alle prove selettive di accesso previste per tutti i cittadini stranieri. Le procedure di iscrizione variano da un'Università all'altra (vedi capitolo L'istruzione degli adulti).

Entro il mese di luglio ciascuna Università esamina le domande e compila un elenco degli stranieri ammessi alle prove, inviandolo alle rappresentanza diplomatiche italiane all'estero. Nell'elenco sono indicati la sede, la data e l'orario delle prove.

A partire dal 29 luglio le rappresentanze diplomatiche italiane rilasciano il visto a chi presenta la relativa domanda, con tutta la documentazione necessaria, e figura nella lista degli ammessi alla pre selezione.

Per ottenere il visto è necessaria una garanzia economica che può essere dimostrata: a) tramite una lettera di credito bancario di un istituto estero che assicuri la copertura di lire 1.000.000 mensili per almeno 6 mesi; b) tramite una certificazione che dimostri la disponibilità di lire 1.000.000 mensili per almeno 6 mesi presso un istituto bancario in Italia; c) eccezionalmente la rappresentanza diplomatica può accettare una garanzia economica basata su documenti quali la dichiarazione dei redditi, gli estratti bancari o dichiarazioni di garanzia fornite da enti locali, istituzioni e enti vari, sia italiani che stranieri.

Visto per attività sportiva

Viene rilasciato allo sportivo professionista che intende esercitare la propria attività professionistica in base a contratti con società sportive con sede in Italia. Non è sottoposto al regime delle quote massime annue d'ingresso per lavoro.

Il familiare convivente che accompagna lo sportivo può ottenere un visto per motivi familiari.

Durata: da 90 a 365 giorni. Se il periodo è inferiore a 90 giorni, viene rilasciato come Visto Schengen Uniforme.

Non da diritto a svolgere in Italia altre attività lavorative.

Per un periodo inferiore a 90 giorni è possibile ottenere anche un visto per gara sportiva, che da diritto a partecipare sia a singole competizioni sia a una serie di manifestazioni sportive, professionistiche o dilettantistiche.

Visto per lavoro artistico

Viene rilasciato sia per svolgere in Italia un'attività artistica autonoma, pur se vincolata da un contratto di lavoro, sia per poter lavorare con un contratto di lavoro subordinato. Non è sottoposto al regime delle quote massime annue d'ingresso per lavoro.

Lavoro artistico autonomo:

il richiedente deve presentare al consolato o ambasciata italiana copia del contratto con la firma autenticata del gestore o impresario per il quale lavorerà in Italia. Se né l'artista cinese nè l'impresario italiano sono direttamente noti alla rappresentanza diplomatica italiana come persone di sicura affidabilità, il richiedente deve esibire copia di una "dichiarazione di responsabilità", indirizzata all'Ufficio Speciale Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo (USCLS) con cui l'impresario si impegna, in base al contratto, a non instaurare alcun rapporto di lavoro subordinato.

Lavoro artistico subordinato:

la procedura è analoga a quella generale dell'ingresso per lavoro subordinato. In questo caso, però, la richiesta di autorizzazione al lavoro deve essere presentata dal datore di lavoro all'Ufficio Speciale di Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo (USCLS), dopo aver previamente ottenuto lo specifico nulla osta della Questura.

Visto per adozione.

Viene rilasciato ai minori di 18 anni che vengono in Italia per essere adottati da un cittadino italiano.

Non da diritto a lavorare in Italia.

Visto per motivi familiari.

Viene rilasciato a chi accompagna in Italia un familiare italiano, cittadino dell'Unione europea, o straniero titolare di un altro visto di ingresso. Tuttavia non può essere rilasciato quando il titolare del visto principale ha un visto per adozione, lavoro subordinato, reingresso, ricongiungimento familiare, tirocinio, motivi familiari (tranne il caso in cui il titolare del visto principale per motivi familiari sia coniuge di un cittadino comunitario residente in Italia con il quale intenda stabilirsi sul territorio italiano).

Il visto per motivi familiari viene rilasciato alle seguenti categorie: a) coniuge; b) figli a carico minori di 18 anni e non coniugati; c) genitori a carico.

Non da diritto a svolgere in Italia attività lavorativa, tranne nel caso del coniuge convivente di un non straniero residente in Italia.

Visto per ricongiungimento familiare.

Vedi capitolo Il ricongiungimento familiare.

Visto per turismo

Viene rilasciato a chi intende entrare in Italia per viaggiare come turista.

Documenti: occorre esibire un documento di viaggio valido di andata e ritorno, eventuali prenotazioni alberghiere, prove che dimostrino il possesso di mezzi sufficienti a coprire le spese di viaggio e di soggiorno. La rappresentanza diplomatica italiana può richiedere a propria discrezione ogni elemento o documento utile a valutare l'effettivo interesse del richiedente a rientrare in Cina.

A chi viaggia in un gruppo organizzato può essere richiesta, se l'agenzia che organizza il viaggio è ritenuta affidabile, la semplice prova del pagamento totale o parziale delle spese.

Durata massima del visto per turismo: 90 giorni.

Visto di reingresso

Viene rilasciato ai titolari di un regolare permesso di soggiorno che rientrano in Italia da un paese non europeo e si trovano in una delle seguenti condizioni:

1.     mancanza del permesso di soggiorno per motivi vari (furto, smarrimento, dimenticato in Italia ecc.);

2.     possesso di un regolare permesso di soggiorno scaduto da meno di 60 giorni.

Visti Schengen Uniformi per transito

Vengono rilasciati dall'autorità diplomatica italiana, ma sono validi anche per gli altri Stati membri del patto di Schengen, a singoli o gruppi in transito sul territorio di uno o più degli Stati Schengen per raggiungere uno Stato terzo.

E' consentito transitare una, due o eccezionalmente più volte purché la durata di ciascun transito non sia superiore a 5 giorni. Il transito aeroportuale è valido 0 giorni, cioè solo per scali aerei inferiori alle 24 ore.

intestazintestaz1.2 i controlli alle frontiere italiane

Da dove è consentito entrare in Italia?

Solo attraverso i valichi di frontiera appositamente costituiti e sorvegliati dalla polizia italiana.

Quali documenti bisogna presentare alla polizia di frontiera italiana?

1.     Documento d'identità valido per l'espatrio (passaporto o altro);

2.     Visto di ingresso;

3.     Dimostrazione che si hanno mezzi economici sufficienti a mantenersi in Italia per la durata del soggiorno e per il ritorno. Possono servire a questo scopo: valuta, carte di credito valide per l'estero, documentazione bancaria, eventuali rapporti di lavoro in atto; documentazione che provi l'esistenza delle garanzie in Italia, per chi possiede un visto che consente l'ingresso con prestazione di garanzia (visto per ricerca lavoro o per cure mediche).

Cosa succede a chi si presenta alla frontiera senza i documenti richiesti dalla legge italiana, o viene individuato come persona indesiderabile, o tenta di entrare clandestinamente in Italia?

Viene respinto alla frontiera.

Cosa succede a chi viene respinto alla frontiera?

La polizia impedisce l'ingresso in Italia e la persona respinta viene rimandata indietro.

Se lo straniero è arrivato in Italia con un mezzo di trasporto collettivo (treno, aereo, nave, bus) questo è tenuto a riprenderlo immediatamente e a ricondurlo nello Stato di provenienza, anche se si tratta di un viaggiatore clandestino; questo obbligo però non sussiste se lo straniero presenta domanda di asilo politico.

La legge prevede sanzioni per i responsabili dei mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri che non accertano se la persona che viaggia con regolare biglietto ha i documenti necessari per entrare in Italia.

Cosa succede se non è possibile eseguire subito il respingimento alla frontiera?

Alcuni motivi possono impedire il respingimento immediato:

·       se bisogna soccorrere lo straniero (ad esempio perché è malato o ferito);

·       se bisogna accertare la sua nazionalità o identità;

·       se bisogna acquisire un documento di viaggio;

·       se non è disponibile un mezzo di trasporto adatto.

In questi casi lo straniero respinto viene trattenuto in un Centro di Permanenza Temporaneo, solo per il tempo strettamente necessario a superare le difficoltà che impediscono il respingimento e comunque per non più di 30 giorni.

I Centri di Permanenza Temporanea sono strutture di reclusione istituite appositamente per gli stranieri che vengono allontanati dal territorio italiano. Chi viene trattenuto in un Centro ha il diritto di corrispondere con l'esterno, anche telefonicamente; non si può allontanare dal Centro e può ricevere visite solo con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Chi ha avuto un respingimento alla frontiera può entrare in Italia?

Sì, se chiede di entrare possedendo tutti i documenti e i requisiti per l'ingresso previsti dalla legge.

Il respingimento infatti, a differenza dell'espulsione, non comporta il divieto di rientro sul territorio italiano.

Chi non può essere respinto alla frontiera italiana?

Non può essere respinto alla frontiera chi sarebbe mandato in un Paese dove può essere per qualunque motivo perseguitato. In ogni caso, non può essere respinto chi presenta domanda di asilo politico alle autorità di frontiera.

intestazintestaz1.3 il ricongiungimento familiare

Chi ha diritto al ricongiungimento familiare?

Lo straniero in possesso di un regolare permesso di soggiorno, della durata di almeno un anno, per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo, motivi religiosi, oppure il titolare di una carta di soggiorno.

Quali membri della famiglia possono essere ricongiunti?

·       Il ricongiungimento può essere richiesto per i seguenti familiari:

·       il coniuge;

·       i figli minori di 18 anni, anche se sono nati fuori dal matrimonio o se sono figli del coniuge di chi fa la richiesta. I figli devono essere a carico del richiedente e non coniugati;

·       i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela, alle stesse condizioni previste per i figli;

·       i genitori a carico del richiedente;

·       i parenti entro il terzo grado, a carico del richiedente e inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.

Quali requisiti sono necessari per poter fare una richiesta di ricongiungimento familiare?

Chi fa la richiesta deve possedere:

·       un alloggio affittato con un regolare contratto o di proprietà, e con caratteristiche adeguate, secondo le norme italiane, ad accogliere un nucleo familiare;

·       un reddito annuo di almeno 6.593.000 lire (attuale importo annuo dell'assegno sociale) se si richiede il ricongiungimento di un solo familiare; un reddito pari al doppio (13.186.000 lire) se si richiede il ricongiungimento di due o tre familiari; un reddito pari al triplo (19.779.000 lire) se si richiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Per calcolare queste cifre si tiene conto non solo del reddito del richiedente, ma anche di quello dei familiari che convivono con lui.

Come si fa la richiesta di ricongiungimento?

Bisogna presentare una domanda di nulla osta per il ricongiungimento alla Questura della città in cui si abita, allegando una documentazione che dimostri il possesso dei requisiti richiesti.

La Questura rilascia al richiedente una copia della domanda, con il timbro datario.

Quali documenti bisogna allegare alla richiesta di ricongiungimento?

Per quanto riguarda la casa: a) copia del contratto di affitto o dell'atto di proprietà;

b) se il richiedente abita presso il datore di lavoro, una dichiarazione autenticata del titolare dell'abitazione che attesta il consenso al ricongiungimento dei familiari, indicandoli per nome;

c) nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni al seguito di uno dei genitori, consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore abiterà;

d) certificato del Comune che attesti l'idoneità dell'alloggio ad accogliere la famiglia. I documenti utili a dimostrare l'idoneità dell'alloggio sono diversi a seconda del luogo di residenza: alcuni Comuni infatti la accertano con un sopralluogo di tecnici che verificano, ad esempio, la sicurezza degli impianti elettrici e del gas, la presenza del bagno ecc., e rilasciano l'attestazione di idoneità da presentare alla Questura. Nei Comuni che non hanno attivato questa procedura, invece, è sufficiente una dichiarazione del richiedente sull'abitabilità dell'alloggio per il nucleo familiare, sulla base di questa autocertificazione il Comune rilascia il certificato da presentare alla Questura.

Per quanto riguarda il reddito: la documentazione da presentare varia a seconda del tipo di permesso di soggiorno e del lavoro svolto da chi fa la richiesta:

·       per i lavoratori subordinati: a) contratto di lavoro o dichiarazione con firma autenticata del datore di lavoro dove si specificano il tipo di lavoro, la durata e l'importo del reddito annuo; b) il CUD (ex modello 101) o il modello Unico (ex modello 740); c) eventuale documentazione che dimostri il reddito proveniente da altre fonti o il reddito del familiare convivente;

·       per i soci lavoratori di cooperativa: a) fotocopia del libretto matricola; b) visura camerale della società cooperativa; c) verbale di assemblea con l'ammissione a socio; d) dichiarazione della cooperativa sul perdurare del rapporto lavorativo; e) fotocopia dell'ultima busta paga;

·       per i lavoratori autonomi: a) a seconda dei casi, licenza o autorizzazione, iscrizione all'albo professionale, registrazione al REC (registro esercenti il commercio), iscrizione alla Camera di Commercio; b) dichiarazione dei redditi sul modello Unico; c) eventuale documentazione che dimostri il reddito proveniente da altre fonti o il reddito del familiare convivente;

·       per i titolari di soggiorno per studio: documentazione relativa al reddito da lavoro, da borsa di studio o proveniente da altre fonti.

In quanto tempo la Questura deve rispondere alla richiesta di nulla osta?

Se dopo 90 giorni dalla richiesta di nulla osta la Questura non ha ancora dato risposta, il familiare che si trova in Cina e deve ricongiungersi ha il diritto di richiedere il visto d'ingresso direttamente al consolato o all'ambasciata italiana, esibendo la copia della domanda presentata alla Questura e tutti i documenti necessari.

Cosa succede dopo che la Questura ha concesso il nulla osta per il ricongiungimento?

La Questura rilascia al richiedente il nulla osta e, nello stesso tempo, lo comunica al consolato o all'ambasciata italiana in Cina che dovrà rilasciare ai familiari il visto d'ingresso.

Chi ha fatto la richiesta deve inviare il nulla osta ai familiari in Cina, che si presentano al consolato o all'ambasciata italiana con tutti i documenti idonei ad attestare il loro vincolo di parentela con il familiare che si trova in Italia (ad esempio: certificato di matrimonio, atto di nascita dei figli ecc.) e la loro effettiva condizione di persone a suo carico.

Quindi l'autorità diplomatica italiana rilascia un visto d'ingresso per ricongiungimento.

Si può fare ricorso contro il diniego del nulla osta?

Sì, contro un provvedimento di diniego della Questura (che deve comunque essere emesso entro 90 giorni dalla richiesta) l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede. Se il pretore accoglie il ricorso, può disporre il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento anche senza il nulla osta della Questura.

Quale documento di soggiorno viene rilasciato a chi entra in Italia con un visto per ricongiungimento familiare?

Un permesso di soggiorno per motivi familiari (per le caratteristiche di questo permesso di soggiorno, vedi la scheda "Il permesso di soggiorno").

A chi entra in Italia per ricongiungersi con uno straniero titolare di carta di soggiorno viene rilasciata direttamente una carta di soggiorno.

Un genitore naturale residente all'estero, può chiedere di entrare in Italia per ricongiungersi con un figlio minorenne regolarmente soggiornante?

Sì. In questo caso si applicano condizioni di particolare favore al normale percorso del ricongiungimento: al genitore non viene richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti dell'alloggio e del reddito per poter ottenere il ricongiungimento; ma dovrà dimostrarli entro un anno dall'ingresso in Italia.

PARTE II

intestazintestazFERMARSI IN ITALIA

2. Fermarsi in Italia

Per fermarsi un periodo di tempo, più o meno lungo a seconda dei casi, dopo essere entrati in Italia è necessario richiedere un permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dal momento dell'ingresso.

Chi non rispetta le norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri in Italia, o tiene una condotta socialmente pericolosa, può essere espulso dal territorio italiano.

intestazintestaz2.1 il permesso di soggiorno

Cos'è il permesso di soggiorno?

E' un documento che consente agli stranieri entrati regolarmente in Italia di soggiornare per un periodo di tempo, specificato nel permesso. Nel documento viene precisato il motivo del soggiorno, che di regola corrisponde a quello del visto d'ingresso.

Esistono numerosi tipi di permesso di soggiorno: alcuni consentono di svolgere unicamente le attività precisate nel documento stesso, altri consentono invece di svolgere anche altri tipi di attività. E' inoltre possibile, limitatamente ad alcuni casi, modificare il motivo del soggiorno, chiedendo una conversione del proprio permesso di soggiorno in un permesso di altro tipo.

Dove si richiede il permesso di soggiorno?

Alla Questura del luogo in cui ci si vuole fermare. L'interessato deve presentarsi personalmente per fare la richiesta; solo in alcuni casi la richiesta può essere presentata da altri in vece dell'interessato.

Il permesso deve essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia; chi non rispetta questa scadenza, se non per cause di forza maggiore (ad esempio incidente, ricovero in ospedale), incorre nel reato di irregolarità del soggiorno.

Quali documenti bisogna presentare alla Questura per richiedere il permesso di soggiorno?

Questi documenti devono essere presentati per richiedere qualunque permesso di soggiorno:

Visto d'ingresso

Passaporto valido

Fotocopia del passaporto

Tre fotografie formato tessera

Marca da bollo da 20.000 lire

Può essere necessario presentare alla Questura anche altri documenti, che variano a seconda del tipo di permesso richiesto.

A cosa serve il permesso di soggiorno?

Serve alla persona immigrata per dimostrare che si trova legalmente in Italia, per accedere ad alcuni diritti e servizi (ad esempio l'iscrizione nelle liste anagrafiche, le cure del servizio sanitario pubblico), e per poter compiere le attività specificate nel motivo del permesso di soggiorno (ad esempio lavorare se è un soggiorno per lavoro).

E' importante ricordare che in molti casi è vietato svolgere attività diverse da quelle specificate nel motivo del soggiorno, e che alcuni permessi di soggiorno non consentono di lavorare in Italia.

Dopo quanto tempo scade la validità del permesso di soggiorno?

La durata del permesso viene decisa dalla Questura, con limiti massimi previsti dalla legge e diversi per i diversi tipi di permesso.

Casi particolari:

i familiari extracomunitari di un cittadino comunitario ricevono un permesso di soggiorno di durata pari a quello del capofamiglia;

gli stranieri extracomunitari coniugati con un cittadino italiano e residenti in Italia da più di 3 anni ricevono la carta di soggiorno.

Cosa bisogna fare quando il permesso di soggiorno sta per scadere?

Bisogna ritirare il modulo di "richiesta di proroga" alla Questura e presentarsi personalmente con il modulo compilato e una marca da bollo da 20.000 lire almeno 30 giorni prima della data di scadenza del permesso e comunque non oltre 60 giorni dopo la scadenza

Il nuovo permesso di soggiorno dovrebbe essere rilasciato dalla Questura non oltre 20 giorni dopo la presentazione della richiesta, ma di fatto i tempi di attesa sono quasi sempre più lunghi.

Per quanto tempo può essere prorogato un permesso di soggiorno?

Per una durata non superiore al doppio della validità del permesso iniziale; ad esempio: un permesso valido per 2 anni può essere rinnovato con una scadenza non superiore a 4 anni.

Si può cambiare la motivazione del permesso di soggiorno?

Sì, anche se solo per alcuni tipi di soggiorno definiti per legge, è possibile rinnovare il permesso chiedendone la conversione in un permesso di altro tipo. Il rinnovo non deve essere richiesto necessariamente alla scadenza del precedente permesso di soggiorno.

Bisogna comunicare alla Questura i cambiamenti dei dati riportati nel permesso di soggiorno?

Sì. Il cambiamento del domicilio abituale deve essere comunicato alla Questura entro 15 giorni. Occorre inoltre comunicare cambiamenti riguardanti la composizione del nucleo familiare presente in Italia, il datore di lavoro, il tipo di lavoro. In questi casi si deve richiedere l'aggiornamento del permesso di soggiorno.

Bisogna portare sempre con sé il permesso di soggiorno?

Sì, in originale o in fotocopia. In caso di controlli, anche per strada, è obbligatorio mostrare su richiesta ai poliziotti il permesso o la carta di soggiorno, oppure il passaporto o la carta d'identità italiana. Per non avere portato con sé i documenti senza giustificato motivo, o per il rifiuto di mostrarli, si viene puniti con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a 800.000 lire.

I minorenni possono avere un permesso di soggiorno?

Fino al compimento del 14° anno non sono personalmente titolari di un permesso di soggiorno, ma vengono scritti sul permesso di soggiorno di uno o di entrambi i genitori (conviventi con il minore) o del tutore.

Al compimento del 14° anno al minorenne convivente con uno o entrambi i genitori regolari viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino ai 18 anni d'età.

Al compimento del 18° anno lo straniero regolare può richiedere un permesso di soggiorno per il motivo della sua presenza in Italia (studio, lavoro ecc.).

Per le norme sul soggiorno in Italia dei minori irregolari, si veda il capitolo I figli.

Il permesso di soggiorno può essere rifiutato?

Sì, la Questura può rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno se vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno (diversi a seconda del tipo di permesso richiesto), a meno che si tratti di irregolarità amministrative superabili.

Contro il rifiuto del permesso di soggiorno si può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica del rigetto.

Il permesso di soggiorno può essere revocato?

Sì, la Questura può revocare il permesso di soggiorno se vengono a mancare alcuni dei requisiti necessari per possederlo, o se la presenza dello straniero è ritenuta contraria all'interesse pubblico (anche in seguito alla segnalazione della polizia di un altro Paese del patto di Schengen).

Contro la revoca del permesso di soggiorno si può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica della revoca.

Quali sono i principali tipi di permesso di soggiorno?

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo [da precisare]

Viene rilasciato a chi è entrato in Italia con un visto per lavoro autonomo e consente di esercitare le attività di lavoro autonomo indicate nel visto.

Il primo permesso viene rilasciato per "perfezionamento pratiche di lavoro autonomo" ed è valido fino al completamento delle procedure amministrative necessarie a poter esercitare l'attività prescelta.

Infatti è importante tenere presente che in Italia per poter aprire un'attività commerciale o produttiva, o per esercitare una professione, è obbligatorio seguire alcune procedure burocratiche che abilitano all'esercizio di queste attività: domande agli organi competenti, iscrizioni in appositi albi o registri, prove d'esame. La procedura varia a seconda dell'attività, perciò è opportuno informarsi presso:

a) la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) della provincia di residenza - le sedi si trovano in tutte le città capoluogo di Provincia - per quanto riguarda le procedure di apertura di attività commerciali o artigianali quali ad esempio negozi, ristoranti, laboratori;

b) la C.C.I.A.A., gli Enti competenti in ciascuno specifico ambito professionale o i singoli Ordini Professionali, per quanto riguarda l'esercizio di attività professionali.

Presentando alla Questura la documentazione relativa alla conclusione di queste procedure viene rilasciato un secondo permesso di soggiorno, valido per esercitare effettivamente l'attività.

E' ancora da notare che i locali usati per l'esercizio di alcune attività devono rispettare le norme sull'igiene e la sicurezza (caratteristiche della cucina dove si prepara il cibo, areazione dei locali, impianti elettrici ecc.); in caso di un controllo da parte dei vigili inviati dal Comune, i locali non a norma vengono chiusi.

Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella del secondo rilascio, e a condizione che l'interessato dimostri di possedere risorse adeguate per l'esercizio dell'attività e di disporre di un reddito annuo.

Lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari può avviare le procedure di abilitazione alle attività di lavoro autonomo senza chiedere preventivamente alla Questura un permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Solo a conclusione di queste procedure deve comunicare alla Questura il cambiamento di attività, perché venga annotato sul permesso di soggiorno.

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato [da precisare]

Viene rilasciato a chi è entrato in Italia con un visto per lavoro subordinato, presentando alla Questura l'autorizzazione al lavoro rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro o il nulla osta di avviamento al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego. Consente di svolgere specificamente l'attività e le mansioni indicate nell'autorizzazione o nel nulla osta. Consente inoltre di avviare le pratiche per richiedere l'abilitazione allo svolgimento di un'attività autonoma.

Il permesso è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella iniziale. Per il rinnovo è necessario dimostrare di avere un reddito annuo pari almeno all'importo dell'assegno sociale (attualmente pari a 6.593.000 lire annue) che può provenire da lavoro dipendente, lavoro autonomo o altre fonti legittime di reddito.

Chi perde il posto di lavoro ha il diritto di iscriversi nella lista speciale di collocamento per lavoratori extracomunitari disoccupati per il restante periodo di validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore a un anno.

In generale il lavoratore subordinato straniero ha parità di diritti con il lavoratore italiano per tutto quanto riguarda sia le normative sul lavoro sia le previdenze per i lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda le previdenze è importante ricordare che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare all'INPS (Istituto nazionale della Previdenza Sociale) un contributo mensile - che deve essere indicato nella busta paga del lavoratore - finalizzato a assicurare il lavoratore per:

malattia. Il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro quando è malato, mantenendo la retribuzione durante i giorni di malattia, dietro attestazione del medico di base.

Maternità. La lavoratrice dipendente ha il diritto di astenersi dal lavoro, mantenendo lo stipendio, per i 2 mesi antecedenti e i 3 mesi seguenti il parto. Può inoltre chiedere una "maternità anticipata" fin dal primo mese di gravidanza per documentati motivi di salute. L'astensione dal lavoro dopo il terzo mese di vita del bambino è possibile fino al compimento del primo anno, ma con una diminuzione progressiva dello stipendio.

Invalidità.

Vecchiaia. Dopo il numero di anni di lavoro prescritti dalla legge il lavoratore ha diritto a una pensione proporzionale agli anni lavorati e ai contributi versati, parametrata sullo stipendio percepito negli ultimi anni di vita lavorativa.

Disoccupazione per perdita del posto del lavoro non dipendente dalla volontà del lavoratore.

Il datore di lavoro ha inoltre i seguenti obblighi:

iscrizione del lavoratore all'INAIL (Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per assicurarlo contro gli infortuni e le malattie causati dal lavoro.

Corresponsione degli assegni familiari. il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere al lavoratore capofamiglia una somma di denaro (non è a carico del datore, ma dell'INPS), in aggiunta allo stipendio mensile, per ciascun figlio e per i familiari a carico residenti in Italia, e più precisamente: a) per i figli fino al compimento del 18° anno d'età; b) fino al 21° anno se il figlio frequenta una scuola media o professionale o se è occupato come apprendista; c) per tutta la durata del corso di studi, ma in ogni caso non oltre il 26° anno d'età, se il figlio frequenta l'Università o un altro tipo di scuola superiore cui si accede con il diploma di scuola media di secondo grado; d) per il coniuge, i genitori e altri eventuali familiari a carico (fratelli, sorelle o nipoti se il padre è deceduto o ha un'invalidità permanente al lavoro); e) senza limiti d'età se i figli o gli altri familiari a carico non possono lavorare a causa di una malattia fisica o mentale.

I lavoratori extracomunitari che lasciano definitivamente l'Italia hanno il diritto di richiedere all'INPS la liquidazione dei contributi versati in loro favore, con la maggiorazione del 5% annuo.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze uno straniero senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato, è passibile di arresto da 3 mesi a 1 anno o di una ammenda da 2.000.000 a 6.000.000.

Il datore di lavoro che impiega lavoratori, italiani o stranieri, senza regolare contratto e senza versare per loro i contributi previdenziali è punito dalla legge (è il cosiddetto lavoro nero).

I minorenni possono lavorare, ma solo dopo il compimento del 15° anno d'età e nel rispetto delle specifiche normative sul lavoro minorile (vedi capitolo I figli).

Permesso di soggiorno per ricerca lavoro

Viene rilasciato a chi è entrato in Italia con un visto per ricerca lavoro.

