INTRODUZIONE

 

PERCHÉ QUESTA GUIDA

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Questa ‘Guida ai servizi per i cittadini stranieri’ nasce dall’esperienza di incontro, coordinamento, scambio di informazioni e strumenti fra diverse istituzioni e associazioni del territorio che spesso lavorano a contatto con gli stranieri, a diversi livelli e ciascuna nel proprio settore di competenza.

La presenza di stranieri nel territorio di Frosinone e il loro interagire con le istituzioni crea una serie di esigenze e di richieste da ambo le parti: da un lato risolvere in maniera rapida ed efficace i tanti problemi della vita quotidiana degli stranieri in Italia, dall’altro aggiornarsi, coordinarsi e collaborare per garantire i servizi richiesi e il ‘buon funzionamento’ dell’amministrazione di appartenenza.

L’incontro fra istituzioni e associazioni è stato promosso su iniziativa del Dipartimento 3D - Unità operativa extracomunitari e minoranze etniche - della ASL di Frosinone, in attuazione della circolare n. 49 dell’8 settembre 1997 della Regione Lazio, nella quale si prevede l’assistenza sanitaria anche agli stranieri senza regolare permesso di soggiorno, si promuove la collaborazione delle istituzioni con le associazioni e la formazione di coordinamenti di istituzioni. Da ciò nascono i protocolli d’intesa stipulati tra ASL di Frosinone, Dipartimento 3D, e Caritas di Alatri, Anolf-Cisl, Associazione Islamica Ettuba e Oltre l’Occidente, quali associazioni impegnate localmente nella tutela dei diritti degli immigrati.

Al coordinamento associazioni-istituzioni partecipano il Dipartimento materno Infantile e il Dipartimento Salute Mentale dell’ASL di Frosinone, il Provveditorato agli Studi, La Questura (Ufficio Stranieri), la Prefettura, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Frosinone, l’Amministrazione Provinciale, il Servizio Sociale Adulti del Ministero di Grazia e Giustizia, la Direzione Provinciale del Lavoro, la Caritas di Alatri e Anagni, l’Anolf-Cisl, l’Associazione Ettuba, l’Associazione Oltre l’Occidente. Tutti questi enti sono coordinati dall’Unità operativa extracomunitari e minoranze etniche del Dipartimento 3D della ASL di Frosinone.

Dagli incontri tra gli enti suddetti è emersa innanzitutto un’esigenza di informazione e formazione degli stessi operatori dei servizi, nonché un’esigenza di collaborazione volta a fornire servizi efficienti. In vista di questo obiettivo si è pertanto progettata una guida informativa, affiancata da uno sportello di informazioni e servizi (il consultorio multietnico) che è stato attivato presso i locali della ASL di Frosinone, in Via Armando Fabi, e a cui gli stranieri potranno rivolgersi per informazioni riguardanti la salute innanzitutto e la tutela in generale dei loro diritti.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ASL/FR

(Dott. Nicola Pugliese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN BREVE CENNO ALLA REALTà LOCALE

 

A Frosinone e provincia sono presenti, secondo il Dossier ‘99 della Caritas di Roma, circa 5150 stranieri, l’1,05% della popolazione locale, in maggioranza albanesi e marocchini.

Una presenza così limitata sul territorio delinea una situazione di possibile e proficua integrazione fra le comunità, lontana dai clamori e dalle emergenze a cui ci hanno abituato i media. Un dato di base tale permette, quindi, l’attivazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge 40/98: dai corsi di italiano per stranieri a quelli delle lingue dei paesi di origine, allo scambio multiculturale, alla tutela dei minori stranieri e alla promozione di tutte le iniziative che possano realizzare in qualche modo le potenzialità derivanti dall’incontro di più culture.

Accanto a questi strumenti il coordinamento fra associazioni e istituzioni propone altresì la realizzazione dei mezzi di partecipazione alla vita democratica degli stranieri: il consigliere comunale aggiunto, previsto da leggi regionali e già presente in altri Comuni d’Italia, la facilitazione dell’incontro fra persone di paesi diversi, attraverso la figura del mediatore culturale, l’attivazione degli strumenti previsti dalla legge 40/1998, quali i corsi di italiano per minori e adulti stranieri, i corsi di lingua straniera da realizzarsi nelle scuole affinché i minori stranieri che le frequentano non perdano la memoria personale e il legame con le proprie origini, e ogni altra iniziativa utile a trasformare ‘l’emergenza immigrati’ in realtà proficua, ricca di possibilità.

 

 

 


 

I        L'INGRESSO IN ITALIA

 

COME ENTRARE IN ITALIA

 

DOCUMENTI NECESSARI

Lo straniero, al momento dell’ingresso in Italia, deve essere in possesso di:

 

· passaporto, valido e non scaduto, rilasciato nel Paese di origine, o attestazione d’identità, rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato in Italia del Paese di appartenenza;

· visto d’ingresso per i Paesi per i quali è richiesto;

 

Il visto d’ingresso viene rilasciato dall’Ambasciata o dal Consolato italiano nello Stato di origine o di provenienza. A questi visti sono equiparati quelli rilasciati dalle ambasciate di altri Stati, ma solo per i soggiorni inferiori a 3 mesi.

Al momento del rilascio del visto di ingresso o di transito viene consegnata allo straniero una comunicazione scritta in una lingua a lui comprensibile, che illustri i suoi diritti e i doveri relativi all’ingresso e al soggiorno in Italia.

Il rifiuto del visto di ingresso o di reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato.

Si può entrare in Italia sia con visto per soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) che con visto per soggiorno di lunga durata, che comporta la concessione del permesso di soggiorno con motivazione identica a quella indicata nel visto. Si distinguono visti d’ingresso, per chi vuole restare in Italia, e visti di transito, con validità breve, per attraversare l’Italia e continuare il viaggio verso altri Paesi.

Gli uffici di polizia di frontiera italiani, in casi di assoluta necessità, possono essere autorizzati a rilasciare visti d’ingresso o di transito per una durata non superiore rispettivamente a 10 e 5 giorni.

 

· documentazione relativa allo scopo del soggiorno;

· documentazione relativa ai mezzi di sussistenza (denaro e alloggio) per la durata del soggiorno e - ad eccezione dei visti per motivi di lavoro - per il ritorno nel Paese di origine.

 

N.B. Tutti i documenti provenienti da Stati esteri e utilizzati in Italia devono essere tradotti in lingua italiana da interprete iscritto all’albo del Tribunale. La traduzione deve essere giurata in Tribunale, in presenza di un cancelliere o di altro pubblico ufficiale.

 

CONTROLLI DI FRONTIERA

L’ingresso legale in Italia è consentito solo attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

 

Non possono entrare in Italia, e sono pertanto respinti alla frontiera, gli stranieri già espulsi (salvo che sia già trascorso il periodo del divieto di ingresso e che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione) e gli stranieri segnalati per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, anche in base a convenzioni internazionali.

 

LA PREVISIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

Ogni anno, con un decreto del Presidente del Consiglio, si stabilisce la quota massima di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato - anche stagionale - e per lavoro autonomo. Tutti i visti di ingresso per lavoro sono rilasciati entro il limite delle quote predette.

 


 

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

OME ENTRARE IN ITALIA

CHE COS’È

Il permesso di soggiorno è il documento attestante la possibilità dello straniero di soggiornare in Italia; su di esso sono sempre indicati  i motivi e la durata del soggiorno.

 

Può essere rilasciato per:

 

· turismo;

· lavoro subordinato o autonomo, a tempo determinato o indeterminato;

· salute (ricoveri in case di cura e ospedali);

· esercizio delle funzioni di ministro del culto;

· studio;

· ricongiungimento familiare.

 

 

QUANTO DURA

La durata del permesso di soggiorno è in genere quella prevista dal visto d’ingresso ed è, salvo casi particolari:

 

· di 3 mesi - per turismo, affari, visite;

· di 6 mesi - per lavori stagionali;

· di 1 anno - per motivi di studio;

· di 2 anni - per lavoro subordinato o autonomo, ricongiungimento familiare.

 

COME SI OTTIENE

Quando va richiesto

Il rilascio del permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni feriali dall’ingresso in Italia alla Questura della provincia in cui si trova lo straniero (cfr. cap. VII).

 

A seguito della domanda  la Questura rilascia una ricevuta della richiesta, la quale attesta che lo straniero è in attesa di permesso di soggiorno.

 

Se lo straniero non dichiara la propria presenza in Italia e non richiede il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso, viene punito con una multa da £ 200.000 a £ 500.000; se non dichiara la propria presenza in Italia entro 60 giorni dall’ingresso, può essere espulso (cfr. cap. VII).

 

Documenti necessari

Per ottenere il permesso di soggiorno bisogna presentare in Questura domanda scritta per il rilascio del permesso di soggiorno in carta da bollo da £ 20.000, allegando:

 

· quattro fotografie formato tessera;

· una fotocopia del proprio passaporto o di altro documento equivalente;

· la documentazione attestante i motivi del soggiorno (ad es. il contratto di lavoro, etc.). Nei casi di soggiorno diversi dal lavoro subordinato, bisogna allegare la dichiarazione attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel paese di provenienza.

 

Spetta alla Questura informare il richiedente di eventuali nuovi requisiti per ottenere il permesso di soggiorno.

 

NOTIZIE UTILI

· Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato, rinnovato o convertito dalla Questura entro 20 giorni dalla domanda.

· Se il permesso di soggiorno è negato, revocato o non convertito per mancanza dei requisiti previsti, lo straniero può essere espulso. Contro i provvedimenti finora esposti (revoca del permesso di soggiorno, mancato rinnovo o rilascio) è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

Con il provvedimento di rifiuto del permeso di soggiorno, il Questore concede all’interessto un termine, non superiore a 15 giorni, per la sciare volontariamente il territotio dello stato. In questo caso lo straniero, munitosi nel frattempo dei requisiti richiesti, potrà rientrare in Italia. Se invece si trattiene illegalmente nel territorio dello stato, viene espulso e non potrà rientrare in Italia per 5 anni, a decoirrere dalla data di esecuzione dell’espulsione.

· Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere utilizzato anche per lavoro autonomo; il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato; il permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo; il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente l’esercizio di attività lavorativa subordinata per il limite massimo di 1040 ore annuali.

 

IL RINNOVO

Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto alla Questura della provincia in cui si vive almeno 30 giorni prima della scadenza e può essere rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella  iniziale. Lo straniero in possesso di documento di soggiorno scaduto da non più di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello stato deve munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza.


PERMESSI DI SOGGIORNO PARTICOLARI

 

Permesso di soggiorno per motivi familiari

Tale permesso viene rilasciato:

 

· allo straniero/a che entra in Italia per ricongiungimento familiare (cfr. di seguito Il ricongiungimento familiare);

· agli stranieri soggiornanti da almeno un anno che si siano sposati in Italia con un italiano/a o altro cittadino dell’Unione Europea;

· al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano.

 

Il Tribunale dei Minorenni può autorizzare l’ingresso o la permanenza di uno straniero/a in Italia, anche in deroga alle disposizioni legislative, qualora ritenga che la presenza del familiare possa risolvere una situazione di grave pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore.

 

 

Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

Allo straniero o alla straniera che si trovi in una situazione di violenza o grave pericolo o sfruttamento,  nel corso di indagini o di altre operazioni di polizia, il Questore,  su proposta del Procuratore della Repubblica o dei Servizi Sociali degli Enti locali o delle associazioni iscritte nell‘apposito registro, può rilasciare un permesso di soggiorno speciale,  per consentire all’interessato di sottrarsi alla violenza e partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale, le cui modalità di svolgimento sono comunicate al Sindaco del comune interessato. Questo permesso può anche essere rilasciato al momento delle dimissioni dal carcere allo straniero che abbia scontato una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

Tale permesso dura 6 mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior tempo necessario ai motivi di giustizia suddetti e consente l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e alle liste di collocamento.

Il permesso suddetto può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora vi siano le condizioni necessarie.

 

 

 


 

LA PRESTAZIONE DI GARANZIA

 

CHE COS’È

La prestazione di garanzia consente ai cittadini italiani o agli stranieri regolarmente presenti in Italia di richiedere nominativamente uno straniero che risieda fuori d’Italia, in modo da permettergli l’ingresso nel nostro Paese. La prestazione di garanzia può essere fornita per due stranieri al massimo ogni anno. Il permesso di soggiorno rilasciato su prestazione di garanzia dura un anno.

 

CHI LA PUO’ FORNIRE

La prestazione di garanzia può essere fornita da:

 

· il cittadino italiano o straniero che presenti, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti sui flussi d’ingresso, richiesta nominativa alla Questura della provincia di residenza, la quale rilascia apposita autorizzazione. Il cittadino italiano deve dimostrare di poter assicurare allo straniero alloggio, sostentamento e assistenza sanitaria. L’autorizzazione della Questura deve essere utilizzata dallo straniero entro 6 mesi;

· regioni, enti locali, associazioni professionali, sindacati, associazioni di volontariato operanti nel settore dell’immigrazione da almeno 3 anni, in grado di fornire gli elementi di cui sopra.

