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Trattamento
di coloro che ricevono il rigetto della domanda di regolarizzazione Il Ministero
dell'Interno ha precisato in una circolare del 28 ottobre 1999 quale debba
essere il trattamento di coloro che ricevono il rigetto della domanda di
regolarizzazione: http://www.provincia.torino.it/xatlante/index.htmhttp://www.provincia.torino.it/xatlante/index.htm
http://www.provincia.torino.it/xatlante/index.htmhttp://www.provincia.torino.it/xatlante/index.htm http://www.provincia.torino.it/xatlante/00start.htmhttp://www.provincia.torino.it/xatlante/00start.htmManuale pratico sulla legge 40/98
PARTE I ENTRARE IN ITALIA intestazintestaz1.
ENTRARE IN ITALIA Per entrare in Italia bisogna: - ottenere un visto di ingresso prima di lasciare la Cina - superare i controlli della polizia alle frontiere italiane Non è necessario il visto per chi si trova all'estero, ma ha già un permesso di soggiorno ancora valido. Se invece il permesso scade mentre si è all'estero, per tornare in Italia e rinnovarlo occorre chiedere il visto. Una particolare modalità d'ingresso, che consente di raggiungere un familiare già regolarmente soggiornante in Italia, è il ricongiungimento familiare. intestazintestaz1.1
il visto di ingresso Che cosa è il visto? E' un'autorizzazione rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane all'estero, che viene apposta sul passaporto e consente al cittadino straniero di entrare in Italia. Esistono diversi tipi di visto, che si differenziano secondo il motivo dell'ingresso. Senza un visto non è possibile entrare legalmente in Italia. Dove si richiede il visto per poter entrare in Italia? Alle ambasciate e ai consolati italiani in Cina, presentando i documenti specificamente richiesti per ciascun tipo di visto. Nella richiesta bisogna specificare il motivo per cui si vuole entrare in Italia. Il visto può essere rilasciato a un minore di 18 anni? Sì, ma se viaggia solo o accompagnato da persona che non esercita la potestà genitoriale o la tutela, bisogna presentare all'autorità diplomatica italiana il permesso scritto del genitore o del tutore. Come deve essere espresso dal consolato italiano il rifiuto del visto? Sempre con un provvedimento scritto e motivato, in una lingua comprensibile dall'interessato o, se non è possibile, in francese, inglese o spagnolo. Chi non può ottenere un visto di ingresso e non può in nessun caso entrare in Italia? Chi è già stato in Italia o in un altro dei Paesi aderenti al patto di Schengen (Fanno parte del patto di Schengen: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi bassi, Portogallo, Spagna e Svezia) e è stato espulso da uno di questi Paesi.Chi è segnalato nella banca dati delle polizie degli stati Schengen come persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza. Con un visto per entrare in Italia si possono attraversare altri paesi europei? Sì, si possono attraversare gli stati del patto di Schengen purché si arrivi in Italia entro 5 giorni dall'ingresso in uno o più altri paesi Schengen. Quali sono i principali tipi di visto? Visti d'ingresso per
lavoro Ogni anno il governo italiano stabilisce le quote d'ingresso dei lavoratori extracomunitari, cioè il numero massimo di domande di ingresso per lavoro e per ricerca di lavoro che possono essere accolte. Perciò chi chiede di entrare in Italia, anche se possiede i requisiti necessari e segue correttamente le procedure definite dalla legge, potrà ottenere il visto d'ingresso solo se vi sono ancora posti disponibili. Vi sono però alcune categorie particolari di lavoratori subordinati per i quali non si applica il limite delle quote d'ingresso: · dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia; · dipendenti di imprese operanti sul territorio italiano ammessi a svolgere in Italia compiti specifici e per un periodo di tempo determinato; · altri lavoratori di "alto livello"; · lettori universitari; · professori universitari e ricercatori che entrano in Italia per svolgere un'attività retribuita presso università, istituti di istruzione o di ricerca; · traduttori e interpreti; · collaboratori familiari che all'estero lavorano regolarmente da almeno un anno a tempo pieno per un cittadino italiano o europeo e che si trasferiscono in Italia per proseguire il rapporto di lavoro domestico; · artisti; · sportivi professionisti; · giornalisti. I visti per motivi di lavoro possono essere per: lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, ricerca di lavoro. *Visto per lavoro autonomo [ da precisare] Viene rilasciato a chi intende svolgere un'attività autonoma o professionale, a condizione che non si tratti di un'attività riservata dalla legge ai cittadini italiani e che sussista la cosiddetta reciprocità (cioè che sia possibile a un cittadino italiano svolgere la stessa attività in Cina). Ai familiari del titolare di questo visto può essere rilasciato un visto per "motivi familiari", con il divieto di lavorare in Italia. Se invece i familiari intendono lavorare, non possono entrare in Italia con il titolare del visto, ma dovranno restare in Cina e richiedere successivamente un visto di ingresso per ricongiungimento familiare (vedi capitolo in proposito). Documenti: 1) dimostrazione della disponibilità economica adeguata all'attività che si vuole intraprendere; 2) possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, con relativa attestazione dell'autorità cinese competente in data non anteriore a 3 mesi; 3) dimostrazione della disponibilità di una sistemazione alloggiativa in Italia; 4) reddito annuo superiore al livello minimo previsto dalla legge italiana per l'esenzione dai contributi sanitari oppure corrispondenti garanzie da parte di enti o cittadini italiani, o di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. *Visto per lavoro subordinato [da precisare] Viene rilasciato a chi intende svolgere in Italia un lavoro dipendente, ma solo su richiesta di un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante che intenda assumerlo a tempo determinato o indeterminato. Per la concessione dell'autorizzazione al lavoro e del visto d'ingresso è necessario che il lavoratore si trovi in Cina quando il datore di lavoro presenta la domanda. Documenti / procedura. Il datore di lavoro deve: 1) presentare una richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro, che verifica se il richiedente ha i requisiti previsti dalla legge per assumere il lavoratore; quando si presenta la richiesta occorre esibire copia del contratto individuale di lavoro stipulato con lo straniero e impegnarsi a garantire al lavoratore un'idonea sistemazione alloggiativa. 2) Dopo aver ottenuto questa autorizzazione, il datore di lavoro deve richiedere alla Questura di apporvi il nulla osta necessario al rilascio del visto e inviare questi documenti al lavoratore residente in Cina, che li porterà all'ambasciata o consolato italiano per richiedere il visto. L'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 6 mesi dalla data del rilascio. La legge prevede che se un datore di lavoro che intende assumere personale straniero non conosce personalmente nessun lavoratore residente all'estero, possa attingere a speciali liste di lavoratori riservate ai cittadini di Paesi che abbiano stipulato specifici accordi bilaterali con l'Italia (al momento la Cina non li ha stipulati). *Visto per lavoro stagionale Viene rilasciato a chi intende svolgere in Italia un lavoro stagionale - cioè di durata da un minimo di 20 giorni a un massimo di nove mesi nell'arco dell'anno - su richiesta di un datore di lavoro italiano, o straniero regolarmente soggiornante. Documenti / procedura. Analoga al visto d'ingresso per lavoro subordinato. *Visto per ricerca lavoro Viene rilasciato a chi intende venire in Italia, per un periodo di tempo determinato, per cercare un'occupazione. Anche per ottenere questo tipo di visto è necessario rientrare nel numero massimo annuo di lavoratori che possono entrare in Italia. L'ingresso per ricerca di lavoro può avvenire con due modalità diverse: 1. per persone chiamate in Italia in seguito alla richiesta nominativa da parte di un garante o sponsor, per potersi fermare un periodo di tempo e cercare lavoro. Possono essere garanti un cittadino italiano, o straniero regolarmente soggiornante, le Regioni, gli Enti Locali, le associazioni professionali, sindacali, di volontariato. Procedura: il garante deve presentare alla Questura una richiesta di autorizzazione all'ingresso entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto annuale sul numero degli ingressi consentiti (decreto sulla determinazione dei flussi d'ingresso); presentando la richiesta il garante deve dimostrare che provvederà all'alloggio e al mantenimento del titolare del visto per tutta la durata del permesso di soggiorno che gli verrà rilasciato. Quando ha ottenuto l'autorizzazione della Questura il garante deve inviarla al cittadino residente in Cina, che può richiedere il visto all'autorità consolare italiana. L'autorizzazione all'ingresso deve essere utilizzata entro 6 mesi dal rilascio. 2. Per stranieri residenti all'estero che si sono iscritti nelle apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane. Procedura: l'interessato può fare richiesta del visto al consolato italiano dopo che è scaduto il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto annuale sul numero degli ingressi consentiti e se vi sono ancora posti disponibili nella quota di ingressi consentita. Visto per affari Viene rilasciato a persone che viaggiano per motivi economici e commerciali, o per imparare o verificare il funzionamento di macchinari acquistati o da acquistare nell'ambito di contratti commerciali e/o di cooperazione industriale. Il richiedente deve dimostrare con adeguata documentazione la propria condizione di operatore economico - commerciale e l'effettiva finalità economico - commerciale del viaggio. Le rappresentanze diplomatiche italiane favoriscono la velocità delle procedure di rilascio dei visti a chi viaggia per affari, soprattutto se si tratta di persone direttamente note o attese e segnalate da imprese italiane positivamente conosciute. In caso contrario, prima di rilasciare il visto la rappresentanza italiana richiede documentate garanzie sull'affidabilità degli operatori italiani che invitano o sponsorizzano il richiedente. Può essere rilasciato anche a accompagnatori per ragioni di lavoro (collaboratori, segretari ecc.), ma solo dopo la verifica della loro condizione professionale e se il loro sostentamento in Italia viene garantito dal titolare del visto per affari. Il familiare convivente che accompagna il viaggiatore può ottenere un visto per motivi familiari. La validità del visto ha una durata da 90 a 365 giorni. Se il periodo è inferiore a 90 giorni, il visto per entrare in Italia per affari viene rilasciato come Visto Schengen Uniforme. Non da diritto a lavorare in Italia. Visto per cure mediche Viene rilasciato a chi chiede di entrare in Italia per sottoporsi a cure mediche presso istituzioni sanitarie italiane pubbliche o private. Può essere rilasciato anche a un accompagnatore. Ai minori di 18 anni viene rilasciato previo consenso di chi esercita la potestà genitoriale e a condizione che il minore viaggi con un accompagnatore. Documenti: 1) un certificato medico che attesti la necessità di sottoporsi a cure in Italia; 2) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, dove si indica il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta; 3) documentazione che provi la copertura economica del soggiorno in Italia e dei costi delle cure. Le prove possono riguardare: le disponibilità finanziarie del titolare del visto; una polizza assicurativa italiana o cinese che copra i costi del caso; l'impegno di un ente o di un privato a coprire le spese del soggiorno e della cura; 4) documentazione che provi la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore. Può avere durata breve fino a 90 giorni (visto valido in tutti i Paesi europei del patto di Schengen), o lunga oltre i 90 giorni (valido per l'Italia). Non da diritto a lavorare in Italia. Visto per studio Viene rilasciato a chi intende seguire un corso di studi superiori in Italia, oppure svolgere ricerche o altre attività culturali a carattere continuativo. Non può essere rilasciato ai minori di 14 anni. Neppure può essere rilasciato ai maggiori di 14 anni che intendano iscriversi a una scuola dell'obbligo. Visto d'ingresso per iscrizione a una scuola superiore. Deve essere richiesto alla rappresentanza diplomatica italiana presentando un'istanza con numerosi documenti, tra i quali in particolare il titolo di studio propedeutico al tipo di scuola cui si intende iscriversi, e una polizza assicurativa. Visto d'ingresso per iscrizione all'Università. Ogni anno un decreto ministeriale stabilisce il numero massimo di visti d'ingresso e permessi di soggiorno concedibili per studio presso una Università italiana; perciò chi chiede di entrare in Italia, anche se possiede i requisiti necessari e segue correttamente le procedure definite dalla legge, potrà ottenere il visto d'ingresso solo se vi sono ancora posti disponibili. Lo straniero deve in primo luogo presentare all'Università prescelta una domanda di preiscrizione per l'ammissione alle prove selettive di accesso previste per tutti i cittadini stranieri. Le procedure di iscrizione variano da un'Università all'altra (vedi capitolo L'istruzione degli adulti). Entro il mese di luglio ciascuna Università esamina le domande e compila un elenco degli stranieri ammessi alle prove, inviandolo alle rappresentanza diplomatiche italiane all'estero. Nell'elenco sono indicati la sede, la data e l'orario delle prove. A partire dal 29 luglio le rappresentanze diplomatiche italiane rilasciano il visto a chi presenta la relativa domanda, con tutta la documentazione necessaria, e figura nella lista degli ammessi alla pre selezione. Per ottenere il visto è necessaria una garanzia economica che può essere dimostrata: a) tramite una lettera di credito bancario di un istituto estero che assicuri la copertura di lire 1.000.000 mensili per almeno 6 mesi; b) tramite una certificazione che dimostri la disponibilità di lire 1.000.000 mensili per almeno 6 mesi presso un istituto bancario in Italia; c) eccezionalmente la rappresentanza diplomatica può accettare una garanzia economica basata su documenti quali la dichiarazione dei redditi, gli estratti bancari o dichiarazioni di garanzia fornite da enti locali, istituzioni e enti vari, sia italiani che stranieri. Visto per attività
sportiva Viene rilasciato allo sportivo professionista che intende esercitare la propria attività professionistica in base a contratti con società sportive con sede in Italia. Non è sottoposto al regime delle quote massime annue d'ingresso per lavoro. Il familiare convivente che accompagna lo sportivo può ottenere un visto per motivi familiari. Durata: da 90 a 365 giorni. Se il periodo è inferiore a 90 giorni, viene rilasciato come Visto Schengen Uniforme. Non da diritto a svolgere in Italia altre attività lavorative. Per un periodo inferiore a 90 giorni è possibile ottenere anche un visto per gara sportiva, che da diritto a partecipare sia a singole competizioni sia a una serie di manifestazioni sportive, professionistiche o dilettantistiche. Visto per lavoro
artistico Viene rilasciato sia per svolgere in Italia un'attività artistica autonoma, pur se vincolata da un contratto di lavoro, sia per poter lavorare con un contratto di lavoro subordinato. Non è sottoposto al regime delle quote massime annue d'ingresso per lavoro. Lavoro artistico
autonomo: il richiedente deve presentare al consolato o ambasciata italiana copia del contratto con la firma autenticata del gestore o impresario per il quale lavorerà in Italia. Se né l'artista cinese nè l'impresario italiano sono direttamente noti alla rappresentanza diplomatica italiana come persone di sicura affidabilità, il richiedente deve esibire copia di una "dichiarazione di responsabilità", indirizzata all'Ufficio Speciale Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo (USCLS) con cui l'impresario si impegna, in base al contratto, a non instaurare alcun rapporto di lavoro subordinato. Lavoro artistico
subordinato: la procedura è analoga a quella generale dell'ingresso per lavoro subordinato. In questo caso, però, la richiesta di autorizzazione al lavoro deve essere presentata dal datore di lavoro all'Ufficio Speciale di Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo (USCLS), dopo aver previamente ottenuto lo specifico nulla osta della Questura. Visto per adozione. Viene rilasciato ai minori di 18 anni che vengono in Italia per essere adottati da un cittadino italiano. Non da diritto a lavorare in Italia. Visto per motivi
familiari. Viene rilasciato a chi accompagna in Italia un familiare italiano, cittadino dell'Unione europea, o straniero titolare di un altro visto di ingresso. Tuttavia non può essere rilasciato quando il titolare del visto principale ha un visto per adozione, lavoro subordinato, reingresso, ricongiungimento familiare, tirocinio, motivi familiari (tranne il caso in cui il titolare del visto principale per motivi familiari sia coniuge di un cittadino comunitario residente in Italia con il quale intenda stabilirsi sul territorio italiano). Il visto per motivi familiari viene rilasciato alle seguenti categorie: a) coniuge; b) figli a carico minori di 18 anni e non coniugati; c) genitori a carico. Non da diritto a svolgere in Italia attività lavorativa, tranne nel caso del coniuge convivente di un non straniero residente in Italia. Visto per
ricongiungimento familiare. Vedi capitolo Il ricongiungimento familiare. Visto per turismo Viene rilasciato a chi intende entrare in Italia per viaggiare come turista. Documenti: occorre esibire un documento di viaggio valido di andata e ritorno, eventuali prenotazioni alberghiere, prove che dimostrino il possesso di mezzi sufficienti a coprire le spese di viaggio e di soggiorno. La rappresentanza diplomatica italiana può richiedere a propria discrezione ogni elemento o documento utile a valutare l'effettivo interesse del richiedente a rientrare in Cina. A chi viaggia in un gruppo organizzato può essere richiesta, se l'agenzia che organizza il viaggio è ritenuta affidabile, la semplice prova del pagamento totale o parziale delle spese. Durata massima del visto per turismo: 90 giorni. Visto di reingresso Viene rilasciato ai titolari di un regolare permesso di soggiorno che rientrano in Italia da un paese non europeo e si trovano in una delle seguenti condizioni: 1. mancanza del permesso di soggiorno per motivi vari (furto, smarrimento, dimenticato in Italia ecc.); 2. possesso di un regolare permesso di soggiorno scaduto da meno di 60 giorni. Visti Schengen Uniformi
per transito Vengono rilasciati dall'autorità diplomatica italiana, ma sono validi anche per gli altri Stati membri del patto di Schengen, a singoli o gruppi in transito sul territorio di uno o più degli Stati Schengen per raggiungere uno Stato terzo. E' consentito transitare una, due o eccezionalmente più volte purché la durata di ciascun transito non sia superiore a 5 giorni. Il transito aeroportuale è valido 0 giorni, cioè solo per scali aerei inferiori alle 24 ore. intestazintestaz1.2
i controlli alle frontiere italiane Da dove è consentito entrare in Italia? Solo attraverso i valichi di frontiera appositamente costituiti e sorvegliati dalla polizia italiana. Quali documenti bisogna presentare alla polizia di frontiera italiana? 1. Documento d'identità valido per l'espatrio (passaporto o altro); 2. Visto di ingresso; 3. Dimostrazione che si hanno mezzi economici sufficienti a mantenersi in Italia per la durata del soggiorno e per il ritorno. Possono servire a questo scopo: valuta, carte di credito valide per l'estero, documentazione bancaria, eventuali rapporti di lavoro in atto; documentazione che provi l'esistenza delle garanzie in Italia, per chi possiede un visto che consente l'ingresso con prestazione di garanzia (visto per ricerca lavoro o per cure mediche). Cosa succede a chi si presenta alla frontiera senza i documenti richiesti dalla legge italiana, o viene individuato come persona indesiderabile, o tenta di entrare clandestinamente in Italia? Viene respinto alla frontiera. Cosa succede a chi viene respinto alla frontiera? La polizia impedisce l'ingresso in Italia e la persona respinta viene rimandata indietro. Se lo straniero è arrivato in Italia con un mezzo di trasporto collettivo (treno, aereo, nave, bus) questo è tenuto a riprenderlo immediatamente e a ricondurlo nello Stato di provenienza, anche se si tratta di un viaggiatore clandestino; questo obbligo però non sussiste se lo straniero presenta domanda di asilo politico. La legge prevede sanzioni per i responsabili dei mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri che non accertano se la persona che viaggia con regolare biglietto ha i documenti necessari per entrare in Italia. Cosa succede se non è possibile eseguire subito il respingimento alla frontiera? Alcuni motivi possono impedire il respingimento immediato: · se bisogna soccorrere lo straniero (ad esempio perché è malato o ferito); · se bisogna accertare la sua nazionalità o identità; · se bisogna acquisire un documento di viaggio; · se non è disponibile un mezzo di trasporto adatto. In questi casi lo straniero respinto viene trattenuto in un Centro di Permanenza Temporaneo, solo per il tempo strettamente necessario a superare le difficoltà che impediscono il respingimento e comunque per non più di 30 giorni. I Centri di Permanenza Temporanea sono strutture di reclusione istituite appositamente per gli stranieri che vengono allontanati dal territorio italiano. Chi viene trattenuto in un Centro ha il diritto di corrispondere con l'esterno, anche telefonicamente; non si può allontanare dal Centro e può ricevere visite solo con i limiti stabiliti dai regolamenti. Chi ha avuto un respingimento alla frontiera può entrare in Italia? Sì, se chiede di entrare possedendo tutti i documenti e i requisiti per l'ingresso previsti dalla legge. Il respingimento infatti, a differenza dell'espulsione, non comporta il divieto di rientro sul territorio italiano. Chi non può essere respinto alla frontiera italiana? Non può essere respinto alla frontiera chi sarebbe mandato in un Paese dove può essere per qualunque motivo perseguitato. In ogni caso, non può essere respinto chi presenta domanda di asilo politico alle autorità di frontiera. intestazintestaz1.3
il ricongiungimento familiare Chi ha diritto al ricongiungimento familiare? Lo straniero in possesso di un regolare permesso di soggiorno, della durata di almeno un anno, per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo, motivi religiosi, oppure il titolare di una carta di soggiorno. Quali membri della famiglia possono essere ricongiunti? · Il ricongiungimento può essere richiesto per i seguenti familiari: · il coniuge; · i figli minori di 18 anni, anche se sono nati fuori dal matrimonio o se sono figli del coniuge di chi fa la richiesta. I figli devono essere a carico del richiedente e non coniugati; · i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela, alle stesse condizioni previste per i figli; · i genitori a carico del richiedente; · i parenti entro il terzo grado, a carico del richiedente e inabili al lavoro secondo la legislazione italiana. Quali requisiti sono necessari per poter fare una richiesta di ricongiungimento familiare? Chi fa la richiesta deve possedere: · un alloggio affittato con un regolare contratto o di proprietà, e con caratteristiche adeguate, secondo le norme italiane, ad accogliere un nucleo familiare; · un reddito annuo di almeno 6.593.000 lire (attuale importo annuo dell'assegno sociale) se si richiede il ricongiungimento di un solo familiare; un reddito pari al doppio (13.186.000 lire) se si richiede il ricongiungimento di due o tre familiari; un reddito pari al triplo (19.779.000 lire) se si richiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Per calcolare queste cifre si tiene conto non solo del reddito del richiedente, ma anche di quello dei familiari che convivono con lui. Come si fa la richiesta di ricongiungimento? Bisogna presentare una domanda di nulla osta per il ricongiungimento alla Questura della città in cui si abita, allegando una documentazione che dimostri il possesso dei requisiti richiesti. La Questura rilascia al richiedente una copia della domanda, con il timbro datario. Quali documenti bisogna allegare alla richiesta di ricongiungimento? Per quanto riguarda la casa: a) copia del contratto di affitto o dell'atto di proprietà; b) se il richiedente abita presso il datore di lavoro, una dichiarazione autenticata del titolare dell'abitazione che attesta il consenso al ricongiungimento dei familiari, indicandoli per nome; c) nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni al seguito di uno dei genitori, consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore abiterà; d) certificato del Comune che attesti l'idoneità dell'alloggio ad accogliere la famiglia. I documenti utili a dimostrare l'idoneità dell'alloggio sono diversi a seconda del luogo di residenza: alcuni Comuni infatti la accertano con un sopralluogo di tecnici che verificano, ad esempio, la sicurezza degli impianti elettrici e del gas, la presenza del bagno ecc., e rilasciano l'attestazione di idoneità da presentare alla Questura. Nei Comuni che non hanno attivato questa procedura, invece, è sufficiente una dichiarazione del richiedente sull'abitabilità dell'alloggio per il nucleo familiare, sulla base di questa autocertificazione il Comune rilascia il certificato da presentare alla Questura. Per quanto riguarda il reddito: la documentazione da presentare varia a seconda del tipo di permesso di soggiorno e del lavoro svolto da chi fa la richiesta: · per i lavoratori subordinati: a) contratto di lavoro o dichiarazione con firma autenticata del datore di lavoro dove si specificano il tipo di lavoro, la durata e l'importo del reddito annuo; b) il CUD (ex modello 101) o il modello Unico (ex modello 740); c) eventuale documentazione che dimostri il reddito proveniente da altre fonti o il reddito del familiare convivente; · per i soci lavoratori di cooperativa: a) fotocopia del libretto matricola; b) visura camerale della società cooperativa; c) verbale di assemblea con l'ammissione a socio; d) dichiarazione della cooperativa sul perdurare del rapporto lavorativo; e) fotocopia dell'ultima busta paga; · per i lavoratori autonomi: a) a seconda dei casi, licenza o autorizzazione, iscrizione all'albo professionale, registrazione al REC (registro esercenti il commercio), iscrizione alla Camera di Commercio; b) dichiarazione dei redditi sul modello Unico; c) eventuale documentazione che dimostri il reddito proveniente da altre fonti o il reddito del familiare convivente; · per i titolari di soggiorno per studio: documentazione relativa al reddito da lavoro, da borsa di studio o proveniente da altre fonti. In quanto tempo la Questura deve rispondere alla richiesta di nulla osta? Se dopo 90 giorni dalla richiesta di nulla osta la Questura non ha ancora dato risposta, il familiare che si trova in Cina e deve ricongiungersi ha il diritto di richiedere il visto d'ingresso direttamente al consolato o all'ambasciata italiana, esibendo la copia della domanda presentata alla Questura e tutti i documenti necessari. Cosa succede dopo che la Questura ha concesso il nulla osta per il ricongiungimento? La Questura rilascia al richiedente il nulla osta e, nello stesso tempo, lo comunica al consolato o all'ambasciata italiana in Cina che dovrà rilasciare ai familiari il visto d'ingresso. Chi ha fatto la richiesta deve inviare il nulla osta ai familiari in Cina, che si presentano al consolato o all'ambasciata italiana con tutti i documenti idonei ad attestare il loro vincolo di parentela con il familiare che si trova in Italia (ad esempio: certificato di matrimonio, atto di nascita dei figli ecc.) e la loro effettiva condizione di persone a suo carico. Quindi l'autorità diplomatica italiana rilascia un visto d'ingresso per ricongiungimento. Si può fare ricorso contro il diniego del nulla osta? Sì, contro un provvedimento di diniego della Questura (che deve comunque essere emesso entro 90 giorni dalla richiesta) l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede. Se il pretore accoglie il ricorso, può disporre il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento anche senza il nulla osta della Questura. Quale documento di soggiorno viene rilasciato a chi entra in Italia con un visto per ricongiungimento familiare? Un permesso di soggiorno per motivi familiari (per le caratteristiche di questo permesso di soggiorno, vedi la scheda "Il permesso di soggiorno"). A chi entra in Italia per ricongiungersi con uno straniero titolare di carta di soggiorno viene rilasciata direttamente una carta di soggiorno. Un genitore naturale residente all'estero, può chiedere di entrare in Italia per ricongiungersi con un figlio minorenne regolarmente soggiornante? Sì. In questo caso si applicano condizioni di particolare favore al normale percorso del ricongiungimento: al genitore non viene richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti dell'alloggio e del reddito per poter ottenere il ricongiungimento; ma dovrà dimostrarli entro un anno dall'ingresso in Italia. PARTE II intestazintestazFERMARSI
IN ITALIA 2. Fermarsi in Italia Per fermarsi un periodo di tempo, più o meno lungo a seconda dei casi, dopo essere entrati in Italia è necessario richiedere un permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dal momento dell'ingresso. Chi non rispetta le norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri in Italia, o tiene una condotta socialmente pericolosa, può essere espulso dal territorio italiano. intestazintestaz2.1