Consente l'iscrizione per un anno alle liste di collocamento per disoccupati.

Permesso di soggiorno per attività sportiva

Si rilascia a chi ha un visto d'ingresso per attività sportiva.

Documenti: lettera della società sportiva che attesti il rapporto di lavoro sportivo in corso; fotocopia della Federazione sportiva riconosciuta dal CONI.

Durata: 3 mesi se per un periodo di prova, 1 o 2 anni.

Non consente di lavorare in altri settori.

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel settore spettacolo

Si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto d'ingresso per lavoro artistico.

Documenti: autorizzazione al lavoro nel settore dello spettacolo.

Durata: uguale a quella dell'autorizzazione al lavoro.

In caso di estinzione del rapporto di lavoro, può essere rilasciato uno speciale permesso di soggiorno per attesa ingaggio della durata di 30 giorni, prorogabile solo dimostrando che non si è trovato un altro ingaggio a causa di malattia documentata da un certificato del medico dell'ASL.

Non consente di lavorare in altri settori.

Permesso di soggiorno per studio

Si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto per studio e consente di frequentare solo il corso di studi specificato nella richiesta di visto.

Allo studente che entra in Italia avendo richiesto la preiscrizione all'Università viene rilasciato un primo permesso di soggiorno che dura fino al 31 dicembre dell'anno in corso e serve per poter sostenere la prova di selezione necessaria per l'ammissione al corso di studi. Solo chi supera la prova e viene ammesso al corso di studi ottiene un secondo permesso di soggiorno per studio, rinnovabile alla scadenza di ogni anno scolastico. In ogni caso il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata del corso di studi.

Documenti specifici per ottenere il rinnovo:

certificato della segreteria della scuola che dimostri l'iscrizione;

documentazione che dimostri il possesso di un'assicurazione per le cure ospedaliere urgenti;

documentazione che dimostri che per l'anno successivo si continua a possedere la garanzia economica di 1 milione mensili, o borsa di studio, per almeno 6 mesi;

certificato dell'Università che dimostri gli esami sostenuti.

Non può ottenere la proroga del permesso per studio:

chi non ha superato almeno 2 esami nel corso dell'ultimo anno accademico;

gli studenti medi o superiori respinti per la seconda volta e che non possono più essere reiscritti;

gli studenti medi o superiori che, per l'elevato numero di assenze, non sono stati classificati nelle votazioni finali.

Il titolare di un permesso per studio può svolgere attività lavorativa, mentre è studente, purchè non superi un limite massimo annuo di 25 ore lavorate alla settimana.

Il permesso per studio può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, purché rientri nel numero massimo di lavoratori immigrati che ogni anno può essere accolto in Italia e la richiesta di conversione sia presentata prima della scadenza del permesso.

Permesso di soggiorno per motivi familiari

Viene rilasciato:

a chi è entrato in Italia con un visto per ricongiungimento familiare o per ricongiungimento al figlio minorenne;

a chi già soggiorna regolarmente in Italia da almeno un anno e sposa sul territorio italiano un cittadino italiano, o un cittadino dell'Unione Europea, o un cittadino non comunitario titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata di almeno un anno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, studio;

a chi è coniugato e convivente con un cittadino italiano;

al genitore straniero di un minorenne italiano residente in Italia, purchè il genitore non sia stato privato della potestà dal Tribunale per i Minorenni.

Consente di:

iscriversi a corsi di studio o di formazione professionale;

iscriversi alle liste di collocamento per i disoccupati;

svolgere un lavoro subordinato o autonomo;

fruire dei servizi sanitari e assistenziali pubblici.

Durata: uguale al permesso di soggiorno del familiare che ha chiesto il ricongiungimento e rinnovabile insieme a questo. Se il familiare è un cittadino italiano, europeo, o uno straniero titolare di carta di soggiorno, invece del permesso per motivi familiari viene rilasciata una carta di soggiorno, se non vi sono condizioni di legge che lo impediscono.

In caso di separazione legale, scioglimento del matrimonio, o per il figlio che al compimento di 18 anni non può ottenere la carta di soggiorno, questo permesso può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio.

Permesso di soggiorno per attesa di adozione

Si rilascia al minorenne entrato in Italia con un visto per adozione, per il periodo di "affidamento preadottivo" . Dura 2 anni. Con la sentenza del Tribunale per i Minorenni che dichiara l'adozione il minore adottato acquista la cittadinanza italiana.

Permesso di soggiorno per affidamento

Può essere rilasciato al minorenne in stato di abbandono, cioè che si trova in Italia senza un genitore o un tutore, oppure al minorenne in "affido temporaneo".

Permesso di soggiorno per cure mediche

Si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto d'ingresso per cure mediche e al suo accompagnatore. Può essere richiesto alla Questura anche da un familiare del richiedente o da un altro incaricato. Ha una durata uguale a quella indicata nel visto per la cura, ed è rinnovabile documentando la necessità di prolungare la cura.

Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

Si rilascia a chi decide di sottrarsi a un'organizzazione criminale, in particolare relativa alla prostituzione o a altri reati gravi, e può decidere anche di collaborare con la polizia italiana per individuare i responsabili dell'organizzazione. Il titolare di questo permesso viene inserito in un programma di assistenza e integrazione sociale gestito dai servizi sociali territoriali.

Consente di:

fruire dei servizi di assistenza pubblica;

iscriversi a un corso di studi;

iscriversi alle liste di collocamento per disoccupati;

svolgere un lavoro subordinato.

Dura 6 mesi, ma può essere prorogato, e convertito in permesso per lavoro o per studio.

Può essere revocato se il programma di integrazione sociale viene interrotto o se la persona si comporta in modo incompatibile con le finalità del programma stesso.

Permesso di soggiorno per turismo

Si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto per turismo.

Dura 3 mesi e non può essere prorogato se non in casi eccezionali (comprovati motivi di famiglia, malattia) e purchè lo straniero dimostri di potersi mantenere in Italia durante il soggiorno.

Non consente di lavorare e non può essere convertito in un altro tipo di permesso (tranne che in caso di matrimonio e convivenza con un cittadino italiano).

Permesso di soggiorno per attesa emigrazione in altro stato

Si rilascia a chi ha un visto di ingresso per transito o altra documentazione che dimostri che è di passaggio in Italia allo scopo di perfezionare le pratiche per ottenere il visto di ingresso in un altro Stato (soprattutto USA, Australia, Canada).

Dura 6 mesi, è prorogabile.

Non consente di lavorare.

Permesso di soggiorno per richiesta di asilo

Si rilascia a chi è entrato in Italia presentando la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

Di solito vale 3 mesi, ma è rinnovabile fino alla conclusione della procedura di richiesta dell'asilo politico.

Il richiedente può ricevere un contributo economico dallo Stato, ma non può lavorare.

intestazintestaz2.2 la carta di soggiorno

Cos'è la Carta di Soggiorno?

E' un documento che consente di vivere in Italia a tempo indeterminato. Viene rilasciata all'immigrato che soggiorna regolarmente in Italia da almeno 5 anni e dimostra di avere un reddito sufficiente a mantenere sé stesso e i familiari a carico.

Se il richiedente convive in Italia con il proprio nucleo familiare già regolarmente residente, la carta di soggiorno viene concessa anche al coniuge e ai figli minori.

Quali diritti da la Carta di Soggiorno?

Svolgere qualsiasi attività lavorativa, escluse quelle espressamente riservate ai cittadini italiani. Accedere a tutti i servizi e le prestazioni pubbliche, comprese quelle sanitarie e previdenziali.

La Carta di Soggiorno può essere revocata?

Sì, la Questura può revocarla se lo straniero subisce una condanna penale anche non definitiva per diversi specifici reati.

Si può fare ricorso contro il rifiuto del rilascio o contro la revoca della carta di Soggiorno?

Sì, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni.

Il titolare di una Carta di Soggiorno può essere espulso?

Sì, ma solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, oppure dopo che gli è stata revocata la carta, se non può ottenere un permesso di soggiorno.

intestazintestaz2.3 l'espulsione

Per quali motivi uno straniero può essere espulso dall'Italia?

Espulsione per ingresso clandestino. Viene disposta dal Prefetto nei confronti di chi entra in Italia senza visto d'ingresso e aggirando i controlli alle frontiere.

Espulsione per irregolarità del soggiorno. Viene disposta dal Prefetto nei confronti di chi: a) dopo un ingresso con regolare visto è rimasto in Italia più di 8 giorni lavorativi senza richiedere alla Questura il permesso di soggiorno, a meno che il ritardo nella richiesta non sia dipeso da cause di forza maggiore; b) è rimasto in Italia quando il permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato; c) è rimasto in Italia quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni senza aver richiesto il rinnovo (che deve essere richiesto almeno 30 giorni prima della scadenza).

Espulsione per sospetta pericolosità sociale. Viene disposta dal Prefetto nei confronti di chi: a) può essere ritenuto abitualmente dedito a traffici delittuosi; b) in base all'osservazione della condotta e del tenore di vita, si può ritenere che viva abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose; c) debba ritenersi dedito a reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica dei minorenni o la sanità, la sicurezza, la tranquillità pubblica; d) è indiziato di appartenenza a associazioni di tipo mafioso. In tutti questi casi non è richiesto un controllo del giudice sull'effettiva pericolosità dello straniero prima di emanare il decreto di espulsione.

Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Viene disposta dal Ministro dell'Interno nei confronti di chi può mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza interna dello Stato italiano. E' l'unico tipo di espulsione valida anche nei confronti delle categorie di persone che in nessun altro caso possono essere espulse (se si tratta di minorenni, la competenza è del Tribunale per i Minorenni).

Quali categorie di persone non possono essere espulse dall'Italia?

I minori di 18 anni;

i titolari della carta di soggiorno (se non è stata revocata);

i coniugi, o parenti entro il 4° grado, di un cittadino italiano con cui convivono;

le donne in stato di gravidanza e nei primi 6 mesi di vita del bambino.

In che modo l'espulsione viene comunicata all'interessato?

Con un decreto scritto contenente le motivazioni dell'espulsione e le modalità di impugnazione del provvedimento. Il decreto deve essere tradotto in una lingua conosciuta dall'interessato o, se non è possibile, in francese, inglese o spagnolo. Deve essere notificato, cioè consegnato personalmente al destinatario.

In che modo viene eseguita l'espulsione?

L'espulsione può essere eseguita in due diversi modi, a seconda del motivo e della decisione dell'autorità che emette il decreto:

1. Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera. In questo caso lo straniero viene condotto subito alla frontiera dalle forze polizia e fatto uscire dal territorio italiano con un idoneo mezzo di trasporto. Se non è possibile condurlo subito alla frontiera, viene portato in un Centro di permanenza Temporanea.

2. Intimazione a lasciare l'Italia entro 15 giorni. Chi non ha lasciato il territorio italiano allo scadere dei 15 giorni, se nel frattempo il provvedimento non è stato revocato o annullato, riceve una disposizione di accompagnamento alla frontiera e può essere trattenuto in un Centro di Permanenza Temporanea.

In particolare:

l'espulsione per ingresso clandestino può essere eseguita sia con accompagnamento immediato sia con intimazione a andarsene entro 15 giorni. L'intimazione viene disposta in genere nei confronti di chi è in possesso di validi documenti di identità e di nazionalità, e in tutti i casi per chi può dimostrare di essere entrato in Italia prima del 27 marzo 1998 (data di entrata in vigore della nuova legge sull'immigrazione).

L'espulsione per irregolarità del soggiorno viene eseguita sempre con l'intimazione a lasciare l'Italia entro 15 giorni.

L'espulsione per sospetta pericolosità sociale può essere eseguita sia con accompagnamento immediato sia con intimazione a andarsene entro 15 giorni. L'accompagnamento viene disposto se il Prefetto, sulla base di circostanze obiettive da indicare nella motivazione del decreto di espulsione, ritiene ci sia il concreto pericolo che l'interessato si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Viene eseguita sempre con accompagnamento immediato.

Cosa sono i Centri di Permanenza Temporanea?

Sono strutture di reclusione nei quali la persona che ha ricevuto un decreto di espulsione può essere trattenuta per il tempo strettamente necessario a rimuovere eventuali ostacoli che ne rendano impossibile l'uscita dal territorio italiano, quali in particolare:

necessità di accertare la nazionalità o l'identità;

difficoltà nell'acquisire i documenti di viaggio;

mancanza di un mezzo di trasporto adatto.

Il trattenimento in un Centro viene disposto nei confronti di chi ha ricevuto un decreto di espulsione con accompagnamento immediato. Per chi ha l'espulsione tramite intimazione ci può essere trattenimento solo se, trascorsi 15 giorni, non ha lasciato l'Italia, o se c'è il rischio concreto che chi è stato espulso per soggiorno irregolare si sottragga al provvedimento (il rischio viene valutato sulla base di circostanze obiettive .riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo).

In un Centro di Permanenza Temporanea si ha il diritto di corrispondere con l'esterno, anche telefonicamente. Non ci si può allontanare dal Centro e si possono ricevere visite solo nei limiti consentiti dal regolamento.

La persona trattenuta nel Centro può contattare un avvocato e chiedere di essere assistita per l'udienza di convalida del decreto e per l'eventuale ricorso contro l'espulsione.

Per quanto tempo si può essere trattenuti in un Centro di Permanenza Temporanea?

Entro 48 ore dall'adozione del provvedimento che stabilisce il trattenimento il Questore del luogo in cui si trova il Centro trasmette gli atti al Pretore che, dopo aver sentito l'interessato, convalida il provvedimento entro 48 ore con un atto scritto e motivato. Se decide di non convalidarlo, la persona viene rilasciata. All'udienza di convalida si può chiedere di essere assistiti da un avvocato.

La permanenza non può durare complessivamente più di 30 giorni.

Quali sono le conseguenze dell'espulsione per la persona espulsa?

Il divieto di entrare in Italia per 5 anni, che il Pretore può ridurre a 3 in seguito alla presentazione di un ricorso contro il provvedimento di espulsione.

Per chi trasgredisce questo divieto la legge prevede l'arresto da 2 a 6 mesi e l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera.

I dati degli stranieri espulsi dall'Italia vengono comunicati a tutti gli Stati aderenti alla Convenzione di Schengen (vedi elenco nel capitolo Il visto di ingresso), che non rilasciano il visto d'ingresso o il permesso di soggiorno agli stranieri segnalati.

Si può fare ricorso contro un provvedimento di espulsione?

Sì, si può presentare ricorso al Pretore del luogo in cui ha sede il Prefetto che ha disposto l'espulsione, oppure, in caso di trattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea, al Pretore responsabile per il Centro.

Per le espulsioni con intimazione il ricorso deve essere presentato entro 5 giorni (compresi i festivi) dalla notifica.

Per le espulsioni con accompagnamento immediato il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni (compresi i festivi); quando le circostanze lo consentono, l'interessato può firmarlo personalmente in presenza dei funzionari della rappresentanza diplomatica italiana nel proprio Paese, che lo trasmetteranno al Pretore.

Entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, il Pretore deve decidere se: a) accoglierlo; b) rigettarlo; c) ridurre da 5 a 3 anni il divieto di rientro in Italia.

Per essere seguito legalmente nel procedimento di ricorso lo straniero ha il diritto di richiedere l'assistenza gratuita di un avvocato (gratuito patrocinio da parte dello Stato italiano).

Fa eccezione l'espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato: in questo caso il ricorso deve essere presentato al T.A.R. del Lazio, con sede in Roma, entro 60 giorni dalla notifica.

In quali casi è' possibile entrare in Italia durante il periodo di validità dell'espulsione?

Se la persona espulsa ha in corso un procedimento penale in Italia il Questore può autorizzarla a rientrare per il tempo strettamente necessario a esercitare il diritto di difesa partecipando al giudizio o ad atti processuali in cui sia necessaria la sua presenza (interrogatori, confronti ecc.). Qusta autorizzazione si può ottenere con una richiesta documentata presentata al Questore dall'interessato, tramite la rappresentanza diplomatica del suo Paese, o presentata dall'avvocato difensore.

E' possibile inoltre rientrare in Italia prima del termine stabilito dal decreto di espulsione con una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno.

Esistono particolari tipi di espulsione per gli stranieri che hanno subito una condanna penale?

Espulsione a titolo di misura di sicurezza. Può essere disposta dal giudice nei confronti di uno straniero che riceve una condanna penale, ma solo se si accerta l'effettiva pericolosità sociale del condannato, cioè se è probabile che, dopo aver scontato la pena, commetta nuovi reati.

In questi casi l'espulsione può essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza e dopo che la pena detentiva è stata interamente scontata. Perciò tra la valutazione di pericolosità sociale che motiva l'espulsione e il momento in cui dovrebbe essere eseguita può trascorrere un tempo lungo, nel quale la persona può cambiare e non risultare più socialmente pericolosa; prima di eseguire l'espulsione quindi il magistrato deve procedere al "riesame della pericolosità sociale", che può avere come risultato la revoca dell'espulsione. Fino a quando l'espulsione non è stata eseguita, l'interessato può sempre chiederne la revoca, a seguito del riesame della pericolosità.

Non è possibile applicare la misura di sicurezza a uno straniero condannato penalmente se gli è stata concessa la sospensione condizionale della pena, o se si è trattato di una sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento (si ha patteggiamento quando l'imputato, in mancanza di prove certe della propria innocenza, si dichiara colpevole, ottenendo perciò dal giudice una pena inferiore a quella prevista dalla legge per il reato di cui è accusato).

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione. Può essere disposta dal giudice nei confronti di uno straniero che viene condannato a una pena detentiva inferiore ai due anni, non può ottenere la sospensione condizionale della pena e si trova in una di queste condizioni di espellibilità: ingresso clandestino, soggiorno illegale, sospetta pericolosità sociale. In questi casi la pena detentiva può essere sostituita con l'espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni, e solo a condizione che lo straniero sia espellibile immediatamente.

PARTE III

intestazintestazVIVERE IN ITALIA

intestazintestaz1. LA CASA

Per trovare un'abitazione in Italia un immigrato ha diverse possibilità:

1.     l'affitto o l'acquisto sul mercato privato;

2.     la "casa popolare";

3.     il centro di accoglienza;

4.     gli "alloggi sociali".

5.     Le case per le situazioni di emergenza.

l'affitto o l'acquisto sul mercato privato

Cosa si deve fare quando si prende una casa in affitto?

E' necessario stipulare con il proprietario un regolare contratto di affitto, dove si specificano in particolare il costo del canone mensile, la durata e le condizioni di rinnovo del contratto.

Uno straniero può comprare una casa?

Sì, secondo le stesse norme che valgono per i cittadini italiani.

la "casa popolare"

Cos'è una "casa popolare"?

Le case di Edilizia Residenziale Pubblica, comunemente dette "case popolari", sono alloggi di proprietà del Comune che vengono dati in affitto a basso costo a persone italiane o straniere con redditi bassi o in condizioni di emergenza abitativa (ad esempio a causa di uno sfratto, o perché senza una casa e sistemati in alloggi di fortuna ).

Chi ha diritto di richiedere una casa popolare?

Possono fare richiesta di una casa popolare tutti gli stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, compresi i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.

Dove si fa la richiesta per avere una casa popolare?

Presso l'Ufficio del Comune che si occupa dell'assegnazione delle case popolari. Tutte le informazioni in materia si possono avere sia presso questo ufficio sia presso i Servizi Sociali del Comune.

Come si fa la richiesta di una casa popolare?

E' importante sapere che la richiesta di una casa popolare non si può fare in qualsiasi momento, ma che periodicamente il Comune emette un bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi. In pratica per partecipare al bando bisogna ritirare presso il competente ufficio comunale un modulo da compilare. Dopo aver esaminato le domande, il Comune stabilisce una graduatoria; in base al punteggio conseguito nella graduatoria si viene chiamati e si riceve l'assegnazione dell'alloggio.

I requisiti per partecipare ai bandi vengono stabiliti da leggi regionali, e sono quindi diversi a seconda del luogo in cui si risiede.

i centri di accoglienza

Cos'è un centro di accoglienza?

E' una struttura pubblica dove è possibile abitare per un breve periodo, gratis o a pagamento a seconda dei casi. I centri di accoglienza sono organizzati come ostelli rivolti all'ospitalità di adulti singoli, nella maggior parte dei casi di sesso maschile.

Chi ha diritto di abitare in un centro di accoglienza?

Hanno diritto i titolari di un permesso di soggiorno di qualunque tipo, ad esclusione del soggiorno per turismo, "temporaneamente impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza".

In situazioni di emergenza (ad esempio in seguito a uno sgombero) il sindaco può alloggiare temporaneamente nei centri anche stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno; in questi casi possono comunque venire applicate le disposizioni di legge sull'espulsione.

Dove si fa la richiesta di un posto in un centro di accoglienza?

In genere preso l'ufficio del Comune che si occupa di immigrati. Le norme per l'accesso variano a seconda del Comune.

l'alloggio sociale

La nuova legge sull'immigrazione prevede che i comuni o altri enti possano istituire alloggi sociali a pagamento, a basso costo, come soluzioni abitative più durature del centro di accoglienza, in attesa di trovare una casa vera e propria.

In pratica gli alloggi sociali non sono ancora stati istituiti.

Le case per le situazioni di emergenza.

Una persona o una famiglia possono trovarsi in situazioni di emergenza abitativa; ad esempio: perdono improvvisamente la casa in cui abitavano; una madre si trova sola con i suoi bambini o in stato di gravidanza ecc.

Al di fuori della legge 40, in questi casi ogni città si è attrezzata per aiutare le persone in difficoltà, italiane e straniere, con luoghi di accoglienza gestiti a volte dagli Enti Locali e, nella maggior parte dei casi, da associazioni private o religiose. La situazione è diversa in ogni città, ma ci si può informare presso il Comune o presso chiese e associazioni.

intestazintestaz2. LA CURA DELLA SALUTE

Come ci si cura in Italia?

In Italia esiste un Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), cioè il servizio pubblico che garantisce le cure mediche a tutti i cittadini.

In quali casi gli stranieri hanno diritto alle cure del Servizio Sanitario Nazionale?

1.     I titolari di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lavoro subordinato, motivi familiari, richiesta di asilo e asilo politico, asilo umanitario, attesa adozione o affidamento, acquisto di cittadinanza hanno diritto all'assistenza sanitaria pubblica a parità di trattamento con i cittadini italiani; questo diritto vale anche per gli stranieri disoccupati e iscritti nelle liste di collocamento. In questi casi l'iscrizione al Servizio sanitario Nazionale è obbligatoria e gratuita. I familiari a carico regolarmente soggiornanti fruiscono delle stesse prestazioni sanitarie garantite al titolare dell'iscrizione.

2.     I titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio hanno diritto all'assistenza sanitaria pubblica attraverso l'iscrizione volontaria, a pagamento, al Servizio Sanitario Nazionale. In questo caso l'assistenza non si estende ai familiari a carico. In alternativa lo studente può stipulare una polizza assicurativa privata (in genere viene richiesta quando si fa domanda del visto d'ingresso all'ambasciata o al consolato italiano in Cina).

A quali servizi e prestazioni si può accedere con l'iscrizione al servizio sanitario nazionale?

·       Medico di base

·       Medici specialisti

·       Esami

·       Pronto soccorso

·       Ricovero in ospedale

·       Vaccinazioni

·       Consultori familiari e pediatrici

·       Cure per la gravidanza, il parto, la maternità

Uno straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno può usufruire delle cure mediche pubbliche?

Uno straniero irregolare non può iscriversi al Servizio sanitario nazionale, ma ha comunque diritto:

·       alle cure di pronto soccorso;

·       alle cure ospedaliere urgenti o necessarie;

·       alle cure per la gravidanza, il parto e la maternità;

·       alle cure per i minorenni;

·       alla cura delle malattie infettive;

·       alla cura delle malattie mentali.

Uno straniero irregolare che chiede di essere curato in una struttura sanitaria pubblica corre rischi di denuncia?

No. La legge stabilisce che l'accesso alle strutture sanitarie non può comportare nessuna segnalazione alla polizia da parte del personale sanitario. E' invece obbligatoria la segnalazione dei reati, riguardanti sia italiani che stranieri che chiedono l'assistenza medica (ad esempio ferite da armi ecc.).

Come si fa per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale?

Si va all'ufficio dell'Usl nel Comune (o nel quartiere per le città più grandi) in cui si dimora presentando il permesso di soggiorno in corso di validità, o la richiesta di rinnovo del permesso.

Gli studenti che scelgono di fruire dell'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale pagano un contributo annuale attualmente fissato in circa 300.000 lire.

All'atto dell'iscrizione si riceve un tesserino sanitario che deve essere esibito ogni volta che si richiede una prestazione in una struttura sanitaria pubblica.

Chi è il medico di base?

Quando si va all'Usl per fare l'iscrizione si deve scegliere il medico di base in un elenco di medici che operano nella zona in cui si abita. E' il medico che segue con continuità i problemi di salute dei suoi pazienti, prescrive esami e visite specialistiche, scrive le ricette delle medicine. Ciascun medico di base ha un orario settimanale in cui riceve i propri assistiti. Le sue prestazioni sono gratuite.

Le cure sanitarie pubbliche sono a pagamento?

Per gli esami, le visite specialistiche, le cure ospedaliere, si paga un ticket, il cui costo varia a seconda della prestazione richiesta.

Le cure del medico di base sono gratuite per tutti.

Gli esami, le visite specialistiche e le cure in ospedale sono gratuiti per:

·       chi ha un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a 16.000.000 lordi annui a persona, o 22.000.000 lordi annui per due persone;

·       i disoccupati iscritti alle liste di collocamento (ma non chi è iscritto perché in cerca di prima occupazione);

·       i bambini fino a 6 anni d'età, se il reddito familiare annuo è inferiore a 70.000.000 lordi;

·       le donne in gravidanza per gli esami da eseguire normalmente durante i 9 mesi;

·       i maggiori di 60 anni.

A quali cure hanno diritto le donne in gravidanza?

Tutte le donne straniere in gravidanza, in regola e non in regola con il permesso di soggiorno, hanno diritto alle stesse cure rivolte alle cittadine italiane.

Durante la gravidanza: accesso gratuito al consultorio familiare di zona. Il consultorio, dove opera un'équipe formata da medici ginecologi e da infermieri, garantisce: visite ginecologiche, consulenza medica, informazioni sulla gravidanza e il parto, prescrizione degli esami che vengono normalmente eseguiti in gravidanza.

Per il parto: ricovero nei reparti Maternità degli ospedali.

Per chi sceglie di interrompere la gravidanza: per richiedere una interruzione volontaria della gravidanza (aborto) si possono rivolgere al consultorio familiare le donne maggiori di 18 anni. Per le minorenni è necessario il consenso dei genitori o del tutore; in casi particolari di minorenni seguite dal servizio sociale l'autorizzazione può essere data dal giudice tutelare.

L'aborto deve essere compiuto di norma entro il 3^ mese di gravidanza. Solo in alcuni casi particolari (grave handicap del nascituro, pericolo per la salute fisica o psichica della madre) è possibile abortire fino al 5° mese di gravidanza.

A quali cure hanno diritto i minorenni?

Tutti i minorenni stranieri, in regola e non in regola con il permesso di soggiorno, hanno diritto alle cure mediche e alla tutela della salute.

I figli di genitori regolari appena nascono devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale presso gli uffici della Usl del Comune o del quartiere in cui abita la famiglia. Quando si va all'Usl per l'iscrizione del bambino, si deve scegliere anche il pediatra di base, in un elenco di pediatri che operano nella zona di residenza della famiglia. Fin dalla nascita, anche se l'iscrizione non è ancora stata fatta, il bambino ha diritto alle stesse cure dei bambini iscritti.

