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Il regolamento di
attuazione è stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999 - Serie generale. Il testo seguente è
una trascrizione del testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n.
394 Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a
norma dell’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. SOMMARIO CAPO
I - Disposizioni di carattere generale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87
della Costituzione; EMANA il seguente regolamento: CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 1 (Accertamento della condizione di reciprocità) 1. Per le persone
fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che
ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti
al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano l’esercizio
di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono
l’accertamento della condizione di reciprocità al Ministero degli affari
esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per
i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità.
2. L’accertamento di
cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della
carta di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico, nonché per i
cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa
individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno. Art. 2 (Rapporti con la pubblica amministrazione) 1. I cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le
disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono
l’esibizione o la produzione di specifici documenti. 2. Gli stati, fatti, e
qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati,
salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale, dopo aver avvisato l’interessato che la produzione di
atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana. Art. 3 (Comunicazioni allo straniero) 1. Le comunicazioni dei
provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti
giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono
effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o
a quello incaricato di ufficio. 2. Le comunicazioni dei
provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma
1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli
organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica
sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è
irreperibile, mediante notificazione effettuata nell’ultimo domicilio
conosciuto. 3. Il provvedimento che
dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di
revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della
conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di
soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o
notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione
delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da
assicurare la riservatezza del contenuto dell’atto. Se lo straniero non
comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da
una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari
sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò
non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo
la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il
diniego del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del
provvedimento, può essere effettuata, a richiesta, anche in arabo. 4. Nel provvedimento di
espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì
informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con
ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a
spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed è avvisato
che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di
ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le
comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno
effettuate con l’avviso di cancelleria al difensore nominato dallo
straniero o a quello incaricato di ufficio. Art. 4 (Comunicazioni all’autorità consolare) 1. L’informazione
prevista dal comma 7 dell’articolo 2 del testo unico contiene: a)
l’indicazione dell’autorità giudiziaria o amministrativa che effettua
l’informazione; b)
le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove
possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di
riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito
alla sua identificazione; c)
l’indicazione delle situazioni che comportano l’obbligo
dell’informazione, con specificazione della data di accertamento della
stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello
straniero, gli estremi dello stesso; d)
il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo
della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente. 2. La comunicazione è
effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri
idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica
o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si
trovi all’estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli
affari esteri che provvederà ad interessare la rappresentanza competente. 3. L’obbligo di
informazione all’autorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo
straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di
cui all’articolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di
non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di
età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi
esercita la potestà sul minore. 4. Oltre a quanto
previsto dall’articolo 2, comma 7, del testo unico, l’informazione
all’autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa
possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo
familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni
personali o sociali. CAPO II INGRESSO E SOGGIORNO Art. 5 (Rilascio dei visti di ingresso) 1. Il rilascio dei visti
di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza
delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e,
tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di
residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani
possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per
una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per
casi di assoluta necessità. 2. Il visto può essere
rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente
in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal
richiedente. 3. La tipologia dei
visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le
condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da
apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell’interno,
del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e della
solidarietà sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli
obblighi internazionali assunti dall'Italia. 4. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze
dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni,
nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari
situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell’ambito della
cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. 5. Nella domanda per il
rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità
complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del
passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il
luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno. 6. Alla domanda deve
essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto
equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto
richiesto e, in ogni caso, quella concernente: a)
la finalità del viaggio; b)
l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati; c)
la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all’articolo 4,
comma 3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione
di garanzia nei casi di cui all’articolo 23 del testo unico; d)
le condizioni di alloggio. 7. Per i visti relativi
ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione
di cui al comma 6 anche: a)
quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o
inabilità al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati
dalla competente autorità dello Stato estero sono autenticati
dall’autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua
italiana dei documenti è conforme agli originali b)
il nulla osta della questura, utile anche ai fini dell’accertamento della
disponibilità di un alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera
a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo,
comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre l’attestazione
dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al
predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità
igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale
competente per territorio. 8. Valutata la
ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in
relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di
sicurezza, il visto è rilasciato entro 9O giorni dalla richiesta. Art.
6 (Visti
per ricongiungimento familiare) 1. Per i visti relativi
ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi preventivamente di
nulla osta della questura, indicando le generalità delle persone per le
quali chiede il ricongiungimento e presentando: a)
la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui
all’articolo 28, comma 1, del testo unico, o idonea documentazione
attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
Europea; b)
la documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui
all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico; c)
la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma
dell’articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine
l'interessato deve produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa
la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico
ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato
dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. 2. La Questura rilascia
ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante
apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario
dell’ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione. Verificata la
sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro
90 giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva
acquisizione, da parte dell’autorità consolare italiana, della
documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età
o inabilità al lavoro e di convivenza. 3. Le autorità
consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero, se sono
trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta,
ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del
medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti
di cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del
passaporto e della documentazione di viaggio. Art. 7 (Ingresso nel territorio dello Stato) 1. L’ingresso nel
territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei
controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, doganali e valutari,
ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di
profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi
internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le
istruzioni specificamente disposte. 2. E’ fatto obbligo al
personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il
timbro di ingresso, con l’indicazione della data. 3. Nei casi di forza
maggiore che impediscono l’attracco o l’atterraggio dei mezzi navali o
aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai
controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi può essere autorizzato
dal comandante del porto o dal direttore dell’aeroporto per motivate
esigenze, previa comunicazione al questore e all’ufficio o comando di
polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o
aerea. 4. Nelle circostanze di
cui al comma 3, il controllo di frontiera è effettuato dall’ufficio o
comando di polizia territorialmente competente, con le modalità stabilite
dal questore. 5. Le disposizioni dei
commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione
da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui
imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località
sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni
diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993,
n. 388. Art. 8 (Uscita dal territorio dello Stato e reingresso) 1. Lo straniero che
lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente
allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di
polizia di frontiera. E’ fatto obbligo al personale addetto ai controlli
di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell’indicazione del
valico di frontiera e della data. 2. Per lo straniero
regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi
ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di
frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno
in corso di validità. 3. Lo straniero il cui
documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, per rientrare
nel territorio dello Stato, è tenuto a munirsi di visto di reingresso,
rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese
di provenienza previa esibizione del documento scaduto. 4. Lo straniero privo
del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a
richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica
o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il
visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell’esistenza del
provvedimento del questore concernente il soggiorno. 5. Lo straniero in
possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato
mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o
documento equivalente. Art. 9 (Richiesta del permesso di soggiorno) 1. La richiesta del
permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo
unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende
soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero
dell’interno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia
dell’interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre
sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo
da conservare agli atti d’ufficio e il quarto da trasmettere al sistema
informativo di cui all’articolo 49 del testo unico. In luogo della
fotografia in più esemplari allo straniero può essere richiesto di farsi
ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato
dell’immagine, in dotazione all’ufficio. 2. Nella richiesta di
cui al comma 1 lo straniero deve indicare: a)
le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi,
per i quali sia prevista l’iscrizione nel permesso di soggiorno del
genitore; b)
il luogo dove l’interessato dichiara di voler soggiornare; c)
il motivo del soggiorno. 3. Con la richiesta di
cui al comma 1 devono essere esibiti: a)
il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità,
la data, anche solo con l’indicazione dell’anno, e il luogo di nascita
degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto; b)
la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di
lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di
provenienza. 4. L’ufficio trattiene
copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre
verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico,