 

 

 

 

 

 

 


 

LA CARTA DI SOGGIORNO

 

CHE COS’È

La carta di soggiorno ha durata illimitata. Lo straniero titolare di una carta di soggiorno può:

 

· fare ingresso nel territorio dello Stato senza visto ogni qualvolta si allontani dal territorio italiano;

· svolgere in Italia ogni attività lecita;

· partecipare alla vita pubblica locale e accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto.

 

CHI NE HA DIRITTO

Può avere la carta di soggiorno lo straniero:

 

· regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni;

· in possesso di un permesso di soggiorno per un motivo tale da prevedere un numero indeterminato di rinnovi;

· che dimostri di avere un reddito sufficiente per il mantenimento proprio e dei familiari;

· coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea.

 

La carta di soggiorno non può essere rilasciata - e se concessa può essere revocata - in caso di condanna per reati gravi. Contro il rifiuto del rilascio e contro la revoca della carta di soggiorno è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).


 

L'ESPULSIONE

COME ENTRARE IN ITALIA

I MOTIVI

Lo straniero può essere espulso dall’Italia se:

 

· ha violato le leggi italiane in materia di ingresso e di soggiorno o ha rilasciato false dichiarazioni sulla propria identità personale;

· è stato condannato con sentenza per reati gravi (attentato e insurrezione armata contro lo Stato, devastazione e saccheggio, incendio, sfruttamento di manodopera, sfruttamento della prostituzione, furto aggravato, rapina, violenza carnale, fabbricazione e detenzione illegale di armi, traffico di stupefacenti, associazione mafiosa);

· ha messo in pericolo la sicurezza dello Stato o l’ordine pubblico.

 

 

COME AVVIENE

Ci sono due tipi di espulsione:

 

1. La prima è decisa dal Prefetto ed è eseguita con decreto motivato dalla Questura della provincia di residenza.

In questo caso il cittadino straniero è tenuto a lasciare il Paese entro 15 giorni o a presentarsi in Questura per essere accompagnato alla frontiera, sempre entro 15 giorni.

2. La seconda avviene per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato oppure se lo straniero, già espulso, non ha lasciato il Paese o è rientrato illegalmente nel territorio nazionale.

Tale espulsione è decretata direttamente dal Ministro dell’Interno, che ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri e ha efficacia immediata.

Lo straniero espulso viene rinviato al suo Paese di origine o, nel caso in cui non sia possibile, al Paese di provenienza. In attesa che l’espulsione sia eseguita, lo straniero sarà alloggiato in “centri di permanenza temporanea e assistenza” che saranno allestiti in varie località italiane e dai quali non sarà possibile allontanarsi. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno; in caso di trasgressione, è punito con l’arresto da 2 a 6 mesi ed è di nuovo espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

 

I RICORSI

 

· Se lo straniero viene espulso con decreto del Prefetto per  ingresso e soggiorno illegale nello Stato, può fare ricorso al giudice competente nel luogo in cui è stato emanato il provvedimento di espulsione, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento. Il termine è di 30 giorni quando l’espulsione è eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera.

 

· Se lo straniero viene espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, con provvedimento del Ministro dell’Interno, può fare ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale.

 

Per la presentazione del ricorso lo straniero in difficoltà economiche può avvalersi dell’intervento di un difensore a spese dello Stato, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge (cfr. cap VII).

 

Questo ricorso può anche essere firmato dalla parte personalmente o, nel caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, anche per il tramite dell’Ambasciata o del Consolato del proprio Paese.


CHI NON PUO’ ESSERE ESPULSO

Non può essere espulso:

 

· lo straniero che nello Stato di destinazione potrebbe essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di cittadinanza, oppure possa rischiare di essere inviato in un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;

 

· lo straniero convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

 

· la straniera in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio;

 

· lo straniero minore di anni 18, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi.

 


 

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

 

CHI NE HA DIRITTO

Lo straniero con regolare permesso di soggiorno può chiedere il ricongiungimento con i seguenti familiari:

 

· coniuge non legalmente separato;

· figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio (purché l’altro genitore acconsenta); figli adottati o affidati;

· genitori a carico;

· parenti entro il 3° grado, inabili secondo la legge italiana.

 

Per ottenere il ricongiungimento lo straniero presente in Italia deve dimostrare:

 

· la disponibilità di un alloggio;

· la disponibilità di un reddito annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore a un importo stabilito dalla legge. Tale somma aumenta in proporzione al numero delle persone che si vogliono chiamare in Italia.

 

E’ consentito l’ingresso per ricongiungimento del genitore naturale del figlio minore soggiornante in Italia, che dimostri, entro 1 anno dall’ingresso in Italia, la disponibilità di reddito e di alloggio di cui sopra.

 


 

COME SI OTTIENE

 

Documenti necessari

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare si presenta presso la Questura del luogo in cui si vive quando i familiari con cui ci si vuole ricongiungere sono ancora all’estero. A tale domanda bisogna allegare:

 

· la fotocopia del permesso di soggiorno;

· il certificato di residenza in carta semplice più una fotocopia;

· la dichiarazione del datore di lavoro che il rapporto di lavoro è a carattere continuativo, con indicazione dello stipendio medio mensile e le ultime tre buste paga, il tutto in originale più la fotocopia;

· due fotocopie del documento di identità del datore di lavoro;

· il nulla osta lavorativo rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Lavoro (in originale più due fotocopie);

· la fotocopia del modello 101 oppure, se si tratta di lavoratore autonomo, il certificato di iscrizione al registro degli esercenti e la fotocopia del modello 740;

· il contratto di affitto regolarmente registrato o il titolo di proprietà dell’alloggio di residenza;

· due fotocopie del passaporto del o dei familiari di cui si richiede il ricongiungimento;

· se la domanda riguarda il coniuge occorre esibire il certificato di matrimonio.

 

NOTIZIE UTILI

· La procedura di rilascio del ricongiungimento familiare dura circa tre mesi. Se la Questura rilascia il nulla osta al ricongiungimento, lo straniero può ottenere il visto d’ingresso per i propri familiari dall’Ambasciata o dal Consolato italiano. Tale visto deve essere usato entro sei mesi dal rilascio.

 

· Se la Questura non rilascia il nulla osta al ricongiungimento familiare, lo straniero può presentare ricorso al giudice del luogo di residenza. Il giudice, sentito l’interessato, provvede con decreto. Il decreto del giudice che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

 

· Tutti gli atti di questo procedimento sono esenti da imposte di bollo e di registro.

 


 

IL DIRITTO D'ASILO

 

CHI NE HA DIRITTO

La Costituzione Italiana garantisce allo straniero il diritto d’asilo nel caso in cui questi non goda nel suo Paese delle libertà democratiche (libertà di pensiero, di religione, di opinione, di movimento, di espressione).

 

Sono d’impedimento al riconoscimento del diritto d’asilo:

 

· essere già stato riconosciuto come rifugiato in un altro stato;

· provenire da uno stato che ha aderito alla Convenzione di Ginevra nel quale egli abbia trascorso un periodo di soggiorno superiore ad un anno;

· aver commesso un crimine contro la pace o l’umanità, un crimine di guerra o un crimine grave nel Paese di accoglienza.

 

Condizione essenziale affinché lo straniero possa effettivamente godere del diritto di asilo è l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana. La polizia di frontiera non può impedire ai rifugiati l’ingresso in Italia, anche se privi dei necessari documenti.

 

COME SI OTTIENE

Documenti necessari

La domanda di riconoscimento della condizione di rifugiato deve essere effettuata entro 8 giorni dall’ingresso in Italia o direttamente alla polizia di frontiera, che provvederà a trasmetterla alla Questura più vicina, o alla Questura della provincia ove si intende risiedere.

Alla domanda bisogna allegare:

 

·  una dichiarazione per spiegare i motivi per i quali si chiede il diritto d’asilo;

· un modulo prestampato compilato;

· 3 foto tessera.

 

Procedura per il riconoscimento del diritto d’asilo

 

· La Questura competente per territorio deve inviare entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta la domanda alla Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato, la quale convocherà a Roma, per l’audizione personale, lo straniero richiedente. Nel frattempo la Questura rilascia un permesso di soggiorno con la dicitura “in attesa di asilo politico”, valido due mesi, automaticamente rinnovabile fino alla notifica della decisione della Commissione.

· Il passaporto nazionale dello straniero viene ritirato dalla Questura, che provvede a fotografare lo straniero, a prendere le sue impronte digitali e a rilasciare fotocopia del passaporto con la dicitura “asilo politico”.

· Per i richiedenti in stato di indigenza è previsto un contributo di prima assistenza di £ 34.000 al giorno per 45 giorni; la richiesta di tale contributo va necessariamente effettuata insieme alla richiesta di asilo politico.

· Entro 15 giorni dall’audizione la Commissione si pronuncia sulla richiesta; il provvedimento motivato viene inviato alla Questura di competenza, che provvede a notificarlo all’interessato.

· Se la richiesta di asilo viene accolta dalla Commissione, lo straniero viene riconosciuto rifugiato politico e gli viene consegnato apposito certificato. Quest’ultimo è necessario per ottenere i documenti amministrativi (permesso di soggiorno e certificati anagrafici) e per godere di vari diritti (ricongiungimento familiare, acquisizione della cittadinanza in tempi brevi).


 

Notizie utili

 

· Il provvedimento di rifiuto del diritto d’asilo può essere impugnato, per legittimità o per merito, entro 30 giorni dalla notifica dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Per questo ricorso è necessaria l’assistenza di un avvocato (cfr. cap. VII).

· Il richiedente che vede respinta la propria domanda di riconoscimento o il ricorso al TAR deve lasciare il territorio italiano, a meno che non abbia altro titolo di soggiorno; infatti il provvedimento di rifiuto viene notificato in genere insieme ad un invito a lasciare il territorio o ad un decreto di espulsione. Quindi lo straniero che voglia fare ricorso contro il provvedimento di rifiuto del diritto d’asilo deve impugnare allo stesso tempo anche il decreto d’espulsione. 

· Lo straniero durante la procedura di riconoscimento del diritto di asilo non può essere punito per irregolare ingresso nel territorio italiano e non può essere espulso se non per motivi eccezionali di sicurezza nazionale o ordine pubblico.


 

II       LA PERMANENZA IN ITALIA

 

L LA CITTADINANZA ITALIANA 

 

COME SI ACQUISTA

 

Si acquisisce di diritto la cittadinanza italiana:

 

· per nascita: figli di padre o madre cittadini italiani; figli - nati in Italia - di genitori ignoti o apolidi;

· per adozione: i minori stranieri adottati da italiani acquistano la cittadinanza;

· per matrimonio: il coniuge straniero di cittadino italiano, che risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio italiano oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, diventa cittadino italiano.

 

Inoltre lo straniero - il cui padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono cittadini italiani - acquista la cittadinanza italiana:

 

· se presta effettivo servizio militare per lo Stato e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

· assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

· se - al raggiungimento della maggiore età - risiede legalmente in Italia da almeno due anni e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

 

Lo straniero nato in Italia, che vi risieda legalmente da almeno due anni, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano se manifesta la sua volontà di diventarlo entro un anno dal compimento della maggiore età.

 

La cittadinanza per concessione (o naturalizzazione) può essere richiesta dallo straniero extracomunitario se:

 

· risiede regolarmente in Italia da dieci anni;

· è sempre stato in regola con le norme sul soggiorno;

· ha un’effettiva e abituale dimora.

 

N.B.: La legge italiana consente la doppia o plurima cittadinanza, senza richiedere la rinuncia alla cittadinanza originaria.

 

Documenti necessari

 

Per ottenere la cittadinanza italiana si deve presentare una domanda alla Prefettura della provincia in cui si risiede. La documentazione richiesta è molto ampia e, in generale, comprende:

 

· l’atto di nascita completo;

· il certificato di stato di famiglia;

· il certificato penale del Paese d’origine;

· il certificato del Casellario Giudiziale italiano e quello dei carichi pendenti;

· copia autenticata del passaporto e del permesso di soggiorno;

· le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di soggiorno in Italia.


 

Procedura

 

· La Prefettura, ricevuta la domanda dello straniero, la invia al Ministero dell’Interno;

· la Questura apre un’istruttoria sulla regolarità della condizione giuridica dello straniero;

· il Ministero dell’Interno decide sulla concessione della cittadinanza, sentito il parere del Consiglio di Stato;

· il Capo dello Stato emana il decreto di concessione;

· l’Ufficiale di Stato Civile riceve il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana.

 

 

CHI NON PUO’ OTTENERE

LA CITTADINANZA ITALIANA

 

Non si può diventare cittadini italiani:

· se si è stati condannati per i reati di cui ai capi I, II, III del codice penale;

· per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.