il permesso di soggiorno Cos'è il permesso di soggiorno? E' un documento che consente agli stranieri entrati regolarmente in Italia di soggiornare per un periodo di tempo, specificato nel permesso. Nel documento viene precisato il motivo del soggiorno, che di regola corrisponde a quello del visto d'ingresso. Esistono numerosi tipi di permesso di soggiorno: alcuni consentono di svolgere unicamente le attività precisate nel documento stesso, altri consentono invece di svolgere anche altri tipi di attività. E' inoltre possibile, limitatamente ad alcuni casi, modificare il motivo del soggiorno, chiedendo una conversione del proprio permesso di soggiorno in un permesso di altro tipo. Dove si richiede il permesso di soggiorno? Alla Questura del luogo in cui ci si vuole fermare. L'interessato deve presentarsi personalmente per fare la richiesta; solo in alcuni casi la richiesta può essere presentata da altri in vece dell'interessato. Il permesso deve essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia; chi non rispetta questa scadenza, se non per cause di forza maggiore (ad esempio incidente, ricovero in ospedale), incorre nel reato di irregolarità del soggiorno. Quali documenti bisogna presentare alla Questura per richiedere il permesso di soggiorno? Questi documenti devono essere presentati per richiedere qualunque permesso di soggiorno: Visto d'ingresso Passaporto valido Fotocopia del passaporto Tre fotografie formato tessera Marca da bollo da 20.000 lire Può essere necessario presentare alla Questura anche altri documenti, che variano a seconda del tipo di permesso richiesto. A cosa serve il permesso di soggiorno? Serve alla persona immigrata per dimostrare che si trova legalmente in Italia, per accedere ad alcuni diritti e servizi (ad esempio l'iscrizione nelle liste anagrafiche, le cure del servizio sanitario pubblico), e per poter compiere le attività specificate nel motivo del permesso di soggiorno (ad esempio lavorare se è un soggiorno per lavoro). E' importante ricordare che in molti casi è vietato svolgere attività diverse da quelle specificate nel motivo del soggiorno, e che alcuni permessi di soggiorno non consentono di lavorare in Italia. Dopo quanto tempo scade la validità del permesso di soggiorno? La durata del permesso viene decisa dalla Questura, con limiti massimi previsti dalla legge e diversi per i diversi tipi di permesso. Casi particolari: i familiari extracomunitari di un cittadino comunitario ricevono un permesso di soggiorno di durata pari a quello del capofamiglia; gli stranieri extracomunitari coniugati con un cittadino italiano e residenti in Italia da più di 3 anni ricevono la carta di soggiorno. Cosa bisogna fare quando il permesso di soggiorno sta per scadere? Bisogna ritirare il modulo di "richiesta di proroga" alla Questura e presentarsi personalmente con il modulo compilato e una marca da bollo da 20.000 lire almeno 30 giorni prima della data di scadenza del permesso e comunque non oltre 60 giorni dopo la scadenza Il nuovo permesso di soggiorno dovrebbe essere rilasciato dalla Questura non oltre 20 giorni dopo la presentazione della richiesta, ma di fatto i tempi di attesa sono quasi sempre più lunghi. Per quanto tempo può essere prorogato un permesso di soggiorno? Per una durata non superiore al doppio della validità del permesso iniziale; ad esempio: un permesso valido per 2 anni può essere rinnovato con una scadenza non superiore a 4 anni. Si può cambiare la motivazione del permesso di soggiorno? Sì, anche se solo per alcuni tipi di soggiorno definiti per legge, è possibile rinnovare il permesso chiedendone la conversione in un permesso di altro tipo. Il rinnovo non deve essere richiesto necessariamente alla scadenza del precedente permesso di soggiorno. Bisogna comunicare alla Questura i cambiamenti dei dati riportati nel permesso di soggiorno? Sì. Il cambiamento del domicilio abituale deve essere comunicato alla Questura entro 15 giorni. Occorre inoltre comunicare cambiamenti riguardanti la composizione del nucleo familiare presente in Italia, il datore di lavoro, il tipo di lavoro. In questi casi si deve richiedere l'aggiornamento del permesso di soggiorno. Bisogna portare sempre con sé il permesso di soggiorno? Sì, in originale o in fotocopia. In caso di controlli, anche per strada, è obbligatorio mostrare su richiesta ai poliziotti il permesso o la carta di soggiorno, oppure il passaporto o la carta d'identità italiana. Per non avere portato con sé i documenti senza giustificato motivo, o per il rifiuto di mostrarli, si viene puniti con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a 800.000 lire. I minorenni possono avere un permesso di soggiorno? Fino al compimento del 14° anno non sono personalmente titolari di un permesso di soggiorno, ma vengono scritti sul permesso di soggiorno di uno o di entrambi i genitori (conviventi con il minore) o del tutore. Al compimento del 14° anno al minorenne convivente con uno o entrambi i genitori regolari viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino ai 18 anni d'età. Al compimento del 18° anno lo straniero regolare può richiedere un permesso di soggiorno per il motivo della sua presenza in Italia (studio, lavoro ecc.). Per le norme sul soggiorno in Italia dei minori irregolari, si veda il capitolo I figli. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato? Sì, la Questura può rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno se vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno (diversi a seconda del tipo di permesso richiesto), a meno che si tratti di irregolarità amministrative superabili. Contro il rifiuto del permesso di soggiorno si può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica del rigetto. Il permesso di soggiorno può essere revocato? Sì, la Questura può revocare il permesso di soggiorno se vengono a mancare alcuni dei requisiti necessari per possederlo, o se la presenza dello straniero è ritenuta contraria all'interesse pubblico (anche in seguito alla segnalazione della polizia di un altro Paese del patto di Schengen). Contro la revoca del permesso di soggiorno si può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica della revoca. Quali sono i principali tipi di permesso di soggiorno? Permesso di soggiorno per lavoro autonomo [da precisare] Viene rilasciato a chi è entrato in Italia con un visto per lavoro autonomo e consente di esercitare le attività di lavoro autonomo indicate nel visto. Il primo permesso viene rilasciato per "perfezionamento pratiche di lavoro autonomo" ed è valido fino al completamento delle procedure amministrative necessarie a poter esercitare l'attività prescelta. Infatti è importante tenere presente che in Italia per poter aprire un'attività commerciale o produttiva, o per esercitare una professione, è obbligatorio seguire alcune procedure burocratiche che abilitano all'esercizio di queste attività: domande agli organi competenti, iscrizioni in appositi albi o registri, prove d'esame. La procedura varia a seconda dell'attività, perciò è opportuno informarsi presso: a) la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) della provincia di residenza - le sedi si trovano in tutte le città capoluogo di Provincia - per quanto riguarda le procedure di apertura di attività commerciali o artigianali quali ad esempio negozi, ristoranti, laboratori; b) la C.C.I.A.A., gli Enti competenti in ciascuno specifico ambito professionale o i singoli Ordini Professionali, per quanto riguarda l'esercizio di attività professionali. Presentando alla Questura la documentazione relativa alla conclusione di queste procedure viene rilasciato un secondo permesso di soggiorno, valido per esercitare effettivamente l'attività. E' ancora da notare che i locali usati per l'esercizio di alcune attività devono rispettare le norme sull'igiene e la sicurezza (caratteristiche della cucina dove si prepara il cibo, areazione dei locali, impianti elettrici ecc.); in caso di un controllo da parte dei vigili inviati dal Comune, i locali non a norma vengono chiusi. Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella del secondo rilascio, e a condizione che l'interessato dimostri di possedere risorse adeguate per l'esercizio dell'attività e di disporre di un reddito annuo. Lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari può avviare le procedure di abilitazione alle attività di lavoro autonomo senza chiedere preventivamente alla Questura un permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Solo a conclusione di queste procedure deve comunicare alla Questura il cambiamento di attività, perché venga annotato sul permesso di soggiorno. Permesso di soggiorno per lavoro subordinato [da precisare] Viene rilasciato a chi è entrato in Italia con un visto per lavoro subordinato, presentando alla Questura l'autorizzazione al lavoro rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro o il nulla osta di avviamento al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego. Consente di svolgere specificamente l'attività e le mansioni indicate nell'autorizzazione o nel nulla osta. Consente inoltre di avviare le pratiche per richiedere l'abilitazione allo svolgimento di un'attività autonoma. Il permesso è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella iniziale. Per il rinnovo è necessario dimostrare di avere un reddito annuo pari almeno all'importo dell'assegno sociale (attualmente pari a 6.593.000 lire annue) che può provenire da lavoro dipendente, lavoro autonomo o altre fonti legittime di reddito. Chi perde il posto di lavoro ha il diritto di iscriversi nella lista speciale di collocamento per lavoratori extracomunitari disoccupati per il restante periodo di validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore a un anno. In generale il lavoratore subordinato straniero ha parità di diritti con il lavoratore italiano per tutto quanto riguarda sia le normative sul lavoro sia le previdenze per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le previdenze è importante ricordare che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare all'INPS (Istituto nazionale della Previdenza Sociale) un contributo mensile - che deve essere indicato nella busta paga del lavoratore - finalizzato a assicurare il lavoratore per: malattia. Il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro quando è malato, mantenendo la retribuzione durante i giorni di malattia, dietro attestazione del medico di base. Maternità. La lavoratrice dipendente ha il diritto di astenersi dal lavoro, mantenendo lo stipendio, per i 2 mesi antecedenti e i 3 mesi seguenti il parto. Può inoltre chiedere una "maternità anticipata" fin dal primo mese di gravidanza per documentati motivi di salute. L'astensione dal lavoro dopo il terzo mese di vita del bambino è possibile fino al compimento del primo anno, ma con una diminuzione progressiva dello stipendio. Invalidità. Vecchiaia. Dopo il numero di anni di lavoro prescritti dalla legge il lavoratore ha diritto a una pensione proporzionale agli anni lavorati e ai contributi versati, parametrata sullo stipendio percepito negli ultimi anni di vita lavorativa. Disoccupazione per perdita del posto del lavoro non dipendente dalla volontà del lavoratore. Il datore di lavoro ha inoltre i seguenti obblighi: iscrizione del lavoratore all'INAIL (Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per assicurarlo contro gli infortuni e le malattie causati dal lavoro. Corresponsione degli assegni familiari. il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere al lavoratore capofamiglia una somma di denaro (non è a carico del datore, ma dell'INPS), in aggiunta allo stipendio mensile, per ciascun figlio e per i familiari a carico residenti in Italia, e più precisamente: a) per i figli fino al compimento del 18° anno d'età; b) fino al 21° anno se il figlio frequenta una scuola media o professionale o se è occupato come apprendista; c) per tutta la durata del corso di studi, ma in ogni caso non oltre il 26° anno d'età, se il figlio frequenta l'Università o un altro tipo di scuola superiore cui si accede con il diploma di scuola media di secondo grado; d) per il coniuge, i genitori e altri eventuali familiari a carico (fratelli, sorelle o nipoti se il padre è deceduto o ha un'invalidità permanente al lavoro); e) senza limiti d'età se i figli o gli altri familiari a carico non possono lavorare a causa di una malattia fisica o mentale. I lavoratori extracomunitari che lasciano definitivamente l'Italia hanno il diritto di richiedere all'INPS la liquidazione dei contributi versati in loro favore, con la maggiorazione del 5% annuo. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze uno straniero senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato, è passibile di arresto da 3 mesi a 1 anno o di una ammenda da 2.000.000 a 6.000.000. Il datore di lavoro che impiega lavoratori, italiani o stranieri, senza regolare contratto e senza versare per loro i contributi previdenziali è punito dalla legge (è il cosiddetto lavoro nero). I minorenni possono lavorare, ma solo dopo il compimento del 15° anno d'età e nel rispetto delle specifiche normative sul lavoro minorile (vedi capitolo I figli). Permesso di soggiorno per ricerca lavoro Viene rilasciato a chi è entrato in Italia con un visto per ricerca lavoro. Consente l'iscrizione per un anno alle liste di collocamento per disoccupati. Permesso di soggiorno per attività sportiva Si rilascia a chi ha un visto d'ingresso per attività sportiva. Documenti: lettera della società sportiva che attesti il rapporto di lavoro sportivo in corso; fotocopia della Federazione sportiva riconosciuta dal CONI. Durata: 3 mesi se per un periodo di prova, 1 o 2 anni. Non consente di lavorare in altri settori. Permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel settore spettacolo Si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto d'ingresso per lavoro artistico. Documenti: autorizzazione al lavoro nel settore dello spettacolo. Durata: uguale a quella dell'autorizzazione al lavoro. In caso di estinzione del rapporto di lavoro, può essere rilasciato uno speciale permesso di soggiorno per attesa ingaggio della durata di 30 giorni, prorogabile solo dimostrando che non si è trovato un altro ingaggio a causa di malattia documentata da un certificato del medico dell'ASL. Non consente di lavorare in altri settori. Permesso di soggiorno per studio Si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto per studio e consente di frequentare solo il corso di studi specificato nella richiesta di visto. Allo studente che entra in Italia avendo richiesto la preiscrizione all'Università viene rilasciato un primo permesso di soggiorno che dura fino al 31 dicembre dell'anno in corso e serve per poter sostenere la prova di selezione necessaria per l'ammissione al corso di studi. Solo chi supera la prova e viene ammesso al corso di studi ottiene un secondo permesso di soggiorno per studio, rinnovabile alla scadenza di ogni anno scolastico. In ogni caso il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata del corso di studi. Documenti specifici per ottenere il rinnovo: certificato della segreteria della scuola che dimostri l'iscrizione; documentazione che dimostri il possesso di un'assicurazione per le cure ospedaliere urgenti; documentazione che dimostri che per l'anno successivo si continua a possedere la garanzia economica di 1 milione mensili, o borsa di studio, per almeno 6 mesi; certificato dell'Università che dimostri gli esami sostenuti. Non può ottenere la proroga del permesso per studio: chi non ha superato almeno 2 esami nel corso dell'ultimo anno accademico; gli studenti medi o superiori respinti per la seconda volta e che non possono più essere reiscritti; gli studenti medi o superiori che, per l'elevato numero di assenze, non sono stati classificati nelle votazioni finali. Il titolare di un permesso per studio può svolgere attività lavorativa, mentre è studente, purchè non superi un limite massimo annuo di 25 ore lavorate alla settimana. Il permesso per studio può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, purché rientri nel numero massimo di lavoratori immigrati che ogni anno può essere accolto in Italia e la richiesta di conversione sia presentata prima della scadenza del permesso. Permesso di soggiorno per motivi familiari Viene rilasciato: a chi è entrato in Italia con un visto per ricongiungimento familiare o per ricongiungimento al figlio minorenne; a chi già soggiorna regolarmente in Italia da almeno un anno e sposa sul territorio italiano un cittadino italiano, o un cittadino dell'Unione Europea, o un cittadino non comunitario titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata di almeno un anno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, studio; a chi è coniugato e convivente con un cittadino italiano; al genitore straniero di un minorenne italiano residente in Italia, purchè il genitore non sia stato privato della potestà dal Tribunale per i Minorenni. Consente di: iscriversi a corsi di studio o di formazione professionale; iscriversi alle liste di collocamento per i disoccupati; svolgere un lavoro subordinato o autonomo; fruire dei servizi sanitari e assistenziali pubblici. Durata: uguale al permesso di soggiorno del familiare che ha chiesto il ricongiungimento e rinnovabile insieme a questo. Se il familiare è un cittadino italiano, europeo, o uno straniero titolare di carta di soggiorno, invece del permesso per motivi familiari viene rilasciata una carta di soggiorno, se non vi sono condizioni di legge che lo impediscono. In caso di separazione legale, scioglimento del matrimonio, o per il figlio che al compimento di 18 anni non può ottenere la carta di soggiorno, questo permesso può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio. Permesso di soggiorno per attesa di adozione Si rilascia al minorenne entrato in Italia con un visto per adozione, per il periodo di "affidamento preadottivo" . Dura 2 anni. Con la sentenza del Tribunale per i Minorenni che dichiara l'adozione il minore adottato acquista la cittadinanza italiana. Permesso di soggiorno per affidamento Può essere rilasciato al minorenne in stato di abbandono, cioè che si trova in Italia senza un genitore o un tutore, oppure al minorenne in "affido temporaneo". Permesso di soggiorno per cure mediche Si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto d'ingresso per cure mediche e al suo accompagnatore. Può essere richiesto alla Questura anche da un familiare del richiedente o da un altro incaricato. Ha una durata uguale a quella indicata nel visto per la cura, ed è rinnovabile documentando la necessità di prolungare la cura. Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale Si rilascia a chi decide di sottrarsi a un'organizzazione criminale, in particolare relativa alla prostituzione o a altri reati gravi, e può decidere anche di collaborare con la polizia italiana per individuare i responsabili dell'organizzazione. Il titolare di questo permesso viene inserito in un programma di assistenza e integrazione sociale gestito dai servizi sociali territoriali. Consente di: fruire dei servizi di assistenza pubblica; iscriversi a un corso di studi; iscriversi alle liste di collocamento per disoccupati; svolgere un lavoro subordinato. Dura 6 mesi, ma può essere prorogato, e convertito in permesso per lavoro o per studio. Può essere revocato se il programma di integrazione sociale viene interrotto o se la persona si comporta in modo incompatibile con le finalità del programma stesso. Permesso di soggiorno per turismo Si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto per turismo. Dura 3 mesi e non può essere prorogato se non in casi eccezionali (comprovati motivi di famiglia, malattia) e purchè lo straniero dimostri di potersi mantenere in Italia durante il soggiorno. Non consente di lavorare e non può essere convertito in un altro tipo di permesso (tranne che in caso di matrimonio e convivenza con un cittadino italiano). Permesso di soggiorno per attesa emigrazione in altro stato Si rilascia a chi ha un visto di ingresso per transito o altra documentazione che dimostri che è di passaggio in Italia allo scopo di perfezionare le pratiche per ottenere il visto di ingresso in un altro Stato (soprattutto USA, Australia, Canada). Dura 6 mesi, è prorogabile. Non consente di lavorare. Permesso di soggiorno per richiesta di asilo Si rilascia a chi è entrato in Italia presentando la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Di solito vale 3 mesi, ma è rinnovabile fino alla conclusione della procedura di richiesta dell'asilo politico. Il richiedente può ricevere un contributo economico dallo Stato, ma non può lavorare. intestazintestaz2.2
la carta di soggiorno Cos'è la Carta di Soggiorno? E' un documento che consente di vivere in Italia a tempo indeterminato. Viene rilasciata all'immigrato che soggiorna regolarmente in Italia da almeno 5 anni e dimostra di avere un reddito sufficiente a mantenere sé stesso e i familiari a carico. Se il richiedente convive in Italia con il proprio nucleo familiare già regolarmente residente, la carta di soggiorno viene concessa anche al coniuge e ai figli minori. Quali diritti da la Carta di Soggiorno? Svolgere qualsiasi attività lavorativa, escluse quelle espressamente riservate ai cittadini italiani. Accedere a tutti i servizi e le prestazioni pubbliche, comprese quelle sanitarie e previdenziali. La Carta di Soggiorno può essere revocata? Sì, la Questura può revocarla se lo straniero subisce una condanna penale anche non definitiva per diversi specifici reati. Si può fare ricorso contro il rifiuto del rilascio o contro la revoca della carta di Soggiorno? Sì, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni. Il titolare di una Carta di Soggiorno può essere espulso? Sì, ma solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, oppure dopo che gli è stata revocata la carta, se non può ottenere un permesso di soggiorno. intestazintestaz2.3
l'espulsione Per quali motivi uno straniero può essere espulso dall'Italia? Espulsione per ingresso clandestino. Viene disposta dal Prefetto nei confronti di chi entra in Italia senza visto d'ingresso e aggirando i controlli alle frontiere. Espulsione per irregolarità del soggiorno. Viene disposta dal Prefetto nei confronti di chi: a) dopo un ingresso con regolare visto è rimasto in Italia più di 8 giorni lavorativi senza richiedere alla Questura il permesso di soggiorno, a meno che il ritardo nella richiesta non sia dipeso da cause di forza maggiore; b) è rimasto in Italia quando il permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato; c) è rimasto in Italia quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni senza aver richiesto il rinnovo (che deve essere richiesto almeno 30 giorni prima della scadenza). Espulsione per sospetta pericolosità sociale. Viene disposta dal Prefetto nei confronti di chi: a) può essere ritenuto abitualmente dedito a traffici delittuosi; b) in base all'osservazione della condotta e del tenore di vita, si può ritenere che viva abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose; c) debba ritenersi dedito a reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica dei minorenni o la sanità, la sicurezza, la tranquillità pubblica; d) è indiziato di appartenenza a associazioni di tipo mafioso. In tutti questi casi non è richiesto un controllo del giudice sull'effettiva pericolosità dello straniero prima di emanare il decreto di espulsione. Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Viene disposta dal Ministro dell'Interno nei confronti di chi può mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza interna dello Stato italiano. E' l'unico tipo di espulsione valida anche nei confronti delle categorie di persone che in nessun altro caso possono essere espulse (se si tratta di minorenni, la competenza è del Tribunale per i Minorenni). Quali categorie di persone non possono essere espulse dall'Italia? I minori di 18 anni; i titolari della carta di soggiorno (se non è stata revocata); i coniugi, o parenti entro il 4° grado, di un cittadino italiano con cui convivono; le donne in stato di gravidanza e nei primi 6 mesi di vita del bambino. In che modo l'espulsione viene comunicata all'interessato? Con un decreto scritto contenente le motivazioni dell'espulsione e le modalità di impugnazione del provvedimento. Il decreto deve essere tradotto in una lingua conosciuta dall'interessato o, se non è possibile, in francese, inglese o spagnolo. Deve essere notificato, cioè consegnato personalmente al destinatario. In che modo viene eseguita l'espulsione? L'espulsione può essere eseguita in due diversi modi, a seconda del motivo e della decisione dell'autorità che emette il decreto: 1. Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera. In questo caso lo straniero viene condotto subito alla frontiera dalle forze polizia e fatto uscire dal territorio italiano con un idoneo mezzo di trasporto. Se non è possibile condurlo subito alla frontiera, viene portato in un Centro di permanenza Temporanea. 2. Intimazione a lasciare l'Italia entro 15 giorni. Chi non ha lasciato il territorio italiano allo scadere dei 15 giorni, se nel frattempo il provvedimento non è stato revocato o annullato, riceve una disposizione di accompagnamento alla frontiera e può essere trattenuto in un Centro di Permanenza Temporanea. In particolare: l'espulsione per ingresso clandestino può essere eseguita sia con accompagnamento immediato sia con intimazione a andarsene entro 15 giorni. L'intimazione viene disposta in genere nei confronti di chi è in possesso di validi documenti di identità e di nazionalità, e in tutti i casi per chi può dimostrare di essere entrato in Italia prima del 27 marzo 1998 (data di entrata in vigore della nuova legge sull'immigrazione). L'espulsione per irregolarità del soggiorno viene eseguita sempre con l'intimazione a lasciare l'Italia entro 15 giorni. L'espulsione per sospetta pericolosità sociale può essere eseguita sia con accompagnamento immediato sia con intimazione a andarsene entro 15 giorni. L'accompagnamento viene disposto se il Prefetto, sulla base di circostanze obiettive da indicare nella motivazione del decreto di espulsione, ritiene ci sia il concreto pericolo che l'interessato si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Viene eseguita sempre con accompagnamento immediato. Cosa sono i Centri di Permanenza Temporanea? Sono strutture di reclusione nei quali la persona che ha ricevuto un decreto di espulsione può essere trattenuta per il tempo strettamente necessario a rimuovere eventuali ostacoli che ne rendano impossibile l'uscita dal territorio italiano, quali in particolare: necessità di accertare la nazionalità o l'identità; difficoltà nell'acquisire i documenti di viaggio; mancanza di un mezzo di trasporto adatto. Il trattenimento in un Centro viene disposto nei confronti di chi ha ricevuto un decreto di espulsione con accompagnamento immediato. Per chi ha l'espulsione tramite intimazione ci può essere trattenimento solo se, trascorsi 15 giorni, non ha lasciato l'Italia, o se c'è il rischio concreto che chi è stato espulso per soggiorno irregolare si sottragga al provvedimento (il rischio viene valutato sulla base di circostanze obiettive .riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo). In un Centro di Permanenza Temporanea si ha il diritto di corrispondere con l'esterno, anche telefonicamente. Non ci si può allontanare dal Centro e si possono ricevere visite solo nei limiti consentiti dal regolamento. La persona trattenuta nel Centro può contattare un avvocato e chiedere di essere assistita per l'udienza di convalida del decreto e per l'eventuale ricorso contro l'espulsione. Per quanto tempo si può essere trattenuti in un Centro di Permanenza Temporanea? Entro 48 ore dall'adozione del provvedimento che stabilisce il trattenimento il Questore del luogo in cui si trova il Centro trasmette gli atti al Pretore che, dopo aver sentito l'interessato, convalida il provvedimento entro 48 ore con un atto scritto e motivato. Se decide di non convalidarlo, la persona viene rilasciata. All'udienza di convalida si può chiedere di essere assistiti da un avvocato. La permanenza non può durare complessivamente più di 30 giorni. Quali sono le conseguenze dell'espulsione per la persona espulsa? Il divieto di entrare in Italia per 5 anni, che il Pretore può ridurre a 3 in seguito alla presentazione di un ricorso contro il provvedimento di espulsione. Per chi trasgredisce questo divieto la legge prevede l'arresto da 2 a 6 mesi e l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera. I dati degli stranieri espulsi dall'Italia vengono comunicati a tutti gli Stati aderenti alla Convenzione di Schengen (vedi elenco nel capitolo Il visto di ingresso), che non rilasciano il visto d'ingresso o il permesso di soggiorno agli stranieri segnalati. Si può fare ricorso contro un provvedimento di espulsione? Sì, si può presentare ricorso al Pretore del luogo in cui ha sede il Prefetto che ha disposto l'espulsione, oppure, in caso di trattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea, al Pretore responsabile per il Centro. Per le espulsioni con intimazione il ricorso deve essere presentato entro 5 giorni (compresi i festivi) dalla notifica. Per le espulsioni con accompagnamento immediato il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni (compresi i festivi); quando le circostanze lo consentono, l'interessato può firmarlo personalmente in presenza dei funzionari della rappresentanza diplomatica italiana nel proprio Paese, che lo trasmetteranno al Pretore. Entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, il Pretore deve decidere se: a) accoglierlo; b) rigettarlo; c) ridurre da 5 a 3 anni il divieto di rientro in Italia. Per essere seguito legalmente nel procedimento di ricorso lo straniero ha il diritto di richiedere l'assistenza gratuita di un avvocato (gratuito patrocinio da parte dello Stato italiano). Fa eccezione l'espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato: in questo caso il ricorso deve essere presentato al T.A.R. del Lazio, con sede in Roma, entro 60 giorni dalla notifica. In quali casi è' possibile entrare in Italia durante il periodo di validità dell'espulsione? Se la persona espulsa ha in corso un procedimento penale in Italia il Questore può autorizzarla a rientrare per il tempo strettamente necessario a esercitare il diritto di difesa partecipando al giudizio o ad atti processuali in cui sia necessaria la sua presenza (interrogatori, confronti ecc.). Qusta autorizzazione si può ottenere con una richiesta documentata presentata al Questore dall'interessato, tramite la rappresentanza diplomatica del suo Paese, o presentata dall'avvocato difensore. E' possibile inoltre rientrare in Italia prima del termine stabilito dal decreto di espulsione con una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno. Esistono particolari tipi di espulsione per gli stranieri che hanno subito una condanna penale? Espulsione a titolo di misura di sicurezza. Può essere disposta dal giudice nei confronti di uno straniero che riceve una condanna penale, ma solo se si accerta l'effettiva pericolosità sociale del condannato, cioè se è probabile che, dopo aver scontato la pena, commetta nuovi reati. In questi casi l'espulsione può essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza e dopo che la pena detentiva è stata interamente scontata. Perciò tra la valutazione di pericolosità sociale che motiva l'espulsione e il momento in cui dovrebbe essere eseguita può trascorrere un tempo lungo, nel quale la persona può cambiare e non risultare più socialmente pericolosa; prima di eseguire l'espulsione quindi il magistrato deve procedere al "riesame della pericolosità sociale", che può avere come risultato la revoca dell'espulsione. Fino a quando l'espulsione non è stata eseguita, l'interessato può sempre chiederne la revoca, a seguito del riesame della pericolosità. Non è possibile applicare la misura di sicurezza a uno straniero condannato penalmente se gli è stata concessa la sospensione condizionale della pena, o se si è trattato di una sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento (si ha patteggiamento quando l'imputato, in mancanza di prove certe della propria innocenza, si dichiara colpevole, ottenendo perciò dal giudice una pena inferiore a quella prevista dalla legge per il reato di cui è accusato). Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione. Può essere disposta dal giudice nei confronti di uno straniero che viene condannato a una pena detentiva inferiore ai due anni, non può ottenere la sospensione condizionale della pena e si trova in una di queste condizioni di espellibilità: ingresso clandestino, soggiorno illegale, sospetta pericolosità sociale. In questi casi la pena detentiva può essere sostituita con l'espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni, e solo a condizione che lo straniero sia espellibile immediatamente. PARTE III intestazintestazVIVERE
IN ITALIA intestazintestaz1.