l’esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per
comprovare: a)
l’esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto; b)
la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi
e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui
all’articolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle
persone a carico; c)
la disponibilità di altre risorse o dell’alloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento. 5. L’esibizione della
documentazione inerente alla garanzia di cui all’articolo 23 del testo
unico, prestata con le modalità di cui all’articolo 34 del presente
regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilità dei mezzi
di sussistenza fino alla durata della garanzia. 6. La documentazione di
cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli
stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del
testo unico. 7. L'addetto alla
ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei
richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di
fotografia dell’interessato e del timbro datario dell’ufficio e della
sigla dell’addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in
cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l’avvertenza che
all’atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante
l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all’articolo
34, comma 3, del testo unico. Art. 10 (Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari) 1. Per gli stranieri in
possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la
data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando
prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore
a trenta giorni, l’esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma
dell’articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i
trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai
fini di cui all’articolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve
essere esibita unitamente al passaporto. 2. Quando si tratta di
soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati
la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo
gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si
tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione
di ciascuno dei viaggiatori, nonché del programma del viaggio. La
disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese
d’origine può essere documentata attraverso la attestazione di pagamento
integrale del viaggio e del soggiorno turistico. 3. Nei casi di cui al
comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del
timbro dell’ufficio con data e sigla dell’operatore addetto alla
ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a
permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di
ingresso nel territorio nazionale, risultante dall’apposito timbro, munito
di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all’atto
del controllo di frontiera. 4. Per i soggiorni da
trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri
luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere
presentata in questura dall’esercente della struttura ricettiva o da chi
presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo
straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna
all’interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di
soggiorno. 5. Gli stranieri che
intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni
sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 8 dell’articolo 6 del testo
unico. 6. Negli alberghi, negli
altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve
essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione,
nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle
disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti
l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno) 1. Il permesso di
soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e
la durata indicati nel visto d’ingresso o dal testo unico, ovvero per uno
dei seguenti altri motivi: a)
per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per
asilo; b)
per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
c)
per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello
straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per
la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. 2. Il permesso di
soggiorno è rilasciato in conformità all’Azione Comune 97/11/GAI del
Consiglio dell’Unione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene
l’indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate
le modalità di comunicazione in via telematica dei dati per
l’attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l’utilizzazione
dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli
Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. 3. La documentazione
attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui
all’articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento
del ritiro del permesso di soggiorno. Art. 12 (Rifiuto del permesso di soggiorno) 1. Salvo che debba
disporsi il respingimento o l’espulsione immediata con accompagnamento
alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore
avvisa l’interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto,
che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per
l’applicazione dell’espulsione di cui all’articolo 13 del testo unico.
2. Con il provvedimento
di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non
superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia
di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato,
con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell’articolo
13 del testo unico. 3. Anche fuori dei casi
di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto
ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali
provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo di
foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che
svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche
di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone,
ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi
al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il
territorio dello Stato. Art. 13 (Rinnovo del permesso di soggiorno) 1. Il permesso di
soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all’Accordo di Schengen, in
conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione
del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli
motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di
novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali. 2. Ai fini del rinnovo
del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall’articolo
22, comma 9, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità
di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al
sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere
accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente
sostitutiva resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo. 3. La richiesta di
rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione,
esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del richiedente,
rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario
dell’ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per
iscritto, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 6, del testo
unico, l’avvertenza che l’esibizione della ricevuta stessa alla
competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità
dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale. 4. Il permesso di
soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo
straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo
di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale,
per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità
del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla
necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati
motivi. Art. 14 (Conversione del permesso di soggiorno) 1. Il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e
per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività
consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del
documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare: a)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale
consente l’esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che
sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente
per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché
l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di
cooperative; b)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente
l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello
stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di
lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione
provinciale del lavoro; c)
il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al
seguito del lavoratore consente l’esercizio del lavoro subordinato e del
lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti. 2. L’ufficio della
pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo,
nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del
lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura,
per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è
utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento. 3. Con il rinnovo, è
rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente
svolta. 4. Il permesso di
soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di
validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate
per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per
cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. 5. Salvo che sia
diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per
le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio o di
formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di
soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma
dell’articolo 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del
lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di
lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o
autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro
adempimento amministrativo richiesto, nonché della documentazione
comprovante il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per
l’esercizio dell’attività. Art. 15 (Iscrizioni anagrafiche) 1. Le iscrizioni e le
variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono
effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre
1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, come modificato dal presente regolamento. 2. Il comma 3
dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, è sostituito dal seguente: "3.
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare
all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune,
entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal
permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il
rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni
dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la
scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore." 3. La lettera c) del
comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente: "c)
per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni
del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di
ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata
irreperibile, nonchè, per i cittadini stranieri, per irreperibilità
accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui
all’articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio,
con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.". 4. Al comma 2
dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "
Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata
al questore.". 5. Le iscrizioni, le
cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono
comunicate d’ufficio alla questura competente per territorio entro il
termine di quindici giorni. 6. Al comma 2
dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Nella
scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la
cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o
rinnovo della carta di soggiorno.". 7. Con decreto del
Ministro dell’interno, sentita l’Associazione nazionale dei comuni
d’Italia, l’Istituto nazionale di statistica e l’Istituto nazionale
per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati
personali, sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via
telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di
anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli
archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero
dell’interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma
3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il
calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all’aggiornamento e
alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già
iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in
vigore del presente regolamento. Art. 16 (Richiesta della carta di soggiorno) 1. Per il rilascio della
carta di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico, l’interessato
è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella
approvata con decreto del Ministro dell’interno. 2. All’atto della
richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero
risiede, questi deve indicare: a)
le proprie generalità complete; b)
il luogo o i luoghi in cui l’interessato ha soggiornato in Italia nei
cinque anni precedenti; c)
il luogo di residenza; d)
le fonti di reddito, specificandone l’ammontare. 3. La domanda deve
essere corredata da: a)
copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di
identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui
risultino la nazionalità, la data, anche solo con l’indicazione
dell’anno, e il luogo di nascita, del richiedente; b)
copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal
datore di lavoro, relativi all’anno precedente, da cui risulti un reddito
non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale; c)
certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni
relative ai procedimenti penali in corso; d)
fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro
esemplari, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1; 4. Nel caso di richiesta
relativa ai familiari di cui all’articolo 9, comma 1, del testo unico, le
indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del
presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli
anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di
soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante: a)
lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati
dalla competente autorità dello Stato estero devono essere autenticati
dall’autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua
italiana dei documenti è conforme agli originali; b)
la disponibilità di un alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3,
lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre
l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti
di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità
igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale
competente per territorio; c)