 L LA RESIDENZA

 RESIDE

CHE COS’È

 

Quando si vive stabilmente in un Comune con regolare permesso di soggiorno, è necessario comunicare il proprio indirizzo presso l’Ufficio Anagrafe del Comune in cui si risiede.

 

A COSA SERVE

 

La residenza consente ai cittadini stranieri di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, di accedere ai servizi delle Asl,  di iscriversi all’ufficio di collocamento e di aprire un conto corrente bancario.

 

COME SI OTTIENE

 

· Lo straniero deve recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune in cui dimora abitualmente e comunicare l’indirizzo in cui vive. Dopo un accertamento compiuto dai vigili urbani il Comune rilascia un certificato di residenza.

· All’Ufficio Anagrafe devono essere comunicati tutti i cambiamenti di indirizzo e devono essere registrati i nomi di tutti coloro che abitano presso lo stesso indirizzo.

· Se si vive in condizioni di precarietà e si ha bisogno di un recapito stabile ci si può servire dei centri di accoglienza. A tal fine la nuova legge sull’immigrazione considera dimora abituale anche un centro di accoglienza presso il quale si è ospitati per più di tre mesi.

· La residenza non va confusa con il domicilio, che non è il luogo in cui si vive stabilmente e che rappresenta un luogo di soggiorno temporaneo o la sede dei propri affari.

· Tutti gli stranieri presenti sul territorio italiano devono comunicare alla questura entro 15 giorni le variazioni del loro domicilio abituale.

 


DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

 

CARTA D’IDENTITA’

Si richiede presso l’Ufficio Anagrafe del Comune in cui si vive.

 

Per il rilascio della carta d’identità è necessario essere in possesso dell’iscrizione anagrafica o residenza. E’ uno dei documenti di riconoscimento che può essere esibito dagli stranieri in caso di controllo da parte della polizia, vale soltanto all’interno del territorio italiano e ha la stessa durata del permesso di soggiorno.

 

 

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

Il Comune, su richiesta degli interessati, può rilasciare i seguenti certificati:

 

· Certificato di nascita;

· Certificato di residenza*;

· Stato di famiglia*;

· Certificato di matrimonio (se il matrimonio è contratto in Italia)*;

· Certificato di Morte (se la morte è avvenuta in Italia).

 

I certificati contrassegnati da asterisco possono essere prodotti dall’interessato tramite autocertificazione, cioè dichiarando per iscritto, sotto la propria responsabilità, i propri dati anagrafici e firmando tale dichiarazione. Tutte le dichiarazioni false sono punite dalla legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALTRI DOCUMENTIMENTI

CODICE FISCALE

 

Il Codice Fiscale è una sequenza di numeri e lettere che servono a identificare una persona nei documenti di lavoro o al momento di pagare le tasse. E’ indispensabile per lavorare, per iscriversi all’Ufficio di Collocamento, per acquistare un’auto. Per ottenerlo basta presentare domanda presso l’Ufficio del Registro del territorio in cui si vive.

 

RICONOSCIMENTO DELLA PATENTE

 

La conversione della patente di guida estera nella corrispondente patente italiana deve avvenire entro un anno dalla data di acquisizione della residenza in Italia. La conversione è possibile solo per i paesi con cui l’italia ha l’accordo di reciprocità.

 

Documenti necessari

 

Per ottenere tale riconoscimento è necessario presentare all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile i seguenti documenti:

 

· Domanda di conversione della patente, che deve essere compilata sul modello MC/2112/MECC, che viene distribuito gratuitamente alla Motorizzazione Civile;

· Autocertificazione della propria residenza o fotocopia della carta d’identità. Se però i documenti non sono presentati dalla persona interessata, ma da persona appositamente delegata, la residenza dovrà essere comprovata necessariamente mediante certificato di residenza in bollo;

· Certificato medico in bollo, con una foto firmata dal candidato e vidimata dal medico, di data non anteriore a 6 mesi, rilasciato dalla Usl di residenza o da uno dei seguenti medici:

 

  - Ispettore Medico dell’Ente delle Ferrovie dello Stato

  - medico militare in Servizio permanente effettivo

  - medico del ruolo professionale della Polizia di Stato

  - medico responsabile dei servizi sanitari di base del distretto sanitario

  - Ispettore Medico del Ministero del Lavoro

 

· Due foto formato tessera, identiche a quella sul certificato medico;

· Due versamenti che devono essere effettuati sui moduli in distribuzione gratuita allo sportello:

 

  - sul c/c n. 9001 da L. 10.000 (BARRA AZZURRA)

  - sul c/c n. 4028 da L. 40.000 (BARRA VERDE)

 

· Patente estera in originale;

· Traduzione giurata della patente in bollo.

 

Lo straniero deve inoltre esibire il permesso di soggiorno oppure la ricevuta della dichiarazione di soggiorno oppure la carta di soggiorno. Tali documenti devono essere presentati (in originale o copia autenticata) sia al momento della presentazione della domanda sia al momento del ritiro della patente convertita.

 

 

 

Tutte queste pratiche possono essere espletate, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona da lui incaricata, purché munita di apposita delega su carta semplice. Il delegato dovrà inoltre esibire un valido documento d’identità personale, oltre alla fotocopia della carta d’identità del diretto interessato.

 

 

 

N.B. Chiunque sia in possesso di un veicolo deve:

 

· Stipulare una polizza di assicurazione obbligatoria presso una delle agenzie assicurative del territorio. Tale polizza deve essere rinnovata periodicamente tramite il pagamento di una quota. Il contrassegno dell’assicurazione deve essere esibito sul vetro dell’automobile.

· Pagare ogni anno presso l’agenzia territoriale dell’Automobile Club d’Italia (ACI) una tassa di circolazione (il bollo).

 


LA CASA

 

IL CONTRATTO D’AFFITTO                                                                                                                                                                     

Il contratto d’affitto è l’atto con il quale il proprietario di un’abitazione concede in uso il proprio appartamento dietro versamento di una quota mensile. Il contratto d’affitto deve essere registrato presso l’Ufficio del Registro competente per due motivi:

 

1. Il proprietario deve pagare le tasse sui soldi che percepisce dall’affitto;

2. Se ci sono liti con il proprietario non si può essere cacciati di casa arbitrariamente.

 

Per chiarimenti, informazioni e assistenza in fase di stipulazione del contratto ci si può rivolgere ai Sindacati degli Inquilini.

 

LA CASA POPOLARE

 

 Per l’assegnazione di un alloggio popolare (casa di proprietà del comune con un bassissimo canone di affitto) bisogna presentare domanda presso l’Istituto Autonomo delle Case Popolari (IACP) nel momento in cui venga reso noto un bando di assegnazione. Tale bando si può reperire presso l’Ufficio IACP territorialmente competente o presso le sedi comunali.

 

I requisiti per ottenere una casa polare sono:

 

· Cittadinanza italiana, oppure il cittadino straniero deve presentare il certificato di reciprocità rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata del paese di origine. I rifugiati politici devono fornire il certificato di riconoscimento del diritto d’asilo; i profughi devono fornire il decreto del prefetto;

· Residenza anagrafica o attività lavorativa in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;

· Non essere proprietari né usufruttuari di altri alloggi;

· Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite previsto dalla legge.

 

 

 

I CENTRI DI ACCOGLIENZA E GLI ALLOGGI  SOCIALI

 

I centri di accoglienza sono le strutture che forniscono temporaneo alloggio, per lo più gratuitamente, agli stranieri che non hanno una casa né i soldi per pagare un affitto.

Per gli stranieri sono previsti anche alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni o da associazioni di volontariato. Si tratta di centri prevalentemente organizzati in forma di pensionato, aperti a italiani e stranieri, finalizzati a offrire una sistemazione dignitosa a prezzi non troppo alti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III       IL LAVORO

 

ACCESSO AL LAVORO

 

PRESUPPOSTI

 

La Repubblica Italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri e alle loro famiglie, purché regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

 

Per l’accesso al lavoro dello straniero è necessario innanzitutto essere in possesso di quei documenti che consentono l’ingresso in Italia:

 

· il passaporto (o un documento equivalente);

· il visto d’ingresso, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese d’origine o di residenza dello straniero;

· il permesso di soggiorno, da richiedere entro 8 giorni alla Questura della provincia in cui ci si trova.

 

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato può essere utilizzato anche per lavoro autonomo.

Il permesso di soggiorno, anche se rilasciato per motivi di studio o formazione, può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nell’ambito delle quote massime stabilite annualmente dal Governo italiano.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente, comunque, l’iscrizione nelle liste di collocamento, per lo svolgimento sia di lavoro subordinato, che autonomo.

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il permesso di soggiorno ottenuto per sottrarsi a situazioni di violenza o grave sfruttamento (art. 16 L. 40/98) permette l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di un’attività lavorativa.

Se alla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero ha in corso un rapporto di lavoro, tale permesso può essere prorogato o rinnovato, così come può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio.

Anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e consente l’iscrizione nelle liste di collocamento.

 

LE LISTE DI COLLOCAMENTO

 

Requisito fondamentale per essere immessi nel mercato del lavoro è l’iscrizione nelle liste di collocamento. A tal fine occorre presentare apposita domanda, su modulo prestampato, alle Sezioni Circoscrizionali per l’impiego, allegando:

 

 

· permesso di soggiorno, oppure ricevuta della domanda presentata alla Questura;

· documento di riconoscimento;

· libretto di lavoro rilasciato (anche in via provvisoria) dal Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro;

· stato di famiglia (cfr. cap. II), se si hanno familiari a carico (ai fini del punteggio in graduatoria);

· certificato di residenza;

· titoli di studio e attestati professionali: i lavoratori stranieri possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all’estero e possono inoltre partecipare a tutti i corsi di formazione professionale programmati in Italia (cfr. cap. VI).

 

Lo straniero studente può ottenere uno speciale libretto di lavoro ai fini dell’iscrizione nelle liste di collocamento per lavoratori studenti, presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

 

Per lo straniero non ancora residente in Italia la richiesta del libretto di lavoro deve essere fatta dal datore di lavoro, dopo aver ottenuto l’autorizzazione al lavoro dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

 

Il lavoratore straniero che viene licenziato può essere reinserito nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore all’anno, salvo che il permesso di soggiorno non sia stato rilasciato per lavoro stagionale.

ASSUNZIONE

 

Stranieri che già vivono in Italia

 

Gli stranieri regolarmente iscritti nelle liste di collocamento possono essere assunti (come i cittadini italiani) con passaggio diretto, con richiesta nominativa, con contratti di apprendistato e con contratti di formazione e lavoro. Il datore di lavoro che assume lo straniero è tenuto a comunicare alle autorità di Pubblica Sicurezza, entro 24 ore dall’assunzione, le generalità del lavoratore e le mansioni per le quali è stato assunto. Entro 5 giorni, poi, occorre dare comunicazione dell’avvenuta assunzione alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego (SCICA).

 

Stranieri che non vivono in Italia

 

· Lo straniero, munito di una promessa/offerta di lavoro rilasciata dal datore di lavoro che intende assumerlo, nonché dell’autorizzazione al lavoro da questi richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, si reca presso il Consolato italiano nel proprio Paese e richiede il visto d’ingresso.

· Prima di essere inviata allo straniero, l’autorizzazione al lavoro deve essere presentata dal datore di lavoro alla Questura competente, che le appone il nulla osta.

· Una volta ottenuta l’autorizzazione, il rapporto di lavoro subordinato dovrà essere instaurato entro e non oltre 180 giorni (questa è infatti la durata dell’autorizzazione al lavoro).

· Entro 8 giorni dall’ingresso lo straniero provvede a richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con validità fino a 2 anni.

· A questo punto il datore di lavoro richiede il libretto di lavoro al Servizio Ispezione del lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro, che consente l’iscrizione nelle liste di collocamento e il perfezionamento dell’assunzione.

 

Se la Direzione Provinciale non si pronuncia entro 90 giorni, l’autorizzazione al lavoro si intende rilasciata; questa poi deve essere utilizzata entro 6 mesi dal rilascio.

 

Per ottenere l’autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve comunque dimostrare di poter destinare un alloggio ad abitazione del lavoratore e deve allegare copia del contratto che intende stipulare con il lavoratore.

 

 

La prestazione di garanzia

 

Il cittadino italiano o lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, ma anche le regioni, gli Enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore dell’immigrazione da almeno 3 anni, potranno rendersi garanti di un cittadino straniero, attraverso richiesta nominativa alla Questura della provincia di residenza, per consentirgli l’ingresso e l’iscrizione nelle liste di collocamento (cfr. cap I).

 

 

 

 

Le sanzioni

 

 

Le leggi italiane prevedono l’arresto da 3 mesi a 1 anno e una multa da 2 milioni a 6 milioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri, anche stagionali, privi del permesso di soggiorno o con il permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato.


LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

         Al lavoratore straniero si applicano tutte le norme valide per i lavoratori italiani anche in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 

COME AVVIENE IL LICENZIAMENTO

 

· Il licenziamento (di qualsiasi tipo) deve essere comunicato per iscritto. Il lavoratore, entro 60 giorni da tale comunicazione, se vuole contestare il licenziamento, deve impugnarlo con qualsiasi atto scritto.

 

· In caso di licenziamento per motivi disciplinari, la sanzione deve essere preceduta da una contestazione scritta della mancanza, a seguito della quale il lavoratore ha 5 giorni di tempo per fornire le proprie giustificazioni.

 

· A parte alcune ipotesi particolari (dirigenti, domestici, sportivi professionali...), il licenziamento del datore di lavoro deve essere sorretto da un giustificato motivo o da una giusta causa, ossia da una mancanza tanto grave da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto per giustificato motivo, spetta sempre al lavoratore un periodo nel quale il contratto continua ad essere eseguito e durante il quale il lavoratore può trovare un’altra occupazione. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di preavviso, il datore di lavoro deve pagare un’indennità sostitutiva.

 

· Quando un’azienda con più di 15 dipendenti (per riduzione del personale o trasformazione dell’impresa) licenzia più di 5 dipendenti nell’arco di 120 giorni, siamo di fronte a un licenziamento collettivo. In questi casi sono previsti procedimenti speciali, nei quali devono essere coinvolte le organizzazioni sindacali.

 

· Qualunque sia la causa della cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta sempre un trattamento di fine rapporto (TFR), che consiste in un accantonamento annuo di una quota della retribuzione, rivalutata periodicamente, il cui pagamento è differito proprio al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In alcuni casi particolari (spese sanitarie o acquisto di una casa di prima occupazione) parte di questa somma può essere anticipata al lavoratore, occupato nelle aziende maggiori.

 

· In caso di licenziamento, si consiglia di rivolgersi a un sindacato o a un avvocato specialista della materia.

 

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

 

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro precedentemente instaurato con uno straniero, entro 5 giorni, alla Direzione Provinciale del Lavoro che aveva rilasciato l’autorizzazione al lavoro. Analoga comunicazione deve essere fatta alla Questura che aveva rilasciato il permesso di soggiorno.

 

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

 

· La legge considera nullo (ossia, come se non fosse mai avvenuto) il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o di fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali. Ciò, ovviamente, qualunque sia la motivazione ‘formale’ adottata dal datore di lavoro.

 

· E’ nullo il licenziamento adottato contro la lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio, ossia dall’inizio della gestazione fino a un anno dalla nascita del bambino. Nel caso in cui il datore di lavoro fosse all’oscuro dello stato di gravidanza, il licenziamento può essere impugnato entro 90 giorni, con la presentazione del certificato di gravidanza.

Sono fatte salve le ipotesi di licenziamento per giusta causa, per cessazione dell’attività aziendale, per scadenza del contratto a termine, per esito negativo del patto di prova.

 

· E’ nullo anche il licenziamento delle lavoratrici nel periodo intercorrente tra la richiesta della pubblicazione del matrimonio e l’anno successivo alla celebrazione del matrimonio, salvo le ipotesi di cui al punto precedente. Anche in tali casi, però, il licenziamento dovrà essere impugnato entro e non oltre 60 giorni dalla data della comunicazione scritta o orale del datore di lavoro.


 

REGIMI PARTICOLARI

 

Lavoratori stagionali

 

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore stagionale straniero deve presentare richiesta, nominativa o meno, all’ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Quest’ultimo, nel rispetto delle quote massime fissate annualmente dal governo italiano e dopo aver verificato che le condizioni offerte allo straniero non siano inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, rilascia l’autorizzazione al lavoro stagionale.

Questa è valida da un minimo di 20 giorni a un massimo di 6 mesi (o 9 in alcuni settori di lavoro).

Terminato il periodo di lavoro, il lavoratore che rientra regolarmente nel proprio Paese ha diritto di precedenza per la stagione successiva.

 

La nuova legge sull’immigrazione prevede la formazione di apposite liste di collocamento, nelle quali dovranno essere inseriti i lavoratori stranieri che intendono svolgere attività subordinata stagionale, provenienti da Paesi con i quali l’Italia ha stipulato accordi o intese particolari.

 

Ai lavoratori stagionali si applicano le sole assicurazioni IUS, malattia e maternità, e infortuni. Al posto dei contributi per assegni familiari e per la disoccupazione, il datore di lavoro deve versare all’INPS una cifra di pari importo, da destinare a interventi socio-assistenziali.

 

 

Lavoratori dello spettacolo

 

L’assunzione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ufficio Speciale di Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo (con sede a Roma e 3 sezioni decentrate a Milano, Napoli e Palermo), previo parere del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo, nonché rilascio di nulla osta provvisorio dell’autorità provinciale di Pubblica Sicurezza.

 

Sotto l’aspetto contributivo la posizione dei lavoratori stranieri dello spettacolo è in tutto analoga a quella degli altri lavoratori del settore (iscrizione all’ENPALS per contributi fondo pensioni; iscrizione all’INPS per contributi Gescal).

 

INFERMIERI PROFESSIONALI

 

Gli infermieri diplomati in tutti i paesi stranieri possono lavorare negli ospedali e nelle cliniche private italiane, previo ricoscimento della equipollenza del titolo.

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Lavoratori autonomi e liberi professionisti

 

I cittadini stranieri possono svolgere, nel territorio italiano, attività non occasionale di lavoro autonomo (industriale, professionale, artigianale o commerciale), purché non sia un’attività riservata per legge a cittadini italiani o dell’Unione Europea.

 

Per svolgere le seguenti attività lo straniero deve:

 

· disporre di adeguate risorse per l’esercizio dell’attività desiderata;

· essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio di quelle attività;

· possedere un’attestazione dalla quale risulti che non vi sono motivi che ostacolano il rilascio dell’eventuale licenza richiesta;

· possedere un alloggio adeguato;

· disporre di reddito annuo, proveniente da fonte lecita, sufficiente per la partecipazione alla spesa sanitaria.

 

Se sono presenti tutti questi requisiti lo straniero può ottenere apposito visto di ingresso per svolgere attività lavorativa autonoma (con l’indicazione precisa di tale attività). Tale visto deve essere rilasciato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda con la relativa documentazione.

 

Artigiani o commercianti

 

Per svolgere tali attività è necessaria l’iscrizione al Registro degli esercenti il commercio, che si ottiene alla Camera di Commercio dopo aver sostenuto gli esami che attestano la conoscenza della lingua italiana e un grado di istruzione equiparabile alla licenza elementare.

 

Ambulanti

 

Le licenze per gli ambulanti vengono rilasciate dal Comune in cui si intende svolgere la propria attività, ma sempre in misura compatibile con gli orientamenti programmatici della giunta sul commercio ambulante.

 

Liberi professionisti

 

Avvocati, medici e architetti, etc.., per svolgere la loro attività, devono iscriversi al relativo albo professionale.

Lo straniero munito di regolare permesso di soggiorno e in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia o che abbia ottenuto il riconoscimento del titolo di studio (cfr. cap. VI) può partecipare agli esami di abilitazione e ottenere l’iscrizione agli albi professionali del suo ramo di attività.

 

 

LE COOPERATIVE SOCIALI

 

Una cooperativa sociale è un’impresa che riunisce più persone, le quali mettono in comune le loro competenze professionali per svolgere attività di natura sociale. Le cooperative sociali forniscono servizi o beni per realizzare l’integrazione sociale di tutti i cittadini. Vengono anche chiamate cooperative di solidarietà e sono state istituite con la legge 381 del 1991.

 

 

Cooperative di tipo A

 

Forniscono servizi socio-sanitari ed educativi (assistenza domiciliare infermieristica; assistenza domiciliare ad anziani, handicappati o minori; gestione di asili per l’infanzia; gestione di comunità per la disintossicazione o di accoglienza di minori con precedenti penali; centri che svolgono varie attività culturali, come corsi di lingue e di educazione alla mondialità, seminari e incontri, mostre e rassegne teatrali; etc.)

 

Cooperative di tipo B

 

Svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizi) per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi a alle misure alternative alla detenzione.

 

Per gli stranieri la scelta di lavorare per una cooperativa sociale o di fondare, insieme ad altri, una cooperativa, può essere un modo per svolgere un’attività d’impresa e trovare un impiego regolare.


 

IV      IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

 

L’art. 38 della Costituzione Italiana dispone che vengano assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori italiani nel caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. La legge equipara gli stranieri ai cittadini italiani. A seconda dei casi si distingue tra:

 

Pensione di vecchiaia

 

Se ne ha diritto quando si raggiunge la cosiddetta età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne); si sia maturato un certo periodo contributivo (20 anni); si cessi il rapporto di lavoro dipendente. Sono previste alcune eccezioni (attività usuranti, lavoratori non vedenti, ...).

 

 

Pensione di anzianità

 

Ne hanno diritto tutti i lavoratori che possiedono il requisito minimo di anzianità contributiva (35 anni), congiuntamente a una certa età anagrafica (che passa gradualmente da 52 a 57 anni). Ne hanno diritto anche i lavoratori che, indipendentemente dall’età anagrafica, abbiano raggiunto una determinata anzianità contributiva (che passa gradualmente da 35 a 40 anni).

In ogni caso occorre cessare l’attività lavorativa.

 

 

Pensione ai superstiti

 

Ne hanno diritto i familiari superstiti della persona già pensionata (o che al momento della morte avesse conseguito il relativo diritto).

 

 

Pensione di inabilità

 

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione è inabile il lavoratore che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Se invece la capacità lavorativa è ridotta a meno di 1/3, relativamente ad occupazioni adatte alle proprie capacità, si ha diritto a un assegno di invalidità. Quest’ultimo, non essendo una pensione, non è reversibile ai superstiti.

 

 

Pensione di vecchiaia contributiva

 

E’ il nuovo sistema di calcolo della pensione, che sostituisce la pensione di vecchiaia e quella di anzianità per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio 1996. Essa viene determinata in base ai versamenti contributivi; l’età minima è prevista per tutti a 57 anni (sia uomini che donne), con almeno 35 anni di contributi versati. Chi , raggiunti questi requisiti, proseguirà l’attività lavorativa, potrà godere di una pensione più elevata.

 

 

Indennità di disoccupazione

 

Il diritto a tale indennità spetta al lavoratore non dimissionario che abbia maturato 2 anni di assicurazione obbligatoria e 1 anno di contribuzione nel biennio precedente, che conservi una residua capacità lavorativa e che presenti la domanda all’INPS entro 60 giorni dall’inizio della disoccupazione.

 

 

 


LA TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI

 

I SINDACATI

 

I sindacati sono associazioni che tutelano gli interessi dei lavoratori attraverso l’esercizio di un potere di rappresentanza dei lavoratori iscritti. L’iscrizione comporta in genere il versamento di una quota sociale.

 

Esistono anche associazioni sindacali dei datori di lavoro.

 

Nelle aziende più grandi sono previste delle rappresentanze sindacali unitarie, che vengono elette dai lavoratori e che si occupano di far conoscere al datore di lavoro i problemi dei lavoratori dell’azienda.

 

 

GLI ISTITUTI DI PATRONATO

 

Gli istituti di patronato e assistenza sono costituiti per iniziativa delle associazioni nazionali dei lavoratori, anche non aventi natura sindacale, ai quali è attribuito il compito di dare assistenza gratuita per il conseguimento, in sede amministrativa, delle prestazioni di qualsiasi genere, previste da leggi, statuti e contratti, spettanti ai lavoratori.


 

V       SALUTE      

 

STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO

 

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

I cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia e i loro familiari a carico con regolare permesso di soggiorno hanno diritto all’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale (da qui in poi SSN), con parità di trattamento e uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto riguarda il contributo da versare, l’assistenza erogata dal SSN e la sua validità nel tempo. Per ottenere tale assistenza bisogna iscriversi al SSN.

 

Possono iscriversi al SSN:

· gli stranieri con regolare permesso di soggiorno in attività di lavoro subordinato, autonomo o iscritti al collocamento;

· gli stranieri con regolare permesso di soggiorno che ne abbiano chiesto il rinnovo per lavoro subordinato, autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

 

Come ci si iscrive

L’scrizione al SSN può essere effettuata direttamente presso la ASL  (Azienda Sanitaria Locale) della zona in cui si risiede. Per l’iscrizione al SSN deve essere corrisposto un contributo a percentuale, pari a quello valido per i cittadini italiani, il cui ammontare è determinato con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del Tesoro. Il contributo non è valido per i familiari a carico degli stranieri presenti in Italia per motivi di studio e di quelli collocati alla pari.

Al momento dell’iscrizione viene rilasciata la tessera sanitaria, un documento indispensabile per ottenere le prestazioni e i servizi erogati dall’ASL e dai presidi medici convenzionati.