I minori stranieri irregolari non possono essere iscritti al Servizio sanitario nazionale e non possono avere il pediatra di base. Hanno però diritto a fruire delle cure mediche presso tutte le strutture sanitarie pubbliche: ospedali, ambulatori specialistici, consultorio pediatrico di zona.

La legge italiana prescrive inoltre che a tutti i bambini presenti sul territorio nazionale vengano praticate le vaccinazioni obbligatorie.

Per altre informazioni sulla salute dei minorenni, vedi il capitolo "I figli".

intestazintestaz3. I FIGLI

La legge italiana riserva un'attenzione particolare ai minorenni (cioè i minori di 18 anni d'età), nel rispetto delle convenzioni internazionali che tutelano i diritti dell'infanzia.

3.1 l'unita' della famiglia

Per farsi raggiungere in Italia dai propri figli, o per raggiungere un figlio già in Italia, la legge consente:

·       il ricongiungimento familiare (vedi scheda)

·       l'ingresso al seguito di un familiare (vedi scheda Il visto di ingresso)

3.2 la nascita di un figlio in italia

Cosa bisogna fare appena nasce un bambino?

1. Una delle prime cose da fare è denunciare la nascita sia allo Stato italiano che alle autorità cinesi in Italia, anche se i genitori non sono in regola con le norme sul soggiorno:

a.     prima che la madre e il neonato escano dall'ospedale, è obbligatorio per tutti andare all'anagrafe del Comune di nascita del bambino per denunciare la sua nascita. Molti ospedali hanno un apposito ufficio anagrafico al loro interno;

b.     bisogna andare al consolato cinese per far registrare la nuova nascita e iscrivere il bambino sul passaporto di uno dei genitori, anche se non si è in regola con le norme sul soggiorno;

c.     bisogna andare in Questura per far iscrivere il bambino sul permesso di soggiorno di uno dei genitori.

2. L'altra cosa importante da fare appena nasce un figlio, se almeno uno dei genitori è regolare, è iscriverlo subito al Servizio sanitario Nazionale, anche se non è ancora stato iscritto sul passaporto e sul permesso di soggiorno.

3. E' opportuno che i genitori che lavorano come dipendenti con un regolare contratto si accertino di percepire gli assegni familiari dal momento della nascita del bambino. Secondo la normativa italiana sul lavoro, infatti, il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere una somma di denaro, in aggiunta allo stipendio mensile, per ciascun figlio a carico (vedi capitolo Permesso di soggiorno).

3.3 la salute dei bambini

Tutti i bambini, regolari e irregolari, hanno diritto alle cure del Servizio Sanitario Nazionale?

Al Servizio sanitario nazionale possono essere iscritti solo i bambini i cui genitori (o uno di essi) sono in regola con il permesso di soggiorno.

Un bambino irregolare non può avere la tessera del servizio sanitario pubblico e non può avere il pediatra di base.

Però tutti i minorenni stranieri, in regola e non in regola, hanno diritto alle cure mediche e alla tutela della salute. Perciò gli irregolari possono fruire delle cure presso tutte le strutture sanitarie pubbliche: ospedali, ambulatori specialistici, consultorio pediatrico.

Come si fa a iscrivere un neonato al Servizio Sanitario Nazionale?

Il genitore regolare, appena il figlio nasce, deve iscriverlo al Servizio Sanitario Nazionale presso gli uffici della Usl del Comune o del quartiere in cui abita la famiglia, portando il certificato di nascita rilasciato dall'anagrafe. Quando si va all'Usl per l'iscrizione del bambino, si deve scegliere anche il pediatra di base, in un elenco di pediatri che operano nella zona di residenza della famiglia.

E' importante sapere che fin dalla nascita, anche se l'iscrizione non è ancora stata fatta, il bambino ha diritto alle stesse cure dei bambini iscritti.

Cosa sono le vaccinazioni obbligatorie?

La legge italiana prescrive che a tutti i bambini presenti sul territorio nazionale, sia gli italiani che gli stranieri regolari o irregolari, vengano praticate le vaccinazioni obbligatorie.

Le vaccinazioni, che servono per evitare alcune malattie molto gravi, devono essere fatte in periodi fissi: nel 3° mese di vita, nel 5° mese, nell'11° mese, nel 3° anno e tra il 5° e il 6° anno.

Ai bambini iscritti al Servizio sanitario pubblico viene spedito a casa poco dopo la nascita un libretto che spiega cosa sono le vaccinazioni, quando e dove si devono fare.

Dove si va per vaccinare i bambini?

Ci si presenta direttamente all'Ufficio d'Igiene e, in molte città, anche negli ambulatori vaccinali di zona. Chi ha ricevuto a casa il "libretto di vaccinazione" deve portarlo con sé.

3.4 mandare i figli a scuola

I servizi pubblici per l'infanzia e la scuola in Italia sono strutturati così:

·       da 3 mesi a 3 anni d'età, asilo nido comunale;

·       da 3 a 6 anni, scuola materna, statale o comunale;

·       da 6 a 10 anni, scuola elementare, statale e obbligatoria;

·       da 11 a 15 anni, scuola media, statale e obbligatoria;

·       oltre i 15 anni, istituti superiori e scuole professionali, statali e facoltativi.

Chi ha diritto di andare al nido e alla materna?

I minori regolari possono essere iscritti con le stesse modalità che valgono per i cittadini italiani.

Per i minori irregolari la legge nazionale non fornisce indicazioni. Molti Comuni però si sono dotati di regole proprie che consentono l'accesso al nido e alla scuola materna anche ai bambini senza permesso di soggiorno.

Come si fa a iscrivere un bambino al nido o alla scuola materna?

La domanda di iscrizione si presenta direttamente alla scuola. Le iscrizioni devono essere fatte con notevole anticipo, durante il precedente anno scolastico, secondo scadenze diverse in ciascun Comune. E' importante informarsi per tempo sulle modalità e le date di iscrizione perché i posti sono limitati; soprattutto per i nidi, conviene iscrivere il bambino subito dopo la nascita.

Chi ha diritto di andare alla scuola elementare e alla scuola media?

Tutti i bambini fino ai 15 anni d'età, regolari e non regolari, hanno il diritto di andare a scuola. Per i genitori mandare i figli alla scuola dell'obbligo è un dovere: chi non lo rispetta viene punito dalla legge.

Come si fa a iscrivere un bambino alla scuola dell'obbligo?

La domanda di iscrizione deve essere presentata alla segreteria della scuola da un genitore, o da chi ne fa le veci, munito di un documento d'identità del bambino con fotografia ( ad esempio la fotocopia del passaporto del genitore, o il certificato di nascita) e del certificato di vaccinazione.

Dopo aver preso il diploma della scuola media dell'obbligo, un minore straniero può iscriversi a una scuola superiore?

Il ragazzo in regola con le norme sul soggiorno può iscriversi e frequentare le scuole superiori secondo le stesse modalità dei cittadini italiani.

Il ragazzo non regolare può essere iscritto "con riserva", che viene sciolta al conseguimento del diploma.

Il possesso di un diploma scolastico italiano non costituisce un requisito utile alla regolarizzazione.

Un ragazzo residente all'estero può chiedere di entrare in Italia per frequentare una scuola superiore?

Sì, se ha più di 15 anni può richiedere il visto di ingresso per studio all'autorità diplomatica italiana in Cina, e ottenere poi un permesso di soggiorno per studio (vedi capitoli Il visto di ingresso e Il permesso di soggiorno).

3.5 il lavoro minorile

La legge italiana consente il lavoro dei minori di 18 anni?

In Italia è vietato far lavorare i bambini prima del compimento del 15° anno d'età. Tra i 15 e i 18 anni il lavoro minorile è consentito, ma è regolato da norme specifiche che hanno lo scopo di tutelare i minorenni.

Ci sono lavori ai quali i minorenni non possono essere adibiti?

Sì, tutti i lavori particolarmente faticosi, pericolosi o ritenuti non adatti a un minore. Ad esempio: lavori di estrazione nelle cave o nelle miniere; sollevamento e trasporto di pesi con carriole a braccia in condizioni di pericolo; lavori su ponti sospesi; somministrazione al minuto di bevande alcoliche.

Quali procedure deve seguire il datore di lavoro di un minorenne?

Tutte le normali procedure di avvio al lavoro e tutti gli obblighi che si seguono per i lavoratori maggiorenni. Prima di assumere un minorenne, però, il datore di lavoro ha l'obbligo di ottenere un riconoscimento di idoneità al lavoro, facendo visitare a proprie spese il lavoratore minorenne presso il competente servizio dell'Usl; l'esito della visita medica deve essere comprovato da un certificato da allegare al libretto di lavoro. La visita medica deve essere ripetuta almeno una volta all'anno, a cura e a spese del datore di lavoro.

Quale deve essere l'orario di lavoro dei minorenni?

8 ore giornaliere e 40 settimanali, con l'obbligatorietà di una pausa dopo 4 ore e mezza di lavoro consecutive.

E' vietato adibire i minorenni al lavoro notturno, tra le 22 e le 6 del mattino fino a 16 anni d'età, tra le 22 e le 5 del mattino da 16 a 18 anni.

Nei casi in cui il lavoro notturno sia indispensabile al normale funzionamento dell'azienda i minori che abbiano compiuto 16 anni possono lavorare durante le ore notturne, previa comunicazione in merito da parte del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro.

I minorenni hanno diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive. Hanno inoltre diritto ad almeno 30 giorni di ferie all'anno se hanno meno di 16 anni, ad almeno 20 giorni se sono tra i 16 e i 18 anni d'età.

I lavoratori minorenni devono essere retribuiti quanto i maggiorenni?

Sì, a parità di lavoro hanno diritto a una retribuzione uguale a quella dei maggiorenni.

In quali sanzioni incorre il datore di lavoro che non rispetta le norme sul lavoro minorile?

E' passibile dell'arresto da un minimo di 1 mese a un massimo di 6 mesi o di ammende tra 500.00 lire e 10.000.000, a seconda della norma cui è contravvenuto.

3.6 la cittadinanza

Quale cittadinanza acquisisce un figlio di stranieri nato in Italia?

Acquisisce la cittadinanza dei genitori, o di uno di loro se sono di cittadinanza diversa.

In quali casi un bambino straniero che nasce in Italia acquisisce la cittadinanza italiana per nascita?

·       Quando uno dei genitori è italiano, sia che siano regolarmente sposati, sia che si tratti di un figlio naturale, purchè riconosciuto dal genitore italiano.

·       Quando i genitori sono entrambi apolidi.

·       Quando i genitori sono ignoti, cioè il bambino è stato abbandonato alla nascita.

·       Quando non può acquistare la cittadinanza dei genitori.

In quali altri casi un bambino straniero nato in Italia può acquisire la cittadinanza italiana?

·       Un figlio di stranieri che nasce in Italia e vi risiede senza interruzioni fino al 18° anno d'età, se lo vuole può acquisire la cittadinanza italiana, dichiarando la sua richiesta di cittadinanza davanti a un ufficiale dell'anagrafe prima del compimento dei 19 anni. E' necessario presentare all'anagrafe una documentazione che provi la nascita e la residenza continuativa in Italia.

·       In caso di adozione da parte di un cittadino italiano.

·       Quando la cittadinanza italiana viene acquisita dal genitore convivente. In questo caso al compimento del 18° anno si può rinunciare alla cittadinanza italiana e mantenere quella precedentemente posseduta.

3.7 i minori irregolari

Quali possibilità offre la legge per regolarizzare un minore irregolarmente presente sul territorio italiano, o per tutelarlo comunque anche quando non è possibile la regolarizzazione?

Esistono possibilità diverse a seconda della situazione del minore e della sua famiglia.

1.     Minori soli sotto i 14 anni d'età. Per i bambini che si trovano in Italia senza genitori o altri adulti che si occupino di loro il Tribunale per i Minorenni può definire lo "stato di abbandono" e scegliere quindi tra diverse strade: affidamento a una famiglia italiana; affidamento a uno straniero o a una famiglia straniera regolare; adozione da parte di un cittadino italiano; affidamento a una comunità di accoglienza per bambini; rimpatrio nel Paese d'origine.

2.     Minori soli tra i 14 e i 18 anni d'età. Per i ragazzi che si trovano in Italia senza genitori o altri adulti che si occupino di loro il Giudice Tutelare, su segnalazione dei Servizi Sociali, può nominare un tutore in Italia. In alternativa può essere disposto il rimpatrio presso la famiglia nel Paese d'origine, valutando quale soluzione vada maggiormente nell'interesse del minore.

3.     Minori irregolari con almeno un genitore regolare. I bambini con meno di 14 anni possono essere regolarizzati venendo iscritti nel permesso di soggiorno del genitore regolare. I ragazzi tra i 14 e i 18 anni possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovabile al compimento dei 18 anni.

4.     Minori irregolari con genitori irregolari. Sono le situazioni più difficili, per le quali il Tribunale per i Minorenni (per chi ha meno di 14 anni) o il Giudice Tutelare (per i maggiori di 14 anni), in collaborazione con i servizi sociali, decide a seconda delle singole situazioni. Se il minore vive con i propri genitori, ha diritto ad andare alla scuola dell'obbligo e a ricevere tutte le cure mediche necessarie, ma segue la famiglia se questa viene colpita da un decreto di espulsione. In alcuni casi l'autorità giudiziaria può nominare un tutore o disporre un affidamento: in questo modo il bambino viene regolarizzato. In altri casi l'autorità giudiziaria dispone il rimpatrio presso i parenti nel Paese d'origine.

3.8 l'espulsione

Un minorenne può essere espulso dall'Italia?

La legge vieta l'espulsione dei minori di 18 anni, ad eccezione di alcuni casi particolari, e fatto salvo il diritto di seguire il genitore che sia stato espulso (vedi capitolo Espulsione).

3.9 il rimpatrio

Cos'è il rimpatrio?

L'autorità giudiziaria minorile può disporre il rimpatrio di un minorenne regolare o irregolare, cioè il suo ritorno al Paese d'origine, anche se ha uno o entrambi i genitori in Italia.

Nei casi più frequenti il rimpatrio viene adottato nei confronti dei minorenni che si trovano in Italia senza un adulto di riferimento che eserciti la potestà genitoriale.

Non si tratta di un provvedimento punitivo, ma di una decisione presa quando il giudice ritiene che al Paese d'origine il minore avrebbe una condizione di vita complessivamente migliore che in Italia.

Il rimpatrio può avvenire anche in un Paese diverso da quello d'origine, dove si trovino i genitori o altri familiari in grado di prendersi cura del minore e disposti ad accoglierlo.

Come avviene il rimpatrio?

L'istituzione responsabile dei cosiddetti rimpatri assistiti è il Comitato per i Minori Stranieri presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, che opera in accordo con i servizi sociali locali che seguono direttamente i casi di minori per i quali si avvia la procedura del rimpatrio.

Prima di eseguire il provvedimento di rimpatrio, viene fatta un'indagine per accertare che, nel Paese nel quale viene inviato, il minore possa effettivamente riunirsi alla sua famiglia ed essere adeguatamente mantenuto e educato. Il provvedimento viene adottato dopo aver sentito il Giudice Tutelare.

Se il minore è consenziente, il rimpatrio viene eseguito a cura del servizio sociale; in caso contrario può essere eseguito dal questore.

Nel caso di minorenni con un procedimento penale in corso, per procedere al rimpatrio è necessario il nulla osta dell'autorità giudiziaria, che viene rilasciato se non sussistono inderogabili esigenze processuali che lo impediscono.

intestazintestaz4. L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Uno straniero adulto regolarmente residente in Italia ha il diritto:

·       di iscriversi a una scuola media di secondo grado se ha compiuto 14 anni;

·       di iscriversi all'Università;

·       di frequentare i corsi di studio rivolti specificamente ai cittadini stranieri;

·       di frequentare corsi di formazione professionale.

4.1 iscriversi all'universita'

Chi ha diritto di iscriversi all'Università?

·       Può iscriversi a condizioni di parità con i cittadini italiani lo straniero che: a) è titolare di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per lavoro, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, motivi religiosi; b) possiede un titolo di studio superiore conseguito in Italia, oppure conseguito all'estero ma equipollente.

·       Può chiedere un visto di ingresso per studio lo straniero residente all'estero che intende iscriversi in un'Università italiana. (vedi i capitoli "Il visto di ingresso" e "Il permesso di soggiorno").

Quali titoli di studio esteri sono validi per l'iscrizione nelle Università italiane?

I titoli di studio esteri sono validi per l'iscrizione se consentono l'accesso all'Università del Paese in cui sono stati rilasciati e se sono stati conseguiti dopo almeno 12 anni di scuola.

Come si fa a iscriversi all'Università?

Molte Università si sono dotate di un Ufficio Stranieri dove si possono chiedere tutte le informazioni riguardanti l'iscrizione.

In mancanza di questo ufficio ci si rivolge alla segreteria della facoltà prescelta.

Le modalità di iscrizione e l'entità delle tasse scolastiche variano a seconda della città, poiché le Università italiane hanno ampie autonomie di gestione.

Gli stranieri devono superare delle prove specifiche per poter accedere all'Università?

Sì, sia i già soggiornanti che coloro che richiedono un visto di ingresso per studio devono superare una prova di pre - iscrizione.

In un periodo che varia a seconda dell'Università e della Facoltà (in genere tra aprile e maggio) bisogna fare le domande di pre iscrizione per poter poi sostenere la prova di ammissione.

Quali documenti bisogna presentare per iscriversi all'Università?

Data la varietà di regolamenti adottati dalle diverse Università, è bene informarsi direttamente sulla documentazione necessaria presso la Facoltà in cui ci si vuole iscrivere.

Tutti gli studenti stranieri devono produrre comunque alcuni documenti basilari.

Per gli stranieri soggiornanti in Italia: a) il titolo degli studi secondari di secondo grado in originale o un attestato sostitutivo (la fotocopia non è valida), tradotto ufficialmente in lingua italiana. Chi ha ottenuto questo titolo dopo meno di 12 anni di scuola, deve conseguire un diploma di maturità italiano;

b) due fotografie di cui una autenticata;

c)tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;

d) copia autenticata del permesso di soggiorno;

e) eventuali certificati di competenza nella lingua italiana;

f) eventuali documenti, ufficialmente tradotti in italiano, che attestano il compimento all'estero di una parte di studi universitari, se si vuole ottenere la convalida degli esami sostenuti e quindi l'abbreviazione del corso di studi in Italia.

Per la traduzione ufficiale dei documenti ci si può rivolgere al Tribunale, a singoli traduttori ufficiali e giurati, alle rappresentanze diplomatiche in Italia del Paese in cui i titoli sono stati conseguiti.

Per gli stranieri residenti all'estero: a) il titolo degli studi secondari di secondo grado in originale o un attestato sostitutivo (la fotocopia non è valida), tradotto in lingua italiana e legalizzato. Chi ha ottenuto questo titolo dopo meno di 12 anni di scuola deve produrre un certificato universitario che attesti il superamento di tutti gli esami previsti per il numero di anni accademici necessari a raggiungere i 12 anni di scolarità (oppure richiedere l'ingresso in Italia per iscriversi a una scuola secondaria superiore in cui concludere gli studi utili all'iscrizione all'Università).

b) due fotografie di cui una autenticata;

c) documento che prova la copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri;

d) eventuali documenti, ufficialmente tradotti in italiano, che attestano il compimento all'estero di una parte di studi universitari, se si vuole ottenere la convalida degli esami sostenuti e quindi l'abbreviazione del corso di studi in Italia;

e) eventuali certificati di competenza nella lingua italiana.

Per la traduzione e la legalizzazione dei documenti ci si rivolge alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza.

4.2 i corsi per stranieri adulti

Uno straniero adulto analfabeta nella sua lingua può andare a scuola in Italia?

Sì, presso alcune scuole elementari e medie gli stranieri adulti in regola con le norme sul soggiorno possono iscriversi a appositi corsi di alfabetizzazione, avendo quindi la possibilità di conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Non tutte le città al momento si sono dotate di questi corsi.

Uno straniero che ha interrotto gli studi nel suo Paese può proseguirli e concluderli in Italia?

Sì, può iscriversi agli appositi corsi di studio integrativi che consentono di conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo o il diploma di una scuola secondaria superiore.

Esistono corsi per imparare la lingua italiana?

Sì, la legge prevede l'organizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri adulti, demandandola in genere a associazioni italiane o di stranieri.

intestazintestaz5. L'ASSISTENZA SOCIALE

Gli italiani e gli stranieri privi dei mezzi economici necessari a vivere, inabili al lavoro, o in situazioni di difficoltà, possono ricorrere all'assistenza pubblica, che può essere di due tipi:

·       l'assistenza dei Servizi Sociali nel Comune di residenza;

·       alcuni aiuti concessi dallo Stato italiano alle persone in condizione di bisogno. Ottenere questo tipo di assistenza implica procedure burocratiche lunghe e complicate anche per i cittadini italiani.

5.1 l'assistenza dei servizi sociali locali

Che cos'è il Servizio Sociale?

E' un ufficio pubblico, in genere gestito dal Comune, che aiuta le persone e le famiglie in difficoltà.

Esiste in tutti i Comuni italiani e, nelle città più grandi, ha diverse sedi distribuite nei quartieri.

Chi ha diritto di chiedere l'assistenza del Servizio Sociale?

Tutti i cittadini stranieri regolari e residenti nel Comune dove ha sede il Servizio cui si rivolgono.

Quali tipi di aiuto si possono ottenere dal Servizio Sociale?

·       Il Servizio Sociale fornisce numerose prestazioni; le principali sono:

·       sussidio economico mensile per persone o nuclei familiari senza reddito o con reddito inferiore al limite minimo di sopravvivenza fissato dalle norme;

·       aiuto economico "una tantum" per situazioni di difficoltà momentanea;

·       pagamento mensile di alcune bollette (ad esempio il riscaldamento);

·       segnalazione agli asili nido e alle scuole materne dei bambini appartenenti a famiglie assistite dal Servizio per ottenere la precedenza nell'assegnazione del posto;

·       decisioni riguardanti minorenni in difficoltà, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni (ad esempio inserimento in comunità, affidamento familiare);

·       informazioni sui servizi del territorio.

Come si fa per richiedere l'assistenza del Servizio Sociale?

Si telefona, o si va di persona negli orari di apertura del Servizio, per prendere un appuntamento con l'assistente sociale. In base a un colloquio, e alla produzione di documenti che dimostrano lo stato di necessità, il Servizio valuta il caso e decide quale tipo di aiuto erogare.

5.2 l'assistenza dello Stato

Chi ha diritto di ricevere le prestazioni di assistenza sociale previste dalla legge italiana?

Gli stranieri con un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno e residenti, o con la carta di soggiorno, e i minorenni iscritti sul loro permesso o sulla loro carta, hanno il diritto di fruire di tutte le prestazioni di assistenza sociale previste per i cittadini italiani.

Quali sono i principali tipi di assistenza statale previsti dalla legge?

L'assegno sociale. E' una somma di denaro mensile destinata a chi ha almeno 65 anni d'età e si trova in condizioni di bisogno economico, cioè con un reddito inferiore al limite minimo di sopravvivenza fissato dalla legge. Viene erogato dall'INPS (Istituto nazionale della Previdenza Sociale) per 13 mesi all'anno. Attualmente l'assegno mensile ammonta a 6.593.000 lire annue.

La pensione d'invalidità. E' una somma di denaro mensile destinata a chi ha meno di 65 anni d'età, non può lavorare a causa di malattie congenite o acquisite successivamente, purchè non dipendenti da cause di lavoro, e dispone di un reddito inferiore al limite minimo di sopravvivenza fissato dalla legge. Viene erogata dal Ministero dell'Interno.

L'assunzione obbligatoria. La legge prevede l'assunzione obbligatoria presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private delle persone invalide o portatrici di handicap, secondo quote di posti riservati.

Come si fa per ottenere l'assegno sociale o la pensione di invalidità?

Bisogna inoltrare una domanda scritta agli Enti o Istituti competenti per ciascun tipo di prestazione assistenziale. Le procedure variano a seconda della prestazione richiesta, ma in generale sono lunghe e molto complicate (anche per i cittadini italiani).

Perciò per avere le informazioni necessarie e per essere aiutati gratuitamente nell'espletamento delle pratiche si consiglia di rivolgersi agli Enti di Patronato, facendoseli indicare dal Servizio Sociale della propria città.

intestazintestaz6. LA CITTADINANZA

Un cittadino straniero o un figlio di stranieri può acquisire la cittadinanza italiana?

Sì, la cittadinanza italiana può essere acquisita in tre modi:

·       per nascita (vedi scheda "I figli");

·       per matrimonio;

·       per naturalizzazione.

Chi ha diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio?

Il cittadino straniero sposato con un italiano dopo 6 mesi di residenza in Italia o, se è residente all'estero, dopo 3 anni di matrimonio.

La cittadinanza può essere richiesta se nei 6 mesi o nei 3 anni prescritti non c'è stata separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Cosa si deve fare per acquisire la cittadinanza italiana per matrimonio?

Si deve rivolgere una domanda scritta al Ministro dell'Interno, presentandola alla Prefettura del luogo di residenza, o all'autorità diplomatica italiana se il richiedente risiede all'estero. Alla domanda deve essere allegata una copiosa documentazione, con tutti i documenti cinesi tradotti in italiano e legalizzati.

Chi non può ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio?

·       Chi è stato condannato per un delitto contro lo Stato italiano o contro i diritti politici del cittadino.

·       Chi è stato condannato per un reato per il quale la legge italiana prevede una pena massima di almeno 3 anni di reclusione, a meno che non sia stato riabilitato.

·       Chi è stato condannato a più di 1 anno di carcere da un'autorità giudiziaria straniera, con sentenza riconosciuta in Italia.

·       Chi è ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza in Italia.

Come si riceve la cittadinanza italiana acquisita per matrimonio?

In base a un decreto del Ministro dell'Interno. Dopo l'emanazione del decreto, bisogna prestare il "giuramento", con una cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza italiana presso il Comune di residenza.

Lo Stato italiano può rifiutare di concedere la cittadinanza per matrimonio?

Sì, ma solo a chi si trovi nelle particolari condizioni in cui la legge vieta di ottenerla.

Chi ha subito una condanna penale, ma è stato riabilitato, può ripresentare la domanda di cittadinanza dopo 5 anni dal provvedimento di rifiuto.

Chi può richiedere la cittadinanza per naturalizzazione?

Il cittadino straniero che risiede in Italia da almeno 10 anni, è ben inserito nella società italiana e economicamente autosufficiente.

Cosa si deve fare per acquisire la cittadinanza italiana per naturalizzazione?

Si deve rivolgere una domanda scritta al Presidente della Repubblica, presentandola alla Prefettura del luogo di residenza e allegando una copiosa documentazione, con tutti i documenti cinesi tradotti in italiano e legalizzati.

In questo caso la concessione della cittadinanza è a discrezione dello Stato italiano, che esprime un giudizio di gradimento nei confronti dello straniero richiedente.

Come si riceve la cittadinanza italiana acquisita per naturalizzazione?

In base a un decreto del Presidente della Repubblica.

La decisione dello Stato sulla concessione della cittadinanza per naturalizzazione deve essere presa entro 3 anni dalla presentazione dell'istanza.

Il giuramento, cioè la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza italiana, deve essere prestato presso il Comune di residenza entro 6 mesi dal decreto di concessione.

Si può fare ricorso contro un provvedimento di rifiuto della cittadinanza?

Sì, si può ricorrere al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio.

Si può rinunciare alla cittadinanza italiana?