LA CASA Per trovare un'abitazione in Italia un immigrato ha diverse possibilità: 1. l'affitto o l'acquisto sul mercato privato; 2. la "casa popolare"; 3. il centro di accoglienza; 4. gli "alloggi sociali". 5. Le case per le situazioni di emergenza. l'affitto o l'acquisto
sul mercato privato Cosa si deve fare quando si prende una casa in affitto? E' necessario stipulare con il proprietario un regolare contratto di affitto, dove si specificano in particolare il costo del canone mensile, la durata e le condizioni di rinnovo del contratto. Uno straniero può comprare una casa? Sì, secondo le stesse norme che valgono per i cittadini italiani. la "casa
popolare" Cos'è una "casa popolare"? Le case di Edilizia Residenziale Pubblica, comunemente dette "case popolari", sono alloggi di proprietà del Comune che vengono dati in affitto a basso costo a persone italiane o straniere con redditi bassi o in condizioni di emergenza abitativa (ad esempio a causa di uno sfratto, o perché senza una casa e sistemati in alloggi di fortuna ). Chi ha diritto di richiedere una casa popolare? Possono fare richiesta di una casa popolare tutti gli stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, compresi i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento. Dove si fa la richiesta per avere una casa popolare? Presso l'Ufficio del Comune che si occupa dell'assegnazione delle case popolari. Tutte le informazioni in materia si possono avere sia presso questo ufficio sia presso i Servizi Sociali del Comune. Come si fa la richiesta di una casa popolare? E' importante sapere che la richiesta di una casa popolare non si può fare in qualsiasi momento, ma che periodicamente il Comune emette un bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi. In pratica per partecipare al bando bisogna ritirare presso il competente ufficio comunale un modulo da compilare. Dopo aver esaminato le domande, il Comune stabilisce una graduatoria; in base al punteggio conseguito nella graduatoria si viene chiamati e si riceve l'assegnazione dell'alloggio. I requisiti per partecipare ai bandi vengono stabiliti da leggi regionali, e sono quindi diversi a seconda del luogo in cui si risiede. i centri di accoglienza Cos'è un centro di accoglienza? E' una struttura pubblica dove è possibile abitare per un breve periodo, gratis o a pagamento a seconda dei casi. I centri di accoglienza sono organizzati come ostelli rivolti all'ospitalità di adulti singoli, nella maggior parte dei casi di sesso maschile. Chi ha diritto di abitare in un centro di accoglienza? Hanno diritto i titolari di un permesso di soggiorno di qualunque tipo, ad esclusione del soggiorno per turismo, "temporaneamente impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza". In situazioni di emergenza (ad esempio in seguito a uno sgombero) il sindaco può alloggiare temporaneamente nei centri anche stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno; in questi casi possono comunque venire applicate le disposizioni di legge sull'espulsione. Dove si fa la richiesta di un posto in un centro di accoglienza? In genere preso l'ufficio del Comune che si occupa di immigrati. Le norme per l'accesso variano a seconda del Comune. l'alloggio sociale La nuova legge sull'immigrazione prevede che i comuni o altri enti possano istituire alloggi sociali a pagamento, a basso costo, come soluzioni abitative più durature del centro di accoglienza, in attesa di trovare una casa vera e propria. In pratica gli alloggi sociali non sono ancora stati istituiti. Le case per le situazioni
di emergenza. Una persona o una famiglia possono trovarsi in situazioni di emergenza abitativa; ad esempio: perdono improvvisamente la casa in cui abitavano; una madre si trova sola con i suoi bambini o in stato di gravidanza ecc. Al di fuori della legge 40, in questi casi ogni città si è attrezzata per aiutare le persone in difficoltà, italiane e straniere, con luoghi di accoglienza gestiti a volte dagli Enti Locali e, nella maggior parte dei casi, da associazioni private o religiose. La situazione è diversa in ogni città, ma ci si può informare presso il Comune o presso chiese e associazioni. intestazintestaz2.
LA CURA DELLA SALUTE Come ci si cura in Italia? In Italia esiste un Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), cioè il servizio pubblico che garantisce le cure mediche a tutti i cittadini. In quali casi gli stranieri hanno diritto alle cure del Servizio Sanitario Nazionale? 1. I titolari di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lavoro subordinato, motivi familiari, richiesta di asilo e asilo politico, asilo umanitario, attesa adozione o affidamento, acquisto di cittadinanza hanno diritto all'assistenza sanitaria pubblica a parità di trattamento con i cittadini italiani; questo diritto vale anche per gli stranieri disoccupati e iscritti nelle liste di collocamento. In questi casi l'iscrizione al Servizio sanitario Nazionale è obbligatoria e gratuita. I familiari a carico regolarmente soggiornanti fruiscono delle stesse prestazioni sanitarie garantite al titolare dell'iscrizione. 2. I titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio hanno diritto all'assistenza sanitaria pubblica attraverso l'iscrizione volontaria, a pagamento, al Servizio Sanitario Nazionale. In questo caso l'assistenza non si estende ai familiari a carico. In alternativa lo studente può stipulare una polizza assicurativa privata (in genere viene richiesta quando si fa domanda del visto d'ingresso all'ambasciata o al consolato italiano in Cina). A quali servizi e prestazioni si può accedere con l'iscrizione al servizio sanitario nazionale? · Medico di base · Medici specialisti · Esami · Pronto soccorso · Ricovero in ospedale · Vaccinazioni · Consultori familiari e pediatrici · Cure per la gravidanza, il parto, la maternità Uno straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno può usufruire delle cure mediche pubbliche? Uno straniero irregolare non può iscriversi al Servizio sanitario nazionale, ma ha comunque diritto: · alle cure di pronto soccorso; · alle cure ospedaliere urgenti o necessarie; · alle cure per la gravidanza, il parto e la maternità; · alle cure per i minorenni; · alla cura delle malattie infettive; · alla cura delle malattie mentali. Uno straniero irregolare che chiede di essere curato in una struttura sanitaria pubblica corre rischi di denuncia? No. La legge stabilisce che l'accesso alle strutture sanitarie non può comportare nessuna segnalazione alla polizia da parte del personale sanitario. E' invece obbligatoria la segnalazione dei reati, riguardanti sia italiani che stranieri che chiedono l'assistenza medica (ad esempio ferite da armi ecc.). Come si fa per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale? Si va all'ufficio dell'Usl nel Comune (o nel quartiere per le città più grandi) in cui si dimora presentando il permesso di soggiorno in corso di validità, o la richiesta di rinnovo del permesso. Gli studenti che scelgono di fruire dell'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale pagano un contributo annuale attualmente fissato in circa 300.000 lire. All'atto dell'iscrizione si riceve un tesserino sanitario che deve essere esibito ogni volta che si richiede una prestazione in una struttura sanitaria pubblica. Chi è il medico di base? Quando si va all'Usl per fare l'iscrizione si deve scegliere il medico di base in un elenco di medici che operano nella zona in cui si abita. E' il medico che segue con continuità i problemi di salute dei suoi pazienti, prescrive esami e visite specialistiche, scrive le ricette delle medicine. Ciascun medico di base ha un orario settimanale in cui riceve i propri assistiti. Le sue prestazioni sono gratuite. Le cure sanitarie pubbliche sono a pagamento? Per gli esami, le visite specialistiche, le cure ospedaliere, si paga un ticket, il cui costo varia a seconda della prestazione richiesta. Le cure del medico di base sono gratuite per tutti. Gli esami, le visite specialistiche e le cure in ospedale sono gratuiti per: · chi ha un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a 16.000.000 lordi annui a persona, o 22.000.000 lordi annui per due persone; · i disoccupati iscritti alle liste di collocamento (ma non chi è iscritto perché in cerca di prima occupazione); · i bambini fino a 6 anni d'età, se il reddito familiare annuo è inferiore a 70.000.000 lordi; · le donne in gravidanza per gli esami da eseguire normalmente durante i 9 mesi; · i maggiori di 60 anni. A quali cure hanno diritto le donne in gravidanza? Tutte le donne straniere in gravidanza, in regola e non in regola con il permesso di soggiorno, hanno diritto alle stesse cure rivolte alle cittadine italiane. Durante la gravidanza: accesso gratuito al consultorio familiare di zona. Il consultorio, dove opera un'équipe formata da medici ginecologi e da infermieri, garantisce: visite ginecologiche, consulenza medica, informazioni sulla gravidanza e il parto, prescrizione degli esami che vengono normalmente eseguiti in gravidanza. Per il parto: ricovero nei reparti Maternità degli ospedali. Per chi sceglie di interrompere la gravidanza: per richiedere una interruzione volontaria della gravidanza (aborto) si possono rivolgere al consultorio familiare le donne maggiori di 18 anni. Per le minorenni è necessario il consenso dei genitori o del tutore; in casi particolari di minorenni seguite dal servizio sociale l'autorizzazione può essere data dal giudice tutelare. L'aborto deve essere compiuto di norma entro il 3^ mese di gravidanza. Solo in alcuni casi particolari (grave handicap del nascituro, pericolo per la salute fisica o psichica della madre) è possibile abortire fino al 5° mese di gravidanza. A quali cure hanno diritto i minorenni? Tutti i minorenni stranieri, in regola e non in regola con il permesso di soggiorno, hanno diritto alle cure mediche e alla tutela della salute. I figli di genitori regolari appena nascono devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale presso gli uffici della Usl del Comune o del quartiere in cui abita la famiglia. Quando si va all'Usl per l'iscrizione del bambino, si deve scegliere anche il pediatra di base, in un elenco di pediatri che operano nella zona di residenza della famiglia. Fin dalla nascita, anche se l'iscrizione non è ancora stata fatta, il bambino ha diritto alle stesse cure dei bambini iscritti. I minori stranieri irregolari non possono essere iscritti al Servizio sanitario nazionale e non possono avere il pediatra di base. Hanno però diritto a fruire delle cure mediche presso tutte le strutture sanitarie pubbliche: ospedali, ambulatori specialistici, consultorio pediatrico di zona. La legge italiana prescrive inoltre che a tutti i bambini presenti sul territorio nazionale vengano praticate le vaccinazioni obbligatorie. Per altre informazioni sulla salute dei minorenni, vedi il capitolo "I figli". intestazintestaz3.
I FIGLI La legge italiana riserva un'attenzione particolare ai minorenni (cioè i minori di 18 anni d'età), nel rispetto delle convenzioni internazionali che tutelano i diritti dell'infanzia. 3.1 l'unita' della famiglia Per farsi raggiungere in Italia dai propri figli, o per raggiungere un figlio già in Italia, la legge consente: · il ricongiungimento familiare (vedi scheda) · l'ingresso al seguito di un familiare (vedi scheda Il visto di ingresso) 3.2 la nascita di un figlio in italia Cosa bisogna fare appena nasce un bambino? 1. Una delle prime cose da fare è denunciare la nascita sia allo Stato italiano che alle autorità cinesi in Italia, anche se i genitori non sono in regola con le norme sul soggiorno: a. prima che la madre e il neonato escano dall'ospedale, è obbligatorio per tutti andare all'anagrafe del Comune di nascita del bambino per denunciare la sua nascita. Molti ospedali hanno un apposito ufficio anagrafico al loro interno; b. bisogna andare al consolato cinese per far registrare la nuova nascita e iscrivere il bambino sul passaporto di uno dei genitori, anche se non si è in regola con le norme sul soggiorno; c. bisogna andare in Questura per far iscrivere il bambino sul permesso di soggiorno di uno dei genitori. 2. L'altra cosa importante da fare appena nasce un figlio, se almeno uno dei genitori è regolare, è iscriverlo subito al Servizio sanitario Nazionale, anche se non è ancora stato iscritto sul passaporto e sul permesso di soggiorno. 3. E' opportuno che i genitori che lavorano come dipendenti con un regolare contratto si accertino di percepire gli assegni familiari dal momento della nascita del bambino. Secondo la normativa italiana sul lavoro, infatti, il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere una somma di denaro, in aggiunta allo stipendio mensile, per ciascun figlio a carico (vedi capitolo Permesso di soggiorno). 3.3 la salute dei bambini Tutti i bambini, regolari e irregolari, hanno diritto alle cure del Servizio Sanitario Nazionale? Al Servizio sanitario nazionale possono essere iscritti solo i bambini i cui genitori (o uno di essi) sono in regola con il permesso di soggiorno. Un bambino irregolare non può avere la tessera del servizio sanitario pubblico e non può avere il pediatra di base. Però tutti i minorenni stranieri, in regola e non in regola, hanno diritto alle cure mediche e alla tutela della salute. Perciò gli irregolari possono fruire delle cure presso tutte le strutture sanitarie pubbliche: ospedali, ambulatori specialistici, consultorio pediatrico. Come si fa a iscrivere un neonato al Servizio Sanitario Nazionale? Il genitore regolare, appena il figlio nasce, deve iscriverlo al Servizio Sanitario Nazionale presso gli uffici della Usl del Comune o del quartiere in cui abita la famiglia, portando il certificato di nascita rilasciato dall'anagrafe. Quando si va all'Usl per l'iscrizione del bambino, si deve scegliere anche il pediatra di base, in un elenco di pediatri che operano nella zona di residenza della famiglia. E' importante sapere che fin dalla nascita, anche se l'iscrizione non è ancora stata fatta, il bambino ha diritto alle stesse cure dei bambini iscritti. Cosa sono le vaccinazioni obbligatorie? La legge italiana prescrive che a tutti i bambini presenti sul territorio nazionale, sia gli italiani che gli stranieri regolari o irregolari, vengano praticate le vaccinazioni obbligatorie. Le vaccinazioni, che servono per evitare alcune malattie molto gravi, devono essere fatte in periodi fissi: nel 3° mese di vita, nel 5° mese, nell'11° mese, nel 3° anno e tra il 5° e il 6° anno. Ai bambini iscritti al Servizio sanitario pubblico viene spedito a casa poco dopo la nascita un libretto che spiega cosa sono le vaccinazioni, quando e dove si devono fare. Dove si va per vaccinare i bambini? Ci si presenta direttamente all'Ufficio d'Igiene e, in molte città, anche negli ambulatori vaccinali di zona. Chi ha ricevuto a casa il "libretto di vaccinazione" deve portarlo con sé. 3.4 mandare i figli a scuola I servizi pubblici per l'infanzia e la scuola in Italia sono strutturati così: · da 3 mesi a 3 anni d'età, asilo nido comunale; · da 3 a 6 anni, scuola materna, statale o comunale; · da 6 a 10 anni, scuola elementare, statale e obbligatoria; · da 11 a 15 anni, scuola media, statale e obbligatoria; · oltre i 15 anni, istituti superiori e scuole professionali, statali e facoltativi. Chi ha diritto di andare al nido e alla materna? I minori regolari possono essere iscritti con le stesse modalità che valgono per i cittadini italiani. Per i minori irregolari la legge nazionale non fornisce indicazioni. Molti Comuni però si sono dotati di regole proprie che consentono l'accesso al nido e alla scuola materna anche ai bambini senza permesso di soggiorno. Come si fa a iscrivere un bambino al nido o alla scuola materna? La domanda di iscrizione si presenta direttamente alla scuola. Le iscrizioni devono essere fatte con notevole anticipo, durante il precedente anno scolastico, secondo scadenze diverse in ciascun Comune. E' importante informarsi per tempo sulle modalità e le date di iscrizione perché i posti sono limitati; soprattutto per i nidi, conviene iscrivere il bambino subito dopo la nascita. Chi ha diritto di andare alla scuola elementare e alla scuola media? Tutti i bambini fino ai 15 anni d'età, regolari e non regolari, hanno il diritto di andare a scuola. Per i genitori mandare i figli alla scuola dell'obbligo è un dovere: chi non lo rispetta viene punito dalla legge. Come si fa a iscrivere un bambino alla scuola dell'obbligo? La domanda di iscrizione deve essere presentata alla segreteria della scuola da un genitore, o da chi ne fa le veci, munito di un documento d'identità del bambino con fotografia ( ad esempio la fotocopia del passaporto del genitore, o il certificato di nascita) e del certificato di vaccinazione. Dopo aver preso il diploma della scuola media dell'obbligo, un minore straniero può iscriversi a una scuola superiore? Il ragazzo in regola con le norme sul soggiorno può iscriversi e frequentare le scuole superiori secondo le stesse modalità dei cittadini italiani. Il ragazzo non regolare può essere iscritto "con riserva", che viene sciolta al conseguimento del diploma. Il possesso di un diploma scolastico italiano non costituisce un requisito utile alla regolarizzazione. Un ragazzo residente all'estero può chiedere di entrare in Italia per frequentare una scuola superiore? Sì, se ha più di 15 anni può richiedere il visto di ingresso per studio all'autorità diplomatica italiana in Cina, e ottenere poi un permesso di soggiorno per studio (vedi capitoli Il visto di ingresso e Il permesso di soggiorno). 3.5 il lavoro minorile La legge italiana consente il lavoro dei minori di 18 anni? In Italia è vietato far lavorare i bambini prima del compimento del 15° anno d'età. Tra i 15 e i 18 anni il lavoro minorile è consentito, ma è regolato da norme specifiche che hanno lo scopo di tutelare i minorenni. Ci sono lavori ai quali i minorenni non possono essere adibiti? Sì, tutti i lavori particolarmente faticosi, pericolosi o ritenuti non adatti a un minore. Ad esempio: lavori di estrazione nelle cave o nelle miniere; sollevamento e trasporto di pesi con carriole a braccia in condizioni di pericolo; lavori su ponti sospesi; somministrazione al minuto di bevande alcoliche. Quali procedure deve seguire il datore di lavoro di un minorenne? Tutte le normali procedure di avvio al lavoro e tutti gli obblighi che si seguono per i lavoratori maggiorenni. Prima di assumere un minorenne, però, il datore di lavoro ha l'obbligo di ottenere un riconoscimento di idoneità al lavoro, facendo visitare a proprie spese il lavoratore minorenne presso il competente servizio dell'Usl; l'esito della visita medica deve essere comprovato da un certificato da allegare al libretto di lavoro. La visita medica deve essere ripetuta almeno una volta all'anno, a cura e a spese del datore di lavoro. Quale deve essere l'orario di lavoro dei minorenni? 8 ore giornaliere e 40 settimanali, con l'obbligatorietà di una pausa dopo 4 ore e mezza di lavoro consecutive. E' vietato adibire i minorenni al lavoro notturno, tra le 22 e le 6 del mattino fino a 16 anni d'età, tra le 22 e le 5 del mattino da 16 a 18 anni. Nei casi in cui il lavoro notturno sia indispensabile al normale funzionamento dell'azienda i minori che abbiano compiuto 16 anni possono lavorare durante le ore notturne, previa comunicazione in merito da parte del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro. I minorenni hanno diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive. Hanno inoltre diritto ad almeno 30 giorni di ferie all'anno se hanno meno di 16 anni, ad almeno 20 giorni se sono tra i 16 e i 18 anni d'età. I lavoratori minorenni devono essere retribuiti quanto i maggiorenni? Sì, a parità di lavoro hanno diritto a una retribuzione uguale a quella dei maggiorenni. In quali sanzioni incorre il datore di lavoro che non rispetta le norme sul lavoro minorile? E' passibile dell'arresto da un minimo di 1 mese a un massimo di 6 mesi o di ammende tra 500.00 lire e 10.000.000, a seconda della norma cui è contravvenuto. 3.6 la cittadinanza Quale cittadinanza acquisisce un figlio di stranieri nato in Italia? Acquisisce la cittadinanza dei genitori, o di uno di loro se sono di cittadinanza diversa. In quali casi un bambino straniero che nasce in Italia acquisisce la cittadinanza italiana per nascita? · Quando uno dei genitori è italiano, sia che siano regolarmente sposati, sia che si tratti di un figlio naturale, purchè riconosciuto dal genitore italiano. · Quando i genitori sono entrambi apolidi. · Quando i genitori sono ignoti, cioè il bambino è stato abbandonato alla nascita. · Quando non può acquistare la cittadinanza dei genitori. In quali altri casi un bambino straniero nato in Italia può acquisire la cittadinanza italiana? · Un figlio di stranieri che nasce in Italia e vi risiede senza interruzioni fino al 18° anno d'età, se lo vuole può acquisire la cittadinanza italiana, dichiarando la sua richiesta di cittadinanza davanti a un ufficiale dell'anagrafe prima del compimento dei 19 anni. E' necessario presentare all'anagrafe una documentazione che provi la nascita e la residenza continuativa in Italia. · In caso di adozione da parte di un cittadino italiano. · Quando la cittadinanza italiana viene acquisita dal genitore convivente. In questo caso al compimento del 18° anno si può rinunciare alla cittadinanza italiana e mantenere quella precedentemente posseduta. 3.7 i minori irregolari Quali possibilità offre la legge per regolarizzare un minore irregolarmente presente sul territorio italiano, o per tutelarlo comunque anche quando non è possibile la regolarizzazione? Esistono possibilità diverse a seconda della situazione del minore e della sua famiglia. 1.
Minori soli sotto i 14 anni d'età. Per i bambini che si
trovano in Italia senza genitori o altri adulti che si occupino di loro il
Tribunale per i Minorenni può definire lo "stato di abbandono" e
scegliere quindi tra diverse strade: affidamento a una famiglia italiana;
affidamento a uno straniero o a una famiglia straniera regolare; adozione da
parte di un cittadino italiano; affidamento a una comunità di accoglienza
per bambini; rimpatrio nel Paese d'origine. 2.
Minori soli tra i 14 e i 18 anni d'età. Per i ragazzi che si
trovano in Italia senza genitori o altri adulti che si occupino di loro il
Giudice Tutelare, su segnalazione dei Servizi Sociali, può nominare un
tutore in Italia. In alternativa può essere disposto il rimpatrio presso la
famiglia nel Paese d'origine, valutando quale soluzione vada maggiormente
nell'interesse del minore. 3.
Minori irregolari con almeno un genitore regolare. I bambini
con meno di 14 anni possono essere regolarizzati venendo iscritti nel
permesso di soggiorno del genitore regolare. I ragazzi tra i 14 e i 18 anni
possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovabile
al compimento dei 18 anni. 4. Minori irregolari con genitori irregolari. Sono le situazioni più difficili, per le quali il Tribunale per i Minorenni (per chi ha meno di 14 anni) o il Giudice Tutelare (per i maggiori di 14 anni), in collaborazione con i servizi sociali, decide a seconda delle singole situazioni. Se il minore vive con i propri genitori, ha diritto ad andare alla scuola dell'obbligo e a ricevere tutte le cure mediche necessarie, ma segue la famiglia se questa viene colpita da un decreto di espulsione. In alcuni casi l'autorità giudiziaria può nominare un tutore o disporre un affidamento: in questo modo il bambino viene regolarizzato. In altri casi l'autorità giudiziaria dispone il rimpatrio presso i parenti nel Paese d'origine. 3.8 l'espulsione Un minorenne può essere espulso dall'Italia? La legge vieta l'espulsione dei minori di 18 anni, ad eccezione di alcuni casi particolari, e fatto salvo il diritto di seguire il genitore che sia stato espulso (vedi capitolo Espulsione). 3.9 il rimpatrio Cos'è il rimpatrio? L'autorità giudiziaria minorile può disporre il rimpatrio di un minorenne regolare o irregolare, cioè il suo ritorno al Paese d'origine, anche se ha uno o entrambi i genitori in Italia. Nei casi più frequenti il rimpatrio viene adottato nei confronti dei minorenni che si trovano in Italia senza un adulto di riferimento che eserciti la potestà genitoriale. Non si tratta di un provvedimento punitivo, ma di una decisione presa quando il giudice ritiene che al Paese d'origine il minore avrebbe una condizione di vita complessivamente migliore che in Italia. Il rimpatrio può avvenire anche in un Paese diverso da quello d'origine, dove si trovino i genitori o altri familiari in grado di prendersi cura del minore e disposti ad accoglierlo. Come avviene il rimpatrio? L'istituzione responsabile dei cosiddetti rimpatri assistiti è il Comitato per i Minori Stranieri presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, che opera in accordo con i servizi sociali locali che seguono direttamente i casi di minori per i quali si avvia la procedura del rimpatrio. Prima di eseguire il provvedimento di rimpatrio, viene fatta un'indagine per accertare che, nel Paese nel quale viene inviato, il minore possa effettivamente riunirsi alla sua famiglia ed essere adeguatamente mantenuto e educato. Il provvedimento viene adottato dopo aver sentito il Giudice Tutelare. Se il minore è consenziente, il rimpatrio viene eseguito a cura del servizio sociale; in caso contrario può essere eseguito dal questore. Nel caso di minorenni con un procedimento penale in corso, per procedere al rimpatrio è necessario il nulla osta dell'autorità giudiziaria, che viene rilasciato se non sussistono inderogabili esigenze processuali che lo impediscono. intestazintestaz4.
L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI Uno straniero adulto regolarmente residente in Italia ha il diritto: · di iscriversi a una scuola media di secondo grado se ha compiuto 14 anni; · di iscriversi all'Università; · di frequentare i corsi di studio rivolti specificamente ai cittadini stranieri; · di frequentare corsi di formazione professionale. 4.1 iscriversi all'universita' Chi ha diritto di iscriversi all'Università? · Può iscriversi a condizioni di parità con i cittadini italiani lo straniero che: a) è titolare di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per lavoro, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, motivi religiosi; b) possiede un titolo di studio superiore conseguito in Italia, oppure conseguito all'estero ma equipollente. · Può chiedere un visto di ingresso per studio lo straniero residente all'estero che intende iscriversi in un'Università italiana. (vedi i capitoli "Il visto di ingresso" e "Il permesso di soggiorno"). Quali titoli di studio esteri sono validi per l'iscrizione nelle Università italiane? I titoli di studio esteri sono validi per l'iscrizione se consentono l'accesso all'Università del Paese in cui sono stati rilasciati e se sono stati conseguiti dopo almeno 12 anni di scuola. Come si fa a iscriversi all'Università? Molte Università si sono dotate di un Ufficio Stranieri dove si possono chiedere tutte le informazioni riguardanti l'iscrizione. In mancanza di questo ufficio ci si rivolge alla segreteria della facoltà prescelta. Le modalità di iscrizione e l'entità delle tasse scolastiche variano a seconda della città, poiché le Università italiane hanno ampie autonomie di gestione. Gli stranieri devono superare delle prove specifiche per poter accedere all'Università? Sì, sia i già soggiornanti che coloro che richiedono un visto di ingresso per studio devono superare una prova di pre - iscrizione. In un periodo che varia a seconda dell'Università e della Facoltà (in genere tra aprile e maggio) bisogna fare le domande di pre iscrizione per poter poi sostenere la prova di ammissione. Quali documenti bisogna presentare per iscriversi all'Università? Data la varietà di regolamenti adottati dalle diverse Università, è bene informarsi direttamente sulla documentazione necessaria presso la Facoltà in cui ci si vuole iscrivere. Tutti gli studenti stranieri devono produrre comunque alcuni documenti basilari. Per gli stranieri soggiornanti in Italia: a) il titolo degli studi secondari di secondo grado in originale o un attestato sostitutivo (la fotocopia non è valida), tradotto ufficialmente in lingua italiana. Chi ha ottenuto questo titolo dopo meno di 12 anni di scuola, deve conseguire un diploma di maturità italiano; b) due fotografie di cui una autenticata; c)tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; d) copia autenticata del permesso di soggiorno; e) eventuali certificati di competenza nella lingua italiana; f) eventuali documenti, ufficialmente tradotti in italiano, che attestano il compimento all'estero di una parte di studi universitari, se si vuole ottenere la convalida degli esami sostenuti e quindi l'abbreviazione del corso di studi in Italia. Per la traduzione ufficiale dei documenti ci si può rivolgere al Tribunale, a singoli traduttori ufficiali e giurati, alle rappresentanze diplomatiche in Italia del Paese in cui i titoli sono stati conseguiti. Per gli stranieri residenti all'estero: a) il titolo degli studi secondari di secondo grado in originale o un attestato sostitutivo (la fotocopia non è valida), tradotto in lingua italiana e legalizzato. Chi ha ottenuto questo titolo dopo meno di 12 anni di scuola deve produrre un certificato universitario che attesti il superamento di tutti gli esami previsti per il numero di anni accademici necessari a raggiungere i 12 anni di scolarità (oppure richiedere l'ingresso in Italia per iscriversi a una scuola secondaria superiore in cui concludere gli studi utili all'iscrizione all'Università). b) due fotografie di cui una autenticata; c) documento che prova la copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri; d) eventuali documenti, ufficialmente tradotti in italiano, che attestano il compimento all'estero di una parte di studi universitari, se si vuole ottenere la convalida degli esami sostenuti e quindi l'abbreviazione del corso di studi in Italia; e) eventuali certificati di competenza nella lingua italiana. Per la traduzione e la legalizzazione dei documenti ci si rivolge alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza. 4.2 i corsi per stranieri adulti Uno straniero adulto analfabeta nella sua lingua può andare a scuola in Italia? Sì, presso alcune scuole elementari e medie gli stranieri adulti in regola con le norme sul soggiorno possono iscriversi a appositi corsi di alfabetizzazione, avendo quindi la possibilità di conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo. Non tutte le città al momento si sono dotate di questi corsi. Uno straniero che ha interrotto gli studi nel suo Paese può proseguirli e concluderli in Italia? Sì, può iscriversi agli appositi corsi di studio integrativi che consentono di conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo o il diploma di una scuola secondaria superiore. Esistono corsi per imparare la lingua italiana? Sì, la legge prevede l'organizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri adulti, demandandola in genere a associazioni italiane o di stranieri. intestazintestaz5.