 

Documenti necessari per l’iscrizione

Lavoratore dipendente da azienda operante col sistema DM

Il diritto all’assistenza sanitaria è esteso anche ai familiari.

 

Documenti da presentare alla ASL di appartenenza:

· permesso di soggiorno

· Codice fiscale

· Certificato di residenza (o autocertificazione)

· dichiarazione azienda o ultima busta paga

· per i familiari a carico

- stato di famiglia

- permesso di soggiorno e codice fiscale

 

Lavoratore domestico      

Ha diritto all’assistenza sanitaria per i familiari solo se il datore di lavoro versa il contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).       

 

Documenti da presentare alla ASL di appartenenza:

· permesso di soggiorno

· Codice fiscale

· Certificato di residenza (o autocertificazione)

· dichiarazione del datore di lavoro e ultima ricevuta dei contributi effettuato all’INPS

· per i familiari a carico

  - stato di famiglia

  - permesso di soggiorno e codice fiscale

 

Disoccupato

Ha diritto all’assistenza sanitaria per i familiari solo se il lavoratore è iscritto nelle Liste di Collocamento.

 

Documenti da presentare alla ASL di appartenenza:

· permesso di soggiorno

· Codice fiscale

· Certificato di residenza (o autocertificazione)

· iscrizione al Collocamento

· per i familiari a carico

  - stato di famiglia

  - permesso di soggiorno e codice fiscale

 

Lavoratore autonomo      

Ha diritto all’assistenza sanitaria anche per i familiari a carico, mediante versamento della quota prevista dalla Regione Lazio ogni anno per ogni familiare.

 

Documenti da presentare alla ASL di appartenenza:

                  · permesso di soggiorno

· Codice fiscale

· Certificato di residenza

· Stato di famiglia (o autocertificazione)

· permesso di soggiorno e codice fiscale dei familiari a carico

· Fotocopia del modello 740 che attesti il versamento del contributo delle prestazioni del SSN

 

Studente     

Ha diritto all’assistenza sanitaria anche per i familiari.

 

Documenti da presentare alla ASL di appartenenza:

 

· permesso di soggiorno

· Codice fiscale

· Certificato di residenza (o autocertificazione)

· Stato di famiglia

· certificato di frequenza agli studi

· versamento di una quota minima di contribuzione alla Regione Lazio

 

Notizie utili

 

· Hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa, valida anche per i familiari a carico, contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, con un istituto assicurativo italiano o straniero o mediante iscrizione al SSN le seguenti categorie di cittadini stranieri:

 

- gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno che non rientrano nelle categorie suindicate;

- gli stranieri presenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio;

- gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno collocati alla pari.

 

· E’ garantita l’assistenza sanitaria anche agli stranieri non iscritti al SSN - che possono essere o stranieri regolarmente presenti in Italia per un periodo temporaneo o stranieri non tenuti all’iscrizione al SSN - i quali devono corrispondere, come pagamento delle prestazioni, particolari tariffe determinate dalle regioni e province autonome.

 

 


STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

 

La nuova legge prevede che agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno siano assicurate, nei servizi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti ed essenziali per malattia ed infortunio e che siano estesi i programmi di medicina preventiva anche agli stranieri non regolarmente soggiornanti.

 

In particolare sono garantite:

· la tutela della gravidanza;

· la tutela e la salute del minore;

· le vaccinazioni;

· gli interventi di profilassi internazionale;

· la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

 

 

 

Agli stranieri senza regolare permesso di soggiorno la ASL del territorio in cui si risiede rilascia un tesserino (tesserino S.T.P.), con il quale si può accedere a tutti i servizi sanitari a cui si ha diritto. I richiedenti privi di risorse economiche sufficienti non dovranno sostenere alcun onere, salvo le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. Per quanto riguarda l’accertamento delle condizioni di indigenza, farà fede un’autodichiarazione (cfr. cap. II) dello stato di indigenza da parte del soggetto interessato.

 

 

L’accesso all’assistenza sanitaria non può comportare alcun tipo di segnalazione alle questure degli immigrati non regolarmente soggiornanti.

 

 

 

 

 


COME AVVIENE L’ASSISTENZA SANITARIA

 

IL MEDICO DI FAMIGLIA

 

Per avere qualunque tipo di assistenza sanitaria è necessario, dopo essersi iscritti al SSN, scegliere un medico, detto anche ‘medico di famiglia’.

 

Per fare questa scelta bisogna andare nella ASL della zona in cui si risiede e consultare l’elenco dei medici. Per i bambini fino a 14 anni si sceglie il pediatra con le stesse modalità indicate per il medico di famiglia. La scelta sia del medico di famiglia che del pediatra può essere modificata in qualsiasi momento.

 

Ogni medico di famiglia, scelto attraverso le ASL, ha un ambulatorio e deve garantire, gratuitamente, visite sia nel suo ambulatorio sia a domicilio.

 

E’ al medico di famiglia che si chiedono:

 

· certificati di malattia per i lavoratori dipendenti;

· certificati di riammissione a scuola.

 

Il medico di famiglia garantisce anche:

 

· richieste di visite specialistiche e accertamenti diagnostici;

· richieste di ricovero non urgente in ospedale;

· richieste di cure termali.

 

Il medico di famiglia fa tutto questo gratuitamente.

 

LE MEDICINE

 

Le medicine si vendono solo nelle farmacie. Per alcuni tipi di medicine è necessaria una prescrizione medica, chiamata anche ricetta. Nella ricetta, che va data al farmacista, il medico autorizza l’acquisto della medicina. Il medico di famiglia fornisce gratuitamente le ricette, ma solo dopo una visita medica.


GLI OSPEDALI

 

In Italia esistono sia ospedali pubblici, sia ospedali non pubblici. Negli ospedali pubblici può farsi ricoverare chiunque ne abbia bisogno. In ogni caso, l’ospedale prima assiste il cittadino e poi procede per recuperare eventualmente il rimborso delle spese.

Per farsi ricoverare è sufficiente una richiesta scritta del medico di famiglia, ma ci si può anche rivolgere direttamente al medico di guardia del Pronto Soccorso.

Negli ospedali pubblici non è dovuto alcun compenso in denaro o oggetti al personale (medico, infermieristico e tecnico). Eventuali richieste di questo genere sono abusive e possono essere denunciate alla direzione sanitaria dell’ospedale.

 

I DIRITTI DEL MALATO

 

In tutti gli ospedali le persone ricoverate hanno alcuni diritti molto importanti:

· l’informazione: il medico ha il dovere di dare alla persona ricoverata, tenendo conto del suo livello culturale e delle sue capacità di comprensione, la più serena e completa informazione su quello che riguarda la malattia della persona ricoverata.

· La sperimentazione di medicine o nuove tecniche è consentita solo se autorizzata dal Ministero della Sanità e dopo l’assenso della persona ricoverata, che deve essere informata in modo adeguato sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici e sui possibili rischi. La persona ricoverata deve dare il suo consenso per iscritto e ha il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione.

· Ogni persona ricoverata in ospedale ha una sua cartella clinica, redatta dal medico curante. Sulla cartella clinica sono scritte tutte le informazioni sanitarie sulla persona. Si tratta di un documento ufficiale: eventuali manomissioni (cancellature o pagine strappate)  devono essere denunciate. La cartella clinica è un documento strettamente personale e solo la persona che è stata ricoverata può chiederne la copia alla ASL, dopo essere uscita dall’ospedale.

· Ogni malato ha diritto che nessuna persona estranea al personale sanitario dell’ospedale conosca la malattia da cui è affetto. Il medico deve controllare che le cartelle personali e i documenti del malato siano conservati bene contro ogni indiscrezione.

· L’ospedale deve garantire l’assistenza religiosa ai ricoverati ed ha l’obbligo di procurare, su richiesta del malato, ministri di culto anche non cattolici.


I SERVIZI A FROSINONE

 

LE VACCINAZIONI

 

Le vaccinazioni sono necessarie per l’accesso a scuola dei bambini. Infatti al momento dell’iscrizione a scuola  (cfr. cap. V) i genitori devono presentare la documentazione in cui si attesta che il bambino ha effettuato le vaccinazioni previste per legge.

 

Vaccinazioni obbligatorie per i bambini (gratuite)

 

Antidifterite, antitetanica, antipolio, antiepatite B

vengono somministrate presso i punti sanità  previo invito alle famiglie attraverso il servizio postale.

 

Vaccinazioni facoltative per bambini (gratuite)

 

Antimorbillo, antirosolia, antiparotite, antipertosse

per le quali esistono campagne vaccinali promosse dal Ministero della Sanità o dalla Regione Lazio, vengono effettuate presso i punti sanità, previa consegna alle famiglie di materiale illustrativo riguardante la vaccinazione stessa. Si richiede anche il consenso scritto di adesione alla somministrazione del vaccino al proprio figlio da parte dei genitori.

 

Vaccinazioni facoltative

 

quali Antiepatite B nelle categorie non a rischio, anticolerica, antileptospirosica, antimeningococcica, antirabbica, antititfica

vengono effettuate presso i punti sanità su richiesta dell’interessato a pagamento in base alle tariffe imposte dal tariffario regionale vigente.

 

Presso i punti sanità possono essere richiesti inoltre i Certificati di Vaccinazione necessari per l’iscrizione alle scuole e per accedere alle comunità infantili.

 

IL CONSULTORIO FAMILIARE

 

 

Il Consultorio familiare è un servizio socio-sanitario pubblico che svolge funzioni di prevenzione, informazione ed educazione sociale, sanitaria e psicologica, avvalendosi di professionisti qualificati nei vari levelli di intervento: assistente sociale, assistente sanitaria, ostetrica, psicologo, ginecologo, pediatra.

In particolare tale struttura si pone a disposizione del singolo, della coppia, dei gruppi, della famiglia per i seguenti motivi:

 

 

 

· la maternità e paternità e l’uso dei metodi contraccettivi;

· la gravidanza;

· i corsi di preparazione a un parto sereno e consapevole, l’assistenza domiciliare dopo la nascita del bambino;

· la sterilità;

· la prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile e delle malattie sessualmente trasmesse;

· la consulenza e l’assistenza alle coppie che vogliono contrarre matrimonio, attraverso incontri per prevenire i problemi di relazione di coppia, della sessualità, della ereditarietà di molte sindromi e stati di malattia e per illustrare in modo chiaro ed esauriente l’utilità delle vaccinazioni e facoltative in previsione di una maternità;

· la sessualità in tutto il ciclo vitale dell’individuo;

· la menopausa e i suoi risvolti sociali, sanitari e psicologici;

· il bilancio di salute e il controllo del neonato e del bambino, il loro sviluppo psichico e sociale, l’igiene e l’alimentazione della prima infanzia;

· l’età adolescenziale (14-24 anni), per far conoscere tutti i risvolti della sessualità, per vivere più serenamente con gli altri, per affrontare eventuali problemi personali e familiari;

· i problemi della coppia, il rapporto con i figli e il loro sviluppo psico-fisico;

· l’interruzione di una gravidanza indesiderata (legge 194/1978) entro il terzo mese di gestazione. È necessario effettuare un test di gravidanza dopo un ritardo mestruale di almeno 10 giorni e poi richiedere il certificato per l’interruzione volontaria della gravidanza presso il Consultorio Familiare. Dopo il terzo mese di gravidanza ed entro il sesto, la gravidanza può essere interrotta solo se la sua prosecuzione o il parto comportino grave pericolo per la vita della donna, oppure nel caso di accertate anomalie o malformazioni del nascituro.

 

LA CURA DELL’AIDS

 

L’azienda Sanitaria di Frosinone ha un Centro di Riferimento per la prevenzione e la cura dell’AIDS. Presso il centro si può usufruire dei seguenti servizi:

Test

 

Il test per l’accertamento della sieropositività viene effettuato dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Non è richiesta alcuna prescrizione medica ed è gratuito. Viene anche offerta agli interessati consulenza prima del test e alla consegna del risultato.

 

Assistenza medica

 

Presso il centro si potrà trovare consulenza e assistenza per un eventuale ricovero per l’inserimento in un regime di Day Ospital.

 

Assistenza psicologica

 

Il centro offre pure assistenza psicologica e terapia di sostegno a parenti esterni e a pazienti ricoverati, affetti da infezione da HIV e in condizioni di malattia. Anche i familiari di pazienti sieropositivi possono richiedere un’assistenza psicologica.


Assistenza sociale

 

Il centro offre ai sieropositivi e ai malati di AIDS consulenza per lo svolgimento delle procedure burocratiche (ritiro della cartella clinica, esenzioni dal ticket, pratiche con Enti previdenziali e assistenziali...). Inoltre esso è in contatto con altri servizi territoriali: associazioni di volontariato, strutture residenziali e di accoglienza, strutture che si occupano della cura a domicilio dei pazienti.

 

Assistenza domiciliare

 

Per i pazienti residenti nel territorio esiste la possibilità di essere curati a domicilio, secondo le modalità indicate dalla Regione Lazio.