il reddito richiesto per le finalità di cui all’articolo 29, comma 3,
lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi
non a carico. 5. Se la carta di
soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero o genitore
straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato
dell’Unione europea residente in Italia, di cui all’articolo 9, comma 2,
del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve
indicare quelle dell’altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per
lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui
all’articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è
richiesta da chi esercita la potestà sul minore. 6. Nei casi previsti dal
comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione
relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti lo
stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di
uno Stato membro dell’Unione europea residente in Italia. 7. L'addetto alla
ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata
l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in
cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non
sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno. Art. 17 (Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno) 1. La carta di soggiorno
è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle
condizioni richieste dal testo unico. 2. La carta di soggiorno
è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione, su richiesta
dell’interessato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta di
soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre
cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato
a richiesta dell’interessato, corredata di nuove fotografie. CAPO III ESPULSIONE E TRATTENIMENTO Art. 18 (Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione) 1. I funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi
dell’articolo 13, comma 10, del testo unico, curano l’inoltro alla
competente autorità giudiziaria del ricorso presentato all’estero,
inviandone copia anche all'autorità che ha adottato il provvedimento
impugnato. 2. L’autorità che ha
adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie
osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del
ricorso presso i propri uffici. Art. 19 (Divieto di rientro per gli stranieri espulsi) 1. Il divieto di rientro
nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a
decorrere dalla data di esecuzione dell’espulsione, attestata dal timbro
d’uscita di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento
comprovante l’assenza dello straniero dal territorio dello Stato. Art. 20 (Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e
assistenza) 1. Il provvedimento con
il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi
dell'articolo 14 del testo unico è comunicato all’interessato con le
modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento
unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento. 2. Con la medesima
comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito, nel
procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di
fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio
a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza
di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio
designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni
dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso
di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato
di ufficio. 3. All'atto
dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di
indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con
l'ausilio della forza pubblica. 4. Il trattenimento non
può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per
l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione e, comunque, oltre i
termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il
provvedimento del questore non è convalidato. 5. Lo svolgimento della
procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del ritardo
dell'esecuzione del respingimento. Art. 21 (Modalità del trattenimento) 1. Le modalità del
trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della
vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con
visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che
assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di
corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona,
fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal
centro. 2. Nell’ambito del
centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e
l’assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari
essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto, nei
limiti previsti dalla Costituzione. 3. Allo scopo di
assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per
l’utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti
di contribuzione alle spese da parte del centro. 4. Il trattenimento
dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza
temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico, o
presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità
di soccorso sanitario. 5. Nel caso in cui lo
straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi
nell’ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede,
ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per
espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per
il rimpatrio, il questore provvede all’accompagnamento a mezzo della forza
pubblica. 6. Nel caso di imminente
pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o
per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede,
sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal
centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne
dispone l’accompagnamento. 7. Oltre al personale
addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al
giudice competente e all’autorità di pubblica sicurezza, ai centri
possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone
trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della
rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti,
associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi
a svolgervi attività di assistenza a norma dell’articolo 22 ovvero sulla
base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della
provincia in cui è istituito il centro. 8. Le disposizioni
occorrenti per la regolare convivenza all’interno del centro, comprese le
misure strettamente indispensabili per garantire l’incolumità delle
persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di
erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura,
assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle
visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle
disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive
impartite dal Ministro dell’interno per assicurare la rispondenza delle
modalità di trattenimento alle finalità di cui all’articolo 14, comma 2,
del testo unico. 9. Il questore adotta
ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e
l’ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l’identificazione
delle persone e di sicurezza all’ingresso del centro, nonché quelle per
impedire l’indebito allontanamento delle persone trattenute e per
ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche
a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria
collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono
tenuti a fornirla. Art. 22 (Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e
assistenza) 1. Il prefetto della
provincia in cui è istituito il centro di permanenza temporanea e
assistenza provvede all’attivazione e alla gestione dello stesso,
disciplinandone anche le attività, a norma dell’articolo 21, comma 8, in
conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e
amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell’interno, anche
mediante la stipula di apposite convenzioni con l’ente locale o con
soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell’attività di altri
enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà
sociale. 2. Per le finalità di
cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l’allestimento, il
riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il
posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione
di attività per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella
religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e
quant’altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone
che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o
aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla
richiesta del Ministero dell'interno. 3. Il prefetto individua
il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli
sull’amministrazione e gestione del centro. 4. Nell’ambito del
centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per l’espletamento
delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica
sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all’autorità consolare
al fine di accelerare l’espletamento degli accertamenti e il rilascio dei
documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero
dell’interno. Art. 23 (Attività di prima assistenza e soccorso) 1. Le attività di
accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie,
connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di
fuori dei centri di cui all’articolo 22, per il tempo strettamente
necessario all’avvio dello stesso ai predetti centri o all’adozione dei
provvedimenti occorrenti per l’erogazione di specifiche forme di
assistenza di competenza dello Stato. 2. Gli interventi di cui
al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità e con
l’imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore,
comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563. CAPO IV DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO Art. 24 (Servizi di accoglienza alla frontiera) 1. I servizi di
accoglienza previsti dall’articolo 11, comma 6, del testo unico sono
istituiti presso i valichi di frontiera nei quale è stato registrato negli
ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul
territorio nazionale, nell’ambito delle risorse finanziarie definite con
il documento programmatico di cui all’articolo 3 del testo unico e dalla
legge di bilancio. 2. Le modalità per
l’espletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con
organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative
di solidarietà sociale, e di informazione, anche mediante sistemi
automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell’interno,
d’intesa con il Ministro per la solidarietà sociale. 3. Nei casi di urgente
necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo
non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente interessato
l’ente locale per l’eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a
norma dell’articolo 40 del testo unico. Art. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale) 1. I programmi di
assistenza ed integrazione sociale di cui all’articolo 18 del testo unico,
realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati,
sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere
sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi
dell'art. 58, comma 2, e dall’ente locale, nella misura del trenta per
cento, a valere sulle risorse relative all’assistenza. Il contributo dello
Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione,
da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei
programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati
convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di
fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si
intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche
specificamente destinate. 2. Presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è
istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18
del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari
opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e
giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può
avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari
opportunità, d’intesa con gli altri Ministri interessati. 3. La Commissione svolge
i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in
ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a: a)
esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell’apposita sezione
del registro di cui all’articolo 52, comma 1, lettera c); b)
esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e
degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i
programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all’articolo 26; c)
selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da
finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e
delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità,
di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell’interno e di
grazia e giustizia; d)
verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal
fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni
sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma
4, lettera c). Art. 26 (Convenzioni con soggetti privati) 1. I soggetti privati
che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per
le finalità di cui all’articolo 18 del testo unico debbono essere
iscritti nell’apposita sezione del registro di cui all’articolo 42,
comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del
presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o
con gli enti locali di riferimento. 2. L'ente locale stipula
la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver
verificato: a)
l’iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all’articolo 42,
comma 2, del testo unico; b)
la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione
sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità
stabiliti con il decreto di cui all’articolo 25, comma 3, lettera c),
tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall’ente locale; c)
la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici
occorrenti per la realizzazione dei programmi. 3. L'ente locale dispone
verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del
programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato
agli obiettivi fissati. 4. I soggetti privati
convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di
integrazione sociale sono tenuti a: a)
comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma; b)
effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto
degli stranieri assistiti a norma dell’articolo 18, comma 3, del testo
unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno,
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto
alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri; c)
presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato
di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti; d)
rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di
riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la
conclusione del programma; e)
comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il
permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero
interessato, della partecipazione al programma. Art.