Sì, in particolare in due situazioni:

·       il cittadino italiano che possiede anche la cittadinanza cinese e risiede all'estero può presentare una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana al consolato o all'ambasciata italiana;

·       il maggiore di 18 anni che è diventato cittadino italiano in seguito all'acquisizione della cittadinanza da parte del genitore convivente può presentare una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana all'anagrafe del luogo di residenza in Italia, o all'autorità diplomatica italiana all'estero.

E' importante sapere che chi acquista un'altra cittadinanza non perde automaticamente quella italiana: resta cittadino italiano finchè non presenta una dichiarazione di rinuncia.

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Corso di Formazione per mediatori interculturali in ambito socio-sanitario

TITOLO

Corso di Formazione per mediatori interculturali in ambito socio-sanitario

ENTE PROMOTORE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Piemonte - ASL 1 - Settore Educazione Sanitaria

RIFERIMENTI

Segreteria del Corso: Settore Educazione Sanitaria ASL1, via Bertola 53, Sig.ra Baldano, tel. 011/5623325- 011/5662034.

DATA E LUOGO

600 ore da dicembre 1999 a maggio 2000, nei giorni di martedi e giovedi, al mattino e un Sabato ogni due (mattina).

DESCRIZIONE

Corso di formazione , rivolto a 20 cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'UE, mirato alla riqualificazione e all'aggiornamento degli operatori che assolvono compiti di mediazione culturale nei servizi sanitari e socio-assistenziali

SCADENZA

Le domande, il cui modulo è da ritirarsi presso la segreteria del Settore Educazione Sanitaria ASL1, via Bertola 53, TORINO, 011/5623325-5662034, devono pervenire entro e non oltre il 16/11/1999.

 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
ASL 1
SETTORE EDUCAZIONE SANITARIA


BANDO DI AMMISSIONE A
CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI INTERCULTURALI
IN AMBITO SOCIO-SANITARIO

La ASL Torino 1, organizza in qualità di soggetto promotore e gestore un

CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI INTERCULTURALI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO

Il Corso di formazione, rivolto a 20 cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, è mirato alla riqualificazione e aggiornamento degli operatori che assolvono a compiti di mediazione culturale nei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Il Corso si pone come obiettivo didattico l'acquisizione di conoscenze e pratiche nel campo dell'informazione sui servizi sanitari e socioassistenziali, con particolare attenzione alle modalità di applicazione delle norme che regolano l'accesso a tali servizi da parte di cittadini stranieri temporaneamente presenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Età: 18 anni compiuti all'atto della presentazione della domanda;
Status di cittadino straniero proveniente da Paese non appartenente all'Unione Europea, in possesso di: +permesso di soggiorno in condizione di validità;
+ titolo di studio equivalente al diploma di scuola media superiore;
+ buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta oltre alla conoscenza di almeno un'altra lingua veicolare.

Per chi non avesse il diploma richiesto ma un'esperienza comprovata come mediatore interculturale nei servizi sanitari si richiede, per l'accesso al corso, l'aver seguito e completato un corso di formazione di 200 ore su "mediazione e accompagnamento ai servizi" organizzato da Enti Pubblici direttamente od in convenzione, o da Associazioni di volontariato a seguito di finanziamento pubblico.

Titolo preferenziale (confermato da una dichiarazione di servizio): esperienza lavorativa o di volontariato per almeno 2 anni presso una struttura sanitaria o presso altre strutture a condizione che il candidato si sia occupato di questioni relative la sanità.

La selezione dei candidati sarà fatta sulla base dei titoli presentati e di un colloquio finalizzato a valutare la conoscenza delle lingue italiana e veicolare e l'esperienza maturata.




Il CORSO

Il corso durerà 600 ore di cui 400 in aula, 40 presso servizi sociosanitari e 160 di tirocinio presso Centri di Informazione e accompagnamento ai servizi sociosanitari.
Le lezioni si svolgeranno nei giorni martedì e giovedì (5 ore al mattino) e sabato - un sabato ogni 2 settimane (6 ore al mattino). E' obbligatorio un minimo del 66% di presenza obbligatoria rispettivamente alle attività teoriche, alle attività presso servizi sociosanitari ed alle attività di tirocinio.


PERIODO DI SVOLGIMENTO PREVISTO
Da dicembre 1999 a maggio 2000.

SEDE
SETTORE DI EDUCAZIONE SANITARIA ASL1 - VIA BERTOLA 53 - TORINO
(4° piano)

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE

Le domande di partecipazione, in distribuzione presso la segreteria del:
SETTORE DI EDUCAZIONE SANITARIA ASL1 - VIA BERTOLA 53 - piano IV
O11 - 5623325 oppure 011 - 5662034
dovranno essere compilate e pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla medesima sede.




DOCUMENTI RICHIESTI

DOCUMENTO DI IDENTITA
PERMESSO DI SOGGIORNO (anche con autocertificazione)
TITOLO DI STUDIO (anche con autocertificazione)
BREVE CURRICULUM VITAE
FOTOTESSERA

All'atto dell'iscrizione verrà proposto un modulo di autocertificazione; saranno in seguito verificati i documenti dei soli ammessi.
Le date del colloquio saranno comunicate agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31.12.1996 n° 675, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore Educazione sanitaria dell'ASL 1; per le finalità di gestione amministrativa saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva per le finalità inerenti alla gestione dei rapporti da essa derivanti.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della legge citata nonché dei diritti complementari in essa richiamati.
Il presente avviso è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne.

Il Corso è completamente gratuito.


Per informazioni aggiuntive si prega di rivolgersi alla segreteria del corso:
settore educazione sanitaria asl 1 - via bertola 53 -
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO EX LEGGE 241/90: SIG.RA VALERIA BADANO
tel.- 011 5623325 - 0115662034
(LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI ORE 10-12)


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http://www.provincia.torino.it/xatlante/index.htmhttp://www.provincia.torino.it/xatlante/index.htm


POLITICHE LEGISLATIVE

8 dicembre 1999

a cura dell'ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

SOMMARIO

ASILO

·       Preoccupazione per l'approssimarsi del 31.12.1999, data di cessazione della protezione temporanea per i rifugiati dalla Repubblica Federale di Jugoslavia (Kosovo). Segnalati numerosi casi di espulsione di kosovari e altri richiedenti asilo contestualmente alla notifica del diniego al riconoscimento dello status di rifugiato. Un ricorso accolto dal Tribunale di Trieste. Il Tribunale di Brindisi accoglie i ricorsi presentati da cittadini jugoslavi di etnia rom provenienti dal Kosovo richiedenti la protezione temporanea anche dopo il 5 agosto.

·       Il Tribunale Civile di Roma riconosce il diritto d'asilo costituzionale a Abdullah Ocalan.

·       Nuove disposizioni in materia di ingresso e soggiorno di cittadini somali in Italia. Notevoli difficoltà per i cittadini somali ad esercitare il diritto al ricongiungimento familiare per il mancato riconoscimento da parte italiana di documenti anagrafici e di viaggio rilasciati o rinnovati da autorità "de facto" somale dopo il 31 gennaio 1991.

Ripreso alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati l'iter del disegno di legge in materia di asilo politico e di protezione temporanea. L'ACNUR e gli organismi non governativi elaborano un documento con puntuali e sostanziali richieste di emendamento.

 

PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI MIGRATORI (Ingresso, soggiorno, espulsioni).

·       Varato ed entrato finalmente in vigore il regolamento di attuazione delle norme sull'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero. Incertezze e preoccupazioni relativamente alle condizioni per il rinnovo dei permessi di soggiorno.

·       Emanate le nuove disposizioni concernenti il soggiorno di cittadini comunitari in Italia. Gli importanti riflessi sulle condizioni di ingresso e di soggiorno in Italia dei familiari extracomunitari di cittadini comunitari o italiani.

·       Il Ministero dell'Interno sollecita le questure a concludere l'esame delle istanze di regolarizzazione ancora pendenti. Indicate le procedure da adottare in caso di rigetto.

·       In scadenza il 31 dicembre i permessi di soggiorno per motivi di studio rilasciati per ogni anno solare agli studenti universitari extra-comunitari. I nuovi limiti minimi di merito per il rinnovo dei permessi di soggiorno, le condizioni per l'esercizio dell'attività lavorativa e l'eventuale richiesta di conversione del permesso di soggiorno fissati dal regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione.

Varata la direttiva sulla programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro dei cittadini extracomunitari per l'anno 1999.

 

·       Presentata al Ministro dell'Interno un'interrogazione parlamentare sul funzionamento dei centri di permanenza temporanea per stranieri in via di espulsione.

·       Approvato il regolamento per rendere funzionante l'autorità italiana che si occupa di regolamentare l'ingresso dei minori stranieri per adozione internazionale. Compiuto un passo in avanti decisivo per la piena applicazione della legge sulle adozioni internazionali, in attuazione della Convenzione dell'Aja del 1993.

·       La Corte Costituzionale giudica conforme alla Costituzione l'espulsione come misura sostitutiva alla detenzione disposta dal giudice anche contro la volontà dell'interessato, prevista dalla legge sull'immigrazione.

·       Un progetto di assistenza al rimpatrio volontario di cittadini albanesi e delle Repubbliche della ex-Jugoslavia.

INTEGRAZIONE SOCIALE

·       Entrate in vigore le disposizioni per la concessione degli assegni familiari e dell'assegno per maternità. Discriminati i nuclei familiari misti, quelli composti da stranieri e le donne straniere, che vengono esclusi dall'applicazione delle nuove misure assistenziali. I possibili rimedi giudiziari a tale discriminazione.

·       Consegnata al Governo italiano la relazione della Commissione per le politiche di integrazione contenente le proposte di modifica della legislazione sull'acquisto della cittadinanza italiana.

·       Il regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione limita le possibilità di ricorso all'autocertificazione da parte dei cittadini extracomunitari che erano state prefigurate in base alle circolari dei Ministeri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dei Trasporti e della Navigazione, applicative delle norme in materia di semplificazione amministrativa.

·       Con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione e della direttiva sulla programmazione dei flussi di ingresso finalmente operativa la disciplina sul riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'esercizio delle libere professioni da parte di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti.

·       Decretata la ripartizione dello stanziamento del Fondo per le politiche migratorie per le politiche di accoglienza e d'integrazione promosse dalle Regioni, l'assistenza ai rifugiati temporanei dalla Repubblica Federale di Jugoslavia (Kosovo) da parte del Ministero dell'Interno, l'accoglienza di immigrati e profughi nella regione Puglia, gli interventi del Dipartimento Affari Sociali ed il funzionamento del Comitato per la tutela dei minori stranieri, nonché per le attività del CNEL in materia di immigrazione e le necessità della Commissione per le politiche di integrazione.

·       Soppresso definitivamente a partire dal 1 gennaio 2000 il prelievo sulla busta paga a carico del lavoratore extracomunitario nella misura dello 0,5%, previsto dall'art. 13 comma 2 della legge n. 943/86.

·       Una storica sentenza della Corte di Cassazione estende il principio della risarcibilità del danno subito dal cittadino in relazione a provvedimenti della Pubblica Amministrazione che abbiano leso "interessi legittimi". Le possibili applicazioni nel campo della tutela degli immigrati.

·       La Corte Costituzionale riconosce il diritto dei cittadini extracomunitari invalidi civili all'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio.

·       Varate le disposizioni in attuazione della normativa comunitaria in materia di libertà di circolazione e stabilimento dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

·       Introdotta l'assicurazione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia.



- IMMIGRAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

·       La "legge Bassanini" ed il riordino delle competenze statali in materia di immigrazione. Istituita a partire dal 1 gennaio 2000 in seno al Ministero Affari Esteri. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie.



- ACCORDI INTERNAZIONALI

Ratificati e resi esecutivi gli accordi di adesione dei governi di Svezia, Danimarca e Finlandia agli accordi di Schengen, nonché l'accordo di cooperazione tra gli Stati parte degli Accordi di Schengen e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia per la soppressione dei controlli alle persone alle frontiere comuni.

 

·       Entrati in vigore gli accordi bilaterali tra Italia e Repubblica del Kenya e Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti. Ratificati e resi esecutivi dal parlamento italiano i medesimi accordi con il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica dell'Azerbaijan e la Repubblica del Libano. Con la nuova legge sull'immigrazione ed il varo del regolamento di attuazione non è più richiesta la condizione di reciprocità per l'acquisto di immobili ad uso abitativo da parte di immigrati stranieri.

·       Entrato in vigore il trattato bilaterale tra Italia e Perù sull'assistenza giudiziaria in materia penale e quello sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.

·       Ratificato e reso esecutivo l'accordo tra Italia e Argentina sul riconoscimento dei titoli di studio a livello elementare e medio firmato a Bologna il 3 dicembre 1997.

·       Ratificate e rese esecutive le Convenzioni con la Slovenia e la Croazia in materia di sicurezza sociale.

·       Entrata in vigore la Carta sociale europea, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996.

·       Ratificato e reso esecutivo l'accordo tra il governo italiano e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugosalvia, firmato a L'Aja il 06.02.1997.

·       Sospesa nei confronti della Bosnia Erzegovina l'efficacia dell'accordo tra l'Italia e la ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari, sottoscritto a Roma il 18 febbraio 1983.



SPECIALE N E W S

·       "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza": Uscito il terzo numero della rivista promossa da Magistratura Democratica e dall'ASGI dedicata ai temi dell'immigrazione e dell'asilo.

·       Le prospettive della politica europea comune in materia di immigrazione e asilo in occasione del Vertice europeo straordinario di Tampere (Finlandia) del 15-16 Ottobre. I documenti propositivi di organismi italiani ed europei. "Background information" sul Trattato di Amsterdam e le prospettive della politica europea comune in materia di immigrazione e asilo.

·       Campagna internazionale per la ratifica della Convenzione ONU per la protezione dei diritti dei migranti e dei membri delle loro famiglie. Un'iniziativa in Italia.

·       Famiglia multietnica e diritto di famiglia. La Corte di Cassazione conferma il limite all'applicazione della legge straniera nei rapporti di famiglia se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico e ai principi fondamentali del nostro ordinamento e di quello internazionale. Negata l'applicazione della legge marocchina che non ammette l'istituto del riconoscimento della filiazione naturale.

ASILO

testatesta1. Preoccupazione per l'approssimarsi del 31.12.1999, data di cessazione della protezione temporanea per i rifugiati dalla Repubblica Federale di Jugoslavia (Kosovo). Segnalati numerosi casi di espulsione di kosovari e altri richiedenti asilo contestualmente alla notifica del diniego al riconoscimento dello status di rifugiato. Un ricorso accolto dal Tribunale di Trieste. Il Tribunale di Brindisi accoglie i ricorsi presentati da cittadini jugoslavi di etnia rom provenienti dal Kosovo richiedenti la protezione temporanea anche dopo il 5 agosto.

Con la normativa speciale sulla protezione temporanea degli stranieri provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica e specificatamente della Repubblica Federale di Jugoslavia, introdotta con il DPCM del 12.05.1999, è stato previsto a favore dei beneficiari il rilascio di un permesso di soggiorno valido per il solo territorio italiano fino al 31 dicembre 1999, ma rinnovabile con cadenza semestrale fino al perdurare dello stato di emergenza conseguente al conflitto e, dunque, fino al venire meno di ogni impedimento ad un rimpatrio in condizioni di dignità e sicurezza (art. 2 c. 4, art. 4). Con l'approssimarsi della scadenza, si moltiplicano le preoccupazioni che la protezione temporanea non venga prorogata. Il fatto che la ricostruzione in Kosovo si sia appena avviata e che una buona parte delle famiglie al di fuori della capitale Pristina sia costretta a trascorrere l'inverno nelle tende o in abitazioni solo parzialmente ricostruite, cosi' come l'anno scolastico ormai avviato, fanno ragionevolmente ritenere che il governo italiano difficilmente potrà disporre una misura di cessazione della protezione temporanea con conseguente rimpatrio dei rifugiati prima del prossimo mese di giugno 2000. Al riguardo, vanno anche richiamate le direttive e le raccomandazioni espresse dagli organismi internazionali, primo fra tutti l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (in proposito, UNHCR, Kosovo Albanians in Asylum Countries. UNHCR Reccomandations as regards Returns, Ginevra, 1 ottobre, 1999) Tuttavia, alcune prassi adottate nelle ultime settimane da diverse questure italiane così come dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato nei confronti di richiedenti asilo kosovari sembrano ipotizzare un atteggiamento non favorevole, tale da suscitare legittime preoccupazioni. Ci si riferisce al rifiuto della Commissione centrale, nel momento del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, a raccomandare come era invece prassi, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex art. 5 comma 6 della legge n. 40/98) ai richiedenti asilo kosovari che non avevano potuto accedere a suo tempo alle misure di protezione temporanea, in genere perché entrati in Italia prima del 26 marzo 1999. Ciò che è più grave ancora è che da qualche settimana, diverse questure emettono un provvedimento di espulsione contestualmente alla notifica del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, privo della suddetta raccomandazione, senza quindi nemmeno attendere la scadenza dei termini previsti per il ricorso al TAR (60 giorni).

Contro uno di questi provvedimenti, emesso dal prefetto di Trieste, un richiedente asilo kosovaro ha presentato ricorso, ottenendo dal giudice l'annullamento del decreto espulsivo in quanto non poteva trovare giustificazione l'espulsione dalla sola circostanza dell'originario ingresso illegale nel territorio dello Stato, essendo stata questa a suo tempo sanata con la tempestiva presentazione dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, in base a quanto previsto dall'art. 31 della Convenzione di Ginevra. Sebbene il decreto del Tribunale di Trieste datato 13.11.1999 sia motivo di soddisfazione, non risolve tutti i dubbi e le perplessità legate alla prassi espulsiva adottata dalle questure. Resta infatti irrisolta la questione se la presentazione del ricorso giurisdizionale al TAR avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato possa consentire di per sé la proroga del permesso di soggiorno. L'art. 1 c. 5 della legge n. 39/90 prevede che al richiedente asilo sia rilasciato un permesso di soggiorno valido "sino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status", potendosi dunque ritenere compresa anche la fase dell'eventuale esperimento dei mezzi di ricorso. Contro tale argomentazione, tuttavia, molte questure hanno fatto prevalere un'interpretazione restrittiva dell'art. 5 del DPR n. 136/90, per il quale il richiedente asilo cui sia negato il riconoscimento "deve lasciare il territorio nazionale", per effetto dunque della sola decisione negativa della Commissione centrale.

L'atteggiamento della Commissione centrale di non raccomandare più l'applicazione della "clausola umanitaria", congiuntamente a quello delle questure di espellere i richiedenti asilo al momento della notifica del diniego, prima dello scadere dei termini per l'eventuale ricorso al TAR o, eventualmente, anche successivamente, nelle more del giudizio dell'organo giurisdizionale, appaiono inconciliabili con le regole consacrate in sede internazionale in merito al rispetto del principio di "non-refoulement", nonché con quelle riferite al diritto d'asilo costituzionale, almeno rispetto a richiedenti asilo che possano temere un rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti in caso di espulsione ovvero nel paese di origine non possano godere dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche.

Come si ricorderà, con una circolare telegrafica datata 5 agosto 1999, Il Ministero dell'Interno aveva disposto la cessazione dell'applicazione delle misure di protezione temporanea per i nuovi arrivati dal territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia, a seguito dell'arrivo sulle coste pugliesi di diverse centinaia di profughi, prevalentemente di etnia rom, in fuga dal Kosovo a seguito delle rappresaglie, intimidazioni e violenze cui sono sottoposti da parte di gruppi armati albanesi, presumibilmente appartenenti all'UCK (Esercito di Liberazione del Kosovo).

Le associazioni di tutela dei diritti dei richiedenti asilo avevano sollevato perplessità sul fatto che la revoca dell'applicazione delle misure di protezione temporanea veniva disposta per mezzo di una circolare amministrativa, e cioè di una fonte di diritto gerarchicamente inferiore al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aveva introdotto tali misure. A conferma della bontà di tale argomentazione giunge la notizia dell'accoglimento da parte del Tribunale civile di Brindisi di una decina di ricorsi presentati per il tramite dell'ufficio CIR di Lecce avverso altrettanti decreti di espulsione emanati nei confronti di cittadini jugoslavi di etnia rom provenienti dal Kosovo (ad es. Sent. 1179/99 dd. 21.10.1999/causa di illegittimità violazione di legge). Il giudice civile di Brindisi afferma, infatti, nel dispositivo che "se l'Esecutivo, in base ad una propria valutazione discrezionale e politica, ha ritenuto di individuare nel 31.12.1999 la data di presumibile cessazione degli eventi bellici o almeno di apparente normalizzazione, formalizzandola in un decreto avente forza di legge, non si comprende come tale valutazione possa essere posta nel nulla in base ad una circolare del Ministero dell'Interno, fonte normativa di valore secondario". Secondo il Tribunale di Brindisi, dunque, il DPCM del 12.05.1999 è da considerarsi ancora in vigore anche per i richiedenti asilo che siano giunti dal Kosovo dopo il 5 agosto e richiedano in Italia la protezione temporanea facendo valere situazioni persecutorie e discriminatorie nel paese di origine, risultando così illegittimi provvedimenti di respingimento ed espulsione adottati nei loro confronti.

La precaria situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli appartenenti alle minoranze etniche in Kosovo, ed in particolare di quelle serba e rom, vittime di atti quotidiani di uccisione sommaria, rapimento, intimidazione e limitazioni nella libertà di circolazione e nell'accesso ai mezzi di sostentamento, è confermata da due rapporti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e della missione OSCE in Kosovo, diffusi rispettivamente il 26 luglio ed il 15 settembre scorsi ("Preliminary and Second assessment of the Situation of Ethnic Minorities in Kosovo". I testi possono essere richiesti alla delegazione italiana dell'ACNUR (e-mail: itaro@unhcr.ch) ovvero consultando il sito Internet dell'OSCE: www.osce.org/kosovo

I rifugiati kosovari, così come quelli delle altre aree della ex-Jugoslavia, che intendono rimpatriare volontariamente nei luoghi di origine possono accedere ad un progetto di rimpatrio assistito, gestito dall'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) che assicura il finanziamento delle spese di viaggio, nonché un contributo economico ed un'assistenza in loco per il reinserimento sociale nei luoghi di origine. Per informazioni, ci si può rivolgere all'ufficio dell'OIM a Roma, via Nomentana 62 -tel. 06/44231428, fax 06/4402533, e-Mail: iomrome@iom.int, oppure al Consiglio Italiano per i Rifugiati, via del Velabro, 5/a, ROMA tel. 06/69200114, e-mail: c.i.r.@flashnet.it

testatesta2. Il Tribunale Civile di Roma riconosce il diritto di asilo costituzionale a Abdullah Ocalan.

Con sentenza depositata il 1 ottobre scorso, il Tribunale Civile di Roma ha riconosciuto il diritto di asilo politico in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.3 della Costituzione ("Lo straniero al quale sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni della legge") , al leader curdo Abdullah Ocalan, a seguito dell'istanza da questi presentata il 21 dicembre 1998.

Senza sottovalutare l'importanza della pronuncia del tribunale romano per il diretto interessato, quale anche mezzo di pressione nei confronti delle autorità turche per impedire la conferma della sua condanna a morte pronunciata in primo grado e confermata in appello, la sentenza trascende certamente il caso in questione. Non può sfuggire il fatto che si tratta del primo caso di un pronunciamento giudiziario volto a dichiarare il riconoscimento del diritto costituzionale di asilo politico, rimasto tuttora inattuato.

Il dispositivo della sentenza conferma innanzitutto la giurisprudenza avviata con la famosa pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Unite 12.12.1996-26.05.1997, n. 4674, circa la natura precettiva ed immediatamente operativa e non meramente programmatica della norma costituzionale sull'asilo, tale dunque da vincolare l'autorità giudiziaria civile anche in assenza di una disciplina attuativa. Ugualmente, viene ribadita la distinzione concettuale tra la nozione di asilo costituzione e quella di rifugiato ricavabile dalla Convenzione di Ginevra del 1951: la prima legata a criteri di natura oggettiva (la mancanza di libertà democratiche nel paese di origine dell'asilante), la seconda a presupposti di natura soggettiva (il timore individuale di persecuzione).

Va rilevato inoltre il modo esemplare con il quale il giudice civile ha respinto uno dei motivi di inammissibilità che erano stati addotti dall'Amministrazione Italiana quale parte convenuta, cioè la sostanziale inopportunità politica, in mancanza di una normativa di attuazione del diritto d'asilo costituzionale, di affidare al giudice la valutazione sulla democraticità di un ordinamento straniero che "significherebbe accettare ipotesi di responsabilità internazionale dello Stato italiano per attività del suo potere giudiziario". Giustamente, qui il giudice ha ricordato i contenuti della Dichiarazione sull'Asilo territoriale adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1967 che stabilisce che "la concessione da parte di uno Stato dell'asilo a persone che possano invocare l'art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo costituisce un atto pacifico e umanitario che, in quanto tale, non deve essere considerato un atto ostile nei confronti di un altro Stato".

Una volta respinti i presupposti di inammissibilità avanzati dal Governo italiano, il giudice ha riconosciuto il diritto di asilo costituzionale a Ocalan ritenendo, in base alla documentazione prodotta ( i dossier sulla situazione dei diritti umani in Turchia redatti tra l'altro dal Dipartimento di Stato USA, dal Parlamento europeo, da Amnesty International, le pronunce di condanna della Turchia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, ecc) e alle risultanze di prove testimoniali, l'esistenza del presupposto di base dell'assenza in Turchia delle libertà democratiche riconosciute, invece, dalla nostra Costituzione, con particolare accenno al rispetto dell'integrità della persona, al rispetto delle libertà civili, alla proibizione della discriminazione in relazione alla razza. Secondo il giudice, inoltre, la previsione costituzionale dell'asilo politico va integrata e completata alla luce di quella sul divieto di estradizione dello straniero per motivi politici (art. 10.4 Cost.) successivamente ribadito sul piano internazionale dalla Convenzione Europea di estradizione di Parigi del 1957 che stabilisce, ad ulteriore garanzia dell'estradando, che l'estradizione non verrà concessa nel caso in cui lo Stato richiesto "abbia dei seri motivi di credere che la domanda, pur motivata da un reato di diritto comune, sia stata presentata per perseguire o punire un individuo per considerazioni di razza, religione, nazionalità ed opinioni politiche oppure che la situazione di detto individuo rischi di essere aggravata da una qualsiasi di queste ragioni". Il giudice non ha ritenuto nemmeno che il riconoscimento del diritto di asilo per Ocalan debba essere negativamente condizionato dall'entità, indubbia, dell'attività delittuosa a lui contestata, in base all' orientamento giurisprudenziale per cui occorra ai fini estradizionali contemperare il rilievo del delitto politico con la tutela dei valori umani di carattere universale che il delitto invece ha offeso o posto in pericolo (Cass. I^ Sez. pen. 27.02.1989; Cass. I^ Sez. Pen. 17.02.1992). Secondo il giudice, infatti, la motivazione dell'attività di Ocalan -"politica sul piano dei valori assoluti e certamente degna di considerazione sia nell'attuale contesto (della lotta per il riconoscimento dei diritti del popolo curdo, diritti fino ad ora contestati e conculcati) che in una prospettiva storica - funge da contrappeso all'entità delle offese arrecate".

Va rilevato, infine, come il giudice abbia respinto la tesi del Governo italiano dell'infondatezza dell'istanza di asilo per la sopravvenuta mancanza nell'attore dell'interesse ad agire, in ragione del suo abbandono del territorio italiano e della sua attuale condizione di detenuto in Turchia.