L'ASSISTENZA SOCIALE Gli italiani e gli stranieri privi dei mezzi economici necessari a vivere, inabili al lavoro, o in situazioni di difficoltà, possono ricorrere all'assistenza pubblica, che può essere di due tipi: · l'assistenza dei Servizi Sociali nel Comune di residenza; · alcuni aiuti concessi dallo Stato italiano alle persone in condizione di bisogno. Ottenere questo tipo di assistenza implica procedure burocratiche lunghe e complicate anche per i cittadini italiani. 5.1 l'assistenza dei servizi sociali locali Che cos'è il Servizio Sociale? E' un ufficio pubblico, in genere gestito dal Comune, che aiuta le persone e le famiglie in difficoltà. Esiste in tutti i Comuni italiani e, nelle città più grandi, ha diverse sedi distribuite nei quartieri. Chi ha diritto di chiedere l'assistenza del Servizio Sociale? Tutti i cittadini stranieri regolari e residenti nel Comune dove ha sede il Servizio cui si rivolgono. Quali tipi di aiuto si possono ottenere dal Servizio Sociale? · Il Servizio Sociale fornisce numerose prestazioni; le principali sono: · sussidio economico mensile per persone o nuclei familiari senza reddito o con reddito inferiore al limite minimo di sopravvivenza fissato dalle norme; · aiuto economico "una tantum" per situazioni di difficoltà momentanea; · pagamento mensile di alcune bollette (ad esempio il riscaldamento); · segnalazione agli asili nido e alle scuole materne dei bambini appartenenti a famiglie assistite dal Servizio per ottenere la precedenza nell'assegnazione del posto; · decisioni riguardanti minorenni in difficoltà, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni (ad esempio inserimento in comunità, affidamento familiare); · informazioni sui servizi del territorio. Come si fa per richiedere l'assistenza del Servizio Sociale? Si telefona, o si va di persona negli orari di apertura del Servizio, per prendere un appuntamento con l'assistente sociale. In base a un colloquio, e alla produzione di documenti che dimostrano lo stato di necessità, il Servizio valuta il caso e decide quale tipo di aiuto erogare. 5.2 l'assistenza dello Stato Chi ha diritto di ricevere le prestazioni di assistenza sociale previste dalla legge italiana? Gli stranieri con un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno e residenti, o con la carta di soggiorno, e i minorenni iscritti sul loro permesso o sulla loro carta, hanno il diritto di fruire di tutte le prestazioni di assistenza sociale previste per i cittadini italiani. Quali sono i principali tipi di assistenza statale previsti dalla legge? L'assegno sociale. E' una somma di denaro mensile destinata a chi ha almeno 65 anni d'età e si trova in condizioni di bisogno economico, cioè con un reddito inferiore al limite minimo di sopravvivenza fissato dalla legge. Viene erogato dall'INPS (Istituto nazionale della Previdenza Sociale) per 13 mesi all'anno. Attualmente l'assegno mensile ammonta a 6.593.000 lire annue. La pensione d'invalidità. E' una somma di denaro mensile destinata a chi ha meno di 65 anni d'età, non può lavorare a causa di malattie congenite o acquisite successivamente, purchè non dipendenti da cause di lavoro, e dispone di un reddito inferiore al limite minimo di sopravvivenza fissato dalla legge. Viene erogata dal Ministero dell'Interno. L'assunzione obbligatoria. La legge prevede l'assunzione obbligatoria presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private delle persone invalide o portatrici di handicap, secondo quote di posti riservati. Come si fa per ottenere l'assegno sociale o la pensione di invalidità? Bisogna inoltrare una domanda scritta agli Enti o Istituti competenti per ciascun tipo di prestazione assistenziale. Le procedure variano a seconda della prestazione richiesta, ma in generale sono lunghe e molto complicate (anche per i cittadini italiani). Perciò per avere le informazioni necessarie e per essere aiutati gratuitamente nell'espletamento delle pratiche si consiglia di rivolgersi agli Enti di Patronato, facendoseli indicare dal Servizio Sociale della propria città. intestazintestaz6.
LA CITTADINANZA Un cittadino straniero o un figlio di stranieri può acquisire la cittadinanza italiana? Sì, la cittadinanza italiana può essere acquisita in tre modi: · per nascita (vedi scheda "I figli"); · per matrimonio; · per naturalizzazione. Chi ha diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio? Il cittadino straniero sposato con un italiano dopo 6 mesi di residenza in Italia o, se è residente all'estero, dopo 3 anni di matrimonio. La cittadinanza può essere richiesta se nei 6 mesi o nei 3 anni prescritti non c'è stata separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Cosa si deve fare per acquisire la cittadinanza italiana per matrimonio? Si deve rivolgere una domanda scritta al Ministro dell'Interno, presentandola alla Prefettura del luogo di residenza, o all'autorità diplomatica italiana se il richiedente risiede all'estero. Alla domanda deve essere allegata una copiosa documentazione, con tutti i documenti cinesi tradotti in italiano e legalizzati. Chi non può ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio? · Chi è stato condannato per un delitto contro lo Stato italiano o contro i diritti politici del cittadino. · Chi è stato condannato per un reato per il quale la legge italiana prevede una pena massima di almeno 3 anni di reclusione, a meno che non sia stato riabilitato. · Chi è stato condannato a più di 1 anno di carcere da un'autorità giudiziaria straniera, con sentenza riconosciuta in Italia. · Chi è ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza in Italia. Come si riceve la cittadinanza italiana acquisita per matrimonio? In base a un decreto del Ministro dell'Interno. Dopo l'emanazione del decreto, bisogna prestare il "giuramento", con una cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza italiana presso il Comune di residenza. Lo Stato italiano può rifiutare di concedere la cittadinanza per matrimonio? Sì, ma solo a chi si trovi nelle particolari condizioni in cui la legge vieta di ottenerla. Chi ha subito una condanna penale, ma è stato riabilitato, può ripresentare la domanda di cittadinanza dopo 5 anni dal provvedimento di rifiuto. Chi può richiedere la cittadinanza per naturalizzazione? Il cittadino straniero che risiede in Italia da almeno 10 anni, è ben inserito nella società italiana e economicamente autosufficiente. Cosa si deve fare per acquisire la cittadinanza italiana per naturalizzazione? Si deve rivolgere una domanda scritta al Presidente della Repubblica, presentandola alla Prefettura del luogo di residenza e allegando una copiosa documentazione, con tutti i documenti cinesi tradotti in italiano e legalizzati. In questo caso la concessione della cittadinanza è a discrezione dello Stato italiano, che esprime un giudizio di gradimento nei confronti dello straniero richiedente. Come si riceve la cittadinanza italiana acquisita per naturalizzazione? In base a un decreto del Presidente della Repubblica. La decisione dello Stato sulla concessione della cittadinanza per naturalizzazione deve essere presa entro 3 anni dalla presentazione dell'istanza. Il giuramento, cioè la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza italiana, deve essere prestato presso il Comune di residenza entro 6 mesi dal decreto di concessione. Si può fare ricorso contro un provvedimento di rifiuto della cittadinanza? Sì, si può ricorrere al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio. Si può rinunciare alla cittadinanza italiana? Sì, in particolare in due situazioni: · il cittadino italiano che possiede anche la cittadinanza cinese e risiede all'estero può presentare una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana al consolato o all'ambasciata italiana; · il maggiore di 18 anni che è diventato cittadino italiano in seguito all'acquisizione della cittadinanza da parte del genitore convivente può presentare una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana all'anagrafe del luogo di residenza in Italia, o all'autorità diplomatica italiana all'estero. E' importante sapere che chi acquista un'altra cittadinanza non perde automaticamente quella italiana: resta cittadino italiano finchè non presenta una dichiarazione di rinuncia. * Corso
di Formazione per mediatori interculturali in ambito socio-sanitario
http://www.provincia.torino.it/xatlante/index.htmhttp://www.provincia.torino.it/xatlante/index.htm POLITICHE
LEGISLATIVE 8
dicembre 1999 a
cura dell'ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione SOMMARIO ASILO ·
Il Tribunale Civile di Roma riconosce
il diritto d'asilo costituzionale a Abdullah Ocalan. PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI MIGRATORI (Ingresso, soggiorno, espulsioni). ·
Un progetto di assistenza al rimpatrio
volontario di cittadini albanesi e delle Repubbliche della ex-Jugoslavia.
- IMMIGRAZIONE E
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- ACCORDI
INTERNAZIONALI ·
Entrata in vigore la Carta sociale
europea, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996.
SPECIALE N E W S ASILO testatesta1.
Preoccupazione per l'approssimarsi del 31.12.1999, data di cessazione della
protezione temporanea per i rifugiati dalla Repubblica Federale di
Jugoslavia (Kosovo). Segnalati numerosi casi di espulsione di kosovari e
altri richiedenti asilo contestualmente alla notifica del diniego al
riconoscimento dello status di rifugiato. Un ricorso accolto dal Tribunale
di Trieste. Il Tribunale di Brindisi accoglie i ricorsi presentati da
cittadini jugoslavi di etnia rom provenienti dal Kosovo richiedenti la
protezione temporanea anche dopo il 5 agosto.
Con la normativa
speciale sulla protezione temporanea degli stranieri provenienti dalle zone
di guerra dell'area balcanica e specificatamente della Repubblica Federale
di Jugoslavia, introdotta con il DPCM del 12.05.1999, è stato previsto a
favore dei beneficiari il rilascio di un permesso di soggiorno valido per il
solo territorio italiano fino al 31 dicembre 1999, ma rinnovabile con
cadenza semestrale fino al perdurare dello stato di emergenza conseguente al
conflitto e, dunque, fino al venire meno di ogni impedimento ad un rimpatrio
in condizioni di dignità e sicurezza (art. 2 c. 4, art. 4). Con
l'approssimarsi della scadenza, si moltiplicano le preoccupazioni che la
protezione temporanea non venga prorogata. Il fatto che la ricostruzione in
Kosovo si sia appena avviata e che una buona parte delle famiglie al di
fuori della capitale Pristina sia costretta a trascorrere l'inverno nelle
tende o in abitazioni solo parzialmente ricostruite, cosi' come l'anno
scolastico ormai avviato, fanno ragionevolmente ritenere che il governo
italiano difficilmente potrà disporre una misura di cessazione della
protezione temporanea con conseguente rimpatrio dei rifugiati prima del
prossimo mese di giugno 2000. Al riguardo, vanno anche richiamate le
direttive e le raccomandazioni espresse dagli organismi internazionali,
primo fra tutti l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (in
proposito, UNHCR, Kosovo Albanians in Asylum Countries. UNHCR
Reccomandations as regards Returns, Ginevra, 1 ottobre, 1999) Tuttavia,
alcune prassi adottate nelle ultime settimane da diverse questure italiane
così come dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato nei confronti di richiedenti asilo kosovari sembrano ipotizzare un
atteggiamento non favorevole, tale da suscitare legittime preoccupazioni. Ci
si riferisce al rifiuto della Commissione centrale, nel momento del diniego
del riconoscimento dello status di rifugiato, a raccomandare come era invece
prassi, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex
art. 5 comma 6 della legge n. 40/98) ai richiedenti asilo kosovari che non
avevano potuto accedere a suo tempo alle misure di protezione temporanea, in
genere perché entrati in Italia prima del 26 marzo 1999. Ciò che è più
grave ancora è che da qualche settimana, diverse questure emettono un
provvedimento di espulsione contestualmente alla notifica del diniego del
riconoscimento dello status di rifugiato, privo della suddetta
raccomandazione, senza quindi nemmeno attendere la scadenza dei termini
previsti per il ricorso al TAR (60 giorni). Contro uno di questi
provvedimenti, emesso dal prefetto di Trieste, un richiedente asilo kosovaro
ha presentato ricorso, ottenendo dal giudice l'annullamento del decreto
espulsivo in quanto non poteva trovare giustificazione l'espulsione dalla
sola circostanza dell'originario ingresso illegale nel territorio dello
Stato, essendo stata questa a suo tempo sanata con la tempestiva
presentazione dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, in
base a quanto previsto dall'art. 31 della Convenzione di Ginevra. Sebbene il
decreto del Tribunale di Trieste datato 13.11.1999 sia motivo di
soddisfazione, non risolve tutti i dubbi e le perplessità legate alla
prassi espulsiva adottata dalle questure. Resta infatti irrisolta la
questione se la presentazione del ricorso giurisdizionale al TAR avverso il
provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato possa
consentire di per sé la proroga del permesso di soggiorno. L'art. 1 c. 5
della legge n. 39/90 prevede che al richiedente asilo sia rilasciato un
permesso di soggiorno valido "sino alla definizione della procedura di
riconoscimento dello status", potendosi dunque ritenere compresa anche
la fase dell'eventuale esperimento dei mezzi di ricorso. Contro tale
argomentazione, tuttavia, molte questure hanno fatto prevalere
un'interpretazione restrittiva dell'art. 5 del DPR n. 136/90, per il quale
il richiedente asilo cui sia negato il riconoscimento "deve lasciare il
territorio nazionale", per effetto dunque della sola decisione negativa
della Commissione centrale. L'atteggiamento della
Commissione centrale di non raccomandare più l'applicazione della
"clausola umanitaria", congiuntamente a quello delle questure di
espellere i richiedenti asilo al momento della notifica del diniego, prima
dello scadere dei termini per l'eventuale ricorso al TAR o, eventualmente,
anche successivamente, nelle more del giudizio dell'organo giurisdizionale,
appaiono inconciliabili con le regole consacrate in sede internazionale in
merito al rispetto del principio di "non-refoulement",
nonché con quelle riferite al diritto d'asilo costituzionale, almeno
rispetto a richiedenti asilo che possano temere un rischio di essere
sottoposti a trattamenti inumani o degradanti in caso di espulsione ovvero
nel paese di origine non possano godere dell'effettivo esercizio delle
libertà democratiche. Come si ricorderà,
con una circolare telegrafica datata 5 agosto 1999, Il Ministero
dell'Interno aveva disposto la cessazione dell'applicazione delle misure di
protezione temporanea per i nuovi arrivati dal territorio della Repubblica
Federale di Jugoslavia, a seguito dell'arrivo sulle coste pugliesi di
diverse centinaia di profughi, prevalentemente di etnia rom, in fuga dal
Kosovo a seguito delle rappresaglie, intimidazioni e violenze cui sono
sottoposti da parte di gruppi armati albanesi, presumibilmente appartenenti
all'UCK (Esercito di Liberazione del Kosovo). Le associazioni di
tutela dei diritti dei richiedenti asilo avevano sollevato perplessità sul
fatto che la revoca dell'applicazione delle misure di protezione temporanea
veniva disposta per mezzo di una circolare amministrativa, e cioè di una
fonte di diritto gerarchicamente inferiore al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri che aveva introdotto tali misure. A conferma della
bontà di tale argomentazione giunge la notizia dell'accoglimento da parte
del Tribunale civile di Brindisi di una decina di ricorsi presentati per il
tramite dell'ufficio CIR di Lecce avverso altrettanti decreti di espulsione
emanati nei confronti di cittadini jugoslavi di etnia rom provenienti dal
Kosovo (ad es. Sent. 1179/99 dd. 21.10.1999/causa di illegittimità
violazione di legge). Il giudice civile di Brindisi afferma, infatti,
nel dispositivo che "se l'Esecutivo, in base ad una propria
valutazione discrezionale e politica, ha ritenuto di individuare nel
31.12.1999 la data di presumibile cessazione degli eventi bellici o almeno
di apparente normalizzazione, formalizzandola in un decreto avente forza di
legge, non si comprende come tale valutazione possa essere posta nel nulla
in base ad una circolare del Ministero dell'Interno, fonte normativa di
valore secondario". Secondo il Tribunale di Brindisi, dunque, il
DPCM del 12.05.1999 è da considerarsi ancora in vigore anche per i
richiedenti asilo che siano giunti dal Kosovo dopo il 5 agosto e richiedano
in Italia la protezione temporanea facendo valere situazioni persecutorie e
discriminatorie nel paese di origine, risultando così illegittimi
provvedimenti di respingimento ed espulsione adottati nei loro confronti. La precaria situazione
dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli appartenenti alle
minoranze etniche in Kosovo, ed in particolare di quelle serba e rom,
vittime di atti quotidiani di uccisione sommaria, rapimento, intimidazione e
limitazioni nella libertà di circolazione e nell'accesso ai mezzi di
sostentamento, è confermata da due rapporti dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati e della missione OSCE in Kosovo, diffusi
rispettivamente il 26 luglio ed il 15 settembre scorsi ("Preliminary
and Second assessment of the Situation of Ethnic Minorities in Kosovo".
I testi possono essere richiesti alla delegazione italiana dell'ACNUR
(e-mail: itaro@unhcr.ch) ovvero consultando il sito Internet dell'OSCE: www.osce.org/kosovo
I rifugiati kosovari,
così come quelli delle altre aree della ex-Jugoslavia, che intendono
rimpatriare volontariamente nei luoghi di origine possono accedere ad un
progetto di rimpatrio assistito, gestito dall'OIM (Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni) che assicura il finanziamento delle spese
di viaggio, nonché un contributo economico ed un'assistenza in loco per il
reinserimento sociale nei luoghi di origine. Per informazioni, ci si può
rivolgere all'ufficio dell'OIM a Roma, via Nomentana 62 -tel. 06/44231428,
fax 06/4402533, e-Mail: iomrome@iom.int,
oppure al Consiglio Italiano per i Rifugiati, via del Velabro, 5/a, ROMA
tel. 06/69200114, e-mail: c.i.r.@flashnet.it
testatesta2.
Il Tribunale Civile di Roma riconosce il diritto di asilo costituzionale a
Abdullah Ocalan. Con sentenza depositata
il 1 ottobre scorso, il Tribunale Civile di Roma ha riconosciuto il diritto
di asilo politico in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.3 della
Costituzione ("Lo straniero al quale sia impedito l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana
ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni
della legge") , al leader curdo Abdullah Ocalan, a seguito
dell'istanza da questi presentata il 21 dicembre 1998. Senza sottovalutare
l'importanza della pronuncia del tribunale romano per il diretto
interessato, quale anche mezzo di pressione nei confronti delle autorità
turche per impedire la conferma della sua condanna a morte pronunciata in
primo grado e confermata in appello, la sentenza trascende certamente il
caso in questione. Non può sfuggire il fatto che si tratta del primo caso
di un pronunciamento giudiziario volto a dichiarare il riconoscimento del
diritto costituzionale di asilo politico, rimasto tuttora inattuato. Il dispositivo della
sentenza conferma innanzitutto la giurisprudenza avviata con la famosa
pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Unite 12.12.1996-26.05.1997, n.
4674, circa la natura precettiva ed immediatamente operativa e non meramente
programmatica della norma costituzionale sull'asilo, tale dunque da
vincolare l'autorità giudiziaria civile anche in assenza di una disciplina
attuativa. Ugualmente, viene ribadita la distinzione concettuale tra la
nozione di asilo costituzione e quella di rifugiato ricavabile dalla
Convenzione di Ginevra del 1951: la prima legata a criteri di natura
oggettiva (la mancanza di libertà democratiche nel paese di origine
dell'asilante), la seconda a presupposti di natura soggettiva (il timore
individuale di persecuzione). Va rilevato inoltre il
modo esemplare con il quale il giudice civile ha respinto uno dei motivi di
inammissibilità che erano stati addotti dall'Amministrazione Italiana quale
parte convenuta, cioè la sostanziale inopportunità politica, in mancanza
di una normativa di attuazione del diritto d'asilo costituzionale, di
affidare al giudice la valutazione sulla democraticità di un ordinamento
straniero che "significherebbe accettare ipotesi di responsabilità
internazionale dello Stato italiano per attività del suo potere
giudiziario". Giustamente, qui il giudice ha ricordato i contenuti
della Dichiarazione sull'Asilo territoriale adottata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1967 che stabilisce che "la
concessione da parte di uno Stato dell'asilo a persone che possano invocare
l'art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo costituisce
un atto pacifico e umanitario che, in quanto tale, non deve essere
considerato un atto ostile nei confronti di un altro Stato". Una volta respinti i
presupposti di inammissibilità avanzati dal Governo italiano, il giudice ha
riconosciuto il diritto di asilo costituzionale a Ocalan ritenendo, in base
alla documentazione prodotta ( i dossier sulla situazione dei diritti umani
in Turchia redatti tra l'altro dal Dipartimento di Stato USA, dal Parlamento
europeo, da Amnesty International, le pronunce di condanna della Turchia da
parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, ecc) e alle risultanze di
prove testimoniali, l'esistenza del presupposto di base dell'assenza in
Turchia delle libertà democratiche riconosciute, invece, dalla nostra
Costituzione, con particolare accenno al rispetto dell'integrità della
persona, al rispetto delle libertà civili, alla proibizione della
discriminazione in relazione alla razza. Secondo il giudice, inoltre, la
previsione costituzionale dell'asilo politico va integrata e completata alla
luce di quella sul divieto di estradizione dello straniero per motivi
politici (art. 10.4 Cost.) successivamente ribadito sul piano internazionale
dalla Convenzione Europea di estradizione di Parigi del 1957 che stabilisce,
ad ulteriore garanzia dell'estradando, che l'estradizione non verrà
concessa nel caso in cui lo Stato richiesto "abbia dei seri motivi di
credere che la domanda, pur motivata da un reato di diritto comune, sia
stata presentata per perseguire o punire un individuo per considerazioni di
razza, religione, nazionalità ed opinioni politiche oppure che la
situazione di detto individuo rischi di essere aggravata da una qualsiasi di
queste ragioni". Il giudice non ha ritenuto nemmeno che il
riconoscimento del diritto di asilo per Ocalan debba essere negativamente
condizionato dall'entità, indubbia, dell'attività delittuosa a lui
contestata, in base all' orientamento giurisprudenziale per cui occorra ai
fini estradizionali contemperare il rilievo del delitto politico con la
tutela dei valori umani di carattere universale che il delitto invece ha
offeso o posto in pericolo (Cass. I^ Sez. pen. 27.02.1989; Cass. I^ Sez.
Pen. 17.02.1992). Secondo il giudice, infatti, la motivazione dell'attività
di Ocalan -"politica sul piano dei valori assoluti e certamente degna
di considerazione sia nell'attuale contesto (della lotta per il
riconoscimento dei diritti del popolo curdo, diritti fino ad ora contestati
e conculcati) che in una prospettiva storica - funge da contrappeso
all'entità delle offese arrecate". Va rilevato, infine,
come il giudice abbia respinto la tesi del Governo italiano
dell'infondatezza dell'istanza di asilo per la sopravvenuta mancanza
nell'attore dell'interesse ad agire, in ragione del suo abbandono del
territorio italiano e della sua attuale condizione di detenuto in Turchia. Il giudice di Roma non
ha ritenuto di dover ricondurre il caso Ocalan alla fattispecie prevista
dalla giurisprudenza di Cassazione (Cass. 9.10.98 n. 10062 e Cass.
23.05.1982 n. 3198), secondo la quale "è inibito al giudice di
risolvere questioni meramente teoriche al fine di una pronuncia dal
contenuto astratto e congetturale", sostenendo al contrario che
"permanga tuttora un interesse concreto e attuale dell'attore (Ocalan ndr)
ad una pronuncia favorevole", per le implicite implicazioni politiche
scaturenti da "un accertamento - in una sede giudiziaria neutra ed
imparziale - dell'esistenza del problema del popolo curdo e del suo diritto
all'autodeterminazione o, comunque, a spazi di libertà e democrazia,
obiettivi dell'azione politica di Ocalan" medesimo. La sentenza
"Ocalan" è motivo di particolare soddisfazione per l'ASGI, che
era intervenuta in giudizio a sostegno dell'istanza, assieme ad altre
associazioni, quali il CIR e l'Associazione Giuristi Democratici. testatesta3.
Nuove disposizioni in materia di ingresso e soggiorno di cittadini somali in
Italia. Notevoli difficoltà per i cittadini somali ad esercitare il diritto
al ricongiungimento familiare per il mancato riconoscimento da parte
italiana di documenti anagrafici e di viaggio rilasciati o rinnovati da
autorità "de facto" somale dopo il 31 gennaio 1991. Ritenendo non più
attuale la situazione di eccezionalità che aveva determinato l'automatico
rilascio di appositi permessi di soggiorno umanitari per i cittadini somali
fuggiti dalla guerra civile, il Ministero Affari Esteri con decreto 1
febbraio 1999 (G.U. 17.2.1999 n. 39) ha abrogato le precedenti disposizioni
contenute nel decreto ministeriale dd 9.09.1992. Il nuovo decreto prevede di
conseguenza che i cittadini somali che facciano soltanto ora ingresso in
Italia potranno accedere eventualmente alla procedura individuale di
riconoscimento dello status di rifugiato. Per coloro che hanno già
beneficiato della protezione umanitaria in base alle disposizioni ora
abrogate varranno le disposizioni emanate con direttiva del PdCdM del 6
agosto 1998, con la possibilità di convertire il permesso di soggiorno
umanitario in permesso per motivi di lavoro della durata biennale in caso di
rapporto di lavoro in corso o di formale impegno di assunzione ovvero con la
permanenza del possesso di un permesso annuale in caso di stato di
disoccupazione. Il Ministero degli
Affari Esteri italiano ha inoltre ritenuto di non riconoscere più alcuna
validità ai passaporti somali o altri documenti di identità o anagrafici
rilasciati o rinnovati da autorità "de facto" somale dopo
il 31 gennaio 1991, in conseguenza della dissoluzione delle strutture
statuali della Somalia. Pertanto, i cittadini somali presenti in Italia, per
recarsi all'estero al di fuori dello Spazio Schengen. e fare poi rientro in
Italia, debbono chiedere alle questure il rilascio di un apposito titolo di
viaggio per stranieri, della stessa durata del permesso di soggiorno. In
mancanza del passaporto, il rilascio o adeguamento del permesso di soggiorno
può avvenire previa esibizione della carta di identità rilasciata dal
Comune italiano di residenza. Il mancato riconoscimento della validità dei
documenti anagrafici sta comportando notevoli difficoltà per l'esercizio
del ricongiungimento familiare, di fatto provocando il mancato rilascio dei
visti di ingresso per l'impossibilità della dimostrazione del legame
familiare in base a documenti consentiti. Le autorità diplomatico-consolari
italiane non sembrano più disposte ad accettare eventuali
autocertificazioni da parte dei cittadini somali interessati, sebbene tale
procedura era in precedenza consentita in base ad una vecchia circolare del
Ministero dell'Interno ( n. 48 dd. 27 giugno 1992), ritenuta non più
compatibile con le disposizioni nel frattempo impartite in materia di
dichiarazioni sostitutive per i cittadini stranieri. testatesta4.
Ripreso alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati
l'iter del disegno di legge in materia di asilo e protezione temporanea.
L'ACNUR e gli organismi non governativi elaborano un documento con puntuali
e sostanziali richieste di emendamento. Dopo la pausa estiva,
è ripresa in settembre in seno alla Commissione Affari Costituzionali della
Camera dei deputati - (presidente l'on. Cananzi (Partito Popolare), relatore
l'on. Soda (Democratici di Sinistra) - la discussione sul disegno di legge
in materia di asilo e di protezione temporanea, già approvato al Senato il
5 novembre scorso. Già prima della pausa
estiva, il relatore, on. Soda, aveva illustrato sommariamente i contenuti
del provvedimento, sottolineando anche alcuni limiti del testo approvato dal
Senato che necessiterebbe di modifiche e correzioni durante la discussione
alla Camera dei Deputati. In particolare, l'on. Soda ha rilevato l'eccessiva
limitazione dei presupposti per la concessione del diritto d'asilo, facenti
riferimento al pericolo di vita, rispetto ai contenuti del testo
costituzionale, che fanno riferimento unicamente all'impedimento
all'esercizio delle libertà democratiche. L'on. Soda inoltre ha
sottolineato l'esigenza di escludere dal pre-esame i richiedenti asilo
costituzionali, che non dovrebbero essere sottoposti alle procedure di
determinazione del paese d'asilo in base alla Convenzione di Dublino, da
riservare esclusivamente ai richiedenti lo status di rifugiato in base alla
Convenzione di Ginevra del 1951. In contemporanea alla
ripresa dell'iter del DDL, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati ha convocato un gruppo di lavoro delle ONG per la formulazione di
proposte di emendamento migliorative del testo approvato dal Senato. A tale
gruppo di lavoro hanno preso parte il Consiglio Italiano per i Rifugiati,
l'ASGI, l'ICS, il Gruppo di riflessione dell'area religiosa e Médicins
sans frontières. Le richieste di emendamento sono state ufficialmente
consegnate all'on. Maritati, Sottosegretario agli Interni, e all'on. Soda,
durante un incontro svoltosi a Roma martedì 12 ottobre. Gli elementi più
rilevanti delle proposte avanzate dal gruppo di lavoro dell'associazionismo
e dell'ACNUR riguardano: a) la ridefinizione dei criteri in base ai quale
concedere il diritto d'asilo costituzionale, con l'inclusione delle persone
in fuga da situazioni di violenza generalizzata; b) la previsione di un
effetto sospensivo del ricorso in caso di esito negativo del pre-esame; c)
l'assegnazione al giudice ordinario piuttosto che al TAR della competenza
dell'esame del ricorso avverso la decisione negativa della Commissione
centrale. Altri emendamenti sostanziali riguardano una dozzina di altri
punti del DDL. Il testo delle proposte
di emendamento formulate dall'ACNUR e dalle ONG sopra richiamate può essere
richiesto all'ACNUR, via Caroncini, 19, ROMA, tel. 06/8079085, e-mail: itaro@unhcr.ch. PROGRAMMAZIONE DEI
FLUSSI (Ingresso, Soggiorno, Espulsioni). testatesta5.