27 (Rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale) 1. Quando ricorrono le
circostanze di cui all’articolo 18 del testo unico, la proposta per il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è
effettuata: a)
dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri
organismi iscritti al registro di cui all’articolo 52, comma 1, lettera
c), convenzionati con l’ente locale, che abbiano rilevato situazioni di
violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; b)
dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un
procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave
sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia
reso dichiarazioni. 2. Ricevuta la proposta
di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal
testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per
motivi umanitari, valido per le attività di cui all'articolo 18, comma 5,
del testo unico, acquisiti: a)
il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze
di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare
la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del
pericolo; b)
il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero,
conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui
all’articolo 25; c)
l’adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle
conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o
di condotta incompatibile con le finalità dello stesso; d)
l’accettazione degli impegni connessi al programma da parte del
responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato. 3. Quando la proposta è
effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravità
ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa
contenuti. Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono
vietati l’espulsione o il respingimento) 1. Quando la legge
dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di
soggiorno: a)
per minore età, salvo l’iscrizione del minore degli anni quattordici nel
permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è
immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di
competenza; b)
per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle
documentate circostanze di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) del
testo unico; c)
per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione
sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui
all’articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico; d)
per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi
l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione
analoga contro le persecuzioni di cui all’articolo 19, comma 1, del testo
unico. CAPO V DISCIPLINA DEL LAVORO Art. 29 (Definizione delle quote d’ingresso per motivi di lavoro) 1. Oltre a quanto
espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali
stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che definiscono le
quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per
motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. 2. Per le finalità di
cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici
centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori
stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i
collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con
le questure. 3. (Comma non ammesso al
"Visto" della Corte dei Conti) Art. 30 (Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato) 1. L’autorizzazione al
lavoro dello straniero residente all’estero è rilasciata dalla Direzione
provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l’attività
lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti
qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui all’articolo 29. 2. La richiesta di cui
al comma 1 deve contenere: a)
le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell’impresa,
della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio,
le complete generalità del datore di lavoro committente; b)
le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri
che si intende assumere; c)
l’impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed
assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili; d)
la sede dell’impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà
prevalentemente svolta l’attività inerente al rapporto di lavoro; e)
l’indicazione delle modalità di alloggio. 3. Alla richiesta di cui
al comma 1 devono essere allegati: a)
il certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio,
industria e artigianato, munito della dicitura di cui all’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il
rapporto di lavoro subordinato non riguardi l’attività d’impresa; b)
copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente
all’estero, sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del
relativo permesso di soggiorno; c)
copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali,
attestante la sua capacità economica. 4. L’autorizzazione al
lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa
verifica delle condizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del testo unico
e della congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo
periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità
economica e alle esigenze dell’impresa o del lavoro a domicilio, secondo
criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed
assicurativi di cui al comma 2, lettera c). Art. 31 (Nulla osta della questura e visto d’ingresso) 1. L’autorizzazione al
lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione di cui al
comma 3 dell’articolo 30, deve essere presentata alla questura
territorialmente competente, per l’apposizione del nulla osta provvisorio
ai fini dell’ingresso. 2. Il nulla osta
provvisorio è apposto in calce all’autorizzazione entro 20 giorni dal
ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del
lavoratore straniero, motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di
lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3. 3. Il nulla osta può
essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di
un’impresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante
ed i componenti dell’organo di amministrazione della società, risultino
denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei
reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risulti sia
stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni
caso, gli effetti della riabilitazione. 4. L’autorizzazione di
cui all’articolo 30, corredata del nulla osta di cui al presente articolo
è fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo straniero interessato ed
è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui
all’articolo 22, comma 5, del testo unico. 5. Il visto di ingresso
è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa
verifica dei presupposti di cui all’articolo 5. Art. 32 (Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia) 1. Le liste di
lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in
attuazione degli accordi di cui all’articolo 21, comma 5, del testo unico,
sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a
tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono
tenute nell’ordine di presentazione delle domande di iscrizione. 2. Ciascuna lista consta
di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati
sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il
Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’interno, contenente: a)
Paese d’origine; b)
numero progressivo di presentazione della domanda; c)
complete generalità; d)
tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a
tempo indeterminato; e)
capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una
determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione; f)
conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese,
inglese o spagnola, o di altra lingua; g)
eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese
d’origine o in altri Paesi; h)
l’eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si
trovano nelle condizioni previste dall’articolo 24, comma 4, del testo
unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento
equivalente, da cui risulti la data di partenza dall’Italia al termine del
precedente soggiorno per lavoro stagionale. 3. I dati di cui al
comma 2, nell’ordine di priorità di iscrizione, sono trasmessi senza
ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nell’Anagrafe
annuale informatizzata di cui all’articolo 21, comma 7, del testo unico,
istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale — Direzione Generale per l’Impiego —
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. 4. L’interessato,
iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà
di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista. Art. 33 (Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle
liste) 1. I dati di cui
all’articolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all’articolo 11
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a
disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni
provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati
medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità
previste dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Le richieste di
autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono
effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità
di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento. 3. Nel caso in cui il
datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le
richieste numeriche si procede nell’ordine di priorità di iscrizione
nella lista, a parità di requisiti professionali. Art. 34 (Prestazione di garanzia) 1. Sono ammessi a
prestare la garanzia di cui all’articolo 23 del testo unico i cittadini
italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un
permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali
abbiano una capacità economica adeguata alla prestazione della garanzia di
cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di
cui all’articolo 31, comma 3. 2. La garanzia può
essere prestata, per non più di due stranieri per ciascun anno e deve
riguardare: a)
l’assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale; b)
la disponibilità di un alloggio idoneo; c)
la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all’importo
annuo dell’assegno sociale, con i criteri di cui all’articolo 29, comma
3, lettera b), del testo unico; d)
il pagamento delle spese di rimpatrio. 3. La garanzia relativa
alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) è prestata mediante
fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso
la questura competente all’atto della presentazione della domanda di
autorizzazione all’ingresso di cui all’articolo 23, comma 1, del testo
unico. Il titolo è restituito: a)
immediatamente se l’autorizzazione non è concessa; b)
a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare
che il visto di ingresso non è stato concesso; c)
a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a
norma dell’articolo 36. 4. La prestazione
relativa all’alloggio può essere attestata mediante specifico impegno di
chi ne ha la disponibilità, corredata delle certificazioni richieste
dall’articolo 16, comma 4, lettera b). 5. Sono altresì ammesse
a prestare la garanzia di cui all’articolo 23 del testo unico le
associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del
volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni,
quando: a)
sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste
dall’articolo 52 e seguenti; b)
nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di società in
nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui all’articolo
31, comma 3; c)
la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi
ordinamenti. 6. Le regioni, gli enti
locali, comprese le comunità montane, e i loro consorzi o associazioni
possono prestare la garanzia di cui all’articolo 23 del testo unico, nei
limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative
appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti. 7. Nei casi di cui al
comma 5, la domanda di autorizzazione all’ingresso è corredata di copia
autentica della deliberazione concernente la prestazione della garanzia e
della documentazione attestante la disponibilità delle risorse occorrenti,
tenuto conto delle garanzie già prestate. Nei casi di cui al comma 6, è
sufficiente la copia autentica della deliberazione. Art. 35 (Autorizzazione all’ingresso per inserimento nel mercato
del lavoro) 1. La garanzia di cui
all’articolo 34, unitamente a copia della documentazione ivi prescritta,
deve essere presentata alla questura competente per il luogo in cui ha la
residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla
indicazione nominativa degli stranieri per i quali è richiesta
l’autorizzazione all’ingresso di cui all’articolo 23, comma 1, del
testo unico. Per gli enti pubblici, l’indicazione nominativa è fatta,
salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure
diverse, nell’ordine di priorità ivi indicato, sulla base delle liste di
cui all’articolo 23, comma 4, del testo unico. 2. L’autorizzazione
all’ingresso è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia,
nell’ambito dei limiti qualitativi e quantitativi della specifica quota,
previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero,
motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e
che sussistono, nei confronti di chi presta la garanzia, i requisiti e le
condizioni previsti dall’articolo 34. Copia dell’autorizzazione è
trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro. 3. Per le finalità di
cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le misure
occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati dei dati,
che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. 4. L’autorizzazione di
cui al comma 2 è fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la
garanzia, allo straniero interessato ed è da questi presentata alla
rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto
di ingresso, entro il termine di cui all’articolo 23, comma 1, del testo
unico. 5. Nell’ambito della
disponibilità delle quote, le rappresentanze diplomatiche e consolari
rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro nei
casi indicati nell’articolo 23, comma 4, del testo unico, nei limiti e con
le modalità stabilite dai decreti di cui all’articolo 3, comma 4, dello
stesso testo unico. 6. Il visto di ingresso
