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Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie Circolare 45/99 Roma, 21 giugno 1999 T.U. 286/98 – art. 27 comma 1 lett. d) – Criteri di applicazione.
Circolare
31/99 Roma, 12 aprile 1999 T.U.
286/98 – art. 27 comma 1 lett. d) – Criteri di applicazione. Circolare 27/99 Roma, 30 marzo 1999 In considerazione delle urgenze manifestate dalle categorie
dei datori di lavoro del settore dell’agricoltura, la circolare 27/99 ha
disposto una integrazione delle anticipazioni delle quote previste con la
precedente circolare per i lavoratori stagionali impiegati nel settore
agricolo, fatta eccezione per i lavoratori Albanesi (anche rimpatriati),
Tunisini e Marocchini. Circolare 23/99 Roma, 24 marzo 1999 Decreto di programmazione dei flussi immigratori anno 1999 art. 3 comma 4 D.L.vo 286/98 In attesa della definizione del Decreto di Programmazione dei Flussi, e per venire incontro alle necessità di impiego stagionale di lavoratori non appartenenti all’Unione Europea espresse dai diversi settori dell’economia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la circolare 23/99 , ha disposto l’ingresso in Italia in via anticipata di lavoratori subordinati e stagionali nel rispetto delle quote già previste per l’ultimo periodo del 1998. Servizio
per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro
famiglie
Facendo seguito alla circolare n. 31 del 12/4/99 concernente l’oggetto, si forniscono, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri, alcuni chiarimenti in ordine alle procedure concernenti l’ingresso di traduttori ed interpreti ai sensi dell’ art. 27 lett. D) del D. L.vo 286/98. A
tale riguardo si ritiene opportuno precisare che, per quanto riguarda la
presentazione ai competenti Uffici Consolari della documentazione da
acquisire ai fini del rilascio dell’ autorizzazione al lavoro, dovrà
essere considerato idoneo il titolo di studio di traduttore o interprete ,
specifico per le lingue richieste, rilasciato da una scuola statale o
legalmente riconosciuta secondo la legislazione vigente nello Stato in cui
tale titolo è stato rilasciato. Potrà,
altresì, essere ritenuto idoneo l’attestato professionale di traduttore o
interprete, specifico per le lingue richieste, rilasciato da un Ente
pubblico o da altro Istituto legalmente riconosciuto secondo la legislazione
vigente nello Stato in cui tale attestato è stato rilasciato. Al
di fuori della predetta documentazione, non potranno essere ritenuti idonei
altri attestati ( certificazioni di aziende o enti privati, etc. ). Le
rappresentanze diplomatico-consolari dovranno apporre il visto previsto
dalla circolare n. 31/99, verificando, nel contempo, la legittimazione
dell’organo straniero al rilascio dei predetti documenti. Le
direzioni Provinciali del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro- potranno
rilasciare la prescritta autorizzazione al lavoro, previa presentazione dei
titoli debitamente vistati secondo le direttive impartite con la presente
circolare. FIRMATO IL
DIRETTORE GENERALE Servizio
per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro
famiglie
Come è noto, il T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con D.L.vo 286/98, prevede, all’art. 27 comma 1 lett. d), la possibilità che vengano rilasciate autorizzazioni al lavoro al di fuori delle quote di cui all’art. 3 comma 4, con modalità e termini che dovranno essere disciplinati con l’apposito regolamento di attuazione, per lavoratori di adibire a mansioni di traduttori ed interpreti. In
merito, tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute da parte del
Ministero degli Affari Esteri in ordine alla necessità delle agenzie
Turistiche operanti in Italia di avvalersi di traduttori ed interpreti, da
affiancare alle guide turistiche, e considerate le enormi difficoltà
incontrate dai turisti, soprattutto giapponesi, per la traduzione della loro
lingua, si dispone che possa essere consentito il rilascio
dell’autorizzazione al lavoro da parte di codesti Uffici, nelle more
dell’emanazione del predetto regolamento. Peraltro,