Varato ed entrato finalmente in vigore il regolamento di attuazione delle
norme sull'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero.
Incertezze e preoccupazioni relativamente alle condizioni per il rinnovo dei
permessi di soggiorno. Con la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale (Suppl. Ord.n. 190/L dd. 03.11.1999), è entrato in
vigore il regolamento di attuazione delle norme sull'immigrazione (Dpr.
31.08.1999, n. 394). Diventano finalmente operative, pertanto, anche quelle
disposizioni contenute nella legge sull'immigrazione che non avevano potuto
finora trovare effettiva attuazione per la mancanza delle indispensabili
norme regolamentari, tra cui ad esempio quelle relative al rilascio della
carta di soggiorno o al riconoscimento dei titoli di studi esteri al fine
dell'esercizio delle attività professionali. Nonostante il lungo
iter richiesto per la sua approvazione, il regolamento non esaurisce
peraltro il quadro normativo indispensabile per una completa ed uniforme
implementazione della legge sul territorio nazionale che possa scongiurare
il verificarsi di trattamenti differenziati e discrezionali da parte degli
uffici amministrativi locali (questure innanzitutto) in contrasto con i
principi costituzionali di certezza del diritto e buon andamento della
Pubblica Amministrazione (art. 97). Lo stesso regolamento rinvia in diverse
occasioni a successivi decreti ministeriali (di solito da emanarsi a cura
del Ministero dell'Interno) per la concreta attuazione di singole questioni,
mentre è lecito attendersi che anche in futuro troverà spazio la
cosiddetta "legiferazione per circolari" (in particolare del
Ministero dell'Interno) per chiarire dubbi e contraddizioni, colmare lacune,
ancora presenti nel quadro normativo anche dopo e nonostante il varo del
regolamento. Non può dirsi, pertanto, pienamente soddisfatto il principio
costituzionale della riserva di legge rafforzata in materia di condizione
giuridica dello straniero (art. 10.2: "La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali"), vista l'entità dello spazio di manovra concesso di
fatto all'esecutivo. Tali considerazioni
critiche ben si adattano alla questione dei rinnovi dei permessi di
soggiorno, peraltro decisiva per la effettiva realizzazione di quei fini
solidaristici e obiettivi di integrazione che il parlamento ed il governo
hanno proclamato essere a fondamento dell'iniziativa di riforma legislativa.
Alle condizioni e ai requisiti reddittuali per il rinnovo dei permessi di
soggiorno di lunga durata per motivi di lavoro, il regolamento infatti
dedica una sola disposizione, quella contenuta nel comma 2 dell'art. 13, che
sostanzialmente vincola la proroga del soggiorno alla dimostrazione
dell'autosufficienza economica, cioè alla "disponibilità di reddito,
da lavoro o da altra fonte lecita, sufficientemente al sostentamento proprio
e dei familiari conviventi a carico, che può accertarsi d'ufficio sulla
base di una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione)". Sorge
innanzitutto la questione del livello minimo di reddito richiesto ai fini
del rinnovo del permesso di soggiorno, non avendo l'esecutivo inteso
specificarlo con precisione, al contrario di quanto invece avvenuto ai fini
del ricongiungimento familiare o della richiesta di rilascio della carta di
soggiorno, dove si fa riferimento all'importo dell'assegno sociale,
duplicato o triplicato a seconda del numero dei familiari a carico. In
assenza di ulteriori disposizioni amministrative, atteggiamenti
diversificati e non uniformi a livello locale potrebbero sorgere rispetto
alla corretta interpretazione da dare al riferimento alle fonti di
sostentamento "lecite", soprattutto nei casi di autocertificazione
di rapporti di lavoro irregolari o "in nero". Il lavoro
"irregolare" o "in nero" alle dipendenze di un datore di
lavoro non può essere considerato alla stregua di un'attività illecita per
il lavoratore che, quale parte "debole", viene anzi tutelato dal
Codice Civile in base alla previsione che "se il lavoro è stato
prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro,
questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione" (artt. 2098-2126). Di
conseguenza, è lecito attendersi che il Ministero dell'Interno darà
istruzioni alle questure di consentire l'autocertificazione anche dei
rapporti di lavoro irregolari eventualmente intercorsi tra gli stranieri e i
rispettivi datori di lavoro, al fine della dimostrazione dei mezzi di
autosufficienza economica in sede di rinnovo dei permessi di soggiorno. Con
ciò tenendo conto anche della forte incidenza che il mercato del lavoro
"informale" continua ad avere tra la popolazione immigrata
"regolare", stimata attorno al 30% secondo il recente rapporto
presentato dalla Commissione per le politiche di integrazione degli
stranieri, presieduta dalla prof. ssa Zincone. Ancora più problematico e
suscettibile di rendere precaria la condizione di molti immigrati
"regolari" è il modo con cui nella legislazione e nelle
successive norme regolamentari di attuazione ha trovato collocazione il
principio per cui la perdita del posto di lavoro non deve implicare
l'automatica revoca del permesso di soggiorno del lavoratore migrante, senza
che a quest'ultimo venga concesso un periodo di tempo minimo per trovare
nuova occupazione (principio stabilito dall'art. 8 della Convenzione OIL n.
143/1975, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge del 10 aprile 1981
n. 158). Con l'art. 22.9 del TU viene prevista la possibilità per il
lavoratore straniero rimasto disoccupato di mantenere l'iscrizione alle
liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno. E' di
immediata comprensione l'importanza che dunque assume innanzitutto la durata
dei permessi di soggiorno, per i quali la legge, fissando soltanto i limiti
massimi (due anni per quelli per motivi di lavoro e famiglia, con la
possibilità di una durata doppia in caso di rinnovo), lascia ampi margini
di discrezionalità alle questure o alle deliberazioni ministeriali. In tal
senso, il Ministero dell'Interno è già intervenuto con la circolare dd. 10
maggio in materia di regolarizzazione, che ha previsto una diversa durata
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a seconda della situazione
di regolare occupazione dell'interessato (due anni) ovvero del suo stato di
disoccupazione (un anno), per cui occorre ora chiedersi se tale orientamento
possa ritenersi estensibile anche "a regime". Con l'art. 37 del
regolamento di attuazione, l'esecutivo ha voluto concretizzare in modo
piuttosto rigido e restrittivo il principio dell'iscrizione a termine nelle
liste di collocamento del lavoratore licenziato o dimesso, stabilendo la
possibilità del rinnovo del permesso di soggiorno, eventualmente venuto in
scadenza successivamente alla perdita del posto di lavoro, solo per il
periodo necessario al concorrere del termine citato di un anno dall'avvenuta
iscrizione alle liste, entro il quale l'interessato dovrà adoperarsi per
trovare una nuova occupazione regolare, pena l'impossibilità
dell'ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno e la conseguente
intimazione a lasciare il territorio italiano. La costante precarietà della
condizione dell'immigrato è accentuata dalla previsione per cui la stipula
di un contratto di lavoro a tempo determinato comporterà il rilascio di un
permesso di soggiorno della stessa durata del contratto di lavoro e comunque
non inferiore a 12 mesi dalla data del rilascio del precedente soggiorno.
Sebbene gli standard minimi della Convenzione OIL sono formalmente
rispettati, non si può non scorgere in siffatta regolamentazione una
concezione riduttiva dell'immigrato, la cui permanenza legale viene esposta
sostanzialmente alle variabili contingenze del ciclo economico. Nel caso dei
lavoratori immigrati invalidi civili, accanto a queste considerazioni di
"inopportunità politica", si possono muovere motivi di
illegittimità costituzionale, nel momento in cui essi vengono assoggettati
ai medesimi meccanismi regolativi che possono condurre al mancato rinnovo
del permesso di soggiorno e all'intimazione a lasciare il territorio
nazionale, con l'unica variante del riferimento alle liste del collocamento
obbligatorio (legge n. 482/68 ora sostituita con l. 12.03.1999, n. 68) in
vece di quelle ordinarie. Così facendo, risulta completamente ignorato il
principio stabilito dall'art. 8 par. 1 della Convenzione OIL n. 97/1949,
ratificata e resa esecutiva in Italia, che comporta il divieto di rimpatrio
o di allontanamento del lavoratore migrante che risulti incapace di ottenere
un'occupazione in ragione di una malattia o di un infortunio (invalidità)
contratti successivamente all'ammissione nel paese di immigrazione. Siamo
ben lontani dunque dagli obiettivi di fondo e dalle finalità, proclamate al
momento del varo della legge sull'immigrazione, del rafforzamento delle
opportunità di integrazione e dei diritti di cittadinanza degli immigrati
regolari, la cui condizione non sfugge invece ad una costante precarietà e
al rischio del rientro nella clandestinità almeno fino all'accesso alla
carta di soggiorno. Data la grossa presenza
nel mercato del lavoro "nero", così come in quelle forme di
lavoro interinale, in affitto, di breve durata o con caratteristiche
perlomeno ambigue, come le prestazioni d'opera, l'applicazione delle regole
fissate con il regolamento di attuazione è suscettibile di far rientrare
nella clandestinità una fascia consistente di immigrati regolari, con
conseguente vanificazione dei principi di prevenzione e lotta
all'immigrazione clandestina, posti alla base della politica governativa con
il documento programmatico approvato con il Dpr. 5 agosto 1998. Ne
conseguirebbe dunque l'esigenza di una interpretazione normativa non
letterale e rigida, ma maggiormente attenta alla volontà espressa dal
legislatore e alle finalità solidaristiche che sono state attribuite alla
legislazione di riferimento al momento della sua approvazione. testatesta6.
Emanate le nuove disposizioni concernenti il soggiorno di cittadini
comunitari in Italia. Gli importanti riflessi sulle condizioni di ingresso e
di soggiorno in Italia dei familiari extracomunitari di cittadini comunitari
o italiani. Con decreto legislativo
2 agosto 1999, n. 358 (in G.U. n. 246 dd. 19.10.1999) sono state emanate le
nuove disposizioni concernenti il soggiorno di cittadini comunitari in
Italia, che vanno ad integrare e modificare quelle precedentemente in vigore
per effetto del D.L.vo 26.11.1992, n. 470, allo scopo di attuare le
direttive comunitarie (90/364, 90/365 e 93/96). Le norme appena
approvate hanno scopo di garantire la libertà di circolazione e di
insediamento dei cittadini dell'Unione Europea - e dei loro famigliari,
anche extracomunitari - che non possano esercitare tali diritti in base alla
loro condizione di lavoratori, appartenendo invece, fra l'altro, alle
categorie di coloro che hanno cessato l'attività lavorativa o degli
studenti. Le condizioni fissate
dalle nuove disposizioni per il soggiorno dei cittadini comunitari che non
svolgano attività lavorativa o siano pensionati, sono l'iscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale o la titolarità di una polizza assicurativa
sanitaria e la disponibilità di un reddito complessivo non inferiore
all'importo dell'assegno sociale. Per gli studenti, oltre all'assicurazione
sanitaria, viene chiesta la disponibilità di risorse economiche tali da non
costituire un onere per l'assistenza sociale. In conformità al
diritto comunitario, le disposizioni prevedono il diritto al soggiorno anche
per i familiari dei cittadini comunitari, indipendentemente dalla loro
nazionalità, e dunque anche nei casi in cui provengano da paesi non
appartenenti all'Unione Europea. Rispetto all'individuazione dei familiari e
limitatamente a quanto concerne i cittadini comunitari che non siano
studenti, il D.L.vo non recepisce pienamente l'indirizzo interpretativo
assunto dal Consiglio di Stato relativamente all'ammissione al
ricongiungimento dei figli del coniuge extracomunitario avuti da precedenti
matrimoni o nati fuori dal matrimonio (parere 8.11.1995, n. 679/95). Se,
infatti, si prevede l'ammissione al ricongiungimento di tutti i discendenti
a carico del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno,
indipendentemente dall'età, per i figli "di primo letto" del
coniuge extracomunitario tale possibilità è limitata a quelli di minore età
(con riferimento alle norme sul ricongiungimento familiare contenute nel TU
sull'immigrazione -art. 29.1 D.L.vo n. 286/98). Per la corretta
individuazione dei discendenti a carico si deve fare riferimento alle
norme relative agli assegni familiari di cui al Dpr. 30.05.1955, n. 797, che
comprendono oltreché i figli minori, anche quelli fino ai 21 anni di età
se iscritti ad un istituto scolastico superiore o fino ad anni 26 se
iscritti all'università, ovvero anche di età superiore se inabili al
lavoro. E' pur vero che il citato riferimento alle norme sull'immigrazione
fa includere tre i beneficiari del ricongiungimento famigliare anche i figli
maggiorenni del coniuge extracomunitario, qualora inabili al lavoro secondo
la legislazione italiana (art. 29.1 lett. d) TU), ma restano comunque
esclusi gli studenti superiori e universitari, rispettivamente fino ai 21 e
ai 26 anni di età. Il decreto legislativo
n. 246/99 modifica le disposizioni sulla libera circolazione dei cittadini
comunitari che non svolgono un'attività lavorativa in Italia o che sono
studenti, mentre restano salve quelle riferite a coloro che svolgono
un'attività lavorativa subordinata o autonoma o una prestazione di servizi
(artt. 1,2,3 DPR 1656/65, come modificato dal DPR n. 1225/1969) che
prevedono tra i beneficiari del ricongiungimento familiare il coniuge e i
discendenti minori di anni 21 o a carico, gli ascendenti del lavoratore e
del coniuge che siano a suo carico. Per l'esercizio del
diritto al ricongiungimento familiare da parte del cittadino comunitario
valgono i requisiti reddituali previsti dal TU delle norme sull'immigrazione
e cioè un reddito familiare complessivo pari all'importo dell'assegno
sociale per un nucleo famigliare di due componenti, pari al doppio per un
nucleo di tre o quattro persone e al triplo per cinque o più componenti
(art. 29.3 lett. b) TU). Nel caso in cui il
cittadino comunitario residente in Italia sia uno studente, potrà
beneficiare del ricongiungimento con i famigliari individuati dal TU delle
norme sull'immigrazione (coniuge, figli minori a carico, anche del coniuge e
dunque non comuni, genitori a carico, parenti entro il terzo grado inabili
al lavoro), purché il nucleo famigliare abbia risorse tali da non
costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia. Al riguardo le
disposizioni varate risultano più generose delle norme comunitarie
(direttiva 93/96) che limiterebbero l'esercizio del ricongiungimento per gli
studenti comunitari al solo coniuge ed ai figli a carico. Per quanto concerne gli
aspetti procedurali relativi al riconoscimento del diritto al
ricongiungimento famigliare per i cittadini comunitari, il D.L.vo n. 246/99
prevede l'utilizzo dello strumento dell'autocertificazione, per quanto
attiene la dimostrazione sia dei requisiti reddituali, sia dell'esistenza
dei vincoli di coniugio o di parentela., in ottemperanza all'art. 5 del Dpr
n. 403/1998 che consente, per i cittadini dell'Unione Europea, l'utilizzo
delle dichiarazioni sostituite di certificazioni e di atti di notorietà,
con le stesse modalità previste per i cittadini italiani. Il D.L.vo n. 246/99,
così come le norme emanate in passato, non enuncia regole particolari circa
l'ingresso dei cittadini di Stati terzi che siano familiari dei cittadini
comunitari beneficiari del diritto di libera circolazione. Pertanto, anche
considerando quanto previsto dalle disposizioni contenute nel regolamento di
attuazione del TU sull'immigrazione (artt. 5 e 6 DPR n. 394/99), valgono le
norme procedurali generali previste per il ricongiungimento familiare degli
stranieri extracomunitari, con la previsione del rilascio del visto
condizionato alla presenza del nulla-osta della questura competente, previa
dimostrazione dei requisiti reddituali e alloggiativi. L'assenza nel
regolamento della legge sull'immigrazione di particolari agevolazioni per
l'ottenimento del visto da parte di cittadini extracomunitari famigliari di
cittadini comunitari non appare in linea con quanto previsto dalle direttive
comunitarie (n. 68/360 e 73/148), così come la subordinazione del rilascio
del visto per ricongiungimento familiare alla dimostrazione anche del
requisito alloggiativo, palesa un'assenza di coordinamento ed un sostanziale
contrasto con quanto previsto dal D.L.vo 246/99, che contempla unicamente un
requisito reddituale. Non appare nemmeno plausibile sostenere che il
cittadino extracomunitario irregolare, familiare di cittadino comunitario
residente in Italia, possa regolarizzazione automaticamente la propria
posizione sulla base delle disposizioni del TU, al di fuori della ristretta
casistica prevista dall'art. 30 D.L.vo n. 286/98, essendo riservata la
condizione di inespellibilità ai soli stranieri conviventi con parenti
entro il IV grado o con il coniuge, di cittadinanza italiana (art. 19. 2
lett. c), non avendo invece rilevanza il legame parentale con il cittadino
comunitario residente regolarmente. L'esclusione dei parenti e del coniuge
del cittadino comunitario beneficiario della libera circolazione appare di
dubbia legittimità alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia
europea, che nella sentenza Echternach del 1989 (389 e 390/87), ha
affermato che anche per i famigliari il documento del soggiorno non ha
valore costitutivo, ma solo dichiarativo del diritto alla libertà di
circolazione e stabilimento riconosciuto dal Trattato o dalle norme derivate
(sebbene la Corte si riferisse allora a famigliari che erano cittadini di
uno Stato membro). Inoltre, secondo una pacifica interpretazione del diritto
comunitario, il diritto del cittadino dell'Unione Europea a vivere con i
propri familiari appare strumentale e funzionale all'esercizio del suo
diritto fondamentale alla libertà di circolazione, e di conseguenza, non
apparirebbe ingiustificata secondo i criteri comunitari l'estensione anche
ai suoi famigliari del principio di inespellibilità previsto attualmente
soltanto per quelli del cittadino italiano. Un altro punto sul
quale si registra una contraddizione tra le disposizioni contenute nel
regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione e quelle del D.L.vo
n. 246/99, riguarda la durata della validità della carta di soggiorno
prevista per i cittadini comunitari e i loro famigliari, qualunque sia la
loro nazionalità. Mentre nel regolamento si ribadisce - in ottemperanza a
quanto previsto dalla legge cui si intende dare attuazione - la validità a
tempo indeterminato, sebbene con l'assoggettamento, a richiesta
dell'interessato e dunque volontario, ad una procedura di vidimazione
decennale, nel D.L.vo n. 246/99 si stabilisce una validità decennale della
carta di soggiorno con rinnovo obbligatorio alla scadenza. E' vero, altresì, che
con il D.L.vo. 246/99 finalmente l'Italia ha adeguato la propria normativa
interna agli obblighi comunitari prevedendo che i familiari del cittadino
comunitario, titolari di carta di soggiorno, qualunque sia la loro
nazionalità e dunque pure quelli extracomunitari, possano accedere alle
attività lavorative dipendenti o autonome, in condizione di parità con i
cittadini italiani, fatte salve le norme attinenti al pubblico impiego, nei
termini previsti dall'art. 37 del D.L.vo 03.02.1993, n. 29, che l'escludono
l'assunzione nell'amministrazione pubblica nei soli casi che "implicano
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero attengono
all'interesse nazionale" (norma poi attuata con il decreto 7.02.1994,
n. 174, successivamente modificato con decreto n. 623 dd. 05.10.1994). Già
nel 1986, infatti, la Corte di giustizia europea aveva ritenuto, nella
sentenza Gul, che il familiare del lavoratore ammesso al
ricongiungimento deve poter accedere al lavoro in condizioni di eguaglianza
con i nazionali, qualunque sia la loro cittadinanza, in base all'art. 11 del
regolamento 1612/1968, ma nessuna istruzione o disposizione in proposito era
stata finora emanata dalle autorità italiane per consentire la piena
applicazione di tale principio di eguaglianza. Vale la pena ricordare
che quanto detto finora va applicato anche nei confronti dei familiari
extracomunitari di cittadini italiani. Il legislatore infatti, con l'art. 28
comma 2 del TU sull'immigrazione (D.L.vo n. 286/98) ha voluto fare riferire
le disposizioni applicative delle norme comunitarie di cui al DPR
30.12.1965, n. 1656 anche ai familiari di cittadini italiani, quali
cittadini di uno Stato membro dell'Unione. Tutto ciò sulla base di un
parere del Consiglio di Stato (n. 679/95) volto ad eliminare la possibilità
di una "discriminazione al contrario" a danno dei cittadini
italiani rispetto a quelli comunitari nell'esercizio del diritto alla
coesione familiare con familiari extracomunitari, discriminazione che
sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3
della Costituzione. Di conseguenza, anche i famigliari extracomunitari del
cittadino italiano, titolari della carta di soggiorno, potranno accedere
d'ora in avanti a tutte le forme di accesso al lavoro, subordinato e
autonomo, previste per i cittadini italiani, ivi comprese quelle nel
pubblico impiego, salvo le riserve previste in base all'art. 37 del D.L.vo
n. 29/1993. Vista la complessità
della materia e la persistente presenza di lacune, incertezze e
contraddizioni tra le disposizioni disperse in diversi strumenti normativi,
sarebbe stato preferibile un riordino complessivo delle norme in materia di
ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini comunitari e dei loro
familiari, così come del resto previsto dalla delega legislativa contenuta
nella legge n. 40/98 (art. 45).Tuttavia, il governo ha ritenuto di non
avvalersi di tale delega, preferendo scegliere la via della
"delegificazione". Con la legge 8 marzo 1999, n. 50 (la c.d
"Bassanini"-quarter) è stato fra l'altro affidato al
governo l'incarico di fissare "i procedimenti relativi alla
circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'UE"
mediante regolamento governativo. In mancanza di uno strumento di riordino
complessivo, dunque, si è imboccata la strada tradizionale dei
provvedimenti parziali e modificativi di strumenti preesistenti, dove
tuttavia il quadro giuridico che ne emerge non appare del tutto coerente. testatesta7.
Il Ministero dell'Interno sollecita le questure a concludere l'esame delle
istanze di regolarizzazione ancora pendenti. Indicate le procedure da
adottare in caso di rigetto. Con circolare dd.
28.10.1999, il Capo della Polizia, dott. Masone, ha sollecitato le questure
ad accelerare al massimo le verifiche delle istanze di regolarizzazione
ancora pendenti ex DPCM 16.10.1998 e D.L.vo n. 113/99, procedendo al
rilascio dei permessi di soggiorno, con le modalità e la durata specificate
nella precedente direttiva dd. 10 maggio '99, oppure al rigetto formale
delle istanze non supportate dai requisiti previsti. A questo proposito,
seguendo le indicazioni contenute nel regolamento di attuazione del TU
sull'immigrazione (art. 12 DPR n. 394/99), la circolare ministeriale
specifica che il provvedimento di diniego al rilascio del permesso di
soggiorno deve contenere menzione del termine non superiore a quindici
giorni lavorativi entro il quale lo straniero deve presentarsi al posto di
polizia di frontiera per allontanarsi dal territorio dello Stato, con
l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, le autorità di polizia
procederanno all'applicazione della misura espulsiva mediante intimazione a
lasciare il territorio nazionale entro ulteriori quindici giorni (ex art. 13
del D.L.vo n. 286/98). Al verificarsi di quest'ultima circostanza, la
circolare ministeriale invita le questure ad adottare tutti i provvedimenti
volti ad impedire che lo straniero si sottragga al provvedimento espulsivo
facendo perdere le sue tracce e utilizzando false generalità. Nei casi in
cui il diniego alla regolarizzazione sia motivato dal rifiuto del Prefetto
competente a revocare un provvedimento espulsivo precedentemente adottato,
la circolare dà istruzione ai Questori di accompagnare la notifica del
rigetto della regolarizzazione all'immediato accompagnamento alla frontiera
dello straniero. testatesta8.
In scadenza il 31 dicembre i permessi di soggiorno per motivi di studio
rilasciati per ogni anno solare agli studenti universitari extra-comunitari.
I nuovi limiti minimi di merito per il rinnovo dei permessi di soggiorno, le
condizioni per l'esercizio dell'attività lavorativa e l'eventuale richiesta
di conversione del permesso di soggiorno, fissati dal regolamento di
attuazione della legge sull'immigrazione. Scadono di norma al 31
dicembre i permessi di soggiorno per motivi di studio rilasciati agli
studenti universitari extracomunitari iscritti negli Atenei italiani. Con la
recente pubblicazione del regolamento di attuazione della legge
sull'immigrazione, sono state fissate nuove regole riguardo ai limiti minimi
di merito che i titolari del permesso di soggiorno debbono possedere per
ottenerne il rinnovo (art. 46 c. 4 DPR n.394/99).Tali limiti consistono nel
superamento di un esame nel primo anno di corso e di almeno due esami nei
successivi. Solo per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente
documentati, si potranno prevedere eccezioni, sempre ché lo studente abbia
superato almeno un esame. E' stato reintrodotto un limite per l'iscrizione
fuori-corso degli studenti extracomunitari, cioè il terzo anno fuori corso,
oltre il quale il permesso di soggiorno non può più essere rilasciato.
Successivamente alla laurea o al conseguimento del diploma, lo studente
universitario extracomunitario potrà ulteriormente rinnovare il permesso di
soggiorno annuale per conseguire il titolo di specializzazione o il
dottorato di ricerca. Si rammenta infine che,
in base alla circolare congiunta del MAE e del Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica (consultabile sui siti del M.A.E. - www.esteri.it
- e del MURST - www.murst.it(atti/1999/dis0401.htm
-) per l'immatricolazione degli studenti extracomunitari negli Atenei
italiani nell'anno accademico 1999/2000, il rinnovo dei permessi di
soggiorno per motivi di studio per l'iscrizione al primo anno di corso sarà
possibile solo per chi abbia formalizzato l'immatricolazione ad una
Università italiana, previo superamento dell'esame di ammissione e di
conoscenza della lingua italiana, ove previsto, nonché sia in grado di
dimostrare il possesso della copertura economica di Lit. 1.000.000 mensili
per almeno 6 mesi. Per quanto riguarda la
possibilità per gli studenti stranieri di svolgere attività lavorativa, il
regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione, ha stabilito il
limite delle 20 ore settimanali (part-time), anche cumulabili per
cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore,
risultando così possibile anche l'esercizio a tempo pieno di attività di
lavoro stagionale (art. 14 c. 4 Dpr n. 394/99). L'esercizio dell'attività
lavorativa non consente, tuttavia, la conversione del permesso di soggiorno,
il quale, rimanendo per motivi di studio, sarà rinnovato solo in presenza
dei requisiti di merito sopraccennati. Peraltro, sulla base di quanto
previsto dalla legge sull'immigrazione (art. 6 c.1 TU) e dal regolamento di
attuazione (art. 14.5 Dpr n. 394/99) il permesso di soggiorno per motivi di
studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, previa documentazione di un rapporto di
lavoro subordinato o dell'esercizio di attività di lavoro autonomo,
debitamente autorizzata, qualora l'interessato rientri nei limiti delle
quote annuali di programmazione dei flussi di ingresso e purché egli non
sia a ciò impedito da accordi internazionali o dalle condizioni per le
quali è stato ammesso a frequentare corsi di studi o di formazione in
Italia (presumibilmente nei casi in cui l'interessato abbia ottenuto una
borsa di studio attraverso accordi internazionali o bilaterali sottoscritti
tra il suo paese e l'Italia che prevedano la formazione come sola attività
permessa in Italia e l'obbligo di rientro nel paese di origine al termine
degli studi). Una volta convertito il permesso di soggiorno, l'interessato
potrà ugualmente continuare la sua formazione universitaria, a parità di
condizioni con i cittadini italiani (art. 39 c. 5 TU), ma per rinnovare il
titolo di soggiorno per motivi di lavoro dovrà alla scadenza dare
dimostrazione della disponibilità di reddito in Italia sufficiente al
proprio sostentamento (art. 13.2 DPR n. 394/99). testatesta9.