è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa
verifica dei presupposti di cui all’articolo 5 del presente regolamento. Art. 36 (Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel
mercato del lavoro) 1. Lo straniero che fa
ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a norma
dell’articolo 35 è tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per
l’inserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dall’articolo
5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato
l’autorizzazione di cui all’articolo 35, ed a richiedere, tramite la
Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, l’iscrizione nelle
liste di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di
soggiorno rilasciata dalla questura. 2. Il permesso di
soggiorno per l’inserimento nel mercato del lavoro, della durata di un
anno, è rilasciato previa conferma, da parte della Direzione provinciale
del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di
collocamento. 3. Lo straniero iscritto
nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto con la
prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, può
richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro a norma dell’articolo 5, comma 3, del
testo unico. La durata di tale permesso di soggiorno è: a)
di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo
indeterminato; b)
pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi
dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso
di lavoro stagionale o a tempo determinato. 4. Allo scadere del
termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio dello
Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 3. Art. 37 (Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore
licenziato, dimesso o invalido) 1. Quando il lavoratore
straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in
materia di licenziamenti collettivi, l’impresa che lo ha assunto deve
darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro
cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello
straniero e l’assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione
provinciale provvede altresì all’iscrizione dello straniero nelle liste
di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un
periodo non inferiore ad un anno. 2. Alle medesime
condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il licenziamento è
disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale,
ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro
cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede
all’iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo
di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il
lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno. 3. Quando, a norma delle
disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore
straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine
fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo,
previa documentata domanda dell’interessato, fino ad un anno dalla data di
iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni
dell’articolo 36, commi 3 e 4. 4. Nel caso di straniero
regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente
il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l’iscrizione
nelle liste di cui all’articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
equivale all’iscrizione nelle liste di collocamento. Art. 38 (Accesso al lavoro stagionale) 1. Le autorizzazioni al
lavoro stagionale, con validità minima di venti giorni e massima di sei o
nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data di ricevimento
delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure
definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto del
diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui all'art.24,
comma 4, del testo unico. 2. Ai fini
dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello
Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato
l’anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso
lo stesso datore di lavoro o nell’ambito delle medesime richieste
cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto
ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni. 3. Per le attività
stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere
presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro
associati. 4. La autorizzazione al
lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore
straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione,
nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all’articolo
24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di
lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a
ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di
datori di lavoro diversi, purché nell’ambito del periodo massimo
previsto. 5. Ai fini della
verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo
offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi
nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si conformano
alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico,
eventualmente stipulate. 6. L'autorizzazione al
lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura,
secondo le disposizioni dell’articolo 31. 7. I lavoratori
stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza
del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro
stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore
periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di
cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del
permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell’articolo 9 del
presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni
dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previste dal testo unico e dal presente articolo. Art. 39 (Disposizioni relative al lavoro autonomo) 1. Lo straniero che
intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso
di una autorizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito registro o
albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro
adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità
amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non
sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure
previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli
articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiedono l’accertamento di
specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, o altro Ministero o
diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei
titoli o attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione è
rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti
previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio
richiesto, salvo l’effettiva presenza dello straniero in Italia, in
possesso del prescritto permesso di soggiorno. 3. Anche per le attività
che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio,
lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui
l’attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente
Ordine professionale, l’attestazione dei parametri di riferimento
riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per
l’esercizio dell’attività. 4. La dichiarazione di
cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione
prodotta per il suo rilascio, nonchè l’attestazione della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono
essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente
competente, per l’apposizione del nulla osta provvisorio ai fini
dell’ingresso. 5. Il nulla osta
provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20
giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti
dello straniero, motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione
provvista del nulla osta è rilasciata all’interessato o al suo
procuratore. 6. La dichiarazione,
l’attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati
alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del
visto di ingresso, la quale provvede a norma dell’articolo 26, comma 5,
del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base
della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli
affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. 7. Oltre a quanto
previsto dall’articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in
possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente
l’esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura
competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la
conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione
di cui ai commi 1, 2 e 3, e fino a quando non saranno operativi i
collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta l’attestazione della
Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nell’ambito
delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma
dell’articolo 3, comma 4, del testo unico. Art. 40 (Casi particolari di ingresso per lavoro) 1. L'autorizzazione al
lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del testo unico,
quando richiesta, è rilasciata con l’osservanza delle modalità previste
dall’articolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e delle ulteriori
modalità previste dal presente articolo. L’autorizzazione al lavoro è
rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui
all’articolo 3, comma 4, del testo unico. 2. Salvo diversa
disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro determinati,
l’autorizzazione non può essere concessa per un periodo superiore a
quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni;
la proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine. La validità
dell’autorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento. 3. Salvo quanto previsto
dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal comma 2
dell’articolo 27 del testo unico, l’autorizzazione al lavoro è
rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del
visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno,
l’autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal
rilascio, osservate le disposizioni dell’articolo 31. 4. Fatti salvi, per gli
stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i
più elevati limiti temporali previsti dall’articolo 5, comma 3, lettera
c), del medesimo testo unico, il visto d’ingresso e il permesso di
soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per
il tempo indicato nell’autorizzazione al lavoro o, se questa non è
richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate
necessità. 5. Per i lavoratori di
cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico,
l’autorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale
altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del
trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti
dall’Accordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge
29 dicembre 1994, n. 747. 6. Per il personale di
cui all’articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico,
l’autorizzazione è subordinata alla richiesta dell’Università o
dell’istituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei
requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative
attività . 7. Per il personale di
cui all’articolo 27, comma1, lettera d), del testo unico, la richiesta
deve essere presentata o direttamente dall’interessato corredandola del
contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia,
oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore
subordinato. 8. Per i lavoratori di
cui all’articolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere
acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza
diplomatica o consolare. L’autorizzazione non può essere rilasciata a
favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri. 9. Per gli stranieri di
cui all’articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico,
l’autorizzazione al lavoro è rilasciata esclusivamente per la durata del
periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non può
superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore
interessato può svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un
rapporto di tirocinio. 10. Per i lavoratori di
cui all’articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico,
l’autorizzazione al lavoro può essere richiesta solo da organizzazione o
impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie
sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare soltanto prestazioni
qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori. 11. Per gli stranieri di
cui all’articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, componenti
l’equipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per gli stranieri
dipendenti da società straniere appaltatrici dell’armatore, chiamati
all’imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi
complementari di cui all’articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856,
si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia
e non è necessaria l’autorizzazione al lavoro. I relativi visti
d’ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le
istruzioni di cui all’articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a
bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o
staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le
disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano
ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito. 12. Nell'ambito di
quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del testo unico, accordi
bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea possono prevedere
l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia,
di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere determinate o per la
prestazione di servizi per un tempo non superiore a due anni, al termine del
quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di
provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro, il visto d’ingresso
e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente
necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione
dell’opera o alla prestazione del servizio. 13. Per i lavoratori
dello spettacolo di cui all’articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o),
del testo unico, l’autorizzazione al lavoro è rilasciata dall’Ufficio
speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue
sezioni di Milano e Napoli e dall’Ufficio di collocamento per lo
spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo
prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. 14. Per gli sportivi
stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettera p), del testo unico,