 

Informazione e formazione

 

Il centro organizza corsi di formazione per operatori sanitari, distribuisce opuscoli e materiale informativo, offre consulenza di prevenzione primaria a utenti e operatori sanitari.

 

LA CURA DELLA TUBERCOLOSI

La tubercolosi è una malattia infettiva e contagiosa che colpisce nella maggior parte dei casi il polmone. La malattia è causata da un batterio espulso dai soggetti malati nell’ambiente attraverso la tosse in piccole goccioline di saliva. Queste goccioline vengono respirate dai soggetti sani, alcuni dei quali si ammalano.

La tubercolosi si presenta con i seguenti sintomi: febbre, tosse interna, stanchezza, perdita di peso, catarro con tracce di sangue.

Se si presentano tali sintomi bisogna rivolgersi all’Unità Operativa AIDS e Malattie Infettive della ASL di Frosinone.

 

I SERVIZI PER LA TOSSICODIPENDENZA

Il Dipartimento 3D dell’Azienda Sanitaria Locale, attraverso l’unità operativa SERT (Servizio Tossicodipendenze), realizza, promuove, coordina le attività di promozione della salute, recupero e prevenzione degli stati di dipendenza derivanti dall’abuso di droga, alcool, farmaci.

 

Il SERT offre i seguenti servizi:

· accertamento dello stato di salute fisica e psichica ed eventuale certificazione dello stato di tossicodipendenza;

· programma psico-socio-riabilitativo (assistenza psicologica individuale, familiare o di gruppo, assistenza sociale, somministrazione del metadone, terapie di disintossicazione);

· inserimento in comunità di recupero;

· assistenza a detenuti tossicodipendenti;

· prevenzione, informazione e formazione sui problemi della tossicodipendenza.

 

IL CONSULTORIO MULTIETNICO

Presso la ASL di Frosinone, Dipartimento 3D (Unità operativa extracomunitari e minoranze etniche), in Via A. Fabi, è stato attivato uno sportello di orientamento ai servizi sanitari per gli stranieri, con funzioni di accoglienza, informazione, orientamento sui servizi territoriali, screening socio-sanitario. Ha inoltre la funzione di stimolare l’attivazione delle potenzialità territoriali, comprese le comunità di stranieri già presenti sul nostro territorio. Il Consultorio Multietnico rappresenta inoltre un punto di riferimento per tutti gli operatori impegnati in tali problematiche per confronti, informazioni adeguate e orientamento di tipo legislativo.

 


VI LA SCUOLA ITALIANA

 

        

La Costituzione italiana

 

Secondo la Costituzione italiana (art. 34) “La scuola è aperta a tutti”. La scuola infatti non deve fare distinzioni di sesso, razza, lingua, religione o condizione sociale.

 

La Legge n. 40 del 6/3/1998

 

In base all’articolo 36 della Legge 40/1998:

 

· i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico;

· la comunità scolastica promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua di origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni;

· le istituzioni scolastiche promuovono per gli stranieri adulti corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie, anche per il conseguimento del titolo di studio della scuola dell'obbligo

 

LA STRUTTURA DELLA SCUOLA

 

In Italia c'è la scuola dell'obbligo (scuola che i cittadini italiani hanno l'obbligo di frequentare) e la scuola superiore. La scuola dell'obbligo è gratuita, comprende la scuola elementare (che dura cinque anni) e la scuola media (che dura tre anni). L'età della scuola dell'obbligo va dai 6 ai 15 anni. La scuola superiore è facoltativa e non è gratuita. Può durare dai tre ai cinque anni a seconda del tipo di scuola. Esistono infatti scuole professionali (che prevedono un più rapido inserimento nel mondo del lavoro) e scuole che danno una formazione generale approfondita (Licei) e presuppongono il proseguimento all'università.

 

Prima delle elementari gran parte dei bambini frequenta la scuola materna (facoltativa e gratuita) dai 3 ai 5 anni ed alcuni anche l'asilo-nido dai 3 mesi ai 3 anni.

Al termine di ogni grado di scuola si ottiene un titolo di studio. E' importante sapere che avere questi titoli è indispensabile in molti casi per essere assunti in posti di lavoro.

Le scuole statali dipendono dal Ministero della Pubblica Istruzione. L’organo provinciale competente in tutta la materia scolastica è il Provveditorato agli Studi.

N.B. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei limiti previsti per i cittadini italiani. L’iscrizione può essere chiesta in qualunque periodo dell’anno. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva.

 

L'asilo nido

 

E' un servizio comunale che accoglie i bambini dai tre mesi ai tre anni. Gli asili-nido sono aperti tutti i giorni escluse le domeniche e i giorni festivi ed un periodo estivo (generalmente agosto). Orari e periodi di chiusura possono variare localmente.

Ogni asilo-nido accoglie un numero limitato di bambini che durante la permanenza al nido sono seguiti da personale qualificato in tutte le loro necessità (cibo, sonno, pulizia, gioco, ecc...).

Possono essere iscritti al nido i bambini i cui genitori risiedano o lavorino nel territorio del Comune. Le domande di iscrizione vanno presentate all'Ufficio Asili-nido del comune, con tutta la documentazione richiesta. Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno.

Le richieste per i nidi sono di solito superiori ai posti disponibili: vengono perciò fatte delle graduatorie trimestrali che tengono conto delle condizioni sociali e familiari dei genitori.

 

Per il nido si paga una retta mensile, proporzionale al reddito, fissata localmente, dalla quale si può essere parzialmente esonerati rivolgendosi al Servizio Sociale Comunale.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio Asili Nido del Comune di residenza.

 

La scuola materna

 

La scuola materna accoglie i bambini dai 3 ai 5 anni ed è aperta da settembre a giugno con orari differenziati:

orario breve ( 8.00 - 13.00 )

orario lungo ( 8.00 - 16.00 ).

Il genitore sceglie l'orario al momento dell'iscrizione.

Può essere iscritto alla scuola materna il bambino che compia tre anni entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. Può essere iscritto e inserito in una lista d'attesa anche il bambino che compia i tre anni entro il 31 gennaio.

E' obbligatorio presentare la domanda d'iscrizione ogni anno.

 

Al momento dell'iscrizione devono essere presentati i seguenti documenti:

· domanda di iscrizione

· dichiarazione attestante data di nascita e residenza del bambino

· certificato di vaccinazione

· documento di riconoscimento del genitore.

 

La mensa scolastica è pagata dai genitori, che possono essere esonerati parzialmente dal pagamento presentando la dichiarazione dei redditi o il certificato di disoccupazione. La richiesta del servizio mensa viene fatta al Comune di residenza.

 

 

La scuola elementare

 

Vengono iscritti alla scuola elementare i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. Per l'iscrizione valgono le stesse regole della scuola materna, ma il passaggio da un anno all'altro della scuola elementare avviene automaticamente, senza obbligo di iscrizione ogni anno.

 

La scuola elementare è aperta dalla seconda metà di settembre alla prima metà di giugno ed è organizzata secondo orari diversi che corrispondono ad una diversa organizzazione dell'insegnamento:

 

· modulo: orario antimeridiano + uno, due o tre rientri pomeridiani con tre insegnanti;

· tempo normale: orario solo antimeridiano;

· tempo pieno: dalle 8.30 alle 16.30 con due insegnanti.

 

L'orario è scelto dal genitore al momento dell'iscrizione.

La mensa scolastica, come nella scuola materna, è a spese dei genitori che possono essere esonerati parzialmente dal pagamento. I libri di testo sono gratuiti.

Sono previste forme di sostegno per i bambini in difficoltà (per esempio, attività per un migliore apprendimento della lingua italiana).

 

La scuola media

 

Vengono iscritti alla scuola media, con modalità e date analoghe a quelle della scuola elementare, i bambini che abbiano superato l'esame di licenza elementare o che siano in possesso di un titolo di studio corrispondente.

La frequenza della scuola media è obbligatoria fino al conseguimento del diploma di licenza media o comunque fino ai 14 anni di età.

Il diploma di licenza media è richiesto in tutti i concorsi.

Nella scuola media l'orario può essere:

· normale: solo antimeridiano;

· prolungato: antimeridiano + alcuni pomeriggi della settimana.

 

Al momento dell'iscrizione i genitori scelgono l'orario e la lingua straniera che studieranno i loro figli. La lingua si sceglie fra quelle il cui insegnamento è previsto nella scuola; quando le richieste per una lingua straniera superano i posti disponibili, viene effettuato un sorteggio.

La mensa è a spese dei genitori che possono essere esonerati parzialmente dal pagamento.

I libri di testo sono a spese dei genitori. Anche per i libri sono previsti contributi da parte del Comune.

Come per la scuola elementare, sono previste forme di sostegno per i bambini in difficoltà e per il migliore apprendimento della lingua italiana.

 

La scuola superiore

 

Esistono vari tipi di scuola superiore, a seconda dei diversi indirizzi di studio. Si tratta del Liceo Classico, del Liceo Scientifico, del Liceo Artistico e del Liceo Linguistico e inoltre degli istituti tecnici e professionali che sono più orientati ad un diretto inserimento nel mondo del lavoro.

Le scuole superiori hanno la durata di 5 anni (dai 14 ai 18 anni). Al termine del quinto anno c'è un esame orale e scritto (esame di maturità), passato il quale si ottiene il diploma di scuola media superiore.

La scuola è aperta da metà settembre a metà giugno (le date variano da regione a regione). Anche in alcune scuole superiori esiste l'orario prolungato.

I vari tipi di scuola ed i relativi indirizzi si trovano in ogni città. Per sapere se nella propria città esiste l'indirizzo di studio che interessa è sufficiente rivolgersi al Provveditorato agli Studi, organo competente in tutta la materia scolastica, che ha sede in ogni capoluogo di Provincia  E' possibile chiedere informazioni anche alle segreterie delle scuole. E' lì, infatti, che si ottengono, ad esempio, tutte le indicazioni relative alle iscrizioni. Ci si può rivolgere anche al Comune o Circoscrizione, o ai sindacati scuola.

 

 

Insegnamento della religione cattolica

 

Tra le materie insegnate nella scuola italiana c'è anche l'insegnamento della religione cattolica.

Al momento dell'iscrizione nella scuola pubblica, i ragazzi e le famiglie debbono scegliere se accettare o meno l'insegnamento della religione cattolica, attraverso un apposito modulo da compilare, fornito dalla scuola stessa.

Chi non segue le lezioni di religione cattolica può seguire i corsi di una materia alternativa organizzati dalla scuola stessa.

 

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Le Regioni italiane (e altri Enti pubblici) organizzano dei corsi di formazione professionale che possono essere frequentati anche dagli stranieri. Molti di questi corsi richiedono il possesso di un diploma di scuola media inferiore.

Le domande di iscrizione si devono presentare dal 1° al 31 luglio  agli Enti che li organizzano.

Per l'iscrizione ai corsi è richiesta l'iscrizione all'ufficio di collocamento. Periodo e orari dei corsi sono variabili.

I corsi sono gratuiti e si fornisce agli allievi il materiale didattico, una assicurazione e il rimborso delle spese di trasporto.

Al termine del corso, se lo studente supera l'esame, riceve un attestato di qualifica.

 

I corsi sono divisi in settori, ne riportiamo alcuni:

 

· settore artigianato;

· settore industria;

· settore commercio-servizi;

· settore informatica-servizi;

· settore turistico-alberghiero.

 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai Centri Regionali o ai sindacati.

 

CORSI PER LAVORATORI

 

Sono istituiti ogni anno, dal Ministero della Pubblica Istruzione, dei corsi per adulti per il conseguimento della licenza media.

 

Chi si può iscrivere

 

Ai corsi possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto o compiano il 16° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. Possono accedere ai corsi, in qualità di auditori, anche coloro che sono già in possesso della licenza media.

 

 

Come ci si iscrive

 

Il termine per l'iscrizione ai corsi scade il 15 luglio. La domanda, in carta semplice, secondo il modello allegato, dovrà essere indirizzata al Preside di una delle scuole medie statali che promuovono i corsi per lavoratori. Alla domanda dovrà essere unito un certificato di nascita in carta semplice e, per coloro che non abbiano compiuto il 23° anno di età, il certificato relativo al titolo di studio posseduto.

 

CONVALIDA DEL DIPLOMA STRANIERO

Se si vuole utilizzare un titolo di studio conseguito nel paese di origine, gli interessati devono presentare domanda in carta semplice al Ministero della Pubblica Istruzione D.G. Scambi Culturali - Div. III, via Ippolito Nievo, 35 - 00135 Roma, allegando la seguente documentazione:

 

· titolo di studio in copia autenticata, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero,certificata da un traduttore ufficiale o dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese straniero, ove il titolo è stato conseguito, operante in Italia;

· dichiarazione di valore, rilasciata da una delle suddette Autorità diplomatiche o consolari, concernenti:

- la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta);

- l'ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese ove è stato conseguito;

- gli anni complessivi di scolarità;

- gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o della assunzione a posti di lavoro.