Varata la direttiva sulla programmazione dei flussi di ingresso per motivi
di lavoro dei cittadini extracomunitari per l'anno 1999. Ancor prima del varo
del regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione, una direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 4 agosto 1999 (G.U. n.
209 dd. 06.09.1999) ha previsto un tetto massimo di 58.000 nuovi ingressi in
Italia per motivi di lavoro di cittadini non appartenenti all'Unione Europea
per l'anno 1999. La quota è comprensiva
degli ingressi già previsti ed in parte già effettuati sulla base delle
circolari del Ministero del Lavoro nn. 23 e 27 che avevano indicato una
quota massima di 13.700 ingressi in Italia nel corso del 1999 per motivi di
lavoro stagionale, ripartiti per regioni, nonché una quota riservata di
4.000 ingressi per cittadini albanesi (anche tra quelli rimpatriati nel
corso del 1997), marocchini e tunisini. La direttiva del 6 agosto specifica
che una quota di 3.500 permessi di soggiorno viene riservata agli stranieri
non comunitari per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, ivi compreso
lo svolgimento di attività professionali.. La mancata emanazione
in tempo utile del regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione,
così come la necessità di predisporre gli aspetti procedurali in esso
previsti, ha reso inattuabili per l'anno 1999 le modalità di programmazione
dei flussi di ingresso per motivi di lavoro attraverso i meccanismi della
sponsorizzazione e del rilascio del visto per motivi di ricerca di lavoro,
sulla base del criterio di anzianità di iscrizione in apposite liste che
dovrebbero essere istituite presso le rappresentanze consolari e
diplomatiche italiane all'estero. L'unico strumento effettivamente
attivabile per la concreta applicazione della direttiva in materia di
ingressi di immigrati per motivi di lavoro resta dunque la chiamata
nominativa da parte di un datore di lavoro. testatesta10.
Presentata al Ministro dell'Interno un'interrogazione parlamentare sul
funzionamento dei centri di permanenza temporanea per stranieri in via di
espulsione. Lo scorso 24 novembre,
un gruppo di senatori appartenenti ai partiti della sinistra (primi
firmatari Salvato, Manconi, Marchetti, Russo Spena) ha inoltrato al Ministro
degli Interni un'interrogazione parlamentare sul funzionamento e la gestione
dei centri di permanenza temporanea per stranieri in via di espulsione.
Nell'interrogazione vengono espresse critiche all'organizzazione e
all'attività di detti centri, avvenuta per più di un anno e mezzo al di
fuori di norme precise, in assenza del regolamento applicativo della legge
sull'immigrazione, e dunque mediante l'esercizio di un'ampia discrezionalità
dell'autorità amministrativa periferica (questure e prefetture locali). I
firmatari denunciano quindi un trattamento degli stranieri rinchiusi in
detti centri ancora peggiore di quello delle carceri per l'assenza di
operatori qualificati in grado di fornire un'assistenza sanitaria e
psicologica adeguata, per la mancata informazione sui loro diritti e la
possibilità di presentare ricorso, nonché di contattare persone
all'esterno, con conseguente grave pregiudizio per l'effettività del
diritto alla difesa. Avendo in considerazione che tra i centri di detenzione
amministrativa finora costituiti uno soltanto è stato edificato a tale
scopo, quello di Roma, entrato in funzione lo scorso settembre, mentre per
gli altri si è ricorso ad edifici preesistenti, riadattati alle nuove
funzioni o addirittura al posizionamento di strutture mobili quali container
(come nel caso di Via Corelli a Milano), le condizioni igienico-sanitarie e,
più in generale di permanenza, spesso lasciano a desiderare, contribuendo -
sottolineano i firmatari - all'insorgere di episodi di autolesionismo. Richiamandosi ad alcuni
dati forniti dal Casa delle Culture di Milano, con riferimento alla
situazione del centro di Milano, gli autori dell'interrogazione rilevano
fenomeni non marginali di abuso dell'internamento amministrativo anche nei
confronti di stranieri in regola con le norme sul soggiorno, così come non
risulterebbero infrequenti i casi di stranieri internati da 2 a 5 volte nel
centro, senza che l'espulsione potesse mai essere effettivamente eseguita,
il che farebbe pensare ad un uso dell'internamento contrario alle finalità
originarie della legge ed in contrasto con gli standard internazionali (in
base ad una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, non
sarebbe compatibile con l'art. 5 della Carta Europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali la detenzione amministrativa
dello straniero nei casi in cui fosse evidente ab initio
l'impossibilità di procedere effettivamente all'espulsione). I firmatari
non condividono quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge
sull'immigrazione circa la possibilità per il prefetto di stipulare
convenzioni con enti locali o soggetti pubblici o privati per la gestione
dei centri (art. 22 Dpr. 394/99), ritenendola "un'inaccettabile forma
di privatizzazione di attività di polizia". In conclusione
all'interrogazione i firmatari chiedono al Ministro dell'interno di fornire
i dati sull'esatta ubicazione dei centri di detenzione temporanea, sulla
reale volontà del governo di estendere il numero di detti centri, sul
numero di immigrati finora ristretti, sul numero delle detenzioni plurime,
sull'esatta portata dei casi di suicidio, tentato suicidio e autolesionismo
verificatisi. Infine, viene chiesto al Ministro se intende prendere in
considerazione la possibile abolizione di questi centri in quanto luoghi ove
si verificano sistematiche violazione die diritti fondamentali della
persona. Con il regolamento di
attuazione sono state definite alcune norme relative alle modalità di
trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza temporanea. Esse
peraltro non sono prive di contraddizioni e lacune. Tra le prime, va
annoverato ad esempio il fatto che dopo aver proclamato all'art. 21.1 il
principio generale della "libertà di colloquio" dello straniero
all'interno del centro e con i visitatori provenienti dall'esterno, al
successivo comma 7 del medesimo articolo, viene specificato che ai centri
possono avere accesso soltanto i familiari conviventi (e già la
dimostrazione della convivenza per uno straniero clandestino appare
difficile), il difensore delle persone trattenute, i ministri di culto, il
personale delle rappresentanze diplomatico-consolari, nonché gli
appartenenti ad enti, associazioni di volontariato e cooperative di
solidarietà sociale che sono stati ammessi a svolgere attività di
assistenza in base a progetti di collaborazione concordati con il prefetto
locale. Ugualmente, sebbene la
libertà di corrispondenza telefonica venga in linea di principio garantita
dalla legge, per le concrete modalità volte a renderla effettiva, il
regolamento rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell'Interno. testatesta11.
Approvato il regolamento per rendere funzionante l'autorità italiana che si
occupa di regolamentare l'ingresso dei minori stranieri per adozione
internazionale. Compiuto un passo in avanti decisivo per la piena
applicazione della legge sulle adozioni internazionali, in attuazione della
Convenzione dell'Aja del 1993. Il Consiglio dei
Ministri ha approvato in via definitiva, tenendo conto delle osservazioni
formulate dalla Corte dei Conti, il testo del regolamento recente le norme
per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione
per le adozioni internazionali, previsto dall'art. 7 commi 1 e 2 della legge
n. 476 del 31.12.1998 (in G.U. n. 8 del 12.01.1999), con la quale l'Italia
ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione dell'Aja in materia di
adozioni internazionali e protezione dei minori, sottoscritta da 37
paesi il 29 maggio 1993. La Commissione è
l'autorità centrale prevista dalla Convenzione che provvede fra l'altro ad
autorizzare, entro il termine di 120 giorni, gli enti ad operare nel campo
delle adozioni internazionali (art. 39-ter), nonché ad adottare le linee
guida operative, a promuovere incontri e conferenze di studio con gli enti
autorizzati, i servizi competenti e le associazioni operanti nel settore.
L'autorizzazione andrà richiesta dagli enti entro un mese dalla nomina
della Commissione. Una volta autorizzati, gli enti saranno iscritti su un
apposito albo, che entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'attività degli enti sarà
sottoposta a verifica da parte della Commissione almeno ogni due anni. Ora,
dopo che è stato approvato il regolamento si attende la nomina della
Commissione, perché la normativa sulle adozioni internazionali possa
finalmente acquistare la sua definitiva operatività. La legge sull'adozione
internazionale disciplina i casi di ingresso del minore in Italia (artt. 33
e 39 co. 1 lett. h)) in parte integrando e modificando la legge n. 40/1998
ed escludendo in particolare l'ipotesi dell'ingresso del minore straniero
per motivi di lavoro, tranne nei casi in cui ciò avvenga al seguito del
familiare o del legale rappresentante ovvero nei casi di ricongiungimento
familiare. testatesta12.
La Corte Costituzionale giudica conforme alla Costituzione l'espulsione come
"sanzione sostitutiva" alla detenzione disposta dal giudice anche
contro la volontà dell'interessato, prevista dalla legge sull'immigrazione. Con ordinanza n. 369
dd. 14-28 luglio 1999 (in G.U. Serie speciale n. 31 dd. 04.08.1999), la
Corte Costituzionale ha respinto le eccezioni di illegittimità
costituzionale che erano state sollevate dal Pretore di Roma con ordinanza
emessa il 5 maggio 1998 riguardante l'art. 15 del D.L.vo n. 286/98 (Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) che
consente al giudice di espellere lo straniero extracomunitario presente
irregolarmente sul territorio, condannato a pena detentiva non superiore a
due anni, sempre che non debba esser sospesa, anche indipendentemente o
contro la sua volontà. Il Pretore di Roma, sollevando la questione dinanzi
alla Corte Costituzionale, aveva ritenuto che tale disposizione sarebbe in
contrasto con tutta una serie di parametri costituzionali ed in particolare
con l'art. 27, in quanto l'immediata esecuzione dell'espulsione prima ancora
che la condanna diventi definitiva, confliggerebbe con il principio di
presunzione di innocenza, così come con quello della finalità rieducativa
e di reinserimento sociale della pena. Inoltre, il Pretore di Roma aveva
sostenuto che la mancanza di criteri in base ai quali il giudice dovrebbe
scegliere se applicare la sanzione sostitutiva e per quale durata (la norma
legislativa prevede un termine minimo di cinque anni di interdizione dal
territorio, ma non uno massimo) contrasterebbe con l'art. 25, secondo comma,
e art. 24, secondo comma, della Costituzione. La Corte Costituzionale
ha ritenuto non fondate e pertinenti tali argomentazioni in quanto
l'espulsione prevista dalla norma in esame non può ritenersi una sanzione
penale, bensì soltanto una misura amministrativa, che infatti, per la sua
esecuzione è affidata al questore, nelle modalità dell'accompagnamento
coatto alla frontiera. Il Pretore di Roma aveva invece sviluppato la tesi
dell'illegittimità costituzionale sul presupposto interpretativo, giudicato
erroneo dalla Corte, che la norma avesse introdotto un istituto
dell'espulsione quale vera e propria "sanzione sostitutiva" di
ordine penale e non semplice misura amministrativa. testatesta13.
Un progetto di assistenza al rimpatrio volontario di cittadini albanesi e
delle Repubbliche della ex-Jugoslavia. Il Consorzio Italiano
di Solidarietà (ICS), con il sostegno ed il contributo finanziario della
Commissione Europea- Task force per la cooperazione in materia di giustizia
e affari interni, ha avviato un progetto, denominato "Strade di
ritorno", finalizzato ad assistere cittadini dell'Albania e delle
Repubbliche della ex-Jugoslavia che si trovino a diverso titolo in Italia, e
che intendano rimpatriare volontariamente nei luoghi di origine. Il progetto
prevede il finanziamento di corsi di formazione, il sostegno economico ad
iniziative di micro-imprenditoria, il contributo alle spese del viaggio. Per
informazioni: ICS, via S. Luca 15/11 - 16124 Genova, tel. 010/2468099, fax.
010/2471188. INTEGRAZIONE SOCIALE testatesta14.
Entrate in vigore le disposizioni per la concessione degli assegni familiari
e dell'assegno di maternità. Discriminati i nuclei familiari misti, quelli
composti da stranieri e le donne straniere, che vengono esclusi
dall'applicazione delle nuove misure assistenziali. I possibili rimedi
giudiziari a tale discriminazione. Le disposizioni
applicative dei provvedimenti per l'assegno familiare e per l'assegno di
maternità, introdotte dalla legge finanziaria 1998/99 (artt. 65 e 66 della
legge 23.12.1998, n. 448 come modificati dalla legge 17.05.1999, n. 144)
sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (D.M. 15 luglio 1999, n. 306
pubblicato sulla G.U. n. 209 del 06.09.99 Suppl. ord. N. 169) e sono entrate
in vigore il 21 settembre. Il legislatore ha inteso riservare queste nuove
provvidenze assistenziali, rispettivamente, ai nuclei familiari a basso
reddito (non superiore a 36 milioni, ma in caso di reddito superiore
l'assegno potrà ugualmente essere concesso, ma sarà di importo inferiore
proporzionalmente) e con almeno tre figli minori, composti da cittadini
italiani residenti e alla madri cittadine italiane residenti prive di
copertura previdenziale (reddito familiare non superiore a 50 milioni), per
i figli nati dopo il 1 luglio 1999. I nuclei familiari misti, quelli
composti da stranieri e le donne straniere restando così esclusi
dall'applicazione delle nuove disposizioni assistenziali, con profili di
dubbia legittimità costituzionale. L'esclusione dei
cittadini dell'Unione Europea da queste misure assistenziali sembra cozzare
contro il principio generale di non-discriminazione in ragione della
nazionalità e quello di libertà di circolazione sancito dalle norme
comunitarie (rispettivamente artt. 12 e 39 del Trattato istitutivo della
Comunità Europea, come modificato alla luce del Trattato di Amsterdam,
nonché art. 7 (2) del Regolamento comunitario n. 1612/68 e Regolamento
comunitario n.1408/71). Al fine di rendere effettivo il principio della
libertà di circolazione per i cittadini comunitari, gli organi comunitari
hanno emanato dei regolamenti volti a rimuovere gli ostacoli che potrebbero
derivare dalla disomogeneità dei trattamenti previdenziali e assistenziali
dei singoli Stati membri, che potrebbero infatti influire negativamente
sulla propensione o convenienza ad accettare impieghi o, comunque, a
risiedere all'estero. Così il regolamento comunitario n. 1408/71 ha dettato
una serie minuta di disposizioni miranti a realizzare, per quanto possibile,
una tendenziale unitarietà dei vari regimi nazionali in materia di
sicurezza sociale attraverso l'affermazione, tra l'altro, di due principi:
quello di territorialità (per cui i lavoratori migranti comunitari sono
assoggettati al sistema vigente nel paese membro in cui essi prestano la
loro attività o comunque vi risiedono) e quello di non-discriminazione (per
cui i lavoratori hanno diritto alle medesime prestazioni riservate ai
cittadini dello Stato membro). Sebbene l'art. 4, n. 4 del medesimo
regolamento escluderebbe le misure di assistenza sociale dalla disciplina
comunitaria, in diverse occasioni la Corte di giustizia europea ha fatto
rientrare questioni attinenti trattamenti e provvidenze assistenziali (nella
fattispecie interventi rivolti a garantire un reddito minimo per le pensione
anziane) nel quadro delle regole comunitarie - assoggettandoli dunque al
principio di "non discriminazione" -, sebbene non in applicazione
del regolamento n. 1408/71, bensì dell'art. 7, n. 2 del regolamento n.
1612/68, qualificando come "vantaggi sociali" tali misure anziché
come prestazioni di sicurezza sociale (sentenza 12 luglio 1984, Castelli,
causa 261/82, sentenza 27 marzo 1985, Hoeckx, causa 249/83 e sentenza
6 giugno 1985, Frascogna, causa 157/84. L'articolo citato del
regolamento n.1612/68 stabilisce la parità di trattamento per i lavoratori
degli Stati membri con riferimento ai "vantaggi sociali"). Merita
di essere ricordato inoltre che la nostra Corte di Cassazione, con sentenza
21.09.1991, n. 9884, ha affermato l'applicabilità del regolamento
comunitario n. 1408/71 anche a prestazioni che, secondo le nostre categorie
giuridiche, non rientrano nella previdenza sociale, ma piuttosto
nell'assistenza sociale, come le pensioni sociali e di invalidità. Appare
dunque evidente l'illegittimità dell'esclusione dei cittadini comunitari
dall'applicazione delle misure in materia di assegni familiari e di maternità.
Come più volte chiarito dalla Corte di giustizia, l'art. 48 del Trattato CE
(ora art. 39) produce effetti diretti e prevale quindi su qualsiasi norma
interna contrastante, così come l'esigenza di applicare la norma del
Trattato si pone anche per i giudici, investiti di eventuali controversie
(sentenza 4 aprile 1974, Commissione c. Francia, causa 163/73). L'esclusione dei
rifugiati politici riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra del
1951 dagli assegni familiari e per maternità costituisce una diretta
violazione innanzitutto dell'art. 23 della Convenzione medesima che prevede
il trattamento riservato ai cittadini per quanto concerne l'assistenza
sociale. Inoltre, vale la pena rilevare che anche la Convenzione Europea
sull'Assistenza Sociale e Medica, ratificata e resa esecutiva in Italia,
stabilisce il principio di eguaglianza di trattamento con riferimento non
solo ai cittadini degli Stati contraenti, ma anche ai rifugiati secondo la
Convenzione di Ginevra del 1951. In virtù del principio
di "riserva di legge rinforzata" di cui all'art. 10.2 della
Costituzione, per cui le disposizioni interne attinenti alla condizione
giuridica dello straniero debbono conformarsi ai principi sanciti dalle
norme e dai trattati internazionali, che risultano quindi di immediata
applicazione nel nostro ordinamento e hanno portata prevalente rispetto alle
norme interne eventualmente contrastanti, appare evidente che il giudice
chiamato eventualmente ad esprimersi su un ricorso presentato da un/a
rifugiato/a avverso l'esclusione sua personale o del nucleo familiare
dall'assegno familiare o per maternità non potrebbe che disapplicare il
carattere discriminatorio della normativa interna ovvero sollevare una
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale. Per quanto attiene,
infine, ai cittadini extracomunitari in generale, residenti regolarmente nel
nostro Paese, la discriminazione operata nei loro confronti dalle
disposizioni in materia di assegno familiare e per maternità appare
illegittima alla luce dell'art. 41 del Testo unico n. 286/98 in materia di
immigrazione e condizione giuridica dello straniero extracomunitario, che
prevede "l'equiparazione ai cittadini italiani ai fini della fruizione
delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale". Avendo il legislatore conferito alle disposizioni contenute
nel TU il carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica (art. 1 c.4 D.lgs. n. 286/98), non si vede come possa trovare
giustificazione e legittimità la deroga sostanziale al principio di parità
di trattamento in materia di assistenza sociale introdotta dalla
disposizione contenuta nella legge finanziaria 1998/99, anche se successiva
temporalmente al TU. Vale la pena citare, inoltre, come la Corte
Costituzionale abbia già avuto modo di esprimersi in merito alla portata
estensiva del principio di parità di trattamento con i cittadini italiani
per i cittadini extracomunitari regolarmente residenti, nella sentenza n.
454/98 : "Una volta che i lavoratori extracomunitari siano
autorizzati al lavoro subordinato stabile in Italia, godendo di un permesso
di soggiorno rilasciato a tale scopo o di altro titolo che consenta di
accedere al lavoro subordinato nel nostro Paese, e siano posti a tal fine in
condizioni di parità con i cittadini italiani, e così siano iscritti o
possano iscriversi nelle ordinarie liste di collocamento(…), essi godono
di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani". E' auspicabile, dunque,
che nei prossimi mesi vengano promossi ricorsi dinanzi al giudice unico
civile avverso provvedimenti di esclusione di stranieri, comunitari,
rifugiati politici o extracomunitari, dai benefici introdotti dalla legge
finanziaria 1998/99 in materia di assegno familiare e per maternità,
confidando che per le vie giudiziarie si potrà trovare rimedio ad
un'odiosa, irragionevole ed infondata discriminazione che il legislatore ha
voluto introdurre. testatesta15.
Consegnata al Governo italiano la relazione della Commissione per le
politiche di integrazione contenente le proposte di modifica della
legislazione sull'acquisto della cittadinanza italiana. La Commissione per le
politiche di integrazione, presieduta dalla prof.ssa Giovanna Zincone, ha
consegnato al Ministero per la Solidarietà Sociale che l'aveva
commissionata, la relazione contenente le proposte di modifica delle modalità
di acquisto della cittadinanza italiana attualmente previste dalla legge n.
91/92. La relazione constata innanzitutto che le legislazioni sulla
cittadinanza dei paesi europei tendono sempre più a convergere su quattro
punti: a) favorire i minori nati sul territori, cioè le seconde e ancor più
le terze generazioni di immigrati; b) facilitare l'acquisizione della
cittadinanza per gli stranieri non comunitari se residenti da lungo tempo e
integrati nel paese di immigrazione; c) scoraggiare i matrimoni di comodo;
d) attuare la parità tra uomo e donna. La Commissione rileva
in proposito che sui primi due punti, l'Italia è decisamente più severa di
altri paesi, dando spazio assai limitato all'acquisto della cittadinanza per
nascita sul territorio dello Stato (principio dello jus soli) e
prevedendo criteri e requisiti particolarmente severi ed esigenti in materia
di naturalizzazione, a partire da quello della residenza decennale (il
termine più elevato previsto nell'Unione Europa). La nostra legislazione,
sostiene la Commissione, è invece decisamente più generosa sulla
naturalizzazione per matrimonio, contraddicendo anche le linee suggerite dal
Consiglio di Europa sulla cittadinanza e dal Consiglio dei Ministri
dell'Unione sulla lotta ai matrimoni di comodo. Prendendo spunto dal parere
di molti studiosi, secondo cui la doppia cittadinanza costituisce un forte
incentivo alle naturalizzazioni e, dunque, all'integrazione degli immigrati,
la Commissione auspica il ritiro della circolare del Ministero dell'Interno
(n. K.60.1 dd. 22.11.1994) che prevede lo svincolo dalla cittadinanza di
origine quale condizione per la concessione della cittadinanza italiana per
naturalizzazione. Le considerazioni e le proposte contenute nella relazione
della "Commissione Zincone" intendono avviare una discussione su
una nuova normativa sulla cittadinanza che sappia "inserirsi in un
progetto più ampio di integrazione ragionevole degli immigrati nella società
italiana, un progetto che non pretenda assimilazioni culturali a tappe
forzate, ma richieda il rispetto della legalità e la disponibilità ad
apprendere gli strumenti necessari ad interagire con la società in cui si
risiede e si intende vivere". Copia della relazione della Commissione
può essere richiesta alla segreteria dell'ASGI (tel. e fax 040/382651,
e-mail: ledaz@tin.it
). testatesta16.
Il regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione limita le
possibilità di ricorso all'autocertificazione da parte dei cittadini
extracomunitari che erano state prefigurate in base alle circolari dei
Ministeri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dei Trasporti e della
Navigazione, applicative delle norme in materia di semplificazione
amministrativa . L'art. 2 del
regolamento di attuazione del TU in materia di immigrazione (Dpr n. 394/99),
rubricato "Rapporti con la pubblica amministrazione", limita
l'accesso alle norme sull'autocertificazione per i cittadini extracomunitari
nei soli casi relativi a stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (tra cui ad
esempio il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, tranne
nei casi in cui sia prescritto l'obbligo di esibirlo), fatte comunque salve
le disposizioni del testo unico o del regolamento medesimo che prevedano
l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Negli altri casi -
prosegue il regolamento- qualora si tratti di certificare o attestare stati,
fatti, o qualità personali diversi da quelli sopraindicati, il cittadino
extracomunitario è tenuto necessariamente a esibire i certificati o le
attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità
consolare italiana, che deve attestare la conformità del documento
all'ordinamento locale. Il regolamento di
attuazione delle norme sull'immigrazione sembra così escludere le
specifiche ed aggiuntive modalità di accesso all'autocertificazione da
parte dei cittadini extracomunitari previste dall'art. 5 del decreto del
Ministero di Grazia e Giustizia 22 maggio 1995, n. 431, "mediante
dichiarazioni rese dinanzi ai funzionari dei consolati dei paesi d'origine,
sulla base del mutuo riconoscimento e fatto comunque salvo quanto previsto
dalle vigenti Convenzioni internazionali in materia di legalizzazione e di
autenticazione di documenti e di firme". In base a tali disposizioni,
all'autocertificazione resa dinanzi alle sedi consolari in Italia dei paesi
di origine degli stranieri seguirebbe la facoltà delle autorità italiane
di effettuare i controlli sulla loro veridicità, ricorrendo alle competenti
autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero. Pari disposizioni erano
contenute nella circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
diramata in data 24 marzo 1999 (G.U. 15.07.1999, n. 164) sempre con
riferimento all'attuazione delle disposizioni sulla semplificazione
amministrativa (leggi n. 127/97, 191/1998, D.P.R. 20.10.1998 n. 403), in
aggiunta alle istruzioni già impartite con circolare del Ministero di
Grazia e Giustizia del 22.02.1999 (G.U. 25.02.1999 n. 46) e del Ministero
dell'Interno del 21.01.1999. Il 23 febbraio scorso
infatti sono entrate in vigore le norme di semplificazione amministrativa
che hanno esteso l'autocertificazione, innanzi a qualsiasi pubblica
amministrazione, ivi compreso nelle procedure amministrative di competenza
della motorizzazione civile, ad una serie di dati o qualità personali,
quali le situazioni anagrafiche e di stato civile, i titoli di studio, la
situazione reddituale e lavorativa, ecc. Le medesime
disposizioni hanno apportato significative modifiche alle norme sulle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le quali se corrispondenti a dichiarazioni
di conoscenza relative all'avvenuto accadimento di eventi materiali,
circostanze, o a situazioni giuridicamente rilevanti (e non dunque a manifestazioni
di volontà, quali procure, deleghe, che restano di competenza
notarile), possono essere effettuate direttamente dinanzi al funzionario
dell'ufficio della pubblica amministrazione competente per la presentazione
di una determinata istanza. Per quanto concerne i
cittadini di paesi appartenenti all'Unione Europea, le norme sulla
semplificazione amministrativa si applicano con le stesse modalità previste
per cittadini italiani. L'autocertificazione
non veritiera comporta la fattispecie dei reati di dichiarazione mendace, di
falsità in atti o di uso di atti falsi, puniti ai sensi del Codice penale e
delle leggi speciali in materia (art. 26 l. 15/68), così come il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti
emanati sulla base delle dichiarazioni mendaci rese (art. 11 comma 3 Dpr
403/98). testatesta17.
Con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione e della direttiva
sulla programmazione dei flussi di ingresso finalmente operativa la
disciplina sul riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'esercizio
delle libere professioni da parte di cittadini extracomunitari regolarmente
soggiornanti. L'entrata in vigore del
regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione (DPR n. 394/99)
dovrebbe rendere finalmente operativa la disciplina del riconoscimento dei
titoli di studio professionali ai fini dell'esercizio delle professioni in
Italia da parte di cittadini extracomunitari, di cui all'art. 37 del D.L.vo.
n. 286/98. In base a quanto previsto dall'art. 49.2 del regolamento, per le
procedure di riconoscimento dei titoli in possesso dei cittadini stranieri,
regolarmente soggiornanti in Italia, che intendono iscriversi agli ordini,
colleghi o elenchi professionali, si applicheranno le disposizioni emanate
con riferimento ai cittadini comunitari, di cui ai decreti legislativi 27
gennaio 1992, n. 115 (per le professioni che richiedono un ciclo completo di
studi universitari) e 2 maggio 1994, n. 319 (per le professioni che
richiedono un titolo di studio secondario o una "laurea breve").