l’autorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione nominativa di
assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della
società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni
della legge 23 marzo 1981, n. 91. 15. Per i lavoratori di
cui all’articolo 27, comma 1, lettera q) del testo unico, e per quelli
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, l’autorizzazione al
lavoro non è richiesta. 16. Per gli stranieri di
cui all’articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico,
l’autorizzazione al lavoro è rilasciata nell’ambito, anche numerico,
degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un
anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di
persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio
di giovani o di mobilità di giovani, l’autorizzazione al lavoro non può
avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in
Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali
in vigore per l’Italia, l’autorizzazione al lavoro può essere
rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente
all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del
datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per
non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. 17. L’autorizzazione
al lavoro per gli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a),
b), c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso del C.O.N.I.,
per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), è richiesta anche
quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo. 18. L’autorizzazione
al lavoro, il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno di cui al
presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli stranieri di
cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di
lavoro. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non
possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma
5. Art. 41 (Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari) 1. Gli uffici della
pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o
abilitativo per lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, e le
Direzioni provinciali del lavoro che procedono all’iscrizione nelle liste
di collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e all’Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l’Istituto
nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i
casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell’articolo
14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello riportato nel
documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via
informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di
rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni
concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall’articolo
6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di lavoro effettuate a
norma dell’articolo 7 del medesimo testo unico. CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA Art. 42 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale) 1. Lo straniero in
possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all’articolo
34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi
previste è tenuto a richiedere l’iscrizione al Servizio sanitario
nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi
degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d’ora in avanti
indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in
assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di
condizioni con il cittadino italiano. L’iscrizione è altresì dovuta, a
parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze,
allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di
collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche
l’assistenza riabilitativa e protesica. 2. In mancanza di
iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello
indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo
6, commi 7 e 8, del testo unico. L’iscrizione alla U.S.L. è valida per
tutta la durata del permesso di soggiorno. 3. Per il lavoratore
straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata
dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno. 4. L’iscrizione cessa
in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che
l’interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato.
L’iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del
permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura
della questura, salvo che l’interessato esibisca la documentazione
comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.
L’iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le
condizioni di cui al comma 1. 5. L’iscrizione al
Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 34, comma 1, del testo
unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1,
lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere
in Italia, per l’attività ivi svolta, l’imposta sul reddito delle
persone fisiche, fermo restando l’obbligo, per sé e per i familiari a
carico, della copertura assicurativa di cui all’articolo 34, comma 3, del
testo unico. L’iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari
di permesso di soggiorno per affari. 6. Fuori dai casi di cui
all’articolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa
all’assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità
prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva
la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo,
concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o
collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un
permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere
l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa
corresponsione del contributo prescritto. Art. 43 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
Servizio Sanitario Nazionale) 1. Ai cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario
nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni
previste dall’articolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere
all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire,
dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di
elezione. 2. Ai cittadini
stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme
relative all’ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei
presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie
previste dall’articolo 35, comma 3, del testo unico. 3. La prescrizione e la
registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di
permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati
dall’articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice
regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice
identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT
relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero
progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su
tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le
prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice
deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni
effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini
del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci
erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i
cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate. 4. Gli oneri per le
prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35, comma 3, del testo unico,
erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le
quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico
della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state
erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino
straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero,
se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al
Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza
può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente
sanitario erogante. 5. La comunicazione al
Ministero dell’interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata
in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con
l’indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della
somma di cui si chiede il rimborso. 6. Salvo quanto previsto
in attuazione dell’articolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai
commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate
nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario
nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i
relativi oneri a carico dello Stato. 7. Sono fatte salve le
disposizioni che disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di
reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal
caso, l’U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le
prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità
in attuazione dei predetti accordi. 8. Le regioni
individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali
e continuative previste dall’articolo 35, comma 3, del testo unico,
possono essere erogate nell’ambito delle strutture della medicina del
territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati,
strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in
collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica. Art. 44 (Ingresso e soggiorno per cure mediche) 1. Il cittadino
straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure
mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di soggiorno,
rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed
alla questura, allegando la seguente documentazione: a)
dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata
presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela
dei dati personali. b)
attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla
base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito
cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovrà
corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni
richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta; c)
documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse
sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di
vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per
l'assistito e per l'eventuale accompagnatore. 2. Con
l’autorizzazione di cui all’articolo 36, comma 2, del testo unico sono
stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi
previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell’ambito
dei programmi di cui all’articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI Art. 45 (Iscrizione scolastica) 1. I minori stranieri
presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro
soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi
sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in
materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni
ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori
italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in
possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con
riserva. 2. L’iscrizione con
riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di
studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti
negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato
all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento
dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono
iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il
collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo
conto: a)
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b)
dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione
dell’alunno; c)
del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di
provenienza; d)
del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 3. Il collegio dei
docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di
classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. 4. Il collegio dei
docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni
stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo
scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per
gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana,
utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il
consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può
essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di
lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle
attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta
formativa. 5. Il collegio dei
docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la
comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove
necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione
scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. 6. Allo scopo di
realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio
di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le
rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con
le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo
52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di
accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della
cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più
diffuse a livello internazionale. 7. Per le finalità di
cui all’articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche
organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono
all’istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla
formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e
secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati
al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio
per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola
secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e
tutte le altre iniziative di studio previste dall’ordinamento vigente. A
tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi
nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore. 8. Il Ministro della
pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per
l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente,
detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema
dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle
specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le
comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione
nella comunità locale. Art. 46 (Accesso degli stranieri alle università) 1. In armonia con gli
orientamenti comunitari sull’accesso di studenti stranieri
all’istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri
predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi
all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni
anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti
stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo,
anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della
cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione
universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti
corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di
programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università
italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari
di borse di studio, assegnate per l’intera durata dei corsi medesimi, dal
Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel
caso di accesso a corsi a numero programmato l’ammissione è, comunque,
subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture
universitarie e al superamento delle prove di ammissione. 2. Sulla base dei dati
forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui
al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento
sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del
visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza è
valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui
all’articolo 34, le borse di studio, i prestiti d’onore ed i servizi
abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici
o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri
soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del
comma 5. 3. Le università
italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative,
con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono
ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai
sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati
all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di
una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza. 4. I visti e i permessi
di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo
anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni
successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza
maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere
rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di
profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono
essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di
studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per
conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la
durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno. 5. Gli studenti
stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai
servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità
degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi
abitativi, in conformità con le disposizioni previste dal vigente decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della
stessa legge n. 39O del 1991. La condizione economica e patrimoniale degli
studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle
previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità
del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana
dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale
documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà
a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e
legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali
per l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le università possono
riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti
stranieri. Le regioni possono consentire l’accesso gratuito al servizio di
ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente
documentate, di particolare disagio economico. 6. Per le finalità di
cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane
rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell’accesso
agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo
contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di
valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo
di studio. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di
corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo
straniero con la valutazione adottata nell’ordinamento scolastico
italiano. Art. 47 (Abilitazione all’esercizio della professione) 1. Specifici visti
d’ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle
documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno
conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per
l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio professionale. 2. Il superamento degli
esami di cui al comma 1, unitamente all’adempimento delle altre condizioni
richieste dalla legge, consente l’iscrizione negli albi professionali,
indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa
sia richiesta a norma dell’articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L’aver soggiornato
regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto
ad altri cittadini stranieri. Art. 48 (Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero) 1. La competenza per il
riconoscimento dei titoli di accesso all’istruzione superiore, dei periodi
di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di
qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università
e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano
nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti,
fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni
internazionali. 2. Le istituzioni di cui
al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine
di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso
in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il
termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli
atti supplementari. 3. Contro il
provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di
cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il
richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
ovvero, entro il termine previsto per quest’ultimo, può presentare
istanza al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può
invitare l’università a riesaminare la domanda, dandone contestuale
comunicazione all’interessato. L’università si pronuncia nei successivi
sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini
rispettivamente previsti, dell’invito al riesame da parte del Ministero o
della pronuncia dell’università, è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. 4. Il riconoscimento dei
titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è
operato in attuazione dell’articolo 387 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini
professionali e di accesso ai pubblici impieghi. Art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle
professioni) 1. I cittadini
stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli
ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni
competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma
4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo
abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non
appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai
fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle
professioni corrispondenti. 2. Per le procedure di
riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei
decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319,
compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione
professionale conseguita. 3. Ove ricorrano le
condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per
l’applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi
di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e
all’articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire,
con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura
compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il
medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta
prova nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la
stessa deve essere acquisita. 4. Le disposizioni dei
commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli
rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate
da specifiche direttive della Unione europea. Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni
sanitarie) 1. Presso il Ministero
della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le
professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale. 2. Per l'iscrizione e la
cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le
disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed
integrazioni. 3. Il Ministro della
sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché
gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli
abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria. 4. L'iscrizione negli
albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono
disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con
modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento
provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il
Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati. 5. I presidi e le
istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della
sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con
l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre
giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione. 6. (Comma non ammesso al
"Visto" della Corte dei Conti) 7. Con le procedure di
cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 49, il Ministero della sanità provvede
altresì, ai fini dell’ammissione agli impieghi e dello svolgimento di
attività sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, al
riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione
professionale, complementari di titoli abilitanti all’esercizio di una
professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
all’Unione europea. 8. La dichiarazione di
equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti
all’estero, nonché l’ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di
laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di
profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote
previste per ciascuna professione dall’articolo 3, comma 4, del testo
unico. A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero
della sanità; il parere negativo non consente l’iscrizione agli albi
professionali o agli elenchi speciali per l’esercizio delle relative
professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell’Unione europea. Art. 51 (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei
Conti) CAPO VIII DISPOSIZIONI SULL’INTEGRAZIONE SOCIALE Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati) 1. Presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, è
istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi
privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati
previste dal testo unico. Il registro è diviso in tre sezioni: a)
nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi
privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli
stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico; b)
nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi
a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento
nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico; c)
nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi
privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e
protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico. 2. L'iscrizione al
registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per
accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le
amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per
l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico. 3. Non possono essere
iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui
rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per
l’applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per
uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a
misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva,
per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato,
e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Art. 53 (Condizioni per l’iscrizione nel Registro) 1. Possono iscriversi
nella sezione del registro di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a),
gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per
l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano
i seguenti requisiti: a)
forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili
dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente
previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico
dell’ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i
criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti
requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b)
obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono
risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti; c)
sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed
eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta; d)
esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e
dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse
espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della
formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri. 2. I soggetti di cui al
comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale,
con una domanda corredata da: a)
copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti; b)
dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni; c)
copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;
d)
eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
e)
ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza
dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli
stranieri; f)
dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni
concernente l’assenza, nei confronti del legale rappresentante e di
ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo
dell’ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell’articolo
52. 3. Ai fini di cui
all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro
di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le associazioni di
volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati
con la documentazione di cui al comma 2, nonché dei seguenti ulteriori
requisiti: a)
disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il
cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia; b)
patrimonio e disponibilità economica risultante dalla documentazione
contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il
sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del
permesso di soggiorno e l’eventuale rimpatrio. 4. Gli enti e le
associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art.