 

L’UNIVERSITÀ

 

Chi si può iscrivere

 

· Gli studenti stranieri legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno concesso in unica soluzione per almeno un anno (per  motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o ricongiungimento familiare, iscrizione nelle liste di collocamento, residenza elettiva ed altri permessi residuali di lunga durata), saranno ammessi alle Università italiane dopo aver superato specifiche prove di preiscrizione ed entro il limite di posti  messi a disposizione dalle università per ogni Anno Accademico.

· Sono titoli validi per l'accesso a corsi di Laurea o di Diploma Universitario presso le Università italiane i titoli esteri che consentono l'accesso alle Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono e che siano stati conseguiti comunque al termine di un periodo scolastico pari ad almeno dodici anni.

 

 

 

Come ci si iscrive

 

Nel periodo  aprile-maggio gli interessati dovranno inviare, con idoneo mezzo postale (raccomandata con ricevuta di ritorno, assicurata, o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie), ovvero presentare tramite terzi, la domanda di preiscrizione con la documentazione prescritta alla Rappresentanza italiana nel Paese di ultima residenza.

I modelli di domanda saranno a disposizione presso le Segreterie Studenti Stranieri delle Università italiane.

 

Prove preselettive

 

I candidati stranieri dovranno obbligatoriamente sostenere una prova di  conoscenza della lingua italiana.

Ulteriori esami di concorso, che, dopo le prove di lingua italiana, si dovranno  sostenere insieme ai candidati italiani sono obbligatori per alcuni Corsi di Laurea o di Diploma Universitario (in particolare per quelli a numero chiuso).

Si precisa che non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali - quando previste - chi non abbia superato la prova di lingua italiana.

 

Rifugiati politici

 

I rifugiati politici non graveranno sul contingente dei posti disponibili per gli stranieri concessi dalle singole Università. Dovranno comunque, trattandosi di cittadini stranieri, sostenere le stesse prove di ammissione indicate per gli altri candidati stranieri .

Nel periodo aprile-maggio i rifugiati politici dovranno rivolgersi al Servizio Sociale Internazionale - Via Veneto, 96 - Roma, che fornirà loro l'assistenza necessaria alla presentazione della domanda di ammissione e della documentazione prescritta.

Presso le Segreterie Studenti Stranieri delle Università italiane gli interessati potranno avere ogni informazione utile.

 


VII      E’ UTILE SAPERE CHE

 

Il territorio italiano è diviso amministrativamente in:

- Regioni

- Province

- Comuni.

 

Questi enti locali sono competenti per l’amministrazione del territorio, la gestione delle sue risorse e l’organizzazione di tutti i servizi presenti in esso.

 

Lo straniero può rivolgersi al Comune di residenza per ottenere le informazioni e le certificazioni relative allo stato civile e alla residenza (cfr. cap II).

 

Presso ogni capoluogo di provincia ha sede la Questura, ufficio dipendente dal Ministero dell’Interno, presso la quale si trova l’Ufficio Stranieri, competente al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno.

 

 

 

 

 


GLI STRANIERI E LA GIUSTIZIA

 

 

COME COMPORTARSI IN CASO DI

ARRESTO, FERMO, PERQUISIZIONE

 

In caso di controlli di polizia è necessario esibire il passaporto e il permesso o la carta di soggiorno. La mancata esibizione del documento è un reato punito con l’arresto fino a 6 mesi e un’ammenda fino a £ 800.000. Devono inoltre essere fornite obbligatoriamente le proprie generalità (nome, cognome e residenza). Fornire generalità false o rifiutarsi di farlo è reato.

 

        

IL DIFENSORE

 

· In caso di fermo, arresto o perquisizione sia personale che domiciliare o operazioni di sequestro si ha diritto di avvalersi dell’assistenza di un difensore. Se non si conosce nessun avvocato si può chiedere un difensore d’ufficio, che viene scelto tra gli elenchi a disposizione di tutte le forze dell’ordine e degli uffici giudiziari. Se non si è in grado di provvedere al pagamento di un difensore si può ricorrere all’istituto del gratuito patrocinio (vedi oltre).

· In caso di interrogatorio dinanzi alla Polizia o ai Carabinieri si ha il diritto di rifiutarsi di rispondere e di contattare un avvocato o di chiedere ai Carabinieri di contattarlo e di parlare solo in sua presenza.

 

 

IL GRATUITO PATROCINIO

 

Il gratuito patrocinio è l’istituto che assicura ai non abbienti la tutela giuridica dei propri diritti, garantendo l’assistenza di un difensore retribuito dallo Stato. Per ottenere il gratuito patrocinio il richiedente deve fornire:

 

· atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante che il soggetto non possiede beni immobili né mobili trascritti;

· dichiarazione del Comune di dimora che lo straniero non presenta dichiarazione dei redditi;

· certificazione dell’ambasciata del Paese di origine attestante i due requisiti suddetti;

· stato di famiglia;

· domanda di richiesta con apposita indicazione che lo straniero si impegna a comunicare variazioni di reddito all’Intendenza di Finanza.

 

 

I REATI RELATIVI ALL’IMMIGRAZIONE

 

Reati dello straniero

 

Inosservanza dell’obbligo di chiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso in Italia                              

Multa da £ 200.000 a £ 600.000

 

Mancata esibizione dei documenti in caso di fermo della Polizia o dei Carabinieri                            

Arresto fino a 6 mesi e multa fino a £ 800.000

 

Rientro nel territorio dello Stato dopo l’espulsione      

Arresto da 2 a 6 mesi

 

 

 

Reati connessi all’immigrazione clandestina

 

Attività finalizzate all’ingresso illecito di stranieri   

Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 30 milioni di £

 

 

Attività con scopo di lucro finalizzate all’ingresso illecito di stranieri e compiute da 3 o più persone in concorso   

Reclusione da 4 a 12 anni e multa di £ 30 milioni

per ogni straniero di cui è favorito l’ingresso

 

Attività con scopo di lucro finalizzate all’ingresso illecito di persone da destinare alla prostituzione

Reclusione da 5 a 15 anni e multa di £ 30 milioni

per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso

 

Attività volte a favorire la permanenza illecita di stranieri nello Stato

Reclusione fino a 4 anni e multa fino a 30 milioni.

 

 

Reati connessi allo sfruttamento dei lavoratori stranieri

 

Impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno   

Arresto da 3 mesi a 1 anno e multa da 2 a 6 milioni per il datore di lavoro

 

Impiego stagionale di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno  

Arresto da 3 mesi a 1 anno e multa da 2 a 6 milioni per il datore di lavoro

 

 

Reati contro l’amministrazione della giustizia

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Reclusione fino a 3 anni o multa da £ 300.000 a 2 milioni.

 

 

AZIONE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

 

Secondo la legge italiana, si definisce discriminazione ogni comportamento che comporti un’esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’origine, la religione, tale da compromettere il riconoscimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. E’ un comportamento discriminatorio punito dalla legge quello di chi non permette allo straniero l’esercizio dei diritti al lavoro, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione, ai servizi socio-assistenziali solo a causa della sua condizione di straniero.

Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione determina una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su richiesta dell’interessato, ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione e condannare eventualmente l’autore della condotta discriminante al risarcimento del danno, patrimoniale e morale. Il giudice competente è il giudice del luogo di residenza; contro i suoi provvedimenti si può ricorrere al tribunale.

 

IL  REATO DI DISCRIMINAZIONE

 

A seguito di gravi episodi di violenza razzista nel 1992 è stata emanata una legge che prevede una pena più severa quando il reato di violenza alle cose o alle persone sia commesso con l’aggravante della discriminazione (cfr. paragrafo precedente).

È inoltre vietata la costituzione di associazioni con il solo fine della violenza organizzata contro tutti gli appartenenti a minoranze etniche, religiose, linguistiche, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

IL MEDIATORE CULTURALE

 

E’ uno straniero al quale è affidato il compito di facilitare agli stranieri la vita quotidiana in Italia, la comprensione dell’organizzazione del paese, l’accesso ai servizi pubblici, la possibilità di espressione e di comunicazione, fornire tutte le informazioni che possono essere utili allo straniero. Al tempo stesso il mediatore culturale deve promuovere occasioni di scambio culturale e di conoscenza reciproca per gli italiani. Questa figura è stata istituita con una legge regionale. Si diventa mediatori culturali frequentando un corso organizzato dalla Regione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

 

COS’È IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Il Comune è un ente territoriale autonomo, la cui autonomia si realizza nel coordinamento e nel controllo della polizia urbana, dell’edilizia, dell’igiene, dell’organizzazione degli uffici e ha il potere di darsi un indirizzo politico, tramite la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale è un organo collegiale eletto dalla cittadinanza. Il numero dei membri varia da 15 a 80, in proporzione al numero degli abitanti. Il Consiglio Comunale ha funzioni deliberative ed elegge al suo interno un altro organo più ristretto con funzioni esecutive (la Giunta Comunale).

 

 IL CONSIGLIERE COMUNALE AGGIUNTO

 

E’ il consigliere eletto dagli stranieri residenti nel comune, con apposite elezioni.

Egli partecipa ai lavori del Consiglio Comunale per la realizzazione di iniziative o discussione di problemi relativi all’immigrazione, ma non ha diritto di voto. Per istituire il consigliere comunale aggiunto è necessario chiedere una modifica dello statuto comunale, in cui deve essere specificata la finalità dell’integrazione degli stranieri nella vita civile e politica e si devono stabilire le forme di elezione del consigliere e le modalità di svolgimento delle elezioni.

 

Per votare occorre:

 

· avere 18 anni;

· risiedere nel Comune in cui si desidera votare.

 

Possono essere eletti uno o più consiglieri e la loro istituzione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, insieme alla disciplina di attuazione. Durante i consigli comunali il consigliere aggiunto non ha mai diritto di voto, ma solo facoltà di partecipare alla discussione in rappresentanza degli stranieri residenti nel Comune. Il consigliere aggiunto ha inoltre diritto di parola nei momenti preliminari di discussione degli argomenti dell’ordine del giorno, nelle forme e nei modi consentiti agli altri consiglieri.

 

 

STRANIERI INVITATI AI CONSIGLI COMUNALI

Ospite particolare di consigli comunali in cui si discute di questioni legate all’immigrazione, può essere uno straniero scelto nell’ambito delle associazioni degli immigrati, fra persone esperte di alcuni settori o impegnate nel volontariato.

 

CONSULTA DEGLI STRANIERI

È un organo consultivo formato da stranieri appartenenti alle diverse comunità presenti sul territorio, eletti dagli immigrati residenti nel Comune. Può essere istituito a seguito della modifica dello Statuto del Comune ed è disciplinato da apposito regolamento.

 

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE

Il Ministero per la Solidarietà Sociale ha istituito un Fondo finalizzato al finanziamento di attività volte a favorire il riconoscimento e l’esercizio dei diritti fondamentali degli immigrati, promuovere l’integrazione degli stranieri, prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione e consentire un positivo reinserimento nel paese di origine.

 

 

 

 


INDICE

 

INTRODUZIONE

 

PERCHÉ QUESTA GUIDA

 

UN BREVE CENNO ALLA REALTÀ LOCALE

 

I. L’INGRESSO IN ITALIA

 

COME ENTRARE IN ITALIA

· Documenti necessari

· Controlli di frontiera

· La previsione dei flussi migratori

 

 

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

· Che cos’è

· Quanto dura

· Come si ottiene

  . Quando va richiesto

  . Documenti necessari

  . Notizie utili

· Il rinnovo

· Permessi di soggiorno particolari

  . Permesso di soggiorno per motivi familiari

  . Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

 

LA PRESTAZIONE DI GARANZIA

· Che cos’è

· Chi la può fornire

 

LA CARTA DI SOGGIORNO

· Che cos’è

· Chi ne ha diritto

 

L’ESPULSIONE

· I motivi

· Come avviene

· I ricorsi

· Chi non può essere espulso

 

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

· Chi ne ha diritto

· Come si ottiene

  . Documenti necessari

  . Notizie utili

 

IL DIRITTO D’ASILO

· Chi ne ha diritto

· Come si ottiene

  . Documenti necessari

  . Procedura per il riconoscimento del diritto d’asilo

  . Notizie utili

 

II. LA PERMANENZA IN ITALIA

 

LA CITTADINANZA ITALIANA

· Come si acquista

  . Si acquisisce di diritto la cittadinanza italiana...