Alla luce di tali riferimenti normativi, il Ministero competente, previo
parere della conferenza di servizi prevista dai decreti citati, potrà
subordinare il riconoscimento ad una misura compensativa consistente nel
superamento di una prova attitudinale. In ogni caso, l'iscrizione di
cittadini stranieri agli ordini professionali viene ammessa solo entro il
sistema delle quote annuali di programmazione dei flussi di ingresso. La
direttiva del 6 agosto scorso per la programmazione dei flussi in Italia di
cittadini extracomunitari per motivi di lavoro per l'anno 1999, ha
consentito l'ingresso a 3.500 lavoratori autonomi, incluso l'accesso alle
libere professioni di coloro già regolarmente soggiornanti. Il regolamento fissa
disposizioni particolari per l'esercizio delle professioni sanitarie da
parte dei cittadini stranieri extracomunitari che abbiano ottenuto il
riconoscimento dei titoli (art. 50), contemplando una deroga al requisito
della cittadinanza italiana per l'assunzione da parte dei presidi e delle
istituzioni pubbliche, con la manifesta finalità di risolvere in tal modo
la carenza di personale infermieristico in talune aziende ed unità
sanitarie locali. Con decreto del Ministero della Sanità dd. 18.11.1998, n.
514 (G.U. 08.03.1999, n. 55) era stato precedentemente fissato in 120 giorni
il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo
relativo ad istanze di riconoscimento (equipollenza) di titoli di studio
acquisiti in paesi extracomunitari, per lo svolgimento delle professioni
sanitarie in Italia, da parte di cittadini italiani, immigrati
extracomunitari o rifugiati politici. L'ufficio competente per detto
procedimento è il Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse
umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale, ufficio III. In base a quanto
previsto dai decreti legislativi citati n. 115/92 e 319/94, il Ministero
della Giustizia è competente per il riconoscimento dei titoli professionali
per le attività fra l'altro di avvocato, commercialista, biologo, chimico,
agronomo, geologo, ingegnere, psicologo, consulente del lavoro, ragioniere,
geometra, perito agrario ed industriale, giornalista; il Ministero
dell'industria per le attività di consulente della proprietà industriale e
di mediatore al commercio, il Ministero dell'Istruzione per le attività di
insegnamento. testatesta18.
Decretata la ripartizione dello stanziamento del Fondo per le politiche
migratorie per le politiche di accoglienza e d'integrazione promosse dalle
Regioni, l'assistenza ai rifugiati temporanei dalla Repubblica Federale di
Jugoslavia (Kosovo) da parte del Ministero dell'Interno, l'accoglienza di
immigrati e profughi nella regione Puglia, gli interventi del Dipartimento
Affari Sociali ed il funzionamento del Comitato per la tutela dei minori
stranieri, nonché per le attività del CNEL in materia di immigrazione e le
necessità della Commissione per le politiche di integrazione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1999 (in G.U. 12.11.1999 n.
266), è stato ripartito lo stanziamento del Fondo per le politiche
migratorie di cui all'art. 45 del TU sull'immigrazione per l'anno 1999. Quasi 54 miliardi e
mezzo sono stati destinati alle regioni per le politiche di accoglienza e
integrazione, in base ad una ripartizione condotta secondo tre parametri: la
presenza degli immigrati sul territorio (peso 60%); il rapporto tra
immigrati e popolazione locale (10%); la condizione socio-economica delle
aree di riferimento - indice di disoccupazione - (peso 30%). A questo riguardo, nel
corso del mese di luglio il CNEL aveva denunciato le inadempienze e i
ritardi delle Regioni nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal
governo sul capitolo immigrazione per l'anno1998. Al 30 giugno 1999 -secondo
i dati del CNEL - soltanto dieci regioni avevano approvato le delibere per
la destinazione delle risorse più altre tre in qualche modo avevano messo
in moto il meccanismo per l'uso dei fondi. Nel rapporto del CNEL veniva
denunciata anche un'assenza di programmazione e di scelte di priorità da
parte delle Regioni che avevano deliberato l'utilizzo dei fondi. Ciò aveva
provocato l'insoddisfazione dei comuni e degli enti locali che avevano
chiesto che le risorse del fondo per le politiche migratorie fossero loro
messe direttamente a disposizione senza essere filtrate attraverso le
amministrazioni regionali, tacciate di inadempienza ed inefficienza. Il CNEL
continua a monitorare le politiche di integrazione sociale degli stranieri,
attraverso il funzionamento e l'attuazione di un apposito organismo
nazionale di coordinamento (ONC), per il cui finanziamento sono stati
destinati 500 milioni dal Fondo per le politiche migratorie. Dal suddetto Fondo sono
stati assegnati inoltre 4 miliardi al Ministero dell'Interno per le attività
di assistenza ai rifugiati provenienti dal Kosovo in base al DPCM 12.05.1999
sulla protezione temporanea, mentre per la realizzazione di strutture di
prima accoglienza volte a fronteggiare l'emergenza degli arrivi di immigrati
e profughi sulle coste pugliesi sono stati assegnati 2 miliardi alla Regione
Puglia e 250 milioni al comune di Lecce. Quasi 6 miliardi sono invece
destinati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
Affari Sociali, anche con il fine di finanziare il funzionamento della
Consulta per i problemi degli stranieri, nonché il Comitato per la tutela
dei minori stranieri, chiamato ad affrontare i complessi problemi legati
alla gestione dei minori stranieri non accompagnati e ai programmi per il
loro eventuale "rimpatrio assistito". Infine, 900 milioni sono
stati destinati per le necessità della Commissione per le politiche di
integrazione, prevista dall'art. 46 del TU e che recentemente ha presentato
pubblicamente il suo rapporto annuale. testatesta19.
Soppresso definitivamente a partire dal 1 gennaio 2000 il prelievo sulla
busta paga a carico del lavoratore extracomunitario nella misura dello 0,5%,
previsto dall'art. 13 comma 2 della legge n. 943/86. Come confermato dalle
circolari emanate dall'INPS (17 dicembre 1998 n. 258, 26 marzo 1999, n. 67),
in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 45.3 del TU sull'immigrazione, a
partire dal 1 gennaio 2000 i lavoratori extracomunitari non saranno più
assoggettati al prelievo obbligatorio sulla busta paga previsto nella misura
dello 0,5% dall'art. 13 comma 2 della legge n. 943/86 al fine
dell'istituzione di un fondo per il rimpatrio volontario presso l'INPS. Tale
fondo nel corso della sua esistenza è stato utilizzato solo in minima
parte, per il rimpatrio di qualche decina di salme di cittadini
extracomunitari. Con l'entrata in vigore della legge n. 40/98, è stato
previsto un periodo transitorio durante il quale tale contributo
obbligatorio a carico dei lavoratori extracomunitari è stato destinato a
diverso scopo, andando a finanziare il fondo nazionale per le politiche
migratorie, fino alla definitiva soppressione, a decorrere appunto dal 1
gennaio 2000. testatesta20.
Una storica sentenza della Corte di Cassazione estende il principio della
risarcibilità del danno subito dal cittadino in relazione ad atti della
Pubblica Amministrazione che abbiano leso "interessi legittimi".
Le possibili applicazioni nel campo della tutela degli immigrati. In virtù di una
giurisprudenza consolidata, la risarcibilità del "danno ingiusto"
(prevista dall'art. 2043 del Codice Civile) provocato da un atto della
Pubblica Amministrazione poteva essere invocata ed ottenuta in sede
giudiziaria solo in caso di lesione di diritti soggettivi e non di interessi
legittimi. Con una storica sentenza resa dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. N. 500 del 27 luglio 1999) tale orientamento è stato
superato, venendo meno quella che i giudici stessi hanno definito come
"un'isola di immunità e di privilegio" di cui godeva la Pubblica
Amministrazione e che "mal si concilia con le esigenze più elementari
di giustizia". In pratica, per tutti
gli atti amministrativi che producevano un danno ai cittadini, si poteva
chiedere solo l'annullamento da parte del giudice amministrativo (TAR e
Consiglio di Stato), senza però ricevere alcun risarcimento. D'ora in
avanti, invece, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, il
cittadino che si ritiene vittima di un danno ingiusto prodotto da un atto
della PA che abbia violato un suo interesse legittimo, sia a carattere
oppositivo (che mira cioè ad evitare un provvedimento sfavorevole) che
pretensivo (che voglia ottenere un provvedimento favorevole), potrà
proporre dinanzi al giudice ordinario un'azione risarcitoria ex art. 2043
CC. Il risarcimento potrà
essere disposto dal giudice solo previo accertamento non solo
dell'illegittimità dell'azione amministrativa, bensì in base ad una più
complessa valutazione, estesa anche all'accertamento della colpa della PA,
che presuppone la violazione delle regole di imparzialità, correttezza e di
buona amministrazione cui la PA deve riferirsi nell'esercizio delle sue
funzioni. Poiché l'accertamento diretto da parte del giudice ordinario
dell'illegittimità dell'azione amministrativa è un elemento costitutivo
della valutazione attinente la sussistenza del "danno ingiunto",
la sentenza della Corte di Cassazione apre la strada alla possibilità per
il cittadino di rivolgersi direttamente al giudice ordinario anche a
prescindere dalla declaratoria di illegittimità del provvedimento da parte
del giudice amministrativo, naturalmente nei casi in cui non sia prevista la
giurisdizione piena ed esclusiva del secondo in base al D.L.vo n. 80/1998. La sentenza della Corte
di Cassazione è suscettibile di possibile ed estese applicazioni anche nel
campo della tutela degli interessi legittimi dei cittadini immigrati
extracomunitari rispetto ad atti lesivi prodotti dalla Pubblica
Amministrazione. Si pensi al caso del cittadino immigrato che si veda
rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno ovvero che questo gli venga
illegittimamente revocato e da questo atto degli uffici di polizia gli
derivi un danno economico, quale la perdita del posto di lavoro
precedentemente posseduto. Finora tale cittadino poteva soltanto chiedere
l'annullamento del provvedimento di rifiuto/revoca del permesso di soggiorno
al giudice amministrativo e, anche in caso di esito favorevole, magari dopo
diversi anni, non aveva diritto ad alcuna forma di risarcimento. Oggi, a
seguito della sentenza della Corte di Cassazione, potrebbe rivolgersi
direttamente al giudice ordinario (civile) per chiedere il risarcimento dei
danni in base alla nuova lettura dell'art. 2043 del Codice Civile, e
l'eventuale esito favorevole implicherebbe anche la dichiarazione di
illegittimità dell'atto amministrativo. testatesta21.
La Corte Costituzionale riconosce il diritto dei cittadini extracomunitari
invalidi civili all'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio. Con sentenza n. 454 dd.
30 dicembre 1998, pubblicata sulla G.U. Serie speciale dd. 13.01.1999, la
Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto dei cittadini
extracomunitari invalidi civili di iscriversi alle liste del collocamento
obbligatorio disciplinate dalla legge n. 482/1968., alla pari dei cittadini
italiani. La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la posizione del
Ministero del Lavoro che si ostinava a negare l'accesso degli stranieri
extracomunitari al collocamento obbligatorio, rilevandone il contrasto con i
principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità dei
lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti rispetto ai cittadini
italiani, stabiliti già con l'adesione e la ratifica dell'Italia alla
Convenzione n. 143 dell'OIL, successivamente ribaditi dalla legge n. 943/86
e, da ultimo, con la legge n. 40/1998, che è andata ancora più in là,
stabilendo per gli stranieri extracomunitari la garanzia del godimento dei
diritti in materia civile in condizioni di piena uguaglianza con i cittadini
italiani. Frattanto, il Parlamento italiano ha approvato definitivamente la
legge che stabilisce "le norme per il diritto al lavoro dei
disabili" (legge 12 marzo 1999, n. 68 Suppl. G.U. n. 57/L dd.
23.03.1999), abrogativa della legge n. 482/1968. In base alle nuove norme, i
datori di lavoro con oltre 50 dipendenti saranno tenuti ad assumere persone
invalide nella misura del 7 per cento del proprio personale, mentre quelli
con un numero di dipendenti compreso tra 35 e 50 saranno tenuti ad assumere
almeno due persone disabili e quelli con un numero di dipendenti di almeno
15 ed inferiore a 35 almeno una persona disabile. L'assunzione di persone
disabili, oltre ad evitare le sanzioni previste nei casi di trasgressione,
comporterà per i datori di lavoro incentivi sotto forma di sgravi
contributivi. Il collocamento obbligatorio verrà decentrato alle Regioni.
La nuova normativa entrerà in vigore a partire dal gennaio del 2000. testatesta22.
Varate le disposizioni in attuazione della normativa comunitaria in materia
di libertà di circolazione e stabilimento dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli. Con Decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368 (in G.U. dd. 23.10.1999 n. 250), in attuazione della
direttiva comunitaria 93/16/CEE, sono state emanate le disposizioni in
materia di libertà di circolazione e di stabilimento in Italia dei medici,
cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, e di riconoscimento dei
loro diplomi, certificati e titoli di studio. Il decreto include
quattro allegati, nei quali sono specificati, paese per paese, i diplomi,
certificati o titoli riconosciuti in Italia per l'accesso all'attività di
medico chirurgo, medico chirurgo specialista, medico chirurgo di medicina
generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto specifica
le condizioni e le caratteristiche della formazione dei medici chirurghi, di
quelli specialisti e di quella specifica in medicina generale, anche al fine
dell'identificazione dei requisiti minimi per il riconoscimento dei titoli
esteri comunitari. Speciali deroghe vengono previste per titoli che
sanciscono una formazione iniziata anteriormente a determinate scadenze, in
virtù del principio dei diritti acquisiti (art. 6) Al riconoscimento del
titolo provvede il Ministero della Sanità entro tre mesi. Per esercitare il
successivo diritto di stabilimento, l'interessato deve, entro sessanta
giorni dalla comunicazione ministeriale, chiedere l'iscrizione all'ordine
provinciale dei medici chirurghi, che deve provvedervi entro i successivi
tre mesi (art. 33). testatesta23.
Introdotta l'assicurazione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale per
i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia. A seguito delle
osservazioni formulate dalla Commissione europea, in sede di procedura di
infrazione aperta nei confronti dell'Italia, il Ministro della Sanità, con
decreto 18 marzo 1999 (G.U. 26.03.1999 n. 71) ha stabilito che, a decorrere
dal 1 gennaio 1999, gli stranieri aventi la cittadinanza degli Stati
appartenenti all'Unione Europea, regolarmente residenti in Italia, sono
iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di
condizioni con i cittadini italiani residenti, per la durata di validità
del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. L'iscrizione al SSN si
estende anche ai familiari a carico, indipendentemente dalla cittadinanza (e
dunque anche extracomunitari), individuati secondo le disposizioni dell'art.
4 del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge
03.09.1982, n. 627. IMMIGRAZIONE E
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE testatesta24.
La "legge Bassanini" ed il riordino delle competenze statali in
materia di immigrazione. Istituita
a partire dal 1 gennaio 2000 in seno al Ministero Affari Esteri la Direzione
generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie. (a
cura di Paolo Bonetti) Il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (pubblicato in G.U. 30 agosto 1999, suppl. ord.)
provvede alla storica riforma del numero, delle attribuzioni e
dell’organizzazione di tutti i ministeri in attuazione della delega
legislativa disposta dalla legge n. 59/1997 (c.d. "legge
Bassanini") e in tale sede si occupa anche delle competenze statali in
materia di immigrazione. La quarta area
funzionale del Ministero dell’Interno, a cui corrisponderà
l’istituzione di un apposito dipartimento che sostituirà tutte le
precedenti strutture organizzative, si occuperà della tutela dei diritti
civili, inclusi i rapporti con le confessioni religiose, nonché di
cittadinanza, immigrazione e asilo (art. 14, comma 2, D. lgs. n. 300/1999). Il riferimento alla
materia della "cittadinanza" sembra alludere alle previgenti
competenze del Ministero riguardo ai procedimenti di concessione della
cittadinanza italiana e di riconoscimento dello stato di apolidia, mentre le
materie "asilo" e "immigrazione" potrebbero alludere
alle funzioni attinenti sia al sistema di ammissione, permanenza e
allontanamento degli stranieri (comunitari ed extracomunitari), sia al
trattamento degli stessi. Si potrebbe ritenere
pertinenti a tali materie le funzioni attinenti ai servizi sociali
conservate allo Stato dall’art. 129, comma 1, lett. h) e l), D. Lgs. n.
112/1998, cioè rispettivamente "gli interventi di prima assistenza in
favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di
identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di
soggiorno, nonché di assistenza temporanea degli stranieri da respingere o
da espellere" e "le attribuzioni in materia di riconoscimento
dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore
degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché di quelli di
protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni
vigenti". Appare inoltre
probabile che tale area funzionale (ed il relativo dipartimento di prossima
istituzione) sia destinataria di tutte le competenze attribuite dalle leggi
vigenti (cfr. T.U. approvato col D. lgs. n. 286/1998) all’amministrazione
centrale del Ministero dell’Interno, incluse quelle attinenti con
l’ordine e la sicurezza pubblica (il piano generale degli interventi per
il potenziamento ed il perfezionamento dei controlli di frontiera, il
decreto di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale,
l'autorizzazione al reingresso anticipato degli stranieri espulsi, i
contatti con i Paesi di origine degli stranieri anche ai fini della stipula
di accordi di riammissione e di politiche migratorie, la definizione dei
criteri di reperimento e di gestione dei centri di permanenza e di
assistenza in cui devono essere trattenuti gli stranieri extracomunitari
respinti o espulsi). Poiché la materia
dell’immigrazione straniera rientra tra le attribuzioni e i compiti che il
D. Lgs. n. 300/1999 conferisce anche ad altri ministeri, concreto è il
rischio che venga vanificato l'obiettivo della delega legislativa di
"eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali sia all'interno
di ciascuna amministrazione, sia fra di esse". L’immigrazione è
espressamente inclusa tra le attribuzioni del Dipartimento per gli Affari
Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sono trasferite al
nuovo Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (art. 45,
comma 3, D. Lgs. n. 300/1999) che sarà istituito dalla prossima legislatura
e ingloberà i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità
e il predetto Dipartimento per gli Affari Sociali. Tra i compiti di tale
ministero si include anche la "vigilanza sui flussi di entrata dei
lavoratori esteri non comunitari" (art. 46,. comma 1, lett. d)); sulla
base della vigente legislazione statale in materia di immigrazione a tale
Ministero spettano altresì le competenze in materia di misure di
integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti e di gestione
degli stanziamenti del fondo nazionale per le politiche migratorie che
l’art. 133, comma 3, D. Lgs. n. 112/1998 destina al fondo nazionale per le
politiche sociali, le cui risorse sono ripartite secondo criteri stabiliti
dallo stesso nuovo ministero (art. 46, comma 1, lett. c) D.Lgs. n.
300/1999). Ulteriori compiti in
materia di immigrazione spettano altresì implicitamente al nuovo Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (che sarà istituito
dalla prossima legislatura unificando i Ministeri della Pubblica Istruzione
e dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica), nelle cui
aree funzionali sono espressamente menzionati il riconoscimento dei titoli
di studio stranieri e le condizioni di accesso al sistema scolastico e alle
Università (art. 50 D. Lgs. n. 300/1999). Si può altresì
ritenere che la materia dell’immigrazione si possa considerare
implicitamente mantenuta anche tra quelle attribuite al Ministero degli
Affari Esteri sotto la voce (impropria) della "emigrazione" (art.
12, comma 1, D. Lgs. n. 300/1999) e tale conclusione può ritenersi scontata
sia sulla base della vigente legislazione in materia di immigrazione che
attribuisce al Ministero le competenze in materia di rilascio dei visti di
ingresso, sia sulla base del recentissimo regolamento (emanato con D.P.R. 11
maggio 1999, n. 267) recante norme per l’individuazione degli uffici di
livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni,
dell’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri, il quale
espressamente istituisce una direzione generale per gli italiani
all’estero e le politiche migratorie, che ha tra i suoi compiti quello di
provvedere agli affari consolari e di trattare "le questioni
concernenti gli stranieri in Italia". A seguito del decreto Ministero
Affari Esteri dd. 10 settembre 1999 (in G.U. 13.10.1999 n. 241), la
direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie,
istituita a partire dal 1 gennaio 2000, sarà articolata in sei uffici, di
cui il V° riservato alle politiche migratorie e dell'asilo ed il VI° alla
questione dei visti. Per il resto nulla si può dire neppure circa le
competenze in materia di immigrazione nell’ambito del nuovo ordinamento
dell’amministrazione periferica, nella quale sono conservate le Questure e
le Prefetture sono trasformate in Uffici territoriali del governo che, pur
se inseriti nel Ministero dell’Interno, dipenderanno funzionalmente da
ogni ministero ed eserciteranno tutte le competenze statali residue a
livello periferico, escluse quelle delle amministrazioni della Pubblica
Istruzione (sono soppressi i provveditorati agli studi e istituiti gli
uffici scolastici regionali). L’ordinamento concreto dell’Ufficio
territoriale del governo è infatti lasciato ad un successivo regolamento
governativo. E’ dunque aperta alla possibilità (futura ed incerta) che
ben si possano ordinare in modo strutturalmente omogeneo in tali uffici
tutti i compiti e funzioni statali in materia di immigrazione, asilo e
cittadinanza, mentre il mantenimento delle figura distinta delle questure
rende più improbabile che di tali compiti e funzioni del nuovo Ufficio
territoriale del governo possano far parte anche quelli in materia di
rilascio, rinnovo, revoca e conversione dei permessi di soggiorno e delle
carte di soggiorno che la legge oggi affida al Questore. ACCORDI
INTERNAZIONALI testatesta25.
Ratificati e resi esecutivi gli accordi di adesione dei Governi di Svezia,
Danimarca e Finlandia agli Accordi di Schengen, nonché l'accordo di
cooperazione tra gli Stati parte degli Accordi di Schengen e la Repubblica
di Islanda ed il Regno di Norvegia per la soppressione dei controlli alle
persone alle frontiere comuni. Con leggi 27 maggio
1999, n. 197 e 198 (G.U. Suppl. dd 25 giugno 1999 n. 122/L), il Parlamento
italiano ha ratificato e reso esecutivi rispettivamente gli accordi di
cooperazione tra gli Stati parte degli Accordi di Schengen e la Norvegia e
l'Islanda per la soppressione dei controlli delle persone alle frontiere
comuni, e gli accordi di adesione di Svezia, Danimarca e Finlandia
all'accordo di Schengen e alla relativa Convenzione applicativa. Con l'adesione di
Svezia, Danimarca e Finlandia, avvenuta il 19 dicembre 1996, sono saliti a
tredici gli Stati membri dell'Unione Europea parte dell'accordo di Schengen
e alla relativa Convenzione di Applicazione, dalle quali restano estranei
invece soltanto il Regno Unito e l'Irlanda. L'adesione dei paesi
scandinavi membri dell'Unione Europea ha determinato la necessità di
estendere le disposizioni dell'accordo di Schengen e della relativa
Convenzione anche agli altri paesi membri della c.d "Unione Nordica dei
passaporti", sottoscritta a Copenghen il 12 luglio 1957 e che prevede
uno spazio di libera circolazione alla frontiere nordiche comuni, cioè
l'Islanda e la Norvegia. Considerato che per essere parte della Convenzione
di Schengen occorre essere membri dell'Unione Europea e che Islanda e
Norvegia non lo sono, si è resa necessaria la stipula di un accordo di
cooperazione con questi due paesi, sottoscritto congiuntamente all'adesione
all'accordo di Schengen di Svezia, Danimarca e Finlandia il 19 dicembre 1996
a Lussemburgo. L'effettiva entrata in
vigore dell'accordo di cooperazione con Norvegia e Islanda e la soppressione
dunque dei controlli alla frontiere comuni con gli Stati membri dell'accordo
di Schengen potrà peraltro avvenire solo una volta che entreranno in vigore
gli accordi specifici con gli Stati membri dell'Unione Europea per
l'adesione di Islanda e Norvegia alle disposizioni della Convenzione di
Dublino sulla determinazione dell'unico Stato responsabile dell'istanza di
asilo, che ha sostituito le disposizioni del Capitolo 7 del Titolo II della
Convenzione di Applicazione dell'accordo di Schengen. testatesta26.
Entrati in vigore gli accordi bilaterali tra Italia e Repubblica del Kenya e
Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli
investimenti. Ratificati e resi esecutivi dal parlamento italiano i medesimi
accordi con il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica dell'Azerbaijan e
la Repubblica del Libano. Con la nuova legge sull'immigrazione ed il varo
del regolamento di attuazione non è più richiesta la condizione di
reciprocità per l'acquisto di immobili ad uso abitativo da parte di
immigrati stranieri. Il Ministero degli
Affari Esteri ha comunicato (in G.U. dd. 07.10.1999 n. 236) che,
rispettivamente il 4 agosto ed il 16 marzo 1999, sono entrati in vigore gli
accordi bilaterali in materia di promozione e reciproca protezione degli
investimenti, sottoscritti tra il governo italiano e quello della Repubblica
del Kenya e della Repubblica del Sud Africa. Con leggi n. 429, 430, 431 dd.
28 ottobre 1999 (in G.U. Suppl. ord. N. 202/L dd. 19.11.1999 n. 272), sono
stati ratificati e resi esecutivi dal Parlamento italiano accordi similari
con il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica dell'Azerbaijan e la
Repubblica Libanese. Per quanto concerne gli
aspetti specificatamente legati agli interessi dei cittadini extracomunitari
residenti in Italia, tali accordi hanno perso molta della loro importanza
con l'entrata in vigore della legge organica in materia di immigrazione che
ha disposto l'abrogazione della verifica della condizione di reciprocità
per quanto attiene l'esercizio dei diritti civili da parte del cittadino
extracomunitario regolarmente residente (tra cui va ricompreso l'esercizio
dell'attività di lavoro autonomo e l'acquisto di immobili), salvo nei casi
espressamente previsti dalla legge medesima e dalle convenzioni
internazionali (art. 2.2 TU n. 286/98) Cosi' come ha riconosciuto lo stesso
Ministero degli Affari Esteri, con circolare del 11 giugno 1998, la
disposizione contenuta nell'art. 2 c. 2 del D.L.vo n. 286/98 consente al
cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia di svolgere
attività di lavoro autonomo, di costituire società di capitali e di
investire e parteciparvi, senza essere sottoposto alla verifica della
condizione di reciprocità. Maggiori difficoltà sono registrate invece
nella prassi per l'affermazione del medesimo principio di esenzione dalla
condizione di reciprocità per l'acquisto di beni immobili (ad uso
innanzitutto abitativo) da parte del cittadino extracomunitario residente in
Italia. All'assenza di una chiara presa di posizione sull'argomento da parte
dei Ministeri degli Esteri e dell'Interno, ha peraltro fatto riscontro
l'iniziativa del Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio Centrale degli
Archivi Notarili, che con parere del 15.01.1999, ha rilevato che
"sembra che, per quanto riguarda i diritti in materia civile, con
l'entrata in vigore della legge n. 40 del 1998, l'art. 16, primo comma,
delle preleggi, non sia più applicabile allo straniero regolarmente
soggiornante, munito cioè di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno". Già in precedenza non erano mancate iniziative locali
volte a far applicare correttamente le nuove disposizioni introdotte dalla
legislazione nazionale sull'immigrazione. Così, il Collegio notarile di
Brescia, con delibera del 29 ottobre 1998 aveva ritenuto "non essere
contrario alla legge e quindi non costituire violazione della Legge Notarile
ricevere atti, i quali abbiano oggetto l'acquisto da parte di cittadini di
Paesi extracomunitari di beni immobili in Italia, e l'eventuale relativo
finanziamento degli stessi, prescindendo dalla condizione di reciprocità,
alle seguenti condizioni: a) che i cittadini extracomunitari abbiano un
regolare permesso di soggiorno e siano residenti in Italia; b) che siano
iscritti nelle liste di collocamento o esercitino una regolare attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo; c) che l'acquisto degli immobili
abbia per oggetto la prima casa di abitazione, con caratteristiche non di
lusso, secondo quanto previsto dall'attuale normativa fiscale agevolativa in
tema di acquisto della prima casa" (entrambi i documenti sono
pubblicati sul secondo numero della rivista dell'ASGI e di Magistratura
Democratica "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", edita
da Franco Angeli di Milano). Dopo l'entrata in vigore del regolamento di
attuazione della legge sull'immigrazione, non dovrebbero sussistere più
dubbi ed incertezze sulle possibilità per i cittadini stranieri
extracomunitari di acquistare immobili ad uso abitativo. L'art. 1 del
regolamento (Dpr. N. 394/99) specifica infatti, in accordo con il
dispositivo di legge cui fa riferimento, che "1. Per le persone
fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che
ammettono lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti
al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano l'esercizio
di taluno dei predetti diritti, richiedono l'accertamento della
condizione di reciprocità al Ministero degli Affari Esteri, nei soli
casi previsti dal Testo unico sull'immigrazione, ed in quelli per i
quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità.