Il giudice di Roma non ha ritenuto di dover ricondurre il caso Ocalan alla fattispecie prevista dalla giurisprudenza di Cassazione (Cass. 9.10.98 n. 10062 e Cass. 23.05.1982 n. 3198), secondo la quale "è inibito al giudice di risolvere questioni meramente teoriche al fine di una pronuncia dal contenuto astratto e congetturale", sostenendo al contrario che "permanga tuttora un interesse concreto e attuale dell'attore (Ocalan ndr) ad una pronuncia favorevole", per le implicite implicazioni politiche scaturenti da "un accertamento - in una sede giudiziaria neutra ed imparziale - dell'esistenza del problema del popolo curdo e del suo diritto all'autodeterminazione o, comunque, a spazi di libertà e democrazia, obiettivi dell'azione politica di Ocalan" medesimo.

La sentenza "Ocalan" è motivo di particolare soddisfazione per l'ASGI, che era intervenuta in giudizio a sostegno dell'istanza, assieme ad altre associazioni, quali il CIR e l'Associazione Giuristi Democratici.

testatesta3. Nuove disposizioni in materia di ingresso e soggiorno di cittadini somali in Italia. Notevoli difficoltà per i cittadini somali ad esercitare il diritto al ricongiungimento familiare per il mancato riconoscimento da parte italiana di documenti anagrafici e di viaggio rilasciati o rinnovati da autorità "de facto" somale dopo il 31 gennaio 1991.

Ritenendo non più attuale la situazione di eccezionalità che aveva determinato l'automatico rilascio di appositi permessi di soggiorno umanitari per i cittadini somali fuggiti dalla guerra civile, il Ministero Affari Esteri con decreto 1 febbraio 1999 (G.U. 17.2.1999 n. 39) ha abrogato le precedenti disposizioni contenute nel decreto ministeriale dd 9.09.1992. Il nuovo decreto prevede di conseguenza che i cittadini somali che facciano soltanto ora ingresso in Italia potranno accedere eventualmente alla procedura individuale di riconoscimento dello status di rifugiato. Per coloro che hanno già beneficiato della protezione umanitaria in base alle disposizioni ora abrogate varranno le disposizioni emanate con direttiva del PdCdM del 6 agosto 1998, con la possibilità di convertire il permesso di soggiorno umanitario in permesso per motivi di lavoro della durata biennale in caso di rapporto di lavoro in corso o di formale impegno di assunzione ovvero con la permanenza del possesso di un permesso annuale in caso di stato di disoccupazione.

Il Ministero degli Affari Esteri italiano ha inoltre ritenuto di non riconoscere più alcuna validità ai passaporti somali o altri documenti di identità o anagrafici rilasciati o rinnovati da autorità "de facto" somale dopo il 31 gennaio 1991, in conseguenza della dissoluzione delle strutture statuali della Somalia. Pertanto, i cittadini somali presenti in Italia, per recarsi all'estero al di fuori dello Spazio Schengen. e fare poi rientro in Italia, debbono chiedere alle questure il rilascio di un apposito titolo di viaggio per stranieri, della stessa durata del permesso di soggiorno. In mancanza del passaporto, il rilascio o adeguamento del permesso di soggiorno può avvenire previa esibizione della carta di identità rilasciata dal Comune italiano di residenza. Il mancato riconoscimento della validità dei documenti anagrafici sta comportando notevoli difficoltà per l'esercizio del ricongiungimento familiare, di fatto provocando il mancato rilascio dei visti di ingresso per l'impossibilità della dimostrazione del legame familiare in base a documenti consentiti. Le autorità diplomatico-consolari italiane non sembrano più disposte ad accettare eventuali autocertificazioni da parte dei cittadini somali interessati, sebbene tale procedura era in precedenza consentita in base ad una vecchia circolare del Ministero dell'Interno ( n. 48 dd. 27 giugno 1992), ritenuta non più compatibile con le disposizioni nel frattempo impartite in materia di dichiarazioni sostitutive per i cittadini stranieri.

testatesta4. Ripreso alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati l'iter del disegno di legge in materia di asilo e protezione temporanea. L'ACNUR e gli organismi non governativi elaborano un documento con puntuali e sostanziali richieste di emendamento.

Dopo la pausa estiva, è ripresa in settembre in seno alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati - (presidente l'on. Cananzi (Partito Popolare), relatore l'on. Soda (Democratici di Sinistra) - la discussione sul disegno di legge in materia di asilo e di protezione temporanea, già approvato al Senato il 5 novembre scorso.

Già prima della pausa estiva, il relatore, on. Soda, aveva illustrato sommariamente i contenuti del provvedimento, sottolineando anche alcuni limiti del testo approvato dal Senato che necessiterebbe di modifiche e correzioni durante la discussione alla Camera dei Deputati. In particolare, l'on. Soda ha rilevato l'eccessiva limitazione dei presupposti per la concessione del diritto d'asilo, facenti riferimento al pericolo di vita, rispetto ai contenuti del testo costituzionale, che fanno riferimento unicamente all'impedimento all'esercizio delle libertà democratiche. L'on. Soda inoltre ha sottolineato l'esigenza di escludere dal pre-esame i richiedenti asilo costituzionali, che non dovrebbero essere sottoposti alle procedure di determinazione del paese d'asilo in base alla Convenzione di Dublino, da riservare esclusivamente ai richiedenti lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951.

In contemporanea alla ripresa dell'iter del DDL, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha convocato un gruppo di lavoro delle ONG per la formulazione di proposte di emendamento migliorative del testo approvato dal Senato. A tale gruppo di lavoro hanno preso parte il Consiglio Italiano per i Rifugiati, l'ASGI, l'ICS, il Gruppo di riflessione dell'area religiosa e Médicins sans frontières. Le richieste di emendamento sono state ufficialmente consegnate all'on. Maritati, Sottosegretario agli Interni, e all'on. Soda, durante un incontro svoltosi a Roma martedì 12 ottobre. Gli elementi più rilevanti delle proposte avanzate dal gruppo di lavoro dell'associazionismo e dell'ACNUR riguardano: a) la ridefinizione dei criteri in base ai quale concedere il diritto d'asilo costituzionale, con l'inclusione delle persone in fuga da situazioni di violenza generalizzata; b) la previsione di un effetto sospensivo del ricorso in caso di esito negativo del pre-esame; c) l'assegnazione al giudice ordinario piuttosto che al TAR della competenza dell'esame del ricorso avverso la decisione negativa della Commissione centrale. Altri emendamenti sostanziali riguardano una dozzina di altri punti del DDL.

Il testo delle proposte di emendamento formulate dall'ACNUR e dalle ONG sopra richiamate può essere richiesto all'ACNUR, via Caroncini, 19, ROMA, tel. 06/8079085, e-mail: itaro@unhcr.ch.

PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI (Ingresso, Soggiorno, Espulsioni).

testatesta5. Varato ed entrato finalmente in vigore il regolamento di attuazione delle norme sull'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero. Incertezze e preoccupazioni relativamente alle condizioni per il rinnovo dei permessi di soggiorno.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Suppl. Ord.n. 190/L dd. 03.11.1999), è entrato in vigore il regolamento di attuazione delle norme sull'immigrazione (Dpr. 31.08.1999, n. 394). Diventano finalmente operative, pertanto, anche quelle disposizioni contenute nella legge sull'immigrazione che non avevano potuto finora trovare effettiva attuazione per la mancanza delle indispensabili norme regolamentari, tra cui ad esempio quelle relative al rilascio della carta di soggiorno o al riconoscimento dei titoli di studi esteri al fine dell'esercizio delle attività professionali.

Nonostante il lungo iter richiesto per la sua approvazione, il regolamento non esaurisce peraltro il quadro normativo indispensabile per una completa ed uniforme implementazione della legge sul territorio nazionale che possa scongiurare il verificarsi di trattamenti differenziati e discrezionali da parte degli uffici amministrativi locali (questure innanzitutto) in contrasto con i principi costituzionali di certezza del diritto e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97). Lo stesso regolamento rinvia in diverse occasioni a successivi decreti ministeriali (di solito da emanarsi a cura del Ministero dell'Interno) per la concreta attuazione di singole questioni, mentre è lecito attendersi che anche in futuro troverà spazio la cosiddetta "legiferazione per circolari" (in particolare del Ministero dell'Interno) per chiarire dubbi e contraddizioni, colmare lacune, ancora presenti nel quadro normativo anche dopo e nonostante il varo del regolamento. Non può dirsi, pertanto, pienamente soddisfatto il principio costituzionale della riserva di legge rafforzata in materia di condizione giuridica dello straniero (art. 10.2: "La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali"), vista l'entità dello spazio di manovra concesso di fatto all'esecutivo.

Tali considerazioni critiche ben si adattano alla questione dei rinnovi dei permessi di soggiorno, peraltro decisiva per la effettiva realizzazione di quei fini solidaristici e obiettivi di integrazione che il parlamento ed il governo hanno proclamato essere a fondamento dell'iniziativa di riforma legislativa. Alle condizioni e ai requisiti reddittuali per il rinnovo dei permessi di soggiorno di lunga durata per motivi di lavoro, il regolamento infatti dedica una sola disposizione, quella contenuta nel comma 2 dell'art. 13, che sostanzialmente vincola la proroga del soggiorno alla dimostrazione dell'autosufficienza economica, cioè alla "disponibilità di reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficientemente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico, che può accertarsi d'ufficio sulla base di una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione)". Sorge innanzitutto la questione del livello minimo di reddito richiesto ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, non avendo l'esecutivo inteso specificarlo con precisione, al contrario di quanto invece avvenuto ai fini del ricongiungimento familiare o della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, dove si fa riferimento all'importo dell'assegno sociale, duplicato o triplicato a seconda del numero dei familiari a carico. In assenza di ulteriori disposizioni amministrative, atteggiamenti diversificati e non uniformi a livello locale potrebbero sorgere rispetto alla corretta interpretazione da dare al riferimento alle fonti di sostentamento "lecite", soprattutto nei casi di autocertificazione di rapporti di lavoro irregolari o "in nero". Il lavoro "irregolare" o "in nero" alle dipendenze di un datore di lavoro non può essere considerato alla stregua di un'attività illecita per il lavoratore che, quale parte "debole", viene anzi tutelato dal Codice Civile in base alla previsione che "se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione" (artt. 2098-2126). Di conseguenza, è lecito attendersi che il Ministero dell'Interno darà istruzioni alle questure di consentire l'autocertificazione anche dei rapporti di lavoro irregolari eventualmente intercorsi tra gli stranieri e i rispettivi datori di lavoro, al fine della dimostrazione dei mezzi di autosufficienza economica in sede di rinnovo dei permessi di soggiorno. Con ciò tenendo conto anche della forte incidenza che il mercato del lavoro "informale" continua ad avere tra la popolazione immigrata "regolare", stimata attorno al 30% secondo il recente rapporto presentato dalla Commissione per le politiche di integrazione degli stranieri, presieduta dalla prof. ssa Zincone. Ancora più problematico e suscettibile di rendere precaria la condizione di molti immigrati "regolari" è il modo con cui nella legislazione e nelle successive norme regolamentari di attuazione ha trovato collocazione il principio per cui la perdita del posto di lavoro non deve implicare l'automatica revoca del permesso di soggiorno del lavoratore migrante, senza che a quest'ultimo venga concesso un periodo di tempo minimo per trovare nuova occupazione (principio stabilito dall'art. 8 della Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge del 10 aprile 1981 n. 158). Con l'art. 22.9 del TU viene prevista la possibilità per il lavoratore straniero rimasto disoccupato di mantenere l'iscrizione alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno. E' di immediata comprensione l'importanza che dunque assume innanzitutto la durata dei permessi di soggiorno, per i quali la legge, fissando soltanto i limiti massimi (due anni per quelli per motivi di lavoro e famiglia, con la possibilità di una durata doppia in caso di rinnovo), lascia ampi margini di discrezionalità alle questure o alle deliberazioni ministeriali. In tal senso, il Ministero dell'Interno è già intervenuto con la circolare dd. 10 maggio in materia di regolarizzazione, che ha previsto una diversa durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a seconda della situazione di regolare occupazione dell'interessato (due anni) ovvero del suo stato di disoccupazione (un anno), per cui occorre ora chiedersi se tale orientamento possa ritenersi estensibile anche "a regime". Con l'art. 37 del regolamento di attuazione, l'esecutivo ha voluto concretizzare in modo piuttosto rigido e restrittivo il principio dell'iscrizione a termine nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato o dimesso, stabilendo la possibilità del rinnovo del permesso di soggiorno, eventualmente venuto in scadenza successivamente alla perdita del posto di lavoro, solo per il periodo necessario al concorrere del termine citato di un anno dall'avvenuta iscrizione alle liste, entro il quale l'interessato dovrà adoperarsi per trovare una nuova occupazione regolare, pena l'impossibilità dell'ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno e la conseguente intimazione a lasciare il territorio italiano. La costante precarietà della condizione dell'immigrato è accentuata dalla previsione per cui la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato comporterà il rilascio di un permesso di soggiorno della stessa durata del contratto di lavoro e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data del rilascio del precedente soggiorno. Sebbene gli standard minimi della Convenzione OIL sono formalmente rispettati, non si può non scorgere in siffatta regolamentazione una concezione riduttiva dell'immigrato, la cui permanenza legale viene esposta sostanzialmente alle variabili contingenze del ciclo economico. Nel caso dei lavoratori immigrati invalidi civili, accanto a queste considerazioni di "inopportunità politica", si possono muovere motivi di illegittimità costituzionale, nel momento in cui essi vengono assoggettati ai medesimi meccanismi regolativi che possono condurre al mancato rinnovo del permesso di soggiorno e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale, con l'unica variante del riferimento alle liste del collocamento obbligatorio (legge n. 482/68 ora sostituita con l. 12.03.1999, n. 68) in vece di quelle ordinarie. Così facendo, risulta completamente ignorato il principio stabilito dall'art. 8 par. 1 della Convenzione OIL n. 97/1949, ratificata e resa esecutiva in Italia, che comporta il divieto di rimpatrio o di allontanamento del lavoratore migrante che risulti incapace di ottenere un'occupazione in ragione di una malattia o di un infortunio (invalidità) contratti successivamente all'ammissione nel paese di immigrazione. Siamo ben lontani dunque dagli obiettivi di fondo e dalle finalità, proclamate al momento del varo della legge sull'immigrazione, del rafforzamento delle opportunità di integrazione e dei diritti di cittadinanza degli immigrati regolari, la cui condizione non sfugge invece ad una costante precarietà e al rischio del rientro nella clandestinità almeno fino all'accesso alla carta di soggiorno.

Data la grossa presenza nel mercato del lavoro "nero", così come in quelle forme di lavoro interinale, in affitto, di breve durata o con caratteristiche perlomeno ambigue, come le prestazioni d'opera, l'applicazione delle regole fissate con il regolamento di attuazione è suscettibile di far rientrare nella clandestinità una fascia consistente di immigrati regolari, con conseguente vanificazione dei principi di prevenzione e lotta all'immigrazione clandestina, posti alla base della politica governativa con il documento programmatico approvato con il Dpr. 5 agosto 1998. Ne conseguirebbe dunque l'esigenza di una interpretazione normativa non letterale e rigida, ma maggiormente attenta alla volontà espressa dal legislatore e alle finalità solidaristiche che sono state attribuite alla legislazione di riferimento al momento della sua approvazione.

testatesta6. Emanate le nuove disposizioni concernenti il soggiorno di cittadini comunitari in Italia. Gli importanti riflessi sulle condizioni di ingresso e di soggiorno in Italia dei familiari extracomunitari di cittadini comunitari o italiani.

Con decreto legislativo 2 agosto 1999, n. 358 (in G.U. n. 246 dd. 19.10.1999) sono state emanate le nuove disposizioni concernenti il soggiorno di cittadini comunitari in Italia, che vanno ad integrare e modificare quelle precedentemente in vigore per effetto del D.L.vo 26.11.1992, n. 470, allo scopo di attuare le direttive comunitarie (90/364, 90/365 e 93/96).

Le norme appena approvate hanno scopo di garantire la libertà di circolazione e di insediamento dei cittadini dell'Unione Europea - e dei loro famigliari, anche extracomunitari - che non possano esercitare tali diritti in base alla loro condizione di lavoratori, appartenendo invece, fra l'altro, alle categorie di coloro che hanno cessato l'attività lavorativa o degli studenti.

Le condizioni fissate dalle nuove disposizioni per il soggiorno dei cittadini comunitari che non svolgano attività lavorativa o siano pensionati, sono l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o la titolarità di una polizza assicurativa sanitaria e la disponibilità di un reddito complessivo non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Per gli studenti, oltre all'assicurazione sanitaria, viene chiesta la disponibilità di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale.

In conformità al diritto comunitario, le disposizioni prevedono il diritto al soggiorno anche per i familiari dei cittadini comunitari, indipendentemente dalla loro nazionalità, e dunque anche nei casi in cui provengano da paesi non appartenenti all'Unione Europea. Rispetto all'individuazione dei familiari e limitatamente a quanto concerne i cittadini comunitari che non siano studenti, il D.L.vo non recepisce pienamente l'indirizzo interpretativo assunto dal Consiglio di Stato relativamente all'ammissione al ricongiungimento dei figli del coniuge extracomunitario avuti da precedenti matrimoni o nati fuori dal matrimonio (parere 8.11.1995, n. 679/95). Se, infatti, si prevede l'ammissione al ricongiungimento di tutti i discendenti a carico del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, indipendentemente dall'età, per i figli "di primo letto" del coniuge extracomunitario tale possibilità è limitata a quelli di minore età (con riferimento alle norme sul ricongiungimento familiare contenute nel TU sull'immigrazione -art. 29.1 D.L.vo n. 286/98). Per la corretta individuazione dei discendenti a carico si deve fare riferimento alle norme relative agli assegni familiari di cui al Dpr. 30.05.1955, n. 797, che comprendono oltreché i figli minori, anche quelli fino ai 21 anni di età se iscritti ad un istituto scolastico superiore o fino ad anni 26 se iscritti all'università, ovvero anche di età superiore se inabili al lavoro. E' pur vero che il citato riferimento alle norme sull'immigrazione fa includere tre i beneficiari del ricongiungimento famigliare anche i figli maggiorenni del coniuge extracomunitario, qualora inabili al lavoro secondo la legislazione italiana (art. 29.1 lett. d) TU), ma restano comunque esclusi gli studenti superiori e universitari, rispettivamente fino ai 21 e ai 26 anni di età.

Il decreto legislativo n. 246/99 modifica le disposizioni sulla libera circolazione dei cittadini comunitari che non svolgono un'attività lavorativa in Italia o che sono studenti, mentre restano salve quelle riferite a coloro che svolgono un'attività lavorativa subordinata o autonoma o una prestazione di servizi (artt. 1,2,3 DPR 1656/65, come modificato dal DPR n. 1225/1969) che prevedono tra i beneficiari del ricongiungimento familiare il coniuge e i discendenti minori di anni 21 o a carico, gli ascendenti del lavoratore e del coniuge che siano a suo carico.

Per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare da parte del cittadino comunitario valgono i requisiti reddituali previsti dal TU delle norme sull'immigrazione e cioè un reddito familiare complessivo pari all'importo dell'assegno sociale per un nucleo famigliare di due componenti, pari al doppio per un nucleo di tre o quattro persone e al triplo per cinque o più componenti (art. 29.3 lett. b) TU).

Nel caso in cui il cittadino comunitario residente in Italia sia uno studente, potrà beneficiare del ricongiungimento con i famigliari individuati dal TU delle norme sull'immigrazione (coniuge, figli minori a carico, anche del coniuge e dunque non comuni, genitori a carico, parenti entro il terzo grado inabili al lavoro), purché il nucleo famigliare abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia. Al riguardo le disposizioni varate risultano più generose delle norme comunitarie (direttiva 93/96) che limiterebbero l'esercizio del ricongiungimento per gli studenti comunitari al solo coniuge ed ai figli a carico.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali relativi al riconoscimento del diritto al ricongiungimento famigliare per i cittadini comunitari, il D.L.vo n. 246/99 prevede l'utilizzo dello strumento dell'autocertificazione, per quanto attiene la dimostrazione sia dei requisiti reddituali, sia dell'esistenza dei vincoli di coniugio o di parentela., in ottemperanza all'art. 5 del Dpr n. 403/1998 che consente, per i cittadini dell'Unione Europea, l'utilizzo delle dichiarazioni sostituite di certificazioni e di atti di notorietà, con le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

Il D.L.vo n. 246/99, così come le norme emanate in passato, non enuncia regole particolari circa l'ingresso dei cittadini di Stati terzi che siano familiari dei cittadini comunitari beneficiari del diritto di libera circolazione. Pertanto, anche considerando quanto previsto dalle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del TU sull'immigrazione (artt. 5 e 6 DPR n. 394/99), valgono le norme procedurali generali previste per il ricongiungimento familiare degli stranieri extracomunitari, con la previsione del rilascio del visto condizionato alla presenza del nulla-osta della questura competente, previa dimostrazione dei requisiti reddituali e alloggiativi. L'assenza nel regolamento della legge sull'immigrazione di particolari agevolazioni per l'ottenimento del visto da parte di cittadini extracomunitari famigliari di cittadini comunitari non appare in linea con quanto previsto dalle direttive comunitarie (n. 68/360 e 73/148), così come la subordinazione del rilascio del visto per ricongiungimento familiare alla dimostrazione anche del requisito alloggiativo, palesa un'assenza di coordinamento ed un sostanziale contrasto con quanto previsto dal D.L.vo 246/99, che contempla unicamente un requisito reddituale. Non appare nemmeno plausibile sostenere che il cittadino extracomunitario irregolare, familiare di cittadino comunitario residente in Italia, possa regolarizzazione automaticamente la propria posizione sulla base delle disposizioni del TU, al di fuori della ristretta casistica prevista dall'art. 30 D.L.vo n. 286/98, essendo riservata la condizione di inespellibilità ai soli stranieri conviventi con parenti entro il IV grado o con il coniuge, di cittadinanza italiana (art. 19. 2 lett. c), non avendo invece rilevanza il legame parentale con il cittadino comunitario residente regolarmente. L'esclusione dei parenti e del coniuge del cittadino comunitario beneficiario della libera circolazione appare di dubbia legittimità alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che nella sentenza Echternach del 1989 (389 e 390/87), ha affermato che anche per i famigliari il documento del soggiorno non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo del diritto alla libertà di circolazione e stabilimento riconosciuto dal Trattato o dalle norme derivate (sebbene la Corte si riferisse allora a famigliari che erano cittadini di uno Stato membro). Inoltre, secondo una pacifica interpretazione del diritto comunitario, il diritto del cittadino dell'Unione Europea a vivere con i propri familiari appare strumentale e funzionale all'esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà di circolazione, e di conseguenza, non apparirebbe ingiustificata secondo i criteri comunitari l'estensione anche ai suoi famigliari del principio di inespellibilità previsto attualmente soltanto per quelli del cittadino italiano.

Un altro punto sul quale si registra una contraddizione tra le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione e quelle del D.L.vo n. 246/99, riguarda la durata della validità della carta di soggiorno prevista per i cittadini comunitari e i loro famigliari, qualunque sia la loro nazionalità. Mentre nel regolamento si ribadisce - in ottemperanza a quanto previsto dalla legge cui si intende dare attuazione - la validità a tempo indeterminato, sebbene con l'assoggettamento, a richiesta dell'interessato e dunque volontario, ad una procedura di vidimazione decennale, nel D.L.vo n. 246/99 si stabilisce una validità decennale della carta di soggiorno con rinnovo obbligatorio alla scadenza.

E' vero, altresì, che con il D.L.vo. 246/99 finalmente l'Italia ha adeguato la propria normativa interna agli obblighi comunitari prevedendo che i familiari del cittadino comunitario, titolari di carta di soggiorno, qualunque sia la loro nazionalità e dunque pure quelli extracomunitari, possano accedere alle attività lavorative dipendenti o autonome, in condizione di parità con i cittadini italiani, fatte salve le norme attinenti al pubblico impiego, nei termini previsti dall'art. 37 del D.L.vo 03.02.1993, n. 29, che l'escludono l'assunzione nell'amministrazione pubblica nei soli casi che "implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero attengono all'interesse nazionale" (norma poi attuata con il decreto 7.02.1994, n. 174, successivamente modificato con decreto n. 623 dd. 05.10.1994). Già nel 1986, infatti, la Corte di giustizia europea aveva ritenuto, nella sentenza Gul, che il familiare del lavoratore ammesso al ricongiungimento deve poter accedere al lavoro in condizioni di eguaglianza con i nazionali, qualunque sia la loro cittadinanza, in base all'art. 11 del regolamento 1612/1968, ma nessuna istruzione o disposizione in proposito era stata finora emanata dalle autorità italiane per consentire la piena applicazione di tale principio di eguaglianza.

Vale la pena ricordare che quanto detto finora va applicato anche nei confronti dei familiari extracomunitari di cittadini italiani. Il legislatore infatti, con l'art. 28 comma 2 del TU sull'immigrazione (D.L.vo n. 286/98) ha voluto fare riferire le disposizioni applicative delle norme comunitarie di cui al DPR 30.12.1965, n. 1656 anche ai familiari di cittadini italiani, quali cittadini di uno Stato membro dell'Unione. Tutto ciò sulla base di un parere del Consiglio di Stato (n. 679/95) volto ad eliminare la possibilità di una "discriminazione al contrario" a danno dei cittadini italiani rispetto a quelli comunitari nell'esercizio del diritto alla coesione familiare con familiari extracomunitari, discriminazione che sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Di conseguenza, anche i famigliari extracomunitari del cittadino italiano, titolari della carta di soggiorno, potranno accedere d'ora in avanti a tutte le forme di accesso al lavoro, subordinato e autonomo, previste per i cittadini italiani, ivi comprese quelle nel pubblico impiego, salvo le riserve previste in base all'art. 37 del D.L.vo n. 29/1993.

Vista la complessità della materia e la persistente presenza di lacune, incertezze e contraddizioni tra le disposizioni disperse in diversi strumenti normativi, sarebbe stato preferibile un riordino complessivo delle norme in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini comunitari e dei loro familiari, così come del resto previsto dalla delega legislativa contenuta nella legge n. 40/98 (art. 45).Tuttavia, il governo ha ritenuto di non avvalersi di tale delega, preferendo scegliere la via della "delegificazione". Con la legge 8 marzo 1999, n. 50 (la c.d "Bassanini"-quarter) è stato fra l'altro affidato al governo l'incarico di fissare "i procedimenti relativi alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'UE" mediante regolamento governativo. In mancanza di uno strumento di riordino complessivo, dunque, si è imboccata la strada tradizionale dei provvedimenti parziali e modificativi di strumenti preesistenti, dove tuttavia il quadro giuridico che ne emerge non appare del tutto coerente.

testatesta7. Il Ministero dell'Interno sollecita le questure a concludere l'esame delle istanze di regolarizzazione ancora pendenti. Indicate le procedure da adottare in caso di rigetto.