23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono
ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e
sanitarie, certificate a norma dell’articolo 16, comma 4, lettera b), del
presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì indicare la
disponibilità economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non
inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato a norma
dell’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un
numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi.
Il decreto di cui all’articolo 54, comma 1, indica il numero massimo di
garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o
associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio
e della disponibilità di alloggio. 5. Nell'ambito del
registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera c), possono iscriversi le
associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione
dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18,
comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono
richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente
dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale
e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne,
prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori
in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro
minorile. 6. Ai fini
dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum
attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale
risultino: a) la disponibilità, a
qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria,
educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con
carattere di continuità, ancorché volontarie; b) la disponibilità, a
qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla
realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la
specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività; c) i rapporti instaurati
con enti locali, regioni o altre istituzioni; d) la descrizione del
programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere,
articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica
finalità, metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e
psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalità di
prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attività di
formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e
all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione
professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi; e) l'adozione di
procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre
1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture
alloggiative; f) l’assenza, nei
confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli
organi di amministrazione e di controllo dell’ente, delle condizioni
interdittive di cui al comma 3 dell’articolo 52. 7. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non
abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi indicati
dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei
soggetti già iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una dichiarazione
dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a),
b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di
partenariato. Art. 54 (Iscrizione nel Registro) 1. L'iscrizione degli
organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui
all'articolo 52, è disposta dal Ministro per la solidarietà sociale, con
proprio decreto, sentita la Commissione di cui all’articolo 25, comma 2,
limitatamente all’iscrizione alla sezione di cui all’articolo 52, comma
1, lettera c). 2. L'iscrizione o il
provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla
richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta. 3. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, provvede
all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A
tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati
trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività
svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per
l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente. 4. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, può effettuare
controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di
comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti di cui al comma
1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di
comunicazione all'interessato. 5. L'elenco degli
organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro è
comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome. Art. 55 (Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie) 1. La Consulta per i
problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42
del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo
stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del
comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico. 2. Il Presidente della
Consulta può invitare a partecipare ai lavori della Consulta i
rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6,
del testo unico. 3. I componenti della
Consulta rimangono in carica per tre anni. 4. La Consulta è
convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria
segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per gli
affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo. 5. La Consulta
acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali
maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai
fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo 3
del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre,
esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello,
economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della
legge evidenziandone difficoltà e disomogeneità a livello territoriale;
elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e
cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la
diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze
positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel
rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali. 6. Con il decreto di cui
al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro, può essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono
stabilite le modalità di raccordo e di collaborazione con l'attività
dell'organismo di cui all'articolo 56. Art. 56 (Organismo nazionale di coordinamento) 1. L’Organismo
nazionale di coordinamento di cui all’articolo 42, comma 3, del testo
unico opera in stretto collegamento con la Consulta per l’immigrazione di
cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per
l’immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza
legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose,
con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di
immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo
sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini
stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica, 2. La composizione
dell’Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con determinazione
del Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(C.N.E.L.), d’intesa con il Ministro per la solidarietà sociale. 3. L’Organismo
nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e
personale ed esperti con contratto a tempo determinato. Art. 57 (Istituzione dei Consigli territoriali per l’immigrazione) 1. I Consigli
territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo
unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello
provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilità del
prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi
sono così composti: a)
dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni
dello Stato; b)
dal Presidente della provincia; c)
da un rappresentante della regione; d)
dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal sindaco,
o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta
interessati; e)
dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o da un suo delegato; f)
da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro; g)
da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli
stranieri extracomunitari operanti nel territorio; h)
da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente
attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati. 2. Possono essere
invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle
Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche
interessati agli argomenti in trattazione. 3. I Consigli
territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione
delle rispettive attività, in collegamento con le Consulte regionali di cui
all’articolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con
legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di
monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno
dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonché di promozione
dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli
territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e
delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico. 4. Nell’adozione del
decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio
dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali
per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalità,
presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i
predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e
delle loro famiglie. Art. 58 (Fondo nazionale per le politiche migratorie) 1. Il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i
Ministri interessati secondo quanto disposto dall’articolo 59, comma 46,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall’articolo 133, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti
relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo
45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali: a)
una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad
interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie
esigenze di integrazione sociale determinate dall’afflusso di immigrati; b)
una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di
carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli
articoli 20 e 46 del testo unico. 2. Le somme stanziate
dall’articolo 18 del testo unico per interventi di protezione sociale
confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di
concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall’articolo
59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dall’articolo 129, comma 1,
lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998. 3. Le regioni possono
impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1,
lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e
di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli
immigrati. 4. Le risorse attribuite
alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di
cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito
delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con
risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del
totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono
altresì essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per
l'accesso ai fondi comunitari. 5. Il decreto di
ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati
dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno: a)
della presenza degli immigrati sul territorio; b)
della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto
tra immigrati e popolazione locale; c)
delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione
socio-economica delle aree di riferimento. 6. Per la realizzazione
della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del
decreto di cui al comma 1, il Ministero dell’interno trasmette
all’ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le
informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei
propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni
registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori. 7. Il decreto di cui al
comma 1 tiene altresì conto delle priorità di intervento e delle linee
guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del testo unico. 8. I programmi annuali e
pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di
attività volte a: a)
favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i
cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate; b)
promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro,
all’abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche; c)
prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il
colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa; d)
tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri; e)
consentire un positivo reinserimento nel Paese d’origine. 9. Il Ministro per la
solidarietà sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza
Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati
statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della
redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al
Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1, e
dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai
sensi dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4. Art. 59 (Attività delle regioni e delle province autonome) 1. Entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietà sociale
di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate,
comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della
durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle
politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi é condizione
essenziale per la erogazione del finanziamento annuale. 2. Per favorire
l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con
i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale,
d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida
per la predisposizione dei programmi regionali. 3. I programmi regionali
indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli
stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti
all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono
accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da
perseguire, gli interventi da realizzare, le modalità e i tempi di
realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i
poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze. 4. Le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri
programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di
stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore
iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a). 5. Le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di
erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la
solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei
programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi
conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita
degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi
deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in
termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai
rispettivi bilanci. 6. Qualora le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini
all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero,
entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano
provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il
Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata
provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle
regioni e alle province autonome. 7. L’obbligo di
comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell’iscrizione nel
registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico
delle regioni dall’articolo 58, comma 4, operano relativamente alla
ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari
successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.. Art. 60 (Attività delle Amministrazioni statali) 1. Gli interventi
realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi
dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorità indicate dal
documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico. 2. Il Ministro per la
solidarietà sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri
interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al
Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del
decreto di ripartizione del Fondo. 3. Le amministrazioni
statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle
associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in
loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
a). 4. Le amministrazioni
statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento,
presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato
di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro
efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti. Art. 61 (Disposizione transitoria) 1. La condizione
dell’iscrizione al registro di cui all’articolo 52, comma 1, è
richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli
esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del
presente regolamento. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31
agosto 1999
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