2.L'accertamento non è richiesto per i cittadini stranieri titolari
della carta di soggiorno, nonché per i cittadini stranieri titolari di un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo,
per l'esercizio di un impresa individuale e per i relativi familiari in
regola con o il soggiorno". Un elenco aggiornato degli accordi vigenti tra l'Italia e i paesi terzi in materia di mutua promozione e protezione degli investimenti è disponibile sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it/attivita/operatori/index.htm testatesta27.
Entrato in vigore il trattato bilaterale tra Italia e Perù sull'assistenza
giudiziaria in materia penale e quello sul trasferimento di persone
condannate e di minori in trattamento speciale. Con comunicato del
M.A.E. pubblicato sulla G.U. del 26.10.1999 n. 252, è stata resa nota
l'entrata in vigore del trattato sull'assistenza giudiziaria in materia
penale tra Italia e Perù, sottoscritto a Roma il 24 novembre 1994 e
ratificato in Italia con legge 24 marzo 1999, n. 90 (G.U. 14.04.1999, n.
86). Il trattato impegna reciprocamente le parti a fornire la più ampia
assistenza nello svolgimento dei procedimenti giudiziari penali, in
particolare per quanto concerne la notifica di citazioni e atti giudiziari,
l'interrogatorio di testimoni o di persone sottoposte a procedimento penale,
lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, il trasferimento di
persone detenute a fini probatori, l'esecuzione di perizie, sequestri
probatori, preventivi e conservativi, ispezioni e perquisizioni, la
comunicazione di sentenze penali e di certificati del casellario giudiziale.
Con comunicato del
M.A.E. pubblicato sulla G.U. 05.10.1999 n. 234, è stata resa nota l'entrata
in vigore, a partire dal 17 agosto 1999, del trattato sul trasferimento di
persone condannate e di minori in trattamento speciale tra il Governo
italiano e quello peruviano, fatto a Roma il 24 novembre 1994 (e ratificato
con legge n. 90 del 24 marzo 1999, in G.U. n. 86 dd. 14.04.99). Il trattato
prevede la possibilità per i cittadini di uno dei due Stati, privati della
propria libertà in conseguenza di una sentenza penale commutata
dall'autorità dell'altro Stato, di scontare la condanna nel paese di
appartenenza, ottenendo, a determinate condizioni il trasferimento nel
medesimo. testatesta28.
Ratificato e reso esecutivo l'accordo tra Italia e Argentina sul
riconoscimento dei titoli di studio a livello elementare e medio firmato a
Bologna il 3 dicembre 1997. Con legge 7 giugno
1999, n. 210 (in G.U. 01.07.1999 n. 152), è stata autorizzata la ratifica e
l'esecuzione dell'accordo tra Italia e Argentina sul reciproco
riconoscimento dei titoli di studio a livello elementare e medio, firmato a
Bologna il 3 dicembre 1997. In virtù di questo
accordo, i titoli di studio elementare e medi (inferiori e superiori)
conseguiti nel territorio di uno dei due Stati da un cittadino italiano o
argentino saranno automaticamente riconosciuti nel territorio dell'altro
Stato, ma ai soli fini della prosecuzione degli studi. Il riconoscimento
automatico non potrà invece essere chiesto ai fini lavorativi (per
l'accesso ad esempio a concorsi pubblici che richiedano un particolare
livello di studi) per i quali si dovrà seguire il complesso iter
procedurale previsto dai D.M. 1.02.1975 e 02.04.1980 (rispettivamente Suppl.
G.U. n. 58/1975 e n. 135/1980), richiamati dal TU delle leggi in materia di
istruzione del 1994. Tra le previsioni
dell'accordo italo-argentino, va segnalato l'esonero dalla prova di
conoscenza della lingua italiana o spagnola per l'accesso alla rispettive
Università o istituti di istruzione superiori, per gli studenti che abbiano
conseguito un titolo di istruzione media che abbia compreso nel piano di
studio l'insegnamento per almeno cinque anni della lingua italiana in
Argentina o di quella spagnola in Italia (art. 2.2). L'accordo prevede il
riconoscimento non solo dei titoli di studio finali, ma anche dei
certificati attestanti la promozione di anni scolastici intermedi (art. 3). Nell'allegato
all'accordo sono indicate le corrispondenze tra gli indirizzi scolastici
italiani e quelli argentini ai fini dell'applicazione dell'accordo medesimo. testatesta29.
Ratificate e rese esecutive le Convenzioni con la Slovenia e la Croazia in
materia di sicurezza sociale. Con leggi 27 maggio
1999 n. 167 e 199 (rispettivamente G.U. Suppl. ord. N. 114/L e n. 147), il
Parlamento italiano ha approvato la ratifica e l'esecuzione delle
convenzioni in materia di sicurezza sociale firmate con la Repubblica di
Slovenia a Lubiana il 7 luglio 1997 e con la Repubblica di Croazia a Roma il
27 giugno 1997. Tali convenzioni
sostituiranno in tutte le sue parti la Convenzione sulle assicurazioni
sociali stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa
Socialista di Jugoslavia il 14 novembre 1957, che ha continuato ad essere
applicata anche dopo la dissoluzione dello Stato jugoslavo. Le Convenzioni
riguardano gli aspetti dell'assicurazione generale obbligatoria per
invalidità, vecchiaia, l'assicurazione per malattia e maternità, contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione
involontaria e le prestazioni familiari e si applicheranno ai cittadini
degli Stati contraenti, nonché ai rifugiati in base alla Convenzione di
Ginevra del 1951 residenti nei due Stati. In particolare, le
Convenzioni prevedono la possibilità del cumulo e della totalizzazione dei
periodi assicurativi maturati nei due Stati contraenti ai fini dell'accesso
alle prestazioni. testatesta30.
Entrata in vigore la Carta sociale europea, riveduta con annesso, firmata a
Strasburgo il 3 maggio 1996. Con comunicato del
M.A.E. pubblicato sulla G.U. dd. 05.10.1999 n. 234, è stato reso noto
l'avvenuto deposito, in data 6 luglio 1999, dello strumento di ratifica
italiana della Carta sociale europea, riveduta con annesso, firmata a
Strasburgo il 3 maggio 1996, dopo che con legge 09.02.1999, n. 30,
pubblicata sulla G.U. n. 44, Suppl. ord. dd 23.02.1999, detta ratifica era
stata autorizzata dal Parlamento italiano. I diritti e le misure
previsti dalla Carta sociale europea, attinenti essenzialmente il campo dei
diritti sociali, nella sfera lavorativa o della sicurezza sociale, solo
garantiti soltanto ai cittadini degli Stati contraenti, facenti parte del
Consiglio d'Europa. L'appendice della Carta Sociale Europea specifica,
infatti, che le persone interessate dagli articoli 1 - 17 "includono
gli stranieri solo fintantoché sono cittadini di Stati parte della Carta
Sociale Europea legalmente residenti o regolarmente impiegati nel territorio
dello Stato parte interessato…". Ugualmente, gli articoli 18 e 19
(attinenti i diritti dei lavoratori migranti, ivi compreso il principio di
parità di trattamento) sono garantiti solo ai cittadini degli Stati parte
della Carta . La Carta Sociale Europea è attualmente in vigore per i
seguenti paesi: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Germania,
Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia,
Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia e Regno Unito. Di
conseguenza, è del tutto evidente l'impatto assai limitato e marginale
della Carta sociale europea sulle questioni attinenti l'immigrazione. Il comunicato del MAE
informa che al momento del deposito della ratifica, l'Italia ha formulato
una riserva sull'art. 25 della Carta, che prevede il diritto dei lavoratori
alla protezione delle loro spettanze in caso di insolvenza da parte del
datore di lavoro, mediante la costituzione di appositi fondi di garanzia
pubblici. L'Italia dunque non si ritiene impegnata al rispetto di tale
disposizione. testatesta31.
Ratificato e reso esecutivo l'accordo tra il governo italiano e le Nazioni
Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale
per l'ex-Jugoslavia, firmato a L'Aja il 6 febbraio 1997. Con legge 7 giugno
1999, n. 207 (G.U.30.06.1999 n. 151), il Parlamento italiano ha autorizzato
la ratifica e l'esecuzione dell'accordo firmato a L'Aja il 06.02.1997 tra il
governo italiano e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del
Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia. L'Italia, infatti, è
uno dei Paesi che ha indicato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU la propria
disponibilità a dare esecuzione alle sentenze pronunciate dal Tribunale
penale Internazionale dell'Aja per i crimini di guerra compiuti nel
territorio della ex-Jugoslavia, e dunque a garantire la reclusione nelle
proprie strutture carcerarie delle persone condannate dal suddetto
tribunale. L'accordo regola tra l'altro gli aspetti procedurali dei rapporti
tra le autorità italiane e quelle del tribunale sugli aspetti
dell'esecuzione della sentenza (ivi compresi quelli concernenti l'eventuale
applicazione di misure non detentive e di eventuali provvedimenti di
condono), nonché sulle ispezioni del Comitato Internazionale della Croce
Rossa. testatesta32.
Sospesa ufficialmente nei confronti della Bosnia Erzegovina l'efficacia
dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la ex Repubblica Socialista
Federativa di Jugoslavia sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli
accademici rilasciati dalle università, effettuato a Roma il 18 febbraio
1983. Con comunicato
pubblicato sulla G.U. 20 aprile 1999 n. 91, il Ministero degli Affari Esteri
ha reso nota la decisione di non considerare più efficace a partire dal 22
marzo scorso nei confronti della Bosnia Erzegovina l'accordo a suo tempo
sottoscritto con la ex-Jugoslavia per il reciproco riconoscimento dei titoli
d studio universitari. Pari decisioni erano state negli anni scorsi assunte
nei confronti di altre Repubbliche sorte dalla dissoluzione dell' ex Stato
jugoslavo. In verità, fin dal
1993 le università italiane non procedevano al riconoscimento automatico,
in vi amministrativa, dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti
nelle Università della ex-Jugoslavia, in virtù di una circolare in questo
senso diramata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. In virtù delle regole
di diritto internazionale, gli Stati sorti dalla dissoluzione di formazioni
statuali preesistenti, possono ritenersi successori degli accordi
internazionali di portata generale e non aventi contenuto di carattere
territoriale solo in presenza di un atto esplicito di assenso da parte
dell'altro Stato firmatario degli accordi o di una prassi indicante tale
assenso. Poiché il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
italiano aveva già raccomandato particolare cautela alle Università nel
procedere all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nella
ex-Jugoslavia, si può dire che l'accordo tra Italia e ex-Jugoslavia in
materia non poteva essere più invocato fin dal 1993, ancora prima delle
comunicazioni ufficiali diramate dal Ministro degli Affari Esteri. L'unica
eccezione riguarda la Slovenia, con la quale il nostro paese ha rinegoziato
un nuovo accordo, entrato in vigore il 6 agosto 1997 (legge 7 aprile 1997 n.
104 G.U. n. 93 dd 22 aprile 1997). S p e c i a l e N E W S testatesta"Diritto,
Immigrazione e Cittadinanza": Uscito il terzo numero della rivista
promossa da Magistratura Democratica e dall'ASGI dedicata ai temi
dell'immigrazione e dell'asilo. E' uscito nelle
librerie agli inizi di dicembre il terzo numero della rivista "Diritto,
Immigrazione e Cittadinanza", promossa da Magistratura Democratica
e dall'ASGI ed edita da Franco Angeli di Milano. Da segnalare su questo
numero interventi ed analisi sul contributo del Consiglio d'Europa al
riconoscimento del diritto d'asilo (Silvia Di Martino), sulle politiche di
controllo migratorio nel contesto europeo (Giuseppe Sciortino), sulla teoria
e la pratica dell'ingerenza umanitaria nel conflitto del Kosovo (Domenico
Gallo), nonché sui presupposti di incostituzionalità dei decreti
legislativi correttivi della legge sull'immigrazione (Paolo Bonetti). Il
volume contiene inoltre una raccolta della più significativa giurisprudenza
maturata negli ultimi mesi in Italia in materia di asilo, cittadinanza,
espulsioni, famiglia, minori, commentata da esperti dell'ASGI e di MD. La rivista si propone
come strumento di informazione e approfondimento, prevalentemente giuridico,
sui temi dell'immigrazione e dell'asilo, destinato a tutti i soggetti che
operano nel settore (associazioni, enti locali, sindacati, scuole, uffici
pubblici, avvocati). I promotori della
rivista ritengono infatti che con l'entrata in vigore della legge organica
in materia di immigrazione e con la prospettata riforma di quella sull'asilo
politico, nonché con l'annunciata definizione di una normativa comunitaria
europea sulla materia, prevista dal Trattato di Amsterdam, vi sia un urgente
bisogno in Italia di conoscenza e confronto sulle regole del diritto che
presiedono al governo e al controllo dei fenomeni migratori. Ciò con lo
scopo innanzitutto di dotare coloro che operano a fianco degli immigrati
(ONG, sportelli pubblici e privati, avvocati) di strumenti conoscitivi per
meglio svolgere le funzioni di tutela e rappresentanza nei rapporti con la
pubblica amministrazione e in sede giurisdizionale. "La rivista non
sarà neutrale - si legge nella presentazione editoriale - ma di
parte: dalla parte dei diritti, della eguaglianza, della integrazione nel
rispetto delle diversità". Ogni numero della
rivista, di circa 220 pagine, è suddiviso in quattro parti: la prima, di dibattito
su questioni di attualità, a livello non solo nazionale, ma europeo; la
seconda, dedicata alla giurisprudenza, con la pubblicazione di
sentenze e decreti, suddivisi per temi; la terza, di documentazione,
con la pubblicazione di materiale legislativo e amministrativo (circolari);
l'ultima, di segnalazioni bibliografiche o di siti Internet. La rivista è
trimestrale. L'abbonamento annuale (4 numeri) costa Lit. 110.000 e può
essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale n. 17562208
intestato a Franco Angeli srl Milano. Per ulteriori
informazioni si può consultare il sito www.francoangeli.it oppure contattare l'editore, scrivendo a Franco Angeli srl - viale Monza
106, 20127 Milano, tel. fax 02 2895762, oppure la direzione della rivista,
c/o l'avv. Nazarena Zorzella, tel. 051/236747, e-mail: ri12653@iperbole.bologna.it
testatestaLe
prospettive della politica europea comune in materia di immigrazione e asilo
in occasione del Vertice europeo straordinario di Tampere (Finlandia) del
15-16 Ottobre. I documenti propositivi di organismi italiani ed europei. Il 15-16 ottobre scorso
si è svolta a Tampere (Finlandia) la riunione speciale del Consiglio
europeo dei capi di Stato e di governo dei Paesi dell'Unione Europea,
interamente dedicata alle materie della giustizia e degli affari interni,
tra cui, in particolare, quelle concernenti l'immigrazione e l'asilo. Le conclusioni del
vertice stabiliscono le linee indicative della politica dell'Unione Europea
per i prossimi anni in questo settore, riprendendo e sviluppando il Piano
d'azione di Vienna, precedentemente adottato dal Consiglio e dalla
Commissione il 4 dicembre 1998, al fine di giungere entro i prossimi cinque
anni alla "comunitarizzazione" delle questioni inerenti
l'immigrazione e l'asilo prevista dal Trattato di Amsterdam. Il consiglio europeo di
Tampere ha così ribadito che entro i prossimi due anni dovrà essere
istituito un regime europeo comune in materia di asilo, comprendente i
meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame dell'istanza
di asilo (attualmente regolati dalla Convenzione di Dublino), norme comuni
per una procedura equa ed efficace, condizioni minime comuni di accoglienza
ed un'interpretazione comune della definizione di rifugiato e dei diritti
sostanziali connessi allo status di rifugiato. Il regime di protezione
dovrebbe essere completato dalla definizione a livello comune europeo di un
sistema complementare a quello previsto dalla Convenzione di Ginevra. Tra i
passi più immediati viene sollecitato il completamento dei lavori necessari
all'istituzione del sistema per l'identificazione dei richiedenti asilo
mediante le impronte digitali (Eurodac). Nel campo dell'immigrazione e della
gestione dei flussi migratori, il Consiglio Europeo di Tampere ha confermato
fra l'altro la volontà di giungere entro i prossimi due anni ad una
politica comune in materia di visti di breve durata e di accordi di
riammissione, a proseguire il partenariato con i paesi di origine, sulla
base di piani di azione finora elaborati, nonché a rafforzare lo status dei
migranti legali mediante una politica di eguaglianza di trattamento e di
lotta al razzismo e alla xenofobia. L'impegno espresso
nelle conclusioni del Vertice europeo ad una "piena e completa
applicazione della Convenzione di Ginevra sui rifugiati" è stato
apprezzato dall'ECRE (European Consultation of Refugees and Exiles),
un'organizzazione europea rappresentativa di 70 agenzie non governative per
la protezione dei rifugiati in tutta Europea, che in un comunicato stampa ha
dichiarato che "se le conclusioni del Vertice saranno applicate nello
spirito con cui sono state scritte, saremo convinti che ci si è allontanati
di almeno un passo dalla Fortezza Europa" (le prese di posizione
dell'ECRE sul vertice europeo di Tampere possono essere consultate sul sito
Internet: http://www.ecre.org
) In vista del vertice di
Tampere, diverse organizzazioni italiane ed europee hanno stilato documenti
e proposte inviate ai rispettivi governi. Tra questi, va segnalato il
documento elaborato dal Gruppo di riflessione religiosa che sottolinea
l'esigenza che "l'Europa punti ad una armonizzazione di "alto
profilo" delle politiche e delle procedure in vigore nei settori
dell'immigrazione e dell'asilo", adottando, nel campo dell'asilo,
"un'ottica che privilegi la tutela dei diritti fondamentali della
persona non subordinata a criteri di convenienza e di opportunità
socio-economica", mentre nel campo dell'immigrazione viene auspicata
"la definizione di vie di immigrazione legale effettivamente
percorribili" quale alternativa all'immigrazione clandestina. Il testo
del documento può essere richiesto al Servizio Migranti e Rifugiati della
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (E-mail: sm.evangeliche@agora.it
). Sul processo di comunitarizzazione delle politiche in materia di
immigrazione e asilo, si è soffermato pure un gruppo di accademici europei,
coordinati dall'Università di Amsterdam, denominatosi AGIT (Accademic
Group on Immigration-Tampere) che ha steso un lungo ed articolato
documento propositivo, che può essere richiesto alla segreteria dell'ASGI
(tel. fax. 040/382651, e-mail: ledaz@tin.it
). testatesta"Background information" sul
Trattato di Amsterdam e le prospettive della politica europea comune in
materia di immigrazione e asilo. Lo scorso 1° maggio è
entrato in vigore il secondo trattato sull'Unione Europea, quello firmato ad
Amsterdam il 2 ottobre 1997, che contiene importanti novità nelle materie
dell'immigrazione e dell'asilo. Con il trattato di Amsterdam, esse vengono
infatti a far parte gradualmente del cosiddetto "Primo Pilastro"
dell'Unione Europea; sono cioè ricomprese in ambito comunitario,
rafforzando anche il ruolo del Parlamento europeo e della Corte europea di
giustizia. I cambiamenti
introdotti dal nuovo trattato sono finalizzati alla "creazione di un
nuovo spazio senza frontiere interne" e all'obiettivo di "conservare
e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui
sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure
appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo,
l'immigrazione, la prevenzione alla criminalità e la lotta contro
quest'ultima". Il nuovo titolo IV del
Trattato CE si intitola "Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche
connesse con la libera circolazione delle persone" ed investe, nello
specifico: ·
l'asilo, l'immigrazione, la
politica nei confronti dei cittadini degli Stati terzi; ·
la cooperazione giudiziaria in
materia civile. Il trattato di
Amsterdam stabilisce una "comunitarizzazione" graduale della
politica migratoria e un termine, cinque anni, affinché gli Stati membri
arrivino ad avere una politica comune in materia di immigrazione. Per un
periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato è
previsto che il Consiglio, nelle materie di cui sopra, deliberi all'unanimità
su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa
consultazione del Parlamento. Trascorso tale periodo sarà il Consiglio a
deliberare su proposta della Commissione che farà da filtro alle richieste
formulate dagli Stati membri ed il Consiglio, deliberando all'unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo, deciderà in marito alle
materie comunitarizzate secondo la procedura di codecisione (art. 189B). Nel corso di questo
periodo transitorio di cinque anni, ci si attende che il Consiglio Europeo
adotti misure in materia di immigrazione nei seguenti ambiti: ·
condizioni di ingresso e
soggiorno dei cittadini dei paesi terzi; ·
requisiti e condizioni in base
ai quali cittadini dei paesi terzi legalmente residenti in uno Stato membro
potrebbero risiedere in un altro Stato membro. La questione dell'asilo
e dei rifugiati è disciplinata, insieme alla politica d'immigrazione,
dall'articolo 63 del Titolo IV. La problematica dell'asilo è suddivisa in
due ambiti diversi: ·
in primo luogo, si considera
la materia dell'asilo con riferimento ai rifugiati ai sensi della
Convenzione di Ginevra del 1951; ·
in secondo luogo, si affronta
la problematica della protezione temporanea e del "burden-sharing"
(ripartizione degli oneri tra gli Stati membri). Le misure che saranno
adottate nella materia dell'asilo riguarderanno i seguenti ambiti: ·
i criteri e le procedure da
applicare per determinare lo Stato membro responsabile dell'esame di una
domanda d'asilo; ·
le norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo sul territorio comune; ·
le norme minime per
un'interpretazione comune della definizione convenzionale di rifugiato; ·
le norme minime procedurali in
materia di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato. I processi di
armonizzazione europea della questione dell'asilo si estenderanno dunque non
solo alla questione dei rifugiati secondo la Convenzione di Ginevra , ma
anche a quella, sempre più attuale e rilevante, dei rifugiati accolti in
regime di "protezione temporanea". Il trattato di Amsterdam
prevede peraltro che una piena comunitarizzazione della materia dell'asilo
potrà avvenire solo al termine di un periodo transitorio di cinque anni. Il trattato di
Amsterdam contiene anche un protocollo sull'asilo, non firmato dalla
Danimarca, in base al quale le eventuali richieste di asilo presentate da
cittadini dell'Unione Europea dovranno di norma essere dichiarate
inammissibili. Il contenuto di tale protocollo è stato criticato dall'ACNUR
e dall'ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles), perché
giudicato in contrasto con la Convenzione di Ginevra del 1951. Al testo del Trattato
di Amsterdam è stato infine allegato un protocollo sull'integrazione dell'acquis
di Schengen nell'ambito dell'Unione Europea, con il compito di far
confluire le norme Schengen, il Segretariato Schengen ed il suo personale
nell'Unione Europea. Il Trattato di
Amsterdam prevede significative eccezioni per il Regno Unito e l'Irlanda,
che continueranno ad esercitare i controlli sulle persone alla proprie
frontiere e saranno esclusi dalle previsioni del nuovo titolo IV in materia
di visti, asilo e immigrazione. testatestaCampagna
internazionale per la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulla
protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro
famiglie. Un'iniziativa in Italia. Il gruppo di
riflessione religiosa, che riunisce associazioni cattoliche, protestanti,
ebree, impegnate nel campo della tutela dei migranti e della promozione
della multiculturalità, ha promosso assieme all'ASGI il 12 maggio scorso a
Roma presso la Biblioteca del CNEL, un seminario di studio e approfondimento
sulla Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dei
migranti e dei membri delle loro famiglie. Al seminario hanno preso parte
rappresentanti della Caritas, dell'ASGI, del Pontificio Consiglio della
Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, della Fondazione Migrantes, della
Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi di Ginevra. Il seminario
ha avuto lo scopo di sollecitare le autorità parlamentari e governative del
nostro paese ad avviare la procedura di adesione e ratifica dell'Italia a
questo strumento di diritto internazionale. Un ordine del giorno in questo
senso è stato presentato alla Camera dei deputati da un gruppo di
parlamentari il 1 ottobre 1998. Al seminario è intervenuta l'on. Patrizia
Toia, Sottosegretaria Agli Affari Esteri, che ha assicurato il proprio
impegno affinché il dicastero riprenda l'esame della Convenzione al fine di
giungere all' eventuale adesione del nostro Paese a tale strumento. La Convenzione sui
diritti dei migranti è stata approvata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 18 dicembre 1990, ma non è ancora entrata in vigore, in
quanto a tale scopo è necessaria la ratifica di almeno 20 stati aderenti
all'ONU. Finora la Convenzione ha trovato l'adesione di solo undici Paesi.
L'unico paese europeo che l'ha ratificata finora è la Bosnia Erzegovina. Le
ragioni di questo ostracismo da parte degli Stati derivano dal fatto che la
Convenzione è fortemente innovativa, specie se si considera che molti dei
suoi articoli scendono in dettagli molto precisi, tali da vincolare
strettamente, e non solo a livello di principi, gli stati aderenti. Per la
prima volta in uno strumento delle Nazioni Unite si dà una definizione di
"lavoratore migrante" che evita la distinzione tra regolare ed
irregolare, assegnando a quest'ultimo il godimento di un paniere di diritti
essenziali. Nel testo della Convenzione, inoltre, viene considerato il
lavoratore emigrante non come una persona avulsa da un contesto di relazioni
umane, ma perlopiù coinvolto in legami familiari, che devono essere tenuti
in considerazioni nel paese di arrivo, per quanto riguarda il trattamento
per il lavoro, la residenza, ma anche i casi di detenzione o il caso di
responsabilità verso minori. Gli organizzatori del
seminario hanno peraltro sottolineato che dopo l'entrata in vigore delle
nuova normativa organica in materia di immigrazione (l. n. 40/1998),
l'Italia già corrisponde a pressoché tutti gli standard di trattamento
previsti dalla Convenzione e, di conseguenza, nessun obbligo aggiuntivo
scaturirebbe dall'adesione a tale strumento delle Nazioni Unite . Per ulteriori informazioni sul seminario e la campagna per la ratifica della Convenzione ONU, ci si può rivolgere al Servizio Rifugiati e Migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, via Firenze, 38 00184 ROMA. tel. e fax 06/48905101, e-mail: Sm.evangeliche@agora.it Famiglia multietnica e diritto di famiglia testatestaLa
Corte di Cassazione conferma il limite all'applicazione della legge
straniera nei rapporti di famiglia se i suoi effetti sono contrari
all'ordine pubblico e ai principi fondamentali del nostro ordinamento e di
quello internazionale. Negata l'applicazione della legge marocchina che non
ammette l'istituto del riconoscimento della filiazione naturale. Con sentenza 12
novembre 1998 - 8 marzo 1999 n. 1951, la Corte di Cassazione I sez. civile,
ha negato la possibilità di applicare la legislazione marocchina, così
come sarebbe dovuto avvenire in base all'art. 17 delle disposizioni
preliminari al codice civile (trattandosi di un procedimento avviato
precedentemente alla riforma del diritto internazionale privato di cui alla
legge n. 218/1995), già portatore del principio per il quale i rapporti di
famiglia sono regolati dalle norme dello Stato al quale le parti
appartengono. La Suprema Corte ha infatti ritenuto che la legge marocchina,
non prevedendo l'istituto del riconoscimento della filiazione naturale (e
anzi trattando siffatto concepimento alla stregua di un crimine), viola i
principi generali di ordine pubblico italiano e internazionale e contrasta
con esigenze di tutela del minore, richiamate tanto dalla Costituzione
italiana quanto dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti del
minore. La sentenza conferma
una giurisprudenza consolidata in merito ai limiti all'applicazione del
diritto straniero nei rapporti di famiglia. Si veda ad esempio una decisione
di merito del Tribunale di Torino, 24 febbraio 1992, che aveva deciso che il
diniego del nulla-osta alle nozze di una cittadina algerina con un cittadino
italiano, qualora sia motivato da ragioni esclusivamente religiose,
derivanti dai principi del diritto islamico, è contrario all'ordine
pubblico italiano. Parimenti, il TAR dell'Emilia Romagna con sentenza n.
926/1994 aveva escluso la possibilità del riconoscimento della poligamia
nell'ordinamento italiano, rigettando il ricorso avverso il diniego al
ricongiungimento famigliare con una seconda moglie chiesto da un cittadino
marocchino. In tema di patria potestà, si può citare una precedente
decisione della Corte di Cassazione (27 febbraio 1985), secondo la quale
l'art. 1169 del Codice civile iraniano, secondo cui i figli, in caso di
separazione dei genitori, devono essere affidati al padre, a partire dall'età
di due anni, contrasta con i principi di ordine pubblico italiano, atteso
che, privilegiando solo e aprioristicamente il sesso dell'affidatario, e
astraendo dalla sua concreta attitudine a prendersi cura della prole, è in
palese contrasto con il divieto di discriminazione dei sessi. Bollettino news
aggiornato alla data del 08 dicembre 1999 e curato da Walter Citti, della
segreteria dell'ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione (tel. fax.040/382651).
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