Con circolare dd. 28.10.1999, il Capo della Polizia, dott. Masone, ha sollecitato le questure ad accelerare al massimo le verifiche delle istanze di regolarizzazione ancora pendenti ex DPCM 16.10.1998 e D.L.vo n. 113/99, procedendo al rilascio dei permessi di soggiorno, con le modalità e la durata specificate nella precedente direttiva dd. 10 maggio '99, oppure al rigetto formale delle istanze non supportate dai requisiti previsti. A questo proposito, seguendo le indicazioni contenute nel regolamento di attuazione del TU sull'immigrazione (art. 12 DPR n. 394/99), la circolare ministeriale specifica che il provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno deve contenere menzione del termine non superiore a quindici giorni lavorativi entro il quale lo straniero deve presentarsi al posto di polizia di frontiera per allontanarsi dal territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, le autorità di polizia procederanno all'applicazione della misura espulsiva mediante intimazione a lasciare il territorio nazionale entro ulteriori quindici giorni (ex art. 13 del D.L.vo n. 286/98). Al verificarsi di quest'ultima circostanza, la circolare ministeriale invita le questure ad adottare tutti i provvedimenti volti ad impedire che lo straniero si sottragga al provvedimento espulsivo facendo perdere le sue tracce e utilizzando false generalità. Nei casi in cui il diniego alla regolarizzazione sia motivato dal rifiuto del Prefetto competente a revocare un provvedimento espulsivo precedentemente adottato, la circolare dà istruzione ai Questori di accompagnare la notifica del rigetto della regolarizzazione all'immediato accompagnamento alla frontiera dello straniero.

testatesta8. In scadenza il 31 dicembre i permessi di soggiorno per motivi di studio rilasciati per ogni anno solare agli studenti universitari extra-comunitari. I nuovi limiti minimi di merito per il rinnovo dei permessi di soggiorno, le condizioni per l'esercizio dell'attività lavorativa e l'eventuale richiesta di conversione del permesso di soggiorno, fissati dal regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione.

Scadono di norma al 31 dicembre i permessi di soggiorno per motivi di studio rilasciati agli studenti universitari extracomunitari iscritti negli Atenei italiani. Con la recente pubblicazione del regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione, sono state fissate nuove regole riguardo ai limiti minimi di merito che i titolari del permesso di soggiorno debbono possedere per ottenerne il rinnovo (art. 46 c. 4 DPR n.394/99).Tali limiti consistono nel superamento di un esame nel primo anno di corso e di almeno due esami nei successivi. Solo per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, si potranno prevedere eccezioni, sempre ché lo studente abbia superato almeno un esame. E' stato reintrodotto un limite per l'iscrizione fuori-corso degli studenti extracomunitari, cioè il terzo anno fuori corso, oltre il quale il permesso di soggiorno non può più essere rilasciato. Successivamente alla laurea o al conseguimento del diploma, lo studente universitario extracomunitario potrà ulteriormente rinnovare il permesso di soggiorno annuale per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca.

Si rammenta infine che, in base alla circolare congiunta del MAE e del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica (consultabile sui siti del M.A.E. - www.esteri.it - e del MURST - www.murst.it(atti/1999/dis0401.htm -) per l'immatricolazione degli studenti extracomunitari negli Atenei italiani nell'anno accademico 1999/2000, il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di studio per l'iscrizione al primo anno di corso sarà possibile solo per chi abbia formalizzato l'immatricolazione ad una Università italiana, previo superamento dell'esame di ammissione e di conoscenza della lingua italiana, ove previsto, nonché sia in grado di dimostrare il possesso della copertura economica di Lit. 1.000.000 mensili per almeno 6 mesi.

Per quanto riguarda la possibilità per gli studenti stranieri di svolgere attività lavorativa, il regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione, ha stabilito il limite delle 20 ore settimanali (part-time), anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore, risultando così possibile anche l'esercizio a tempo pieno di attività di lavoro stagionale (art. 14 c. 4 Dpr n. 394/99). L'esercizio dell'attività lavorativa non consente, tuttavia, la conversione del permesso di soggiorno, il quale, rimanendo per motivi di studio, sarà rinnovato solo in presenza dei requisiti di merito sopraccennati. Peraltro, sulla base di quanto previsto dalla legge sull'immigrazione (art. 6 c.1 TU) e dal regolamento di attuazione (art. 14.5 Dpr n. 394/99) il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, previa documentazione di un rapporto di lavoro subordinato o dell'esercizio di attività di lavoro autonomo, debitamente autorizzata, qualora l'interessato rientri nei limiti delle quote annuali di programmazione dei flussi di ingresso e purché egli non sia a ciò impedito da accordi internazionali o dalle condizioni per le quali è stato ammesso a frequentare corsi di studi o di formazione in Italia (presumibilmente nei casi in cui l'interessato abbia ottenuto una borsa di studio attraverso accordi internazionali o bilaterali sottoscritti tra il suo paese e l'Italia che prevedano la formazione come sola attività permessa in Italia e l'obbligo di rientro nel paese di origine al termine degli studi). Una volta convertito il permesso di soggiorno, l'interessato potrà ugualmente continuare la sua formazione universitaria, a parità di condizioni con i cittadini italiani (art. 39 c. 5 TU), ma per rinnovare il titolo di soggiorno per motivi di lavoro dovrà alla scadenza dare dimostrazione della disponibilità di reddito in Italia sufficiente al proprio sostentamento (art. 13.2 DPR n. 394/99).

testatesta9. Varata la direttiva sulla programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro dei cittadini extracomunitari per l'anno 1999.

Ancor prima del varo del regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione, una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 4 agosto 1999 (G.U. n. 209 dd. 06.09.1999) ha previsto un tetto massimo di 58.000 nuovi ingressi in Italia per motivi di lavoro di cittadini non appartenenti all'Unione Europea per l'anno 1999.

La quota è comprensiva degli ingressi già previsti ed in parte già effettuati sulla base delle circolari del Ministero del Lavoro nn. 23 e 27 che avevano indicato una quota massima di 13.700 ingressi in Italia nel corso del 1999 per motivi di lavoro stagionale, ripartiti per regioni, nonché una quota riservata di 4.000 ingressi per cittadini albanesi (anche tra quelli rimpatriati nel corso del 1997), marocchini e tunisini. La direttiva del 6 agosto specifica che una quota di 3.500 permessi di soggiorno viene riservata agli stranieri non comunitari per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, ivi compreso lo svolgimento di attività professionali..

La mancata emanazione in tempo utile del regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione, così come la necessità di predisporre gli aspetti procedurali in esso previsti, ha reso inattuabili per l'anno 1999 le modalità di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro attraverso i meccanismi della sponsorizzazione e del rilascio del visto per motivi di ricerca di lavoro, sulla base del criterio di anzianità di iscrizione in apposite liste che dovrebbero essere istituite presso le rappresentanze consolari e diplomatiche italiane all'estero. L'unico strumento effettivamente attivabile per la concreta applicazione della direttiva in materia di ingressi di immigrati per motivi di lavoro resta dunque la chiamata nominativa da parte di un datore di lavoro.

testatesta10. Presentata al Ministro dell'Interno un'interrogazione parlamentare sul funzionamento dei centri di permanenza temporanea per stranieri in via di espulsione.

Lo scorso 24 novembre, un gruppo di senatori appartenenti ai partiti della sinistra (primi firmatari Salvato, Manconi, Marchetti, Russo Spena) ha inoltrato al Ministro degli Interni un'interrogazione parlamentare sul funzionamento e la gestione dei centri di permanenza temporanea per stranieri in via di espulsione. Nell'interrogazione vengono espresse critiche all'organizzazione e all'attività di detti centri, avvenuta per più di un anno e mezzo al di fuori di norme precise, in assenza del regolamento applicativo della legge sull'immigrazione, e dunque mediante l'esercizio di un'ampia discrezionalità dell'autorità amministrativa periferica (questure e prefetture locali). I firmatari denunciano quindi un trattamento degli stranieri rinchiusi in detti centri ancora peggiore di quello delle carceri per l'assenza di operatori qualificati in grado di fornire un'assistenza sanitaria e psicologica adeguata, per la mancata informazione sui loro diritti e la possibilità di presentare ricorso, nonché di contattare persone all'esterno, con conseguente grave pregiudizio per l'effettività del diritto alla difesa. Avendo in considerazione che tra i centri di detenzione amministrativa finora costituiti uno soltanto è stato edificato a tale scopo, quello di Roma, entrato in funzione lo scorso settembre, mentre per gli altri si è ricorso ad edifici preesistenti, riadattati alle nuove funzioni o addirittura al posizionamento di strutture mobili quali container (come nel caso di Via Corelli a Milano), le condizioni igienico-sanitarie e, più in generale di permanenza, spesso lasciano a desiderare, contribuendo - sottolineano i firmatari - all'insorgere di episodi di autolesionismo.

Richiamandosi ad alcuni dati forniti dal Casa delle Culture di Milano, con riferimento alla situazione del centro di Milano, gli autori dell'interrogazione rilevano fenomeni non marginali di abuso dell'internamento amministrativo anche nei confronti di stranieri in regola con le norme sul soggiorno, così come non risulterebbero infrequenti i casi di stranieri internati da 2 a 5 volte nel centro, senza che l'espulsione potesse mai essere effettivamente eseguita, il che farebbe pensare ad un uso dell'internamento contrario alle finalità originarie della legge ed in contrasto con gli standard internazionali (in base ad una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, non sarebbe compatibile con l'art. 5 della Carta Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali la detenzione amministrativa dello straniero nei casi in cui fosse evidente ab initio l'impossibilità di procedere effettivamente all'espulsione). I firmatari non condividono quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione circa la possibilità per il prefetto di stipulare convenzioni con enti locali o soggetti pubblici o privati per la gestione dei centri (art. 22 Dpr. 394/99), ritenendola "un'inaccettabile forma di privatizzazione di attività di polizia". In conclusione all'interrogazione i firmatari chiedono al Ministro dell'interno di fornire i dati sull'esatta ubicazione dei centri di detenzione temporanea, sulla reale volontà del governo di estendere il numero di detti centri, sul numero di immigrati finora ristretti, sul numero delle detenzioni plurime, sull'esatta portata dei casi di suicidio, tentato suicidio e autolesionismo verificatisi. Infine, viene chiesto al Ministro se intende prendere in considerazione la possibile abolizione di questi centri in quanto luoghi ove si verificano sistematiche violazione die diritti fondamentali della persona.

Con il regolamento di attuazione sono state definite alcune norme relative alle modalità di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza temporanea. Esse peraltro non sono prive di contraddizioni e lacune. Tra le prime, va annoverato ad esempio il fatto che dopo aver proclamato all'art. 21.1 il principio generale della "libertà di colloquio" dello straniero all'interno del centro e con i visitatori provenienti dall'esterno, al successivo comma 7 del medesimo articolo, viene specificato che ai centri possono avere accesso soltanto i familiari conviventi (e già la dimostrazione della convivenza per uno straniero clandestino appare difficile), il difensore delle persone trattenute, i ministri di culto, il personale delle rappresentanze diplomatico-consolari, nonché gli appartenenti ad enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale che sono stati ammessi a svolgere attività di assistenza in base a progetti di collaborazione concordati con il prefetto locale.

Ugualmente, sebbene la libertà di corrispondenza telefonica venga in linea di principio garantita dalla legge, per le concrete modalità volte a renderla effettiva, il regolamento rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell'Interno.

testatesta11. Approvato il regolamento per rendere funzionante l'autorità italiana che si occupa di regolamentare l'ingresso dei minori stranieri per adozione internazionale. Compiuto un passo in avanti decisivo per la piena applicazione della legge sulle adozioni internazionali, in attuazione della Convenzione dell'Aja del 1993.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, il testo del regolamento recente le norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, previsto dall'art. 7 commi 1 e 2 della legge n. 476 del 31.12.1998 (in G.U. n. 8 del 12.01.1999), con la quale l'Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione dell'Aja in materia di adozioni internazionali e protezione dei minori,

sottoscritta da 37 paesi il 29 maggio 1993.

La Commissione è l'autorità centrale prevista dalla Convenzione che provvede fra l'altro ad autorizzare, entro il termine di 120 giorni, gli enti ad operare nel campo delle adozioni internazionali (art. 39-ter), nonché ad adottare le linee guida operative, a promuovere incontri e conferenze di studio con gli enti autorizzati, i servizi competenti e le associazioni operanti nel settore. L'autorizzazione andrà richiesta dagli enti entro un mese dalla nomina della Commissione. Una volta autorizzati, gli enti saranno iscritti su un apposito albo, che entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'attività degli enti sarà sottoposta a verifica da parte della Commissione almeno ogni due anni. Ora, dopo che è stato approvato il regolamento si attende la nomina della Commissione, perché la normativa sulle adozioni internazionali possa finalmente acquistare la sua definitiva operatività.

La legge sull'adozione internazionale disciplina i casi di ingresso del minore in Italia (artt. 33 e 39 co. 1 lett. h)) in parte integrando e modificando la legge n. 40/1998 ed escludendo in particolare l'ipotesi dell'ingresso del minore straniero per motivi di lavoro, tranne nei casi in cui ciò avvenga al seguito del familiare o del legale rappresentante ovvero nei casi di ricongiungimento familiare.

testatesta12. La Corte Costituzionale giudica conforme alla Costituzione l'espulsione come "sanzione sostitutiva" alla detenzione disposta dal giudice anche contro la volontà dell'interessato, prevista dalla legge sull'immigrazione.

Con ordinanza n. 369 dd. 14-28 luglio 1999 (in G.U. Serie speciale n. 31 dd. 04.08.1999), la Corte Costituzionale ha respinto le eccezioni di illegittimità costituzionale che erano state sollevate dal Pretore di Roma con ordinanza emessa il 5 maggio 1998 riguardante l'art. 15 del D.L.vo n. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) che consente al giudice di espellere lo straniero extracomunitario presente irregolarmente sul territorio, condannato a pena detentiva non superiore a due anni, sempre che non debba esser sospesa, anche indipendentemente o contro la sua volontà. Il Pretore di Roma, sollevando la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, aveva ritenuto che tale disposizione sarebbe in contrasto con tutta una serie di parametri costituzionali ed in particolare con l'art. 27, in quanto l'immediata esecuzione dell'espulsione prima ancora che la condanna diventi definitiva, confliggerebbe con il principio di presunzione di innocenza, così come con quello della finalità rieducativa e di reinserimento sociale della pena. Inoltre, il Pretore di Roma aveva sostenuto che la mancanza di criteri in base ai quali il giudice dovrebbe scegliere se applicare la sanzione sostitutiva e per quale durata (la norma legislativa prevede un termine minimo di cinque anni di interdizione dal territorio, ma non uno massimo) contrasterebbe con l'art. 25, secondo comma, e art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate e pertinenti tali argomentazioni in quanto l'espulsione prevista dalla norma in esame non può ritenersi una sanzione penale, bensì soltanto una misura amministrativa, che infatti, per la sua esecuzione è affidata al questore, nelle modalità dell'accompagnamento coatto alla frontiera. Il Pretore di Roma aveva invece sviluppato la tesi dell'illegittimità costituzionale sul presupposto interpretativo, giudicato erroneo dalla Corte, che la norma avesse introdotto un istituto dell'espulsione quale vera e propria "sanzione sostitutiva" di ordine penale e non semplice misura amministrativa.

testatesta13. Un progetto di assistenza al rimpatrio volontario di cittadini albanesi e delle Repubbliche della ex-Jugoslavia.

Il Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS), con il sostegno ed il contributo finanziario della Commissione Europea- Task force per la cooperazione in materia di giustizia e affari interni, ha avviato un progetto, denominato "Strade di ritorno", finalizzato ad assistere cittadini dell'Albania e delle Repubbliche della ex-Jugoslavia che si trovino a diverso titolo in Italia, e che intendano rimpatriare volontariamente nei luoghi di origine. Il progetto prevede il finanziamento di corsi di formazione, il sostegno economico ad iniziative di micro-imprenditoria, il contributo alle spese del viaggio. Per informazioni: ICS, via S. Luca 15/11 - 16124 Genova, tel. 010/2468099, fax. 010/2471188.

INTEGRAZIONE SOCIALE

testatesta14. Entrate in vigore le disposizioni per la concessione degli assegni familiari e dell'assegno di maternità. Discriminati i nuclei familiari misti, quelli composti da stranieri e le donne straniere, che vengono esclusi dall'applicazione delle nuove misure assistenziali. I possibili rimedi giudiziari a tale discriminazione.

Le disposizioni applicative dei provvedimenti per l'assegno familiare e per l'assegno di maternità, introdotte dalla legge finanziaria 1998/99 (artt. 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448 come modificati dalla legge 17.05.1999, n. 144) sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (D.M. 15 luglio 1999, n. 306 pubblicato sulla G.U. n. 209 del 06.09.99 Suppl. ord. N. 169) e sono entrate in vigore il 21 settembre. Il legislatore ha inteso riservare queste nuove provvidenze assistenziali, rispettivamente, ai nuclei familiari a basso reddito (non superiore a 36 milioni, ma in caso di reddito superiore l'assegno potrà ugualmente essere concesso, ma sarà di importo inferiore proporzionalmente) e con almeno tre figli minori, composti da cittadini italiani residenti e alla madri cittadine italiane residenti prive di copertura previdenziale (reddito familiare non superiore a 50 milioni), per i figli nati dopo il 1 luglio 1999. I nuclei familiari misti, quelli composti da stranieri e le donne straniere restando così esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni assistenziali, con profili di dubbia legittimità costituzionale.

L'esclusione dei cittadini dell'Unione Europea da queste misure assistenziali sembra cozzare contro il principio generale di non-discriminazione in ragione della nazionalità e quello di libertà di circolazione sancito dalle norme comunitarie (rispettivamente artt. 12 e 39 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come modificato alla luce del Trattato di Amsterdam, nonché art. 7 (2) del Regolamento comunitario n. 1612/68 e Regolamento comunitario n.1408/71). Al fine di rendere effettivo il principio della libertà di circolazione per i cittadini comunitari, gli organi comunitari hanno emanato dei regolamenti volti a rimuovere gli ostacoli che potrebbero derivare dalla disomogeneità dei trattamenti previdenziali e assistenziali dei singoli Stati membri, che potrebbero infatti influire negativamente sulla propensione o convenienza ad accettare impieghi o, comunque, a risiedere all'estero. Così il regolamento comunitario n. 1408/71 ha dettato una serie minuta di disposizioni miranti a realizzare, per quanto possibile, una tendenziale unitarietà dei vari regimi nazionali in materia di sicurezza sociale attraverso l'affermazione, tra l'altro, di due principi: quello di territorialità (per cui i lavoratori migranti comunitari sono assoggettati al sistema vigente nel paese membro in cui essi prestano la loro attività o comunque vi risiedono) e quello di non-discriminazione (per cui i lavoratori hanno diritto alle medesime prestazioni riservate ai cittadini dello Stato membro). Sebbene l'art. 4, n. 4 del medesimo regolamento escluderebbe le misure di assistenza sociale dalla disciplina comunitaria, in diverse occasioni la Corte di giustizia europea ha fatto rientrare questioni attinenti trattamenti e provvidenze assistenziali (nella fattispecie interventi rivolti a garantire un reddito minimo per le pensione anziane) nel quadro delle regole comunitarie - assoggettandoli dunque al principio di "non discriminazione" -, sebbene non in applicazione del regolamento n. 1408/71, bensì dell'art. 7, n. 2 del regolamento n. 1612/68, qualificando come "vantaggi sociali" tali misure anziché come prestazioni di sicurezza sociale (sentenza 12 luglio 1984, Castelli, causa 261/82, sentenza 27 marzo 1985, Hoeckx, causa 249/83 e sentenza 6 giugno 1985, Frascogna, causa 157/84. L'articolo citato del regolamento n.1612/68 stabilisce la parità di trattamento per i lavoratori degli Stati membri con riferimento ai "vantaggi sociali"). Merita di essere ricordato inoltre che la nostra Corte di Cassazione, con sentenza 21.09.1991, n. 9884, ha affermato l'applicabilità del regolamento comunitario n. 1408/71 anche a prestazioni che, secondo le nostre categorie giuridiche, non rientrano nella previdenza sociale, ma piuttosto nell'assistenza sociale, come le pensioni sociali e di invalidità. Appare dunque evidente l'illegittimità dell'esclusione dei cittadini comunitari dall'applicazione delle misure in materia di assegni familiari e di maternità. Come più volte chiarito dalla Corte di giustizia, l'art. 48 del Trattato CE (ora art. 39) produce effetti diretti e prevale quindi su qualsiasi norma interna contrastante, così come l'esigenza di applicare la norma del Trattato si pone anche per i giudici, investiti di eventuali controversie (sentenza 4 aprile 1974, Commissione c. Francia, causa 163/73).

L'esclusione dei rifugiati politici riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 dagli assegni familiari e per maternità costituisce una diretta violazione innanzitutto dell'art. 23 della Convenzione medesima che prevede il trattamento riservato ai cittadini per quanto concerne l'assistenza sociale. Inoltre, vale la pena rilevare che anche la Convenzione Europea sull'Assistenza Sociale e Medica, ratificata e resa esecutiva in Italia, stabilisce il principio di eguaglianza di trattamento con riferimento non solo ai cittadini degli Stati contraenti, ma anche ai rifugiati secondo la Convenzione di Ginevra del 1951.

In virtù del principio di "riserva di legge rinforzata" di cui all'art. 10.2 della Costituzione, per cui le disposizioni interne attinenti alla condizione giuridica dello straniero debbono conformarsi ai principi sanciti dalle norme e dai trattati internazionali, che risultano quindi di immediata applicazione nel nostro ordinamento e hanno portata prevalente rispetto alle norme interne eventualmente contrastanti, appare evidente che il giudice chiamato eventualmente ad esprimersi su un ricorso presentato da un/a rifugiato/a avverso l'esclusione sua personale o del nucleo familiare dall'assegno familiare o per maternità non potrebbe che disapplicare il carattere discriminatorio della normativa interna ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale.

Per quanto attiene, infine, ai cittadini extracomunitari in generale, residenti regolarmente nel nostro Paese, la discriminazione operata nei loro confronti dalle disposizioni in materia di assegno familiare e per maternità appare illegittima alla luce dell'art. 41 del Testo unico n. 286/98 in materia di immigrazione e condizione giuridica dello straniero extracomunitario, che prevede "l'equiparazione ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale". Avendo il legislatore conferito alle disposizioni contenute nel TU il carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 1 c.4 D.lgs. n. 286/98), non si vede come possa trovare giustificazione e legittimità la deroga sostanziale al principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale introdotta dalla disposizione contenuta nella legge finanziaria 1998/99, anche se successiva temporalmente al TU. Vale la pena citare, inoltre, come la Corte Costituzionale abbia già avuto modo di esprimersi in merito alla portata estensiva del principio di parità di trattamento con i cittadini italiani per i cittadini extracomunitari regolarmente residenti, nella sentenza n. 454/98 : "Una volta che i lavoratori extracomunitari siano autorizzati al lavoro subordinato stabile in Italia, godendo di un permesso di soggiorno rilasciato a tale scopo o di altro titolo che consenta di accedere al lavoro subordinato nel nostro Paese, e siano posti a tal fine in condizioni di parità con i cittadini italiani, e così siano iscritti o possano iscriversi nelle ordinarie liste di collocamento(…), essi godono di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani".

E' auspicabile, dunque, che nei prossimi mesi vengano promossi ricorsi dinanzi al giudice unico civile avverso provvedimenti di esclusione di stranieri, comunitari, rifugiati politici o extracomunitari, dai benefici introdotti dalla legge finanziaria 1998/99 in materia di assegno familiare e per maternità, confidando che per le vie giudiziarie si potrà trovare rimedio ad un'odiosa, irragionevole ed infondata discriminazione che il legislatore ha voluto introdurre.

testatesta15. Consegnata al Governo italiano la relazione della Commissione per le politiche di integrazione contenente le proposte di modifica della legislazione sull'acquisto della cittadinanza italiana.

La Commissione per le politiche di integrazione, presieduta dalla prof.ssa Giovanna Zincone, ha consegnato al Ministero per la Solidarietà Sociale che l'aveva commissionata, la relazione contenente le proposte di modifica delle modalità di acquisto della cittadinanza italiana attualmente previste dalla legge n. 91/92. La relazione constata innanzitutto che le legislazioni sulla cittadinanza dei paesi europei tendono sempre più a convergere su quattro punti: a) favorire i minori nati sul territori, cioè le seconde e ancor più le terze generazioni di immigrati; b) facilitare l'acquisizione della cittadinanza per gli stranieri non comunitari se residenti da lungo tempo e integrati nel paese di immigrazione; c) scoraggiare i matrimoni di comodo; d) attuare la parità tra uomo e donna.

La Commissione rileva in proposito che sui primi due punti, l'Italia è decisamente più severa di altri paesi, dando spazio assai limitato all'acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio dello Stato (principio dello jus soli) e prevedendo criteri e requisiti particolarmente severi ed esigenti in materia di naturalizzazione, a partire da quello della residenza decennale (il termine più elevato previsto nell'Unione Europa). La nostra legislazione, sostiene la Commissione, è invece decisamente più generosa sulla naturalizzazione per matrimonio, contraddicendo anche le linee suggerite dal Consiglio di Europa sulla cittadinanza e dal Consiglio dei Ministri dell'Unione sulla lotta ai matrimoni di comodo. Prendendo spunto dal parere di molti studiosi, secondo cui la doppia cittadinanza costituisce un forte incentivo alle naturalizzazioni e, dunque, all'integrazione degli immigrati, la Commissione auspica il ritiro della circolare del Ministero dell'Interno (n. K.60.1 dd. 22.11.1994) che prevede lo svincolo dalla cittadinanza di origine quale condizione per la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. Le considerazioni e le proposte contenute nella relazione della "Commissione Zincone" intendono avviare una discussione su una nuova normativa sulla cittadinanza che sappia "inserirsi in un progetto più ampio di integrazione ragionevole degli immigrati nella società italiana, un progetto che non pretenda assimilazioni culturali a tappe forzate, ma richieda il rispetto della legalità e la disponibilità ad apprendere gli strumenti necessari ad interagire con la società in cui si risiede e si intende vivere". Copia della relazione della Commissione può essere richiesta alla segreteria dell'ASGI (tel. e fax 040/382651, e-mail: ledaz@tin.it ).

testatesta16. Il regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione limita le possibilità di ricorso all'autocertificazione da parte dei cittadini extracomunitari che erano state prefigurate in base alle circolari dei Ministeri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dei Trasporti e della Navigazione, applicative delle norme in materia di semplificazione amministrativa .

L'art. 2 del regolamento di attuazione del TU in materia di immigrazione (Dpr n. 394/99), rubricato "Rapporti con la pubblica amministrazione", limita l'accesso alle norme sull'autocertificazione per i cittadini extracomunitari nei soli casi relativi a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (tra cui ad esempio il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, tranne nei casi in cui sia prescritto l'obbligo di esibirlo), fatte comunque salve le disposizioni del testo unico o del regolamento medesimo che prevedano l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Negli altri casi - prosegue il regolamento- qualora si tratti di certificare o attestare stati, fatti, o qualità personali diversi da quelli sopraindicati, il cittadino extracomunitario è tenuto necessariamente a esibire i certificati o le attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che deve attestare la conformità del documento all'ordinamento locale.

Il regolamento di attuazione delle norme sull'immigrazione sembra così escludere le specifiche ed aggiuntive modalità di accesso all'autocertificazione da parte dei cittadini extracomunitari previste dall'art. 5 del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 22 maggio 1995, n. 431, "mediante dichiarazioni rese dinanzi ai funzionari dei consolati dei paesi d'origine, sulla base del mutuo riconoscimento e fatto comunque salvo quanto previsto dalle vigenti Convenzioni internazionali in materia di legalizzazione e di autenticazione di documenti e di firme". In base a tali disposizioni, all'autocertificazione resa dinanzi alle sedi consolari in Italia dei paesi di origine degli stranieri seguirebbe la facoltà delle autorità italiane di effettuare i controlli sulla loro veridicità, ricorrendo alle competenti autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Pari disposizioni erano contenute nella circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, diramata in data 24 marzo 1999 (G.U. 15.07.1999, n. 164) sempre con riferimento all'attuazione delle disposizioni sulla semplificazione amministrativa (leggi n. 127/97, 191/1998, D.P.R. 20.10.1998 n. 403), in aggiunta alle istruzioni già impartite con circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22.02.1999 (G.U. 25.02.1999 n. 46) e del Ministero dell'Interno del 21.01.1999.