  . La cittadinanza per concessione

  . Documenti necessari

  . Procedura

· Chi non può ottenere la cittadinanza italiana

 

LA RESIDENZA

· Che cos’è

· A cosa serve

· Come si ottiene

 

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

· Carta d’identità

· Certificazioni anagrafiche

 

ALTRI DOCUMENTI

· Codice Fiscale

· Riconoscimento della patente

  . Documenti necessari

                 

LA CASA

· Il contratto d’affitto

· La casa popolare

· I centri di accoglienza e gli alloggi sociali

 

III. IL LAVORO

 

ACCESSO AL LAVORO

· Presupposti

· Le liste di collocamento

· Assunzione

  . Stranieri che già vivono in Italia

  . Stranieri che non vivono in Italia

  . La prestazione di garanzia

  . Le sanzioni

 

LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

· Come avviene il licenziamento

· Obblighi del datore di lavoro

· Divieto di licenziamento

 

REGIMI PARTICOLARI

· Lavoratori stagionali

· Lavoratori dello spettacolo

·Lavoratori autonomi e liberi professionisti

  . Artigiani o commercianti

  . Ambulanti

  . Liberi professionisti

 

LE COOPERATIVE SOCIALI

· Cooperative di tipo A

· Cooperative di tipo B

 

IV. PREVIDENZA E ASSISTENZA - Il DIRITTO DEL LAVORO

 

IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

     Pensione di vecchiaia

       Pensione di anzianità

       Pensione ai superstiti

       Pensione di inabilità

       Pensione di vecchiaia contributiva

       Indennità di disoccupazione

 

LA TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI

· I sindacati

· Gli istituti di patronato

 

V. LA SALUTE

 

STRANIERI CON REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO

· L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

  . Possono iscriversi al SSN

  . Come ci si iscrive

  . Documenti necessari per l’iscrizione

  . Notizie utili

 

STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

 

COME AVVIENE L’ASSISTENZA SANITARIA

· Il medico di famiglia

· Le  medicine

· Gli ospedali

· I diritti del malato

 

I SERVIZI A FROSINONE

· Le vaccinazioni

  . Vaccinazioni obbligatorie per bambini

  . Vaccinazioni facoltative per bambini

  . Vaccinazioni facoltative

· Il Consultorio Familiare

· La cura dell’AIDS

  . Test

  . Assistenza medica

  . Assistenza psicologica

  . Assistenza sociale

  . Assistenza domiciliare

  . Informazione e formazione

· La cura della tubercolosi

· I servizi per la tossicodipendenza

· Il Consultorio Multietnico

 

VI. LA SCUOLA

 

LA SCUOLA ITALIANA

· Le leggi sulla scuola

  . La Costituzione italiana

  . La Legge n. 40 del 6/3/1998

· La struttura della scuola

  . L’asilo nido

  . La scuola materna

  . La scuola elementare

  . La scuola media

  . La scuola superiore

  .Insegnamento della religione cattolica

· Corsi di formazione professionale

· Corsi per lavoratori

  . Chi si può iscrivere

  . Come ci si iscrive

· Convalida del diploma straniero

· L’università

  .Chi si può iscrivere

  . Come ci si iscrive

  . Prove preselettive

  . Rifugiati politici

 

VII. NOTIZIE UTILI

 

È UTILE SAPERE CHE

 

GLI STRANIERI E LA GIUSTIZIA

· Come comportarsi in caso di arresto, fermo, perquisizione

· Il difensore

· Il gratuito patrocinio

· I reati relativi all’immigrazione

  . Reati dello straniero

  . Reati connessi all’immigrazione clandestina

  . Reati connessi allo sfruttamento dei lavoratori stranieri

  . Reati contro l’amministrazione della giustizia

· Azione contro la discriminazione

· Il reato di discriminazione

 

IL MEDIATORE CULTURALE

 

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

· Cos’è il Consiglio Comunale

· Il Consigliere Comunale aggiunto

· Stranieri invitati ai Consigli Comunali

· La Consulta degli stranieri

· Il Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie


INDIRIZZI UTILI

 

L’INGRESSO IN ITALIA

 

RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

· Questura di Frosinone - Ufficio Stranieri

P.le De Matthaeis - 03100 Frosinone - tel. 0775/871650

 

ESPULSIONI E RICORSI

· Prefettura di Frosinone

piazza della Libertà, 14 - 03100 Frosinone - tel. 0775/2181

· Tribunale Amministrativo del Lazio

p.zza Nicosia, 20 - 00186 Roma - tel. 06/68609510

 

DIRITTO D’ASILO

· Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato

via Guidubaldo del Monte, 36 - 00197 Roma - tel 06/8091181

 

CONSULENZE

· Anolf-Cisl

Viale Marconi, 14 - 03100 Frosinone - tel. 0775/250623

· Associazione Oltre l’Occidente

Via Garibaldi, 24 - 03100 Frosinone - tel. 0775/853516

. Consultorio multietnico - Città della salute

via A. Fabi, palazzina Q 1° piano - 03100 Frosinone  tel. 0775/882587

Assistente sociale Maria Grazia Baldanzi

 

LA PERMANENZA IN ITALIA

 

CITTADINANZA

· Prefettura di Frosinone

piazza della Libertà, 14 - 03100 Frosinone - tel. 0775/2181

 

RESIDENZA E DOCUMENTI

DI IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA

· Comune di Frosinone - Sede Centrale

piazza VI Dicembre - 03100 Frosinone - tel. 0775/857151

· Comune di Frosinone - Ufficio Anagrafe

piazza S. Tommaso d’Aquino - 03100 Frosinone - tel. 0775/853133

· Comune di Frosinone - Delegazione Scalo

via Valle Fioretta - 03100 Frosinone - tel. 0775/291601

· Comune di Frosinone - Delegazione Madonna della Neve

via Madonna della Neve - 03100 Frosinone - tel. 0775/870123

 

 

CODICE FISCALE

· Ufficio del Registro

piazza VI Dicembre - 03100 Frosinone - tel. 0775/250358

 

PATENTE

· Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile 

via di Mezzacorsa, 103 - 03100 Frosinone - tel. 0775/200025

· Automobile Club Italia (ACI)

via Firenze, 49 - 03100 Frosinone - tel. 0775/250006

 

CASA

· Istituto Autonomo Case Popolari (IACP)

via Marittima, 394 - 03100 Frosinone - tel. 0775/2591

 

IL LAVORO

 

CONSULENZE

· Direzione Provinciale del Lavoro

viale Roma, 89 - 03100 Frosinone - tel. 0775/212070

· Servizio Ispezione del Lavoro

via America Latina 8 - 03100 Frosinone . tel. 0775/250150

 

ISCRIZIONE ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO

· Sezione Circoscrizionale per l’Impiego (SCICA)

piazza S. Tommaso D’Aquino - 03100 Frosinone - tel. 0775/250691

 

PRESTAZIONE DI GARANZIA

· Questura di Frosinone - Ufficio Stranieri

P.le De Matthaeis - 03100 Frosinone - tel. 0775/871650

 

LAVORATORI AUTONOMI E AMBULANTI

· Camera di Commercio, Industria e Agricoltura

viale Mazzini (accanto Buffetti) -  03100 Frosinone - tel. 0775/251394

 

COOPERATIVE SOCIALI

· Lega Nazionale delle Cooperative

via A.G. Guattani, 9 - 00161 Roma - tel. 06/844391

· Lega delle Cooperative

via Monti Lepini, 33 - 03100 Frosinone - tel. 0775/201528

· Cenasca

viale Marconi, 24 - 03100 Frosinone - tel. 0775/251415

 

PREVIDENZA E TUTELA DEL LAVORO

 

PENSIONI

· Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)

piazza A. Gramsci, 4 - 03100 Frosinone - tel. 0775/2141

 

SINDACATI

· Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

via Piave, 16 - 03100 Frosinone - tel. 0775/211219

· Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)

via Casilina Nord, 70 - 03100 Frosinone - tel. 0775/872372

· Unione Italiana del Lavoro (UIL)

via Adige, 41 - 03100 Frosione - tel. 0775/852008

· S.IN.COBAS

Via Garibaldi, 24 - 03100 Frosinone - tel. 0775/853516

 

ASSOCIAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA

· Confartigianato

piazza Fiume, 6 - 03100 Frosinone - tel. 0775/212283

· Confesercenti

via A. Paleario, 5 - 03100 Frosinone - te. 0775/211325

 

ISTITUTI DI PATRONATO

INCA - CGIL

via Piave - 03100 Frosinone - tel. 0775/250747

INAS - CISL

viale Marconi, 25 - 03100 Frosinone - tel. 0775/250623

ITAL -UIL

via Adige 41 - 03100 Frosinone - tel. 0775/852008

 

LA SALUTE

 

CONSULENZE

· Consultorio Multietnico - Città della Salute

via A. Fabi, palazzina Q 1° piano - 03100 Frosinone tel. 0775/882587

Assistente Sociale Maria Grazia Baldanzi

 

ISCRIZIONE AL SSN

· Azienda Unità Sanitaria Locale - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Città della Salute - via A. Fabi, palazzina B - 03100 Frosinone

- tel. 0775/880032

 

I SERVIZI A FROSINONE E PROVINCIA

 

       DISTRETTO A (Alatri – Anagni)

       · Ospedale di Alatri S. Benedetto

       località Chiappitto –  03011 Alatri – tel. 0775/4381

       · Ospedale di Anagni

       Via Onorato Capo, 1 – 03012 Anagni – tel. 0775/7321

      

       DISTRETTO B (Frosinone)

· Ospedale Civile Umberto I

viale Mazzini - 03100 Frosinone - tel. 0775/2071

· Medicina Scolastica/Vaccinazioni

Città della Salute - via A. Fabi - 03100 Frosinone - tel. 0775/882362

dott.ssa Gabriella Calenda

· Consultorio Familiare

piazza S. Tommaso D’Aquino - 03100 Frosinone - tel. 0775/854010

Assistente Sociale Laura Strambi

· Unità operativa AIDS/Malattie Tropicali/Tubercolosi

c/o Ospedale Civile Umberto I - viale Mazzini - tel. 0775/2071

dott.ssa Elsa Federico

· Unità operativa SERT

Città della Salute - via A. Fabi, palazzina P - 03100 Frosinone -

tel. 0775/882210

Assistente Sociale Maria Grazia Baldanzi

· Ospedale di Ceccano

Via Roma – 03023 Ceccano – tel. 0775/6261

· Ospedale di Ceprano

Via Regina Margherita – 03024 Ceprano – tel. 0775/912181

· Ospedale di Ferentino

Piazza dell’Ospizio – 03013 Ferentino – tel. 244653

 

DISTRETTO C ( Sora)

            · Ospedale di Sora

            Via S. Marciano – 03039 Sora – tel. 0776/8291

            · Ospedale di Isola Liri

            Via Ospedale – 03036 Isola Liri – tel. 0776/814848

            Ospedale di Arpino

            Via Vittorio Colonna – 03033 Arpino – tel. 0776/848383

 

            DISTRETTO D (Cassino)

            · Ospedale di Cassino

            Via Di Biasio – 03043 Cassino – tel. 0776/3031

            · Ospedale di Atina

            Via Vittorio Emanuele – 03042 Atina – tel. 0776/60045

            · Ospedale di Pontecorvo

            Via S. Giovanni Battista – 03037 Pontecorvo – tel. 0776/7691

 

LA SCUOLA

 

· Provveditorato agli studi di Frosinone

via Adige, 31 - 03100 Frosinone  - TEL. 0775/2761

 

ASILI NIDO

· Comune di Frosinone - Ufficio Asili Nido via A. Fabi (ex MTC)    03100 Frosinone - tel. 0775/201984

 

SERVIZIO MENSA

· Comune di Frosinone - Assessorato alla Pubblica Istruzione

via Adige, 34 - 03100 Frosinone - tel. 0775/853692

 

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

· Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Lazio

via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00147 Roma - tel. 167/012283 (dalle 9.00 alle 13.00 escluso il sabato)

· IAL - Istituto Formazione Professionale Roma e Lazio

via Lago di Garda, 12 - 03100 Frosinone - tel. 0775/872545

 

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

· Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Scambi Culturali

Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma - tel. 06/58491

 

UNIVERSITA’

· Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’

piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma - tel. 06/4991

Affari Generali Studenti tel. 06/49912926

· Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’

via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma - tel. 06/72591

Servizio Informazioni ‘Chiama Tor Vergata’ - tel. 06/7231941

· Università degli Studi Roma Tre

via Ostiense, 169 - 00154 Roma - tel. 06/57272883

· Universita’ Degli Studi Di Cassino

via Marconi, 10 - Cassino - tel. 0776/2991

 

SCUOLA D’ITALIANO PER STRANIERI

· Associazione Oltre l’Occidente

via Garibaldi, 24 - 03100 Frosinone - tel. 0775/853516

 

NOTIZIE UTILI

 

UFFICI GIUDIZIARI

· Procura della Repubblica

via Cavour - 03100 Frosinone - tel. 0775/250033

· Tribunale Civile e Penale

via Cavour - 03100 Frosinone - tel. 0775/250068

· Tribunale per i Minorenni

via dei Bresciani - 00186 Roma - tel. 06/688931

· Corte d’Appello

via Varisco - 00195 Roma - tel.


                                      introduzione