considerate le numerose segnalazioni pervenute in tal senso anche da parte
delle Direzioni Provinciali Lavoro, si ritiene che codesti Uffici possano
procedere al rilascio della prescritta autorizzazione al lavoro ai sensi
dell’art.27 comma 1 lett. d) del predetto T.U., a tempo determinato, con
riferimento a cittadini di tutti i Paesi non appartenenti all’U.E., su
richiesta di agenzie o altri datori di lavoro operanti in Italia, dietro
presentazione di documentazione idonea allo svolgimento delle predette
attività, debitamente vistata dall’Ufficio Consolare competente. FIRMATO IL DIRETTORE
GENERALE Servizio
per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro
famiglie
Di
seguito alla circolare n. 23/99 di pari oggetto, in considerazione delle
necessità manifestate dalle categorie dei datori di lavoro del settore
dell’agricoltura, dovute alla situazione di estrema emergenza verificatasi
per le lavorazioni stagionali in alcune regioni, si dispone una integrazione
delle anticipazioni delle quote, già fissate nella predetta circolare,
conformemente al prospetto allegato. Tali
quote si aggiungono a quelle previste nella circ. n. 23/99 citata
esclusivamente per il lavoro stagionale e per le sole regioni indicate nel
prospetto, mentre rimangono ferme le quote riservate ai lavoratori Albanesi
(anche rimpatriati), Tunisini e Marocchini di cui alla stessa circolare. Come
di consueto, le Direzioni Regionali del Lavoro interessate – Settore
Politiche del Lavoro provvederanno ad assegnare le quote a ciascuna sede
Provinciale del Lavoro, secondo le riconosciute esigenze. Si
sottolinea la necessità di procedere sollecitamente alla suddetta
assegnazione, anche con riferimento alle quote fissate con la precedente
circ. n. 23/99, in modo da consentire, nel pieno rispetto della
legislazione, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle
consuetudini, l’avvio immediato dei lavoratori stagionali interessati,
tramite il rilascio delle relative autorizzazioni al lavoro da parte delle
Direzioni Provinciali del Lavoro. FIRMATO IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CLAUDIO CARON Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie
Con
lettera circolare prot. 129 del 18.1.1999 dello scrivente Servizio, è stato
precisato che il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per nuovi ingressi
è subordinato alla definizione della programmazione dei flussi di cui al
Decreto in oggetto ed alle relative disposizioni che saranno emanate. Considerato
che si è in attesa della definizione del Decreto di programmazione dei
flussi ex art. 3 del T.U. predetto, attualmente in fase di preparazione, ed
allo scopo di corrispondere alle esigenze fatte presenti pressantemente da
vari settori dell’economia, si ritiene di consentire una anticipazione
degli ingressi dall’estero di lavoratori non appartenenti all’Unione
Europea, in conformità con l’ultimo decreto pubblicato ai sensi del T.U.
predetto. Pertanto,
visto il D.P.C.M. del 16.10.98, è ammesso l’ingresso di lavoratori
subordinati albanesi, tunisini e marocchini, nonché di lavoratori
stagionali di qualsiasi nazionalità per le stesse quote consentite, per
l’ultimo periodo del 1998, nel DPCM predetto, quale anticipazione di
quelle che saranno definite nel decreto di programmazione flussi per il
1999. Tale
percentuale viene ripartita fra le Regioni come da prospetto allegato,
tenuto conto delle esigenze segnalate dalle Direzioni Regionali del Lavoro
per la definizione del fabbisogno lavorativo nel corrente anno. Le
Direzioni Regionali del Lavoro – Settore Politiche del Lavoro dovranno
provvedere ad assegnare le quote a ciascuna Direzione Provinciale del Lavoro
secondo le riconosciute esigenze, provvedendo alle dovute comunicazioni a
questo Servizio. Per
le Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Sicilia, gli Uffici Regionali in
indirizzo provvederanno a rendere noto il testo della presente circolare
alle sedi provinciali. Si resta in attesa di assicurazione di adempimento. FIRMATO IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CLAUDIO CARON
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