Il 23 febbraio scorso infatti sono entrate in vigore le norme di semplificazione amministrativa che hanno esteso l'autocertificazione, innanzi a qualsiasi pubblica amministrazione, ivi compreso nelle procedure amministrative di competenza della motorizzazione civile, ad una serie di dati o qualità personali, quali le situazioni anagrafiche e di stato civile, i titoli di studio, la situazione reddituale e lavorativa, ecc.

Le medesime disposizioni hanno apportato significative modifiche alle norme sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le quali se corrispondenti a dichiarazioni di conoscenza relative all'avvenuto accadimento di eventi materiali, circostanze, o a situazioni giuridicamente rilevanti (e non dunque a manifestazioni di volontà, quali procure, deleghe, che restano di competenza notarile), possono essere effettuate direttamente dinanzi al funzionario dell'ufficio della pubblica amministrazione competente per la presentazione di una determinata istanza.

Per quanto concerne i cittadini di paesi appartenenti all'Unione Europea, le norme sulla semplificazione amministrativa si applicano con le stesse modalità previste per cittadini italiani.

L'autocertificazione non veritiera comporta la fattispecie dei reati di dichiarazione mendace, di falsità in atti o di uso di atti falsi, puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 26 l. 15/68), così come il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni mendaci rese (art. 11 comma 3 Dpr 403/98).

testatesta17. Con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione e della direttiva sulla programmazione dei flussi di ingresso finalmente operativa la disciplina sul riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'esercizio delle libere professioni da parte di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti.

L'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione (DPR n. 394/99) dovrebbe rendere finalmente operativa la disciplina del riconoscimento dei titoli di studio professionali ai fini dell'esercizio delle professioni in Italia da parte di cittadini extracomunitari, di cui all'art. 37 del D.L.vo. n. 286/98. In base a quanto previsto dall'art. 49.2 del regolamento, per le procedure di riconoscimento dei titoli in possesso dei cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, che intendono iscriversi agli ordini, colleghi o elenchi professionali, si applicheranno le disposizioni emanate con riferimento ai cittadini comunitari, di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 (per le professioni che richiedono un ciclo completo di studi universitari) e 2 maggio 1994, n. 319 (per le professioni che richiedono un titolo di studio secondario o una "laurea breve"). Alla luce di tali riferimenti normativi, il Ministero competente, previo parere della conferenza di servizi prevista dai decreti citati, potrà subordinare il riconoscimento ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. In ogni caso, l'iscrizione di cittadini stranieri agli ordini professionali viene ammessa solo entro il sistema delle quote annuali di programmazione dei flussi di ingresso. La direttiva del 6 agosto scorso per la programmazione dei flussi in Italia di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro per l'anno 1999, ha consentito l'ingresso a 3.500 lavoratori autonomi, incluso l'accesso alle libere professioni di coloro già regolarmente soggiornanti.

Il regolamento fissa disposizioni particolari per l'esercizio delle professioni sanitarie da parte dei cittadini stranieri extracomunitari che abbiano ottenuto il riconoscimento dei titoli (art. 50), contemplando una deroga al requisito della cittadinanza italiana per l'assunzione da parte dei presidi e delle istituzioni pubbliche, con la manifesta finalità di risolvere in tal modo la carenza di personale infermieristico in talune aziende ed unità sanitarie locali. Con decreto del Ministero della Sanità dd. 18.11.1998, n. 514 (G.U. 08.03.1999, n. 55) era stato precedentemente fissato in 120 giorni il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo relativo ad istanze di riconoscimento (equipollenza) di titoli di studio acquisiti in paesi extracomunitari, per lo svolgimento delle professioni sanitarie in Italia, da parte di cittadini italiani, immigrati extracomunitari o rifugiati politici. L'ufficio competente per detto procedimento è il Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, ufficio III.

In base a quanto previsto dai decreti legislativi citati n. 115/92 e 319/94, il Ministero della Giustizia è competente per il riconoscimento dei titoli professionali per le attività fra l'altro di avvocato, commercialista, biologo, chimico, agronomo, geologo, ingegnere, psicologo, consulente del lavoro, ragioniere, geometra, perito agrario ed industriale, giornalista; il Ministero dell'industria per le attività di consulente della proprietà industriale e di mediatore al commercio, il Ministero dell'Istruzione per le attività di insegnamento.

testatesta18. Decretata la ripartizione dello stanziamento del Fondo per le politiche migratorie per le politiche di accoglienza e d'integrazione promosse dalle Regioni, l'assistenza ai rifugiati temporanei dalla Repubblica Federale di Jugoslavia (Kosovo) da parte del Ministero dell'Interno, l'accoglienza di immigrati e profughi nella regione Puglia, gli interventi del Dipartimento Affari Sociali ed il funzionamento del Comitato per la tutela dei minori stranieri, nonché per le attività del CNEL in materia di immigrazione e le necessità della Commissione per le politiche di integrazione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1999 (in G.U. 12.11.1999 n. 266), è stato ripartito lo stanziamento del Fondo per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del TU sull'immigrazione per l'anno 1999.

Quasi 54 miliardi e mezzo sono stati destinati alle regioni per le politiche di accoglienza e integrazione, in base ad una ripartizione condotta secondo tre parametri: la presenza degli immigrati sul territorio (peso 60%); il rapporto tra immigrati e popolazione locale (10%); la condizione socio-economica delle aree di riferimento - indice di disoccupazione - (peso 30%).

A questo riguardo, nel corso del mese di luglio il CNEL aveva denunciato le inadempienze e i ritardi delle Regioni nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal governo sul capitolo immigrazione per l'anno1998. Al 30 giugno 1999 -secondo i dati del CNEL - soltanto dieci regioni avevano approvato le delibere per la destinazione delle risorse più altre tre in qualche modo avevano messo in moto il meccanismo per l'uso dei fondi. Nel rapporto del CNEL veniva denunciata anche un'assenza di programmazione e di scelte di priorità da parte delle Regioni che avevano deliberato l'utilizzo dei fondi. Ciò aveva provocato l'insoddisfazione dei comuni e degli enti locali che avevano chiesto che le risorse del fondo per le politiche migratorie fossero loro messe direttamente a disposizione senza essere filtrate attraverso le amministrazioni regionali, tacciate di inadempienza ed inefficienza. Il CNEL continua a monitorare le politiche di integrazione sociale degli stranieri, attraverso il funzionamento e l'attuazione di un apposito organismo nazionale di coordinamento (ONC), per il cui finanziamento sono stati destinati 500 milioni dal Fondo per le politiche migratorie.

Dal suddetto Fondo sono stati assegnati inoltre 4 miliardi al Ministero dell'Interno per le attività di assistenza ai rifugiati provenienti dal Kosovo in base al DPCM 12.05.1999 sulla protezione temporanea, mentre per la realizzazione di strutture di prima accoglienza volte a fronteggiare l'emergenza degli arrivi di immigrati e profughi sulle coste pugliesi sono stati assegnati 2 miliardi alla Regione Puglia e 250 milioni al comune di Lecce. Quasi 6 miliardi sono invece destinati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali, anche con il fine di finanziare il funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri, nonché il Comitato per la tutela dei minori stranieri, chiamato ad affrontare i complessi problemi legati alla gestione dei minori stranieri non accompagnati e ai programmi per il loro eventuale "rimpatrio assistito". Infine, 900 milioni sono stati destinati per le necessità della Commissione per le politiche di integrazione, prevista dall'art. 46 del TU e che recentemente ha presentato pubblicamente il suo rapporto annuale.

testatesta19. Soppresso definitivamente a partire dal 1 gennaio 2000 il prelievo sulla busta paga a carico del lavoratore extracomunitario nella misura dello 0,5%, previsto dall'art. 13 comma 2 della legge n. 943/86.

Come confermato dalle circolari emanate dall'INPS (17 dicembre 1998 n. 258, 26 marzo 1999, n. 67), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 45.3 del TU sull'immigrazione, a partire dal 1 gennaio 2000 i lavoratori extracomunitari non saranno più assoggettati al prelievo obbligatorio sulla busta paga previsto nella misura dello 0,5% dall'art. 13 comma 2 della legge n. 943/86 al fine dell'istituzione di un fondo per il rimpatrio volontario presso l'INPS. Tale fondo nel corso della sua esistenza è stato utilizzato solo in minima parte, per il rimpatrio di qualche decina di salme di cittadini extracomunitari. Con l'entrata in vigore della legge n. 40/98, è stato previsto un periodo transitorio durante il quale tale contributo obbligatorio a carico dei lavoratori extracomunitari è stato destinato a diverso scopo, andando a finanziare il fondo nazionale per le politiche migratorie, fino alla definitiva soppressione, a decorrere appunto dal 1 gennaio 2000.

testatesta20. Una storica sentenza della Corte di Cassazione estende il principio della risarcibilità del danno subito dal cittadino in relazione ad atti della Pubblica Amministrazione che abbiano leso "interessi legittimi". Le possibili applicazioni nel campo della tutela degli immigrati.

In virtù di una giurisprudenza consolidata, la risarcibilità del "danno ingiusto" (prevista dall'art. 2043 del Codice Civile) provocato da un atto della Pubblica Amministrazione poteva essere invocata ed ottenuta in sede giudiziaria solo in caso di lesione di diritti soggettivi e non di interessi legittimi. Con una storica sentenza resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. N. 500 del 27 luglio 1999) tale orientamento è stato superato, venendo meno quella che i giudici stessi hanno definito come "un'isola di immunità e di privilegio" di cui godeva la Pubblica Amministrazione e che "mal si concilia con le esigenze più elementari di giustizia".

In pratica, per tutti gli atti amministrativi che producevano un danno ai cittadini, si poteva chiedere solo l'annullamento da parte del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), senza però ricevere alcun risarcimento. D'ora in avanti, invece, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, il cittadino che si ritiene vittima di un danno ingiusto prodotto da un atto della PA che abbia violato un suo interesse legittimo, sia a carattere oppositivo (che mira cioè ad evitare un provvedimento sfavorevole) che pretensivo (che voglia ottenere un provvedimento favorevole), potrà proporre dinanzi al giudice ordinario un'azione risarcitoria ex art. 2043 CC.

Il risarcimento potrà essere disposto dal giudice solo previo accertamento non solo dell'illegittimità dell'azione amministrativa, bensì in base ad una più complessa valutazione, estesa anche all'accertamento della colpa della PA, che presuppone la violazione delle regole di imparzialità, correttezza e di buona amministrazione cui la PA deve riferirsi nell'esercizio delle sue funzioni. Poiché l'accertamento diretto da parte del giudice ordinario dell'illegittimità dell'azione amministrativa è un elemento costitutivo della valutazione attinente la sussistenza del "danno ingiunto", la sentenza della Corte di Cassazione apre la strada alla possibilità per il cittadino di rivolgersi direttamente al giudice ordinario anche a prescindere dalla declaratoria di illegittimità del provvedimento da parte del giudice amministrativo, naturalmente nei casi in cui non sia prevista la giurisdizione piena ed esclusiva del secondo in base al D.L.vo n. 80/1998.

La sentenza della Corte di Cassazione è suscettibile di possibile ed estese applicazioni anche nel campo della tutela degli interessi legittimi dei cittadini immigrati extracomunitari rispetto ad atti lesivi prodotti dalla Pubblica Amministrazione. Si pensi al caso del cittadino immigrato che si veda rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno ovvero che questo gli venga illegittimamente revocato e da questo atto degli uffici di polizia gli derivi un danno economico, quale la perdita del posto di lavoro precedentemente posseduto. Finora tale cittadino poteva soltanto chiedere l'annullamento del provvedimento di rifiuto/revoca del permesso di soggiorno al giudice amministrativo e, anche in caso di esito favorevole, magari dopo diversi anni, non aveva diritto ad alcuna forma di risarcimento. Oggi, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, potrebbe rivolgersi direttamente al giudice ordinario (civile) per chiedere il risarcimento dei danni in base alla nuova lettura dell'art. 2043 del Codice Civile, e l'eventuale esito favorevole implicherebbe anche la dichiarazione di illegittimità dell'atto amministrativo.

testatesta21. La Corte Costituzionale riconosce il diritto dei cittadini extracomunitari invalidi civili all'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio.

Con sentenza n. 454 dd. 30 dicembre 1998, pubblicata sulla G.U. Serie speciale dd. 13.01.1999, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto dei cittadini extracomunitari invalidi civili di iscriversi alle liste del collocamento obbligatorio disciplinate dalla legge n. 482/1968., alla pari dei cittadini italiani. La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la posizione del Ministero del Lavoro che si ostinava a negare l'accesso degli stranieri extracomunitari al collocamento obbligatorio, rilevandone il contrasto con i principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità dei lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti rispetto ai cittadini italiani, stabiliti già con l'adesione e la ratifica dell'Italia alla Convenzione n. 143 dell'OIL, successivamente ribaditi dalla legge n. 943/86 e, da ultimo, con la legge n. 40/1998, che è andata ancora più in là, stabilendo per gli stranieri extracomunitari la garanzia del godimento dei diritti in materia civile in condizioni di piena uguaglianza con i cittadini italiani. Frattanto, il Parlamento italiano ha approvato definitivamente la legge che stabilisce "le norme per il diritto al lavoro dei disabili" (legge 12 marzo 1999, n. 68 Suppl. G.U. n. 57/L dd. 23.03.1999), abrogativa della legge n. 482/1968. In base alle nuove norme, i datori di lavoro con oltre 50 dipendenti saranno tenuti ad assumere persone invalide nella misura del 7 per cento del proprio personale, mentre quelli con un numero di dipendenti compreso tra 35 e 50 saranno tenuti ad assumere almeno due persone disabili e quelli con un numero di dipendenti di almeno 15 ed inferiore a 35 almeno una persona disabile. L'assunzione di persone disabili, oltre ad evitare le sanzioni previste nei casi di trasgressione, comporterà per i datori di lavoro incentivi sotto forma di sgravi contributivi. Il collocamento obbligatorio verrà decentrato alle Regioni. La nuova normativa entrerà in vigore a partire dal gennaio del 2000.

testatesta22. Varate le disposizioni in attuazione della normativa comunitaria in materia di libertà di circolazione e stabilimento dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

Con Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (in G.U. dd. 23.10.1999 n. 250), in attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CEE, sono state emanate le disposizioni in materia di libertà di circolazione e di stabilimento in Italia dei medici, cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, e di riconoscimento dei loro diplomi, certificati e titoli di studio.

Il decreto include quattro allegati, nei quali sono specificati, paese per paese, i diplomi, certificati o titoli riconosciuti in Italia per l'accesso all'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto specifica le condizioni e le caratteristiche della formazione dei medici chirurghi, di quelli specialisti e di quella specifica in medicina generale, anche al fine dell'identificazione dei requisiti minimi per il riconoscimento dei titoli esteri comunitari. Speciali deroghe vengono previste per titoli che sanciscono una formazione iniziata anteriormente a determinate scadenze, in virtù del principio dei diritti acquisiti (art. 6) Al riconoscimento del titolo provvede il Ministero della Sanità entro tre mesi. Per esercitare il successivo diritto di stabilimento, l'interessato deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione ministeriale, chiedere l'iscrizione all'ordine provinciale dei medici chirurghi, che deve provvedervi entro i successivi tre mesi (art. 33).

testatesta23. Introdotta l'assicurazione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia.

A seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea, in sede di procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia, il Ministro della Sanità, con decreto 18 marzo 1999 (G.U. 26.03.1999 n. 71) ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 1999, gli stranieri aventi la cittadinanza degli Stati appartenenti all'Unione Europea, regolarmente residenti in Italia, sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti, per la durata di validità del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

L'iscrizione al SSN si estende anche ai familiari a carico, indipendentemente dalla cittadinanza (e dunque anche extracomunitari), individuati secondo le disposizioni dell'art. 4 del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 03.09.1982, n. 627.

IMMIGRAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

testatesta24. La "legge Bassanini" ed il riordino delle competenze statali in materia di immigrazione.

Istituita a partire dal 1 gennaio 2000 in seno al Ministero Affari Esteri la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie.

(a cura di Paolo Bonetti)

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (pubblicato in G.U. 30 agosto 1999, suppl. ord.) provvede alla storica riforma del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazione di tutti i ministeri in attuazione della delega legislativa disposta dalla legge n. 59/1997 (c.d. "legge Bassanini") e in tale sede si occupa anche delle competenze statali in materia di immigrazione.

La quarta area funzionale del Ministero dell’Interno, a cui corrisponderà l’istituzione di un apposito dipartimento che sostituirà tutte le precedenti strutture organizzative, si occuperà della tutela dei diritti civili, inclusi i rapporti con le confessioni religiose, nonché di cittadinanza, immigrazione e asilo (art. 14, comma 2, D. lgs. n. 300/1999).

Il riferimento alla materia della "cittadinanza" sembra alludere alle previgenti competenze del Ministero riguardo ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana e di riconoscimento dello stato di apolidia, mentre le materie "asilo" e "immigrazione" potrebbero alludere alle funzioni attinenti sia al sistema di ammissione, permanenza e allontanamento degli stranieri (comunitari ed extracomunitari), sia al trattamento degli stessi.

Si potrebbe ritenere pertinenti a tali materie le funzioni attinenti ai servizi sociali conservate allo Stato dall’art. 129, comma 1, lett. h) e l), D. Lgs. n. 112/1998, cioè rispettivamente "gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere" e "le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti".

Appare inoltre probabile che tale area funzionale (ed il relativo dipartimento di prossima istituzione) sia destinataria di tutte le competenze attribuite dalle leggi vigenti (cfr. T.U. approvato col D. lgs. n. 286/1998) all’amministrazione centrale del Ministero dell’Interno, incluse quelle attinenti con l’ordine e la sicurezza pubblica (il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento dei controlli di frontiera, il decreto di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, l'autorizzazione al reingresso anticipato degli stranieri espulsi, i contatti con i Paesi di origine degli stranieri anche ai fini della stipula di accordi di riammissione e di politiche migratorie, la definizione dei criteri di reperimento e di gestione dei centri di permanenza e di assistenza in cui devono essere trattenuti gli stranieri extracomunitari respinti o espulsi).

Poiché la materia dell’immigrazione straniera rientra tra le attribuzioni e i compiti che il D. Lgs. n. 300/1999 conferisce anche ad altri ministeri, concreto è il rischio che venga vanificato l'obiettivo della delega legislativa di "eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse".

L’immigrazione è espressamente inclusa tra le attribuzioni del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sono trasferite al nuovo Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (art. 45, comma 3, D. Lgs. n. 300/1999) che sarà istituito dalla prossima legislatura e ingloberà i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità e il predetto Dipartimento per gli Affari Sociali. Tra i compiti di tale ministero si include anche la "vigilanza sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari" (art. 46,. comma 1, lett. d)); sulla base della vigente legislazione statale in materia di immigrazione a tale Ministero spettano altresì le competenze in materia di misure di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti e di gestione degli stanziamenti del fondo nazionale per le politiche migratorie che l’art. 133, comma 3, D. Lgs. n. 112/1998 destina al fondo nazionale per le politiche sociali, le cui risorse sono ripartite secondo criteri stabiliti dallo stesso nuovo ministero (art. 46, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 300/1999).

Ulteriori compiti in materia di immigrazione spettano altresì implicitamente al nuovo Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (che sarà istituito dalla prossima legislatura unificando i Ministeri della Pubblica Istruzione e dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica), nelle cui aree funzionali sono espressamente menzionati il riconoscimento dei titoli di studio stranieri e le condizioni di accesso al sistema scolastico e alle Università (art. 50 D. Lgs. n. 300/1999).

Si può altresì ritenere che la materia dell’immigrazione si possa considerare implicitamente mantenuta anche tra quelle attribuite al Ministero degli Affari Esteri sotto la voce (impropria) della "emigrazione" (art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 300/1999) e tale conclusione può ritenersi scontata sia sulla base della vigente legislazione in materia di immigrazione che attribuisce al Ministero le competenze in materia di rilascio dei visti di ingresso, sia sulla base del recentissimo regolamento (emanato con D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267) recante norme per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri, il quale espressamente istituisce una direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie, che ha tra i suoi compiti quello di provvedere agli affari consolari e di trattare "le questioni concernenti gli stranieri in Italia". A seguito del decreto Ministero Affari Esteri dd. 10 settembre 1999 (in G.U. 13.10.1999 n. 241), la direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, istituita a partire dal 1 gennaio 2000, sarà articolata in sei uffici, di cui il V° riservato alle politiche migratorie e dell'asilo ed il VI° alla questione dei visti. Per il resto nulla si può dire neppure circa le competenze in materia di immigrazione nell’ambito del nuovo ordinamento dell’amministrazione periferica, nella quale sono conservate le Questure e le Prefetture sono trasformate in Uffici territoriali del governo che, pur se inseriti nel Ministero dell’Interno, dipenderanno funzionalmente da ogni ministero ed eserciteranno tutte le competenze statali residue a livello periferico, escluse quelle delle amministrazioni della Pubblica Istruzione (sono soppressi i provveditorati agli studi e istituiti gli uffici scolastici regionali). L’ordinamento concreto dell’Ufficio territoriale del governo è infatti lasciato ad un successivo regolamento governativo. E’ dunque aperta alla possibilità (futura ed incerta) che ben si possano ordinare in modo strutturalmente omogeneo in tali uffici tutti i compiti e funzioni statali in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, mentre il mantenimento delle figura distinta delle questure rende più improbabile che di tali compiti e funzioni del nuovo Ufficio territoriale del governo possano far parte anche quelli in materia di rilascio, rinnovo, revoca e conversione dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno che la legge oggi affida al Questore.

ACCORDI INTERNAZIONALI

testatesta25. Ratificati e resi esecutivi gli accordi di adesione dei Governi di Svezia, Danimarca e Finlandia agli Accordi di Schengen, nonché l'accordo di cooperazione tra gli Stati parte degli Accordi di Schengen e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia per la soppressione dei controlli alle persone alle frontiere comuni.

Con leggi 27 maggio 1999, n. 197 e 198 (G.U. Suppl. dd 25 giugno 1999 n. 122/L), il Parlamento italiano ha ratificato e reso esecutivi rispettivamente gli accordi di cooperazione tra gli Stati parte degli Accordi di Schengen e la Norvegia e l'Islanda per la soppressione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, e gli accordi di adesione di Svezia, Danimarca e Finlandia all'accordo di Schengen e alla relativa Convenzione applicativa.

Con l'adesione di Svezia, Danimarca e Finlandia, avvenuta il 19 dicembre 1996, sono saliti a tredici gli Stati membri dell'Unione Europea parte dell'accordo di Schengen e alla relativa Convenzione di Applicazione, dalle quali restano estranei invece soltanto il Regno Unito e l'Irlanda.

L'adesione dei paesi scandinavi membri dell'Unione Europea ha determinato la necessità di estendere le disposizioni dell'accordo di Schengen e della relativa Convenzione anche agli altri paesi membri della c.d "Unione Nordica dei passaporti", sottoscritta a Copenghen il 12 luglio 1957 e che prevede uno spazio di libera circolazione alla frontiere nordiche comuni, cioè l'Islanda e la Norvegia. Considerato che per essere parte della Convenzione di Schengen occorre essere membri dell'Unione Europea e che Islanda e Norvegia non lo sono, si è resa necessaria la stipula di un accordo di cooperazione con questi due paesi, sottoscritto congiuntamente all'adesione all'accordo di Schengen di Svezia, Danimarca e Finlandia il 19 dicembre 1996 a Lussemburgo.

L'effettiva entrata in vigore dell'accordo di cooperazione con Norvegia e Islanda e la soppressione dunque dei controlli alla frontiere comuni con gli Stati membri dell'accordo di Schengen potrà peraltro avvenire solo una volta che entreranno in vigore gli accordi specifici con gli Stati membri dell'Unione Europea per l'adesione di Islanda e Norvegia alle disposizioni della Convenzione di Dublino sulla determinazione dell'unico Stato responsabile dell'istanza di asilo, che ha sostituito le disposizioni del Capitolo 7 del Titolo II della Convenzione di Applicazione dell'accordo di Schengen.

testatesta26. Entrati in vigore gli accordi bilaterali tra Italia e Repubblica del Kenya e Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti. Ratificati e resi esecutivi dal parlamento italiano i medesimi accordi con il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica dell'Azerbaijan e la Repubblica del Libano. Con la nuova legge sull'immigrazione ed il varo del regolamento di attuazione non è più richiesta la condizione di reciprocità per l'acquisto di immobili ad uso abitativo da parte di immigrati stranieri.

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato (in G.U. dd. 07.10.1999 n. 236) che, rispettivamente il 4 agosto ed il 16 marzo 1999, sono entrati in vigore gli accordi bilaterali in materia di promozione e reciproca protezione degli investimenti, sottoscritti tra il governo italiano e quello della Repubblica del Kenya e della Repubblica del Sud Africa. Con leggi n. 429, 430, 431 dd. 28 ottobre 1999 (in G.U. Suppl. ord. N. 202/L dd. 19.11.1999 n. 272), sono stati ratificati e resi esecutivi dal Parlamento italiano accordi similari con il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica dell'Azerbaijan e la Repubblica Libanese.

Per quanto concerne gli aspetti specificatamente legati agli interessi dei cittadini extracomunitari residenti in Italia, tali accordi hanno perso molta della loro importanza con l'entrata in vigore della legge organica in materia di immigrazione che ha disposto l'abrogazione della verifica della condizione di reciprocità per quanto attiene l'esercizio dei diritti civili da parte del cittadino extracomunitario regolarmente residente (tra cui va ricompreso l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo e l'acquisto di immobili), salvo nei casi espressamente previsti dalla legge medesima e dalle convenzioni internazionali (art. 2.2 TU n. 286/98) Cosi' come ha riconosciuto lo stesso Ministero degli Affari Esteri, con circolare del 11 giugno 1998, la disposizione contenuta nell'art. 2 c. 2 del D.L.vo n. 286/98 consente al cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia di svolgere attività di lavoro autonomo, di costituire società di capitali e di investire e parteciparvi, senza essere sottoposto alla verifica della condizione di reciprocità. Maggiori difficoltà sono registrate invece nella prassi per l'affermazione del medesimo principio di esenzione dalla condizione di reciprocità per l'acquisto di beni immobili (ad uso innanzitutto abitativo) da parte del cittadino extracomunitario residente in Italia. All'assenza di una chiara presa di posizione sull'argomento da parte dei Ministeri degli Esteri e dell'Interno, ha peraltro fatto riscontro l'iniziativa del Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, che con parere del 15.01.1999, ha rilevato che "sembra che, per quanto riguarda i diritti in materia civile, con l'entrata in vigore della legge n. 40 del 1998, l'art. 16, primo comma, delle preleggi, non sia più applicabile allo straniero regolarmente soggiornante, munito cioè di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno". Già in precedenza non erano mancate iniziative locali volte a far applicare correttamente le nuove disposizioni introdotte dalla legislazione nazionale sull'immigrazione. Così, il Collegio notarile di Brescia, con delibera del 29 ottobre 1998 aveva ritenuto "non essere contrario alla legge e quindi non costituire violazione della Legge Notarile ricevere atti, i quali abbiano oggetto l'acquisto da parte di cittadini di Paesi extracomunitari di beni immobili in Italia, e l'eventuale relativo finanziamento degli stessi, prescindendo dalla condizione di reciprocità, alle seguenti condizioni: a) che i cittadini extracomunitari abbiano un regolare permesso di soggiorno e siano residenti in Italia; b) che siano iscritti nelle liste di collocamento o esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; c) che l'acquisto degli immobili abbia per oggetto la prima casa di abitazione, con caratteristiche non di lusso, secondo quanto previsto dall'attuale normativa fiscale agevolativa in tema di acquisto della prima casa" (entrambi i documenti sono pubblicati sul secondo numero della rivista dell'ASGI e di Magistratura Democratica "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", edita da Franco Angeli di Milano). Dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione, non dovrebbero sussistere più dubbi ed incertezze sulle possibilità per i cittadini stranieri extracomunitari di acquistare immobili ad uso abitativo. L'art. 1 del regolamento (Dpr. N. 394/99) specifica infatti, in accordo con il dispositivo di legge cui fa riferimento, che "1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammettono lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano l'esercizio di taluno dei predetti diritti, richiedono l'accertamento della condizione di reciprocità al Ministero degli Affari Esteri, nei soli casi previsti dal Testo unico sull'immigrazione, ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità. 2.L'accertamento non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un impresa individuale e per i relativi familiari in regola con o il soggiorno".

Un elenco aggiornato degli accordi vigenti tra l'Italia e i paesi terzi in materia di mutua promozione e protezione degli investimenti è disponibile sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it/attivita/operatori/index.htm

testatesta27. Entrato in vigore il trattato bilaterale tra Italia e Perù sull'assistenza giudiziaria in materia penale e quello sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.

Con comunicato del M.A.E. pubblicato sulla G.U. del 26.10.1999 n. 252, è stata resa nota l'entrata in vigore del trattato sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Perù, sottoscritto a Roma il 24 novembre 1994 e ratificato in Italia con legge 24 marzo 1999, n. 90 (G.U. 14.04.1999, n. 86). Il trattato impegna reciprocamente le parti a fornire la più ampia assistenza nello svolgimento dei procedimenti giudiziari penali, in particolare per quanto concerne la notifica di citazioni e atti giudiziari, l'interrogatorio di testimoni o di persone sottoposte a procedimento penale, lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, il trasferimento di persone detenute a fini probatori, l'esecuzione di perizie, sequestri probatori, preventivi e conservativi, ispezioni e perquisizioni, la comunicazione di sentenze penali e di certificati del casellario giudiziale.

Con comunicato del M.A.E. pubblicato sulla G.U. 05.10.1999 n. 234, è stata resa nota l'entrata in vigore, a partire dal 17 agosto 1999, del trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale tra il Governo italiano e quello peruviano, fatto a Roma il 24 novembre 1994 (e ratificato con legge n. 90 del 24 marzo 1999, in G.U. n. 86 dd. 14.04.99). Il trattato prevede la possibilità per i cittadini di uno dei due Stati, privati della propria libertà in conseguenza di una sentenza penale commutata dall'autorità dell'altro Stato, di scontare la condanna nel paese di appartenenza, ottenendo, a determinate condizioni il trasferimento nel medesimo.

testatesta28. Ratificato e reso esecutivo l'accordo tra Italia e Argentina sul riconoscimento dei titoli di studio a livello elementare e medio firmato a Bologna il 3 dicembre 1997.

Con legge 7 giugno 1999, n. 210 (in G.U. 01.07.1999 n. 152), è stata autorizzata la ratifica e l'esecuzione dell'accordo tra Italia e Argentina sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio a livello elementare e medio, firmato a Bologna il 3 dicembre 1997.

In virtù di questo accordo, i titoli di studio elementare e medi (inferiori e superiori) conseguiti nel territorio di uno dei due Stati da un cittadino italiano o argentino saranno automaticamente riconosciuti nel territorio dell'altro Stato, ma ai soli fini della prosecuzione degli studi. Il riconoscimento automatico non potrà invece essere chiesto ai fini lavorativi (per l'accesso ad esempio a concorsi pubblici che richiedano un particolare livello di studi) per i quali si dovrà seguire il complesso iter procedurale previsto dai D.M. 1.02.1975 e 02.04.1980 (rispettivamente Suppl. G.U. n. 58/1975 e n. 135/1980), richiamati dal TU delle leggi in materia di istruzione del 1994.

Tra le previsioni dell'accordo italo-argentino, va segnalato l'esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana o spagnola per l'accesso alla rispettive Università o istituti di istruzione superiori, per gli studenti che abbiano conseguito un titolo di istruzione media che abbia compreso nel piano di studio l'insegnamento per almeno cinque anni della lingua italiana in Argentina o di quella spagnola in Italia (art. 2.2). L'accordo prevede il riconoscimento non solo dei titoli di studio finali, ma anche dei certificati attestanti la promozione di anni scolastici intermedi (art. 3).

Nell'allegato all'accordo sono indicate le corrispondenze tra gli indirizzi scolastici italiani e quelli argentini ai fini dell'applicazione dell'accordo medesimo.

testatesta29. Ratificate e rese esecutive le Convenzioni con la Slovenia e la Croazia in materia di sicurezza sociale.

Con leggi 27 maggio 1999 n. 167 e 199 (rispettivamente G.U. Suppl. ord. N. 114/L e n. 147), il Parlamento italiano ha approvato la ratifica e l'esecuzione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale firmate con la Repubblica di Slovenia a Lubiana il 7 luglio 1997 e con la Repubblica di Croazia a Roma il 27 giugno 1997.

Tali convenzioni sostituiranno in tutte le sue parti la Convenzione sulle assicurazioni sociali stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia il 14 novembre 1957, che ha continuato ad essere applicata anche dopo la dissoluzione dello Stato jugoslavo.

Le Convenzioni riguardano gli aspetti dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia, l'assicurazione per malattia e maternità, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria e le prestazioni familiari e si applicheranno ai cittadini degli Stati contraenti, nonché ai rifugiati in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 residenti nei due Stati.

In particolare, le Convenzioni prevedono la possibilità del cumulo e della totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nei due Stati contraenti ai fini dell'accesso alle prestazioni.

testatesta30. Entrata in vigore la Carta sociale europea, riveduta con annesso, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996.

Con comunicato del M.A.E. pubblicato sulla G.U. dd. 05.10.1999 n. 234, è stato reso noto l'avvenuto deposito, in data 6 luglio 1999, dello strumento di ratifica italiana della Carta sociale europea, riveduta con annesso, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996, dopo che con legge 09.02.1999, n. 30, pubblicata sulla G.U. n. 44, Suppl. ord. dd 23.02.1999, detta ratifica era stata autorizzata dal Parlamento italiano.

I diritti e le misure previsti dalla Carta sociale europea, attinenti essenzialmente il campo dei diritti sociali, nella sfera lavorativa o della sicurezza sociale, solo garantiti soltanto ai cittadini degli Stati contraenti, facenti parte del Consiglio d'Europa. L'appendice della Carta Sociale Europea specifica, infatti, che le persone interessate dagli articoli 1 - 17 "includono gli stranieri solo fintantoché sono cittadini di Stati parte della Carta Sociale Europea legalmente residenti o regolarmente impiegati nel territorio dello Stato parte interessato…". Ugualmente, gli articoli 18 e 19 (attinenti i diritti dei lavoratori migranti, ivi compreso il principio di parità di trattamento) sono garantiti solo ai cittadini degli Stati parte della Carta . La Carta Sociale Europea è attualmente in vigore per i seguenti paesi: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia e Regno Unito. Di conseguenza, è del tutto evidente l'impatto assai limitato e marginale della Carta sociale europea sulle questioni attinenti l'immigrazione.

Il comunicato del MAE informa che al momento del deposito della ratifica, l'Italia ha formulato una riserva sull'art. 25 della Carta, che prevede il diritto dei lavoratori alla protezione delle loro spettanze in caso di insolvenza da parte del datore di lavoro, mediante la costituzione di appositi fondi di garanzia pubblici. L'Italia dunque non si ritiene impegnata al rispetto di tale disposizione.

testatesta31. Ratificato e reso esecutivo l'accordo tra il governo italiano e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia, firmato a L'Aja il 6 febbraio 1997.

Con legge 7 giugno 1999, n. 207 (G.U.30.06.1999 n. 151), il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica e l'esecuzione dell'accordo firmato a L'Aja il 06.02.1997 tra il governo italiano e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia.

L'Italia, infatti, è uno dei Paesi che ha indicato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU la propria disponibilità a dare esecuzione alle sentenze pronunciate dal Tribunale penale Internazionale dell'Aja per i crimini di guerra compiuti nel territorio della ex-Jugoslavia, e dunque a garantire la reclusione nelle proprie strutture carcerarie delle persone condannate dal suddetto tribunale. L'accordo regola tra l'altro gli aspetti procedurali dei rapporti tra le autorità italiane e quelle del tribunale sugli aspetti dell'esecuzione della sentenza (ivi compresi quelli concernenti l'eventuale applicazione di misure non detentive e di eventuali provvedimenti di condono), nonché sulle ispezioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

testatesta32. Sospesa ufficialmente nei confronti della Bosnia Erzegovina l'efficacia dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati dalle università, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983.

Con comunicato pubblicato sulla G.U. 20 aprile 1999 n. 91, il Ministero degli Affari Esteri ha reso nota la decisione di non considerare più efficace a partire dal 22 marzo scorso nei confronti della Bosnia Erzegovina l'accordo a suo tempo sottoscritto con la ex-Jugoslavia per il reciproco riconoscimento dei titoli d studio universitari. Pari decisioni erano state negli anni scorsi assunte nei confronti di altre Repubbliche sorte dalla dissoluzione dell' ex Stato jugoslavo.

In verità, fin dal 1993 le università italiane non procedevano al riconoscimento automatico, in vi amministrativa, dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle Università della ex-Jugoslavia, in virtù di una circolare in questo senso diramata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.

In virtù delle regole di diritto internazionale, gli Stati sorti dalla dissoluzione di formazioni statuali preesistenti, possono ritenersi successori degli accordi internazionali di portata generale e non aventi contenuto di carattere territoriale solo in presenza di un atto esplicito di assenso da parte dell'altro Stato firmatario degli accordi o di una prassi indicante tale assenso. Poiché il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica italiano aveva già raccomandato particolare cautela alle Università nel procedere all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nella ex-Jugoslavia, si può dire che l'accordo tra Italia e ex-Jugoslavia in materia non poteva essere più invocato fin dal 1993, ancora prima delle comunicazioni ufficiali diramate dal Ministro degli Affari Esteri. L'unica eccezione riguarda la Slovenia, con la quale il nostro paese ha rinegoziato un nuovo accordo, entrato in vigore il 6 agosto 1997 (legge 7 aprile 1997 n. 104 G.U. n. 93 dd 22 aprile 1997).

S p e c i a l e N E W S

testatesta"Diritto, Immigrazione e Cittadinanza": Uscito il terzo numero della rivista promossa da Magistratura Democratica e dall'ASGI dedicata ai temi dell'immigrazione e dell'asilo.

E' uscito nelle librerie agli inizi di dicembre il terzo numero della rivista "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", promossa da Magistratura Democratica e dall'ASGI ed edita da Franco Angeli di Milano. Da segnalare su questo numero interventi ed analisi sul contributo del Consiglio d'Europa al riconoscimento del diritto d'asilo (Silvia Di Martino), sulle politiche di controllo migratorio nel contesto europeo (Giuseppe Sciortino), sulla teoria e la pratica dell'ingerenza umanitaria nel conflitto del Kosovo (Domenico Gallo), nonché sui presupposti di incostituzionalità dei decreti legislativi correttivi della legge sull'immigrazione (Paolo Bonetti). Il volume contiene inoltre una raccolta della più significativa giurisprudenza maturata negli ultimi mesi in Italia in materia di asilo, cittadinanza, espulsioni, famiglia, minori, commentata da esperti dell'ASGI e di MD.

La rivista si propone come strumento di informazione e approfondimento, prevalentemente giuridico, sui temi dell'immigrazione e dell'asilo, destinato a tutti i soggetti che operano nel settore (associazioni, enti locali, sindacati, scuole, uffici pubblici, avvocati).

I promotori della rivista ritengono infatti che con l'entrata in vigore della legge organica in materia di immigrazione e con la prospettata riforma di quella sull'asilo politico, nonché con l'annunciata definizione di una normativa comunitaria europea sulla materia, prevista dal Trattato di Amsterdam, vi sia un urgente bisogno in Italia di conoscenza e confronto sulle regole del diritto che presiedono al governo e al controllo dei fenomeni migratori. Ciò con lo scopo innanzitutto di dotare coloro che operano a fianco degli immigrati (ONG, sportelli pubblici e privati, avvocati) di strumenti conoscitivi per meglio svolgere le funzioni di tutela e rappresentanza nei rapporti con la pubblica amministrazione e in sede giurisdizionale. "La rivista non sarà neutrale - si legge nella presentazione editoriale - ma di parte: dalla parte dei diritti, della eguaglianza, della integrazione nel rispetto delle diversità".

Ogni numero della rivista, di circa 220 pagine, è suddiviso in quattro parti: la prima, di dibattito su questioni di attualità, a livello non solo nazionale, ma europeo; la seconda, dedicata alla giurisprudenza, con la pubblicazione di sentenze e decreti, suddivisi per temi; la terza, di documentazione, con la pubblicazione di materiale legislativo e amministrativo (circolari); l'ultima, di segnalazioni bibliografiche o di siti Internet.

La rivista è trimestrale. L'abbonamento annuale (4 numeri) costa Lit. 110.000 e può essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale n. 17562208 intestato a Franco Angeli srl Milano.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.francoangeli.it oppure contattare l'editore, scrivendo a Franco Angeli srl - viale Monza 106, 20127 Milano, tel. fax 02 2895762, oppure la direzione della rivista, c/o l'avv. Nazarena Zorzella, tel. 051/236747, e-mail: ri12653@iperbole.bologna.it

testatestaLe prospettive della politica europea comune in materia di immigrazione e asilo in occasione del Vertice europeo straordinario di Tampere (Finlandia) del 15-16 Ottobre. I documenti propositivi di organismi italiani ed europei.

Il 15-16 ottobre scorso si è svolta a Tampere (Finlandia) la riunione speciale del Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo dei Paesi dell'Unione Europea, interamente dedicata alle materie della giustizia e degli affari interni, tra cui, in particolare, quelle concernenti l'immigrazione e l'asilo.

Le conclusioni del vertice stabiliscono le linee indicative della politica dell'Unione Europea per i prossimi anni in questo settore, riprendendo e sviluppando il Piano d'azione di Vienna, precedentemente adottato dal Consiglio e dalla Commissione il 4 dicembre 1998, al fine di giungere entro i prossimi cinque anni alla "comunitarizzazione" delle questioni inerenti l'immigrazione e l'asilo prevista dal Trattato di Amsterdam.

Il consiglio europeo di Tampere ha così ribadito che entro i prossimi due anni dovrà essere istituito un regime europeo comune in materia di asilo, comprendente i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame dell'istanza di asilo (attualmente regolati dalla Convenzione di Dublino), norme comuni per una procedura equa ed efficace, condizioni minime comuni di accoglienza ed un'interpretazione comune della definizione di rifugiato e dei diritti sostanziali connessi allo status di rifugiato. Il regime di protezione dovrebbe essere completato dalla definizione a livello comune europeo di un sistema complementare a quello previsto dalla Convenzione di Ginevra. Tra i passi più immediati viene sollecitato il completamento dei lavori necessari all'istituzione del sistema per l'identificazione dei richiedenti asilo mediante le impronte digitali (Eurodac). Nel campo dell'immigrazione e della gestione dei flussi migratori, il Consiglio Europeo di Tampere ha confermato fra l'altro la volontà di giungere entro i prossimi due anni ad una politica comune in materia di visti di breve durata e di accordi di riammissione, a proseguire il partenariato con i paesi di origine, sulla base di piani di azione finora elaborati, nonché a rafforzare lo status dei migranti legali mediante una politica di eguaglianza di trattamento e di lotta al razzismo e alla xenofobia.

L'impegno espresso nelle conclusioni del Vertice europeo ad una "piena e completa applicazione della Convenzione di Ginevra sui rifugiati" è stato apprezzato dall'ECRE (European Consultation of Refugees and Exiles), un'organizzazione europea rappresentativa di 70 agenzie non governative per la protezione dei rifugiati in tutta Europea, che in un comunicato stampa ha dichiarato che "se le conclusioni del Vertice saranno applicate nello spirito con cui sono state scritte, saremo convinti che ci si è allontanati di almeno un passo dalla Fortezza Europa" (le prese di posizione dell'ECRE sul vertice europeo di Tampere possono essere consultate sul sito Internet: http://www.ecre.org )

In vista del vertice di Tampere, diverse organizzazioni italiane ed europee hanno stilato documenti e proposte inviate ai rispettivi governi. Tra questi, va segnalato il documento elaborato dal Gruppo di riflessione religiosa che sottolinea l'esigenza che "l'Europa punti ad una armonizzazione di "alto profilo" delle politiche e delle procedure in vigore nei settori dell'immigrazione e dell'asilo", adottando, nel campo dell'asilo, "un'ottica che privilegi la tutela dei diritti fondamentali della persona non subordinata a criteri di convenienza e di opportunità socio-economica", mentre nel campo dell'immigrazione viene auspicata "la definizione di vie di immigrazione legale effettivamente percorribili" quale alternativa all'immigrazione clandestina. Il testo del documento può essere richiesto al Servizio Migranti e Rifugiati della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (E-mail: sm.evangeliche@agora.it ). Sul processo di comunitarizzazione delle politiche in materia di immigrazione e asilo, si è soffermato pure un gruppo di accademici europei, coordinati dall'Università di Amsterdam, denominatosi AGIT (Accademic Group on Immigration-Tampere) che ha steso un lungo ed articolato documento propositivo, che può essere richiesto alla segreteria dell'ASGI (tel. fax. 040/382651, e-mail: ledaz@tin.it ).

testatesta"Background information" sul Trattato di Amsterdam e le prospettive della politica europea comune in materia di immigrazione e asilo.

Lo scorso 1° maggio è entrato in vigore il secondo trattato sull'Unione Europea, quello firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, che contiene importanti novità nelle materie dell'immigrazione e dell'asilo. Con il trattato di Amsterdam, esse vengono infatti a far parte gradualmente del cosiddetto "Primo Pilastro" dell'Unione Europea; sono cioè ricomprese in ambito comunitario, rafforzando anche il ruolo del Parlamento europeo e della Corte europea di giustizia.

I cambiamenti introdotti dal nuovo trattato sono finalizzati alla "creazione di un nuovo spazio senza frontiere interne" e all'obiettivo di "conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione alla criminalità e la lotta contro quest'ultima".

Il nuovo titolo IV del Trattato CE si intitola "Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone" ed investe, nello specifico:
- l'attraversamento delle frontiere esterne ed interne dell'Unione;

·       l'asilo, l'immigrazione, la politica nei confronti dei cittadini degli Stati terzi;

·       la cooperazione giudiziaria in materia civile.

Il trattato di Amsterdam stabilisce una "comunitarizzazione" graduale della politica migratoria e un termine, cinque anni, affinché gli Stati membri arrivino ad avere una politica comune in materia di immigrazione. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato è previsto che il Consiglio, nelle materie di cui sopra, deliberi all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento. Trascorso tale periodo sarà il Consiglio a deliberare su proposta della Commissione che farà da filtro alle richieste formulate dagli Stati membri ed il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, deciderà in marito alle materie comunitarizzate secondo la procedura di codecisione (art. 189B).

Nel corso di questo periodo transitorio di cinque anni, ci si attende che il Consiglio Europeo adotti misure in materia di immigrazione nei seguenti ambiti:

·       condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi;

·       requisiti e condizioni in base ai quali cittadini dei paesi terzi legalmente residenti in uno Stato membro potrebbero risiedere in un altro Stato membro.

La questione dell'asilo e dei rifugiati è disciplinata, insieme alla politica d'immigrazione, dall'articolo 63 del Titolo IV. La problematica dell'asilo è suddivisa in due ambiti diversi:

·       in primo luogo, si considera la materia dell'asilo con riferimento ai rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951;

·       in secondo luogo, si affronta la problematica della protezione temporanea e del "burden-sharing" (ripartizione degli oneri tra gli Stati membri).

Le misure che saranno adottate nella materia dell'asilo riguarderanno i seguenti ambiti:

·       i criteri e le procedure da applicare per determinare lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo;

·       le norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo sul territorio comune;

·       le norme minime per un'interpretazione comune della definizione convenzionale di rifugiato;

·       le norme minime procedurali in materia di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato.

I processi di armonizzazione europea della questione dell'asilo si estenderanno dunque non solo alla questione dei rifugiati secondo la Convenzione di Ginevra , ma anche a quella, sempre più attuale e rilevante, dei rifugiati accolti in regime di "protezione temporanea". Il trattato di Amsterdam prevede peraltro che una piena comunitarizzazione della materia dell'asilo potrà avvenire solo al termine di un periodo transitorio di cinque anni.

Il trattato di Amsterdam contiene anche un protocollo sull'asilo, non firmato dalla Danimarca, in base al quale le eventuali richieste di asilo presentate da cittadini dell'Unione Europea dovranno di norma essere dichiarate inammissibili. Il contenuto di tale protocollo è stato criticato dall'ACNUR e dall'ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles), perché giudicato in contrasto con la Convenzione di Ginevra del 1951.

Al testo del Trattato di Amsterdam è stato infine allegato un protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione Europea, con il compito di far confluire le norme Schengen, il Segretariato Schengen ed il suo personale nell'Unione Europea.

Il Trattato di Amsterdam prevede significative eccezioni per il Regno Unito e l'Irlanda, che continueranno ad esercitare i controlli sulle persone alla proprie frontiere e saranno esclusi dalle previsioni del nuovo titolo IV in materia di visti, asilo e immigrazione.

testatestaCampagna internazionale per la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Un'iniziativa in Italia.

Il gruppo di riflessione religiosa, che riunisce associazioni cattoliche, protestanti, ebree, impegnate nel campo della tutela dei migranti e della promozione della multiculturalità, ha promosso assieme all'ASGI il 12 maggio scorso a Roma presso la Biblioteca del CNEL, un seminario di studio e approfondimento sulla Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dei migranti e dei membri delle loro famiglie. Al seminario hanno preso parte rappresentanti della Caritas, dell'ASGI, del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, della Fondazione Migrantes, della Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi di Ginevra. Il seminario ha avuto lo scopo di sollecitare le autorità parlamentari e governative del nostro paese ad avviare la procedura di adesione e ratifica dell'Italia a questo strumento di diritto internazionale. Un ordine del giorno in questo senso è stato presentato alla Camera dei deputati da un gruppo di parlamentari il 1 ottobre 1998. Al seminario è intervenuta l'on. Patrizia Toia, Sottosegretaria Agli Affari Esteri, che ha assicurato il proprio impegno affinché il dicastero riprenda l'esame della Convenzione al fine di giungere all' eventuale adesione del nostro Paese a tale strumento.

La Convenzione sui diritti dei migranti è stata approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990, ma non è ancora entrata in vigore, in quanto a tale scopo è necessaria la ratifica di almeno 20 stati aderenti all'ONU. Finora la Convenzione ha trovato l'adesione di solo undici Paesi. L'unico paese europeo che l'ha ratificata finora è la Bosnia Erzegovina. Le ragioni di questo ostracismo da parte degli Stati derivano dal fatto che la Convenzione è fortemente innovativa, specie se si considera che molti dei suoi articoli scendono in dettagli molto precisi, tali da vincolare strettamente, e non solo a livello di principi, gli stati aderenti. Per la prima volta in uno strumento delle Nazioni Unite si dà una definizione di "lavoratore migrante" che evita la distinzione tra regolare ed irregolare, assegnando a quest'ultimo il godimento di un paniere di diritti essenziali. Nel testo della Convenzione, inoltre, viene considerato il lavoratore emigrante non come una persona avulsa da un contesto di relazioni umane, ma perlopiù coinvolto in legami familiari, che devono essere tenuti in considerazioni nel paese di arrivo, per quanto riguarda il trattamento per il lavoro, la residenza, ma anche i casi di detenzione o il caso di responsabilità verso minori.

Gli organizzatori del seminario hanno peraltro sottolineato che dopo l'entrata in vigore delle nuova normativa organica in materia di immigrazione (l. n. 40/1998), l'Italia già corrisponde a pressoché tutti gli standard di trattamento previsti dalla Convenzione e, di conseguenza, nessun obbligo aggiuntivo scaturirebbe dall'adesione a tale strumento delle Nazioni Unite .

Per ulteriori informazioni sul seminario e la campagna per la ratifica della Convenzione ONU, ci si può rivolgere al Servizio Rifugiati e Migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, via Firenze, 38 00184 ROMA. tel. e fax 06/48905101, e-mail: Sm.evangeliche@agora.it

Famiglia multietnica e diritto di famiglia

testatestaLa Corte di Cassazione conferma il limite all'applicazione della legge straniera nei rapporti di famiglia se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico e ai principi fondamentali del nostro ordinamento e di quello internazionale. Negata l'applicazione della legge marocchina che non ammette l'istituto del riconoscimento della filiazione naturale.

Con sentenza 12 novembre 1998 - 8 marzo 1999 n. 1951, la Corte di Cassazione I sez. civile, ha negato la possibilità di applicare la legislazione marocchina, così come sarebbe dovuto avvenire in base all'art. 17 delle disposizioni preliminari al codice civile (trattandosi di un procedimento avviato precedentemente alla riforma del diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218/1995), già portatore del principio per il quale i rapporti di famiglia sono regolati dalle norme dello Stato al quale le parti appartengono. La Suprema Corte ha infatti ritenuto che la legge marocchina, non prevedendo l'istituto del riconoscimento della filiazione naturale (e anzi trattando siffatto concepimento alla stregua di un crimine), viola i principi generali di ordine pubblico italiano e internazionale e contrasta con esigenze di tutela del minore, richiamate tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti del minore.

La sentenza conferma una giurisprudenza consolidata in merito ai limiti all'applicazione del diritto straniero nei rapporti di famiglia. Si veda ad esempio una decisione di merito del Tribunale di Torino, 24 febbraio 1992, che aveva deciso che il diniego del nulla-osta alle nozze di una cittadina algerina con un cittadino italiano, qualora sia motivato da ragioni esclusivamente religiose, derivanti dai principi del diritto islamico, è contrario all'ordine pubblico italiano. Parimenti, il TAR dell'Emilia Romagna con sentenza n. 926/1994 aveva escluso la possibilità del riconoscimento della poligamia nell'ordinamento italiano, rigettando il ricorso avverso il diniego al ricongiungimento famigliare con una seconda moglie chiesto da un cittadino marocchino. In tema di patria potestà, si può citare una precedente decisione della Corte di Cassazione (27 febbraio 1985), secondo la quale l'art. 1169 del Codice civile iraniano, secondo cui i figli, in caso di separazione dei genitori, devono essere affidati al padre, a partire dall'età di due anni, contrasta con i principi di ordine pubblico italiano, atteso che, privilegiando solo e aprioristicamente il sesso dell'affidatario, e astraendo dalla sua concreta attitudine a prendersi cura della prole, è in palese contrasto con il divieto di discriminazione dei sessi.

Bollettino news aggiornato alla data del 08 dicembre 1999 e curato da Walter Citti, della segreteria dell'ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (tel. fax.040